Cassazione Civile, Sez. 6, 25 luglio 2019, n. 20257 - Infortunio e postumi. Notifica del ricorso


 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA Data pubblicazione: 25/07/2019

 

 

Rilevato che
La Corte di appello di Bologna con la sentenza n. 766/2017 aveva accolto l'appello dell'Inail proposto avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Rimini aveva accolto la domanda di M. e dichiarato che lo stesso, a seguito degli infortuni sul lavoro subiti, era affetto da patologie con postumi permanenti pari al 16% , con condanna dell'Istituto a a pagare rendita conseguente con decorrenza dal 24.1.2012.
La corte bolognese, per quel che in questa sede rileva, aveva ritenuto non fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per la mancata notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione di udienza. In particolare aveva rilevato come l'Inail avesse dato prova della tempestiva richiesta di notifica del ricorso, anche facendo presente che l'ufficiale giudiziario non avesse poi riferito in merito all'esito della stessa. In ragione di ciò la corte aveva concesso nuovo termine per la rinotifica , poi rigettando la eccezione in merito sollevata della parte appellata, sul presupposto che non ci si trovasse in un caso di omessa o inesistente notifica ma solo in una ipotesi di irregolarità sanabile con nuovo termine per rinotificare.
Avverso la decisione proponeva ricorso M. , affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso l'Inail.
Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
 

 

 

 

Considerato che
1) Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 291 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2907 c.c. in relazione all'art. 360 co.l n. 4 c.p.c, per aver la corte di merito erroneamente ritenuto di superare l'eccezione di inammissibilità dell'appello pur a seguito della specifica contestazione relativa all'errato indirizzo di spedizione della notifica del ricorso. Rilevava in proposito che l'atto di appello era stato notificato all'indirizzo di Rimini in corso d'Augusto 20 mentre il domicilio eletto era in corso d'Augusto n. 220, presso il procuratore costituito. Soggiungeva parte ricorrente che era altresì risultato che il plico postale era stato "lavorato" da Poste Italiane ma non consegnato al destinatario e successivamente restituito al mittente. In ragione di ciò' desumeva che l'Inail fosse a conoscenza della mancata notifica ed era quindi inescusabile la mancata rinnovazione della stessa prima dell'udienza fissata. Risultava quindi errata , a giudizio del ricorrente, la attribuzione di nuovo termine per notificare, atteso che il caso in esame era riferibile ad una ipotesi di omissione o inesistenza della notifica per la quale non era utilizzabile il disposto dell'art. 291 c.p.c, invece richiamato dalla corte territoriale.
2) Con il secondo motivo il ricorrente rileva la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 330 c.p.c. e 2907 c.c. in relazione all'art. 360 co.l n. 3 c.p.c., per aver, la corte di merito, ritenuto che la notifica effettuata presso un domicilio diverso da quello eletto negli atti processuali, non costituisse una ipotesi di inesistenza e omissione della notifica in violazione dei principi stabiliti dalla corte di legittimità a Sezioni Unite con la sentenza n. 14917/2016.
3) Con la prima censura il ricorrente si duole essenzialmente della mancata considerazione, da parte del giudice di appello, della restituzione all'Inail dell'atto di appello non notificato e, dunque, della conoscenza, da parte dell'istituto, della omessa notifica.
La circostanza dedotta evidenzia come erratamente la corte territoriale ha ritenuto la notifica affetta da vizio sanabile così attribuendo nuovo termine per la sua rinnovazione. A riguardo questa Corte ha chiarito che "L' inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa" ( Cass. SU. N. 14916/2016; conf. Cass.n. 3816/2018).
L'ipotesi di restituzione dell'atto da notificare al mittente, qualificata quale omessa notifica, costituisce uno dei casi di inesistenza non sanabile per i quali è dunque preclusa la possibilità di attribuzione di un termine per il rinnovo. In tali circostanze il giudice deve quindi rilevare la assenza di un atto qualificabile quale notificazione ( in quanto ne è stata omesso il compimento) e pronunciare la inammissibilità dell'appello.
Il motivo del ricorso deve quindi ritenersi fondato.
4) il secondo motivo di censura risulta assorbito dall'accoglimento del primo.
5) Non risultando necessaria altra attività istruttoria , deve cassarsi la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiararsi inammissibile il ricorso d'appello.
Atteso il recente consolidamento dei principi enunciati, devono compensarsi le spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'appello. Compensa le spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 5 febbraio 2019.