Categoria: 2002
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Tipologia: CCNL
Data firma: 12 febbraio 2002
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Federazione Nazionale dell'Industria Chimica, Farmindustria, Associazione Cerai d'Italia e Filcea-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Az. chimiche e affini, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

  Settore cere e lumini
Norme particolari.
Art. 6 - Passaggio di mansioni.
Art. 8 - Maggiorazioni per lavoro eccedente.
Capitolo I
Parte I - Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale

Osservatorio nazionale
• 1) Livello nazionale
• 2) Livello territoriale
o A) Sezione ambiente e sicurezza
o B) Sezione mercato del lavoro
o C) Sezione ricerca
Parte II - Relazioni industriali a livello aziendale
• 1) Gruppi industriali.
• 2) Imprese/unità produttive con più di 100 addetti.
Parte III - Disabili
Parte IV - Volontariato
Parte V - Previdenza complementare

• 1) Normativa.
• 2) Permessi e assemblee.
• 3) Contribuzioni.
• 4) Contratti a termine.
o a) Ammissibilità iscrizione:
o b) Possibilità di versamenti integrativi.
o c) Possibilità di mantenimento della "posizione" e di sua riattivazione.
o Dichiarazioni delle parti stipulanti.
Parte VI - Formazione
• Premessa
• 1) Formazione continua
• 2) Patto formativo
• 3) Formazione individuale
o A) Diritto allo studio per i lavoratori studenti.
o B) Diritto allo studio per la scuola dell'obbligo, Istituti tecnici e professionali e per altri corsi di formazione.
o C) Congedi per formazione.
• 4) Organismo bilaterale nazionale per la formazione chimica
Parte VII - Assistenza sanitaria complementare
Nota
Criteri generali per la realizzazione di un Fondo settoriale di assistenza sanitaria complementare
Parte VIII - Impegni tra le parti
Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 1 - Assunzione.
• A) Adempimenti all'atto dell'assunzione.
• B) Computo delle assunzioni dei lavoratori ai fini dell'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, legge n. 223/91.
o Specificità settoriali: Lubrificanti e GPL.
Art. 2 - Periodo di prova.
• Specificità settoriali: lubrificanti e GPL.
Art. 3 - Contratti di lavoro speciali.
• A) Apprendistato

o Periodo di prova.
o Durata dell'apprendistato
o Formazione.
o Trattamento retributivo.
o Trattamento economico per malattia e infortunio.
o Raggiungimento della qualifica.
▪ Specificità settoriali: lubrificanti e GPL.
• B) Contratti di formazione e lavoro (CFL)
o Specificità settoriali lubrificanti e GPL.
• C) Contratto a termine
• D) Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
o Dichiarazione delle parti stipulanti.
• E) Rapporto di lavoro part-time
o Specificità settoriali: lubrificanti e GPL.
Capitolo III - Classificazione del personale
Art. 4 - Classificazione del personale
Art. 5 - Cumulo e mobilità delle mansioni nell'ambito della categoria.
Art. 6 - Passaggio di mansioni.
• Specificità settoriali: lubrificanti e GPL.
Art. 7 - Passaggio di qualifica.
Capitolo IV - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 8 - Orario di lavoro.
Parte I
• Premessa
• A) (Organici)
• B) Orari annui di lavoro.
• C) Regimi di orario per i lavoratori giornalieri e per i lavoratori turnisti 2x5, 2x6, 3x5, 3x6.
• D) (Esposizione orario)
• E) Prestazioni eccedenti l'orario di lavoro settimanale medio e prestazioni straordinarie.
• F) Conto ore individuale.
• G) Premio presenza.
• H) Lavoro notturno, festivo e a turni.
Parte II
• A) Strumenti per favorire l'avvio e lo sviluppo dell'attività produttiva e dell'occupazione nelle "aree di crisi".
• B) Strumenti per favorire una gestione delle ricadute occupazionali delle ristrutturazioni, riorganizzazioni e innovazioni tecnologiche, ispirata al principio della riduzione dell'impatto sociale delle eccedenze occupazionali.
o 1) Gestione collettiva dei diritti relativi alla riduzione dell'orario e della prestazione annua.
o 2) Nuove ulteriori riduzioni d'orario attraverso i contratti di solidarietà.
o 3) Interventi preventivi di riqualificazione.
• C) Contrattazione di 2° livello.
Art. 9 - Maggiorazioni per lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo e a turni
• Schema riassuntivo delle maggiorazioni
• Lavoratori giornalieri
• Lavoratori turnisti 2x5, 2x6, 3x5, 3x6
• Lavoratori turnisti a ciclo continuo (3x7 e 2x7)
Art. 10 - Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti degli istituti contrattuali
Art. 11 - Riposo settimanale - Giorni festivi
Art. 12 - Trattamento economico per la Pasqua.
Art. 13 - Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro
Art. 14 - Ferie.
Capitolo V - Trattamento economico
Art. 15 - Elementi della retribuzione.
Art. 16 - Minimi contrattuali
Settore Chimico e Chimico-farmaceutico.
• Trattamento contrattuale mensile (minimi contrattuali e IPO) in vigore dal 1 marzo 2002
• Trattamento contrattuale mensile (minimi contrattuali e IPO in vigore dal 1 settembre 2002) per il settore Chimico e Chimico-farmaceutico
• Trattamento contrattuale mensile (minimi contrattuali e IPO in vigore dal 1 giugno 2003) per il settore Chimico e Chimico-farmaceutico
• Trattamento contrattuale mensile (minimi contrattuali e indennità di posizione organizzativa) in vigore dal 1 marzo 2002 per il settore Fibre
• Trattamento contrattuale mensile (minimi contrattuali e IPO) in vigore dal 1 dicembre 2002 per il settore Fibre
• Trattamento contrattuale mensile (minimi contrattuali e IPO) in vigore dal 1 settembre 2003 per il settore Fibre
• Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR).
• Norma transitoria.
• Specificità settoriali: Fibre.
• Norma transitoria: una tantum.
Art. 17 - Scatti di anzianità
Art. 18 - Premio di partecipazione.
• Premessa.
• Specificità settoriali: Lubrificanti e GPL.
Art. 19 - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 20 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 21 - Tredicesima mensilità
Art. 22 -Indennità speciali per i lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2) dell'art. 4.
• (a) Indennità per disagiata sede.
• (b) Indennità di cassa.
• (c) Indennità di maneggio di denaro per gli operatori di vendita.
• Specificità settoriali: Lubrificanti e GPL.
Art. 23 - Reclami sulla retribuzione.
Art. 24 - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 25 - Trasferta.
Art. 26 - Trasferimento.
Art. 27 - Comando o distacco.
Capitolo VI - Disposizioni per particolari categorie di lavoratori
Art. 28 - Quadri, lavoratori con funzioni direttive e assimilati.
Art. 29 - Disposizioni particolari per gli operatori di vendita già denominati viaggiatori o piazzisti.
Art. 30 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia.
• Specificità settoriali: Lubrificanti e GPL.
Art. 31 - Telelavoro.
Capitolo VII - Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 32 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 33 -Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro.
  Art. 34 - Permessi di entrata nell'impresa.
Art. 35 - Permessi.
• A) Permessi non retribuiti.
• B) Permessi parzialmente retribuiti.
• C) Permessi per donatori di midollo osseo.
Art. 36 - Aspettativa.
Art. 37 - Assenze.
Art. 38 - Congedo matrimoniale.
Art. 39 - Servizio di leva obbligatorio.
Art. 40 - Malattia e infortunio.
• A) Assenza dal lavoro.

• B) Conservazione del posto durante l'assenza.
Art. 41 - Trattamento per maternità.
• Specificità settoriali: Lubrificanti e GPL.
Art. 42 - Trattamenti previdenziali e assicurativi.
Capitolo VIII - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
• Premessa.
• Sviluppo sostenibile e strategia ambientale.
• Informazione e ruolo delle RSU in materia di ambiente e sicurezza.
Art. 43 - Commissione Ambiente/RLS.
• A) Costituzione.
• B) Agibilità.
• C) Formazione.
• D) Attribuzioni.
• E) Attività specifiche.
• Dichiarazioni a verbale.
Art. 44 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro.
• Dichiarazioni a verbale.
Art. 45 - Sicurezza dei lavoratori e salvaguardia degli impianti.
Capitolo IX - Norme comportamentali e disciplinari
Art. 46 - Rapporti in impresa.
Art. 47 - Inizio e fine del lavoro.
Art. 48 - Consegna e conservazione strumenti, utensili e materiale.
Art. 49 - Regolamento interno.
Art. 50 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 51 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.
Art. 52 - Licenziamento per mancanze.
Capitolo X - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 53 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 54 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 55 - Restituzione documenti di lavoro - Certificato di lavoro.
Art. 56 - Indennità in caso di morte.
Art. 57 - Trasferimenti di azienda.
Capitolo XI - Istituti di carattere sindacale
Art. 58 - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
• Dichiarazione Fulc.
Art. 59 - Assemblee.
Art. 60 - Permessi per cariche sindacali.
Art. 61 - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali.
• (a) Cariche sindacali.
• (b) Cariche pubbliche.
Art. 62 - Affissione.
Art. 63 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 64 -Distribuzione del contratto, esclusiva di stampa e contributo per il rinnovo contrattuale.
Capitolo XII - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 65 - Reclami e controversie.
• 1) Controversie individuali e plurime.
• 2) Controversie per i provvedimenti disciplinari.
• 3) Controversie collettive per l'interpretazione delle norme contrattuali.
Art. 66 - Abrogazione dei precedenti contratti: opzione.
Art. 67 - Condizioni di miglior favore.
Art. 68 - Piccole imprese.
Art. 69 - Decorrenza e durata.
Capitolo XIII - Settori ceramica e abrasivi
Elenco delle norme del capitolo XIII "settori Ceramica e Abrasivi", che sostituiscono le corrispondenti norme del presente contratto
Classificazioni
Art. 4 - Classificazione del personale.
• Sistema classificatorio settore abrasivi
• Sistema classificatorio settori domestico e ornamentale
• Sistema classificatorio settore ceramica sanitaria
• Sistema classificatorio settore ceramiche per uso tecnico (isolatori, ceramiche avanzate, tubi per fognature)
Art. 9 - Maggiorazioni per lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo e a turni.
• Incidenza delle maggiorazioni per lavoro in turni su TFR e 13a mensilità.
• Pause retribuite per turnisti.
Art. 13 - Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 14 - Ferie.
• Gratifica feriale.
Art. 16 - Minimi contrattuali.
• Trattamento contrattuale mensile in vigore dal 1° dicembre 2002
• Trattamento contrattuale mensile in vigore dal 1° giugno 2003.
• Elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR).
• Norma transitoria.
• Note a verbale.
• Norma transitoria: una tantum.
• Clausola di salvaguardia.
Capitolo XIV - Settori lubrificanti e GPL
Elenco delle norme del presente capitolo che sostituiscono le corrispondenti norme del contratto:
• Dichiarazione delle parti stipulanti.
Art. 4 - Classificazione del personale (ex art. 5, CCNL petrolio, lubrificanti e GPL).
Artt. 9 e 10 - Maggiorazioni e loro computo (ex artt. n. 8, 11 e 22, CCNL petrolio, lubrificanti e GPL).
• A) Lavoro eccedente, straordinario, festivo e notturno.
• B) Orari particolari (lavoro in turni con esclusione del 3x7).
• C) Indennità per lavoro in turni continui e avvicendati (3x7).
Art. 11 -Riposo settimanale - giorni festivi (ex art. 10, CCNL petrolio, lubrificanti e GPL).
Art. 13 -Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro (ex artt. 7 e 10, CCNL petrolio, lubrificanti e GPL).
Art. 16 -Minimi contrattuali (ex art. 16, CCNL petrolio, lubrificanti e GPL).
• Trattamento contrattuale mensile in vigore dal 1 marzo 2002
• Trattamento contrattuale mensile in vigore dal 1 settembre 2002
• trattamento contrattuale mensile in vigore dal 1 giugno 2003
• Elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) per i lavoratori con qualifica di Quadro.
• Norma transitoria: una tantum.
Art. 17 -Scatti di anzianità (ex art. 18, CCNL petrolio, lubrificanti e GPL).
Art. 21 - Mensilità aggiuntive (ex art. 19, CCNL petrolio, lubrificanti e GPL).
Art. 53 - Preavviso di licenziamento e dimissioni (ex art. 36, CCNL petrolio, lubrificanti e GPL).
Appendice
Accordi in materia di previdenza complementare.
Trattamenti contrattuali biennio 2000/2001.
Premio applicabile alle imprese fino a 100 addetti in alternativa al premio di partecipazione.
Linee guida congiunte sul premio di partecipazione.
• Allegato 1 Esempi di parametri di produttività
• Allegato 2 Esempi di parametri di andamento economico
Scheda di sicurezza delle sostanze - Accordo 3.11.83.
Scheda delle caratteristiche dell'impianto - Accordo 30.1.91.
Linee guida per l'approntamento della scheda delle caratteristiche di impianto di cui al CCNL per gli addetti all'industria chimica, art. 46, punto D).
Linee guida formazione Commissione ambiente/RLS - Accordo 14.10.99.
Disposizioni particolari per gli operatori di vendita già denominati viaggiatori o piazzisti: art. 31, CCNL 20.7.90.
• Art. 31 - Operatori di vendita.
Abiti da lavoro - estratto art. 46, CCNL 4.6.98.
Personale non soggetto a limitazione d'orario - comunicato congiunto Federchimica, Farmindustria, Fulc sui lavori dell'Osservatorio del 10.12.98.
Stazioni sperimentali.
Formazione esterna apprendisti - Accordo 11.5.01.
Lavoro a cottimo - art. 17, CCNL 4.6.98.
• Norme riguardanti il lavoro a cottimo
Passaggi di qualifica - art. 29, CCNL 4.6.98.
Legge 30.12.71 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), GU 18.1.72 n. 14;
Legge 15.7.66 n. 604 (norme sui licenziamenti individuali), GU 6.8.66 n. 195;
Legge 11.5.90 n. 108 (disciplina dei licenziamenti individuali), GU 11.5.90 n. 108;
Legge 9.12.77 n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), GU 17.12.77 n. 343;
Protocollo 23.7.93 (Politica dei redditi e dell'occupazione, assetti contrattuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo);
Protocollo 22.12.98 (per lo sviluppo e l'occupazione);
Legge 13.5.85 n. 190 (Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi), GU 17.5.85 n. 115;
DL 19.9.94 n. 626 (Attuazione direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), GU 12.11.94 n. 265;
Legge 20.5.70 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), GU 27.5.70 n. 131;
Legge 29.12.90 n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria per il 1990), GU 12.1.91, n. 10, suppl. ord.;
Legge 29.5.82 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), GU 31.5.82 n. 147.

Contratto collettivo nazionale di lavoro industria chimica 12 febbraio 2002

Addì 12 febbraio 2002, in Roma tra la Federazione Nazionale dell'Industria Chimica […]; l'Associazione Nazionale dell'Industria Farmaceutica (Farmindustria) […]; l'Associazione Cerai d'Italia […] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana […] e la Federazione Unitaria Lavoratori Chimici composta da: Filcea/Cgil […] con l'assistenza della Segreteria confederale Cgil […]; Femca/Cisl […] assistiti dal Presidente Femca/Cisl […], dal Segretario generale Cisl […] e dal Segretario confederale […]; Uilcem/Uil […], assistiti dal […] Segretario generale Uil alla presenza della delegazione trattante unitaria eletta a Roma il 19.7.01 si è stipulato il presente CCNL da valere in tutto il territorio nazionale per le aziende chimiche, chimico-farmaceutiche, delle fibre chimiche settori Ceramica, Abrasivi, Lubrificanti e GPL, Cere e Lumini, Detergenza, Dielettrici, Dattilografi, Elettrodi di carbone e i lavoratori dalle stesse dipendenti.

Settore cere e lumini
Norme particolari.
Art. 8 - Maggiorazioni per lavoro eccedente.

[…]
Per tutto quanto previsto s'intende applicare la normativa del CCNL chimico-farmaceutico 12.2.02.

Capitolo I
Parte I - Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale
Osservatorio nazionale

Le Parti, nella consapevolezza dell'importanza del ruolo delle relazioni industriali e al fine di individuare scelte capaci di contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali, nonché di orientare e rendere coerente nei comportamenti l'azione dei propri rappresentati, convengono, alla luce delle esperienze realizzate, di consolidare e sviluppare l'attività dell'Osservatorio nazionale.
A tal fine verrà stabilito l'opportuno collegamento con l'Osservatorio permanente per l'industria chimica, istituito con Decreto del Ministero dell'industria 12.11.97, ai fini dell'assunzione di misure di politica industriale di interesse del settore.
L'Osservatorio - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OOSS dei lavoratori - analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, le questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore, al fine di individuare con il massimo anticipo possibile le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo, nonché di individuare i punti di debolezza, per verificarne le possibilità di superamento.
Con riferimento a specifiche problematiche normative e/o economiche, nonché di politica industriale, le singole Organizzazioni imprenditoriali stipulanti il CCNL e la Fulc (Filcea, Femca, Uilcem) svolgeranno i relativi approfondimenti all'interno di distinti Osservatori.
Gli studi e le analisi svolti dalle Parti all'interno dell'Osservatorio nazionale potranno essere preparatori e propedeutici anche all'attività negoziale delle Parti.
In particolare a livello nazionale e territoriale sarà oggetto di esame congiunto delle Parti quanto segue.

1) Livello nazionale:
[…]
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e sull'inquadramento e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali;
- le problematiche occupazionali e della sicurezza derivanti dalle iniziative delle imprese in materia di scorpori di attività produttive, conferimenti di servizi e attività manutentive;
- l'andamento della contrattazione di 2° livello e le eventuali iniziative per il suo orientamento;
- le problematiche inerenti l'orario di lavoro, le eventuali sperimentazioni realizzate a livello aziendale, l'attivazione delle normative contrattuali in argomento;
- le iniziative per promuovere le sperimentazioni di una nuova organizzazione del lavoro nelle imprese che, anche attraverso azioni formative, rendano possibile lo sviluppo della professionalità finalizzata alla piena realizzazione dell'inquadramento.
In questo quadro, in relazione agli sviluppi tecnologici, alla complessità dei processi e degli impianti di produzione dovranno essere esaminate specifiche soluzioni che, in un'ottica di maggiore efficienza anche organizzativa, consentano lo sviluppo professionale dei lavoratori turnisti preposti a tale attività;
- le normative legislative nazionali e comunitarie con impatto sul settore e sulle normative contrattuali;
[…]
- l'andamento dell'occupazione femminile del settore, in particolare nelle aree di crisi, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto della legislazione vigente. Su questa problematica le Parti, nel confermare l'impegno alle pari opportunità sia all'accesso al lavoro sia alla dinamica di carriera, in apposito Comitato misto, avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favoriranno la migliore realizzazione delle pari opportunità, individuando altresì suggerimenti per l'auspicato dialogo tra le Parti confederali sulla materia. Le Parti inoltre individueranno linee guida per la formazione dei componenti gli eventuali Comitati misti aziendali e quelli territoriali.
Il Comitato misto individuerà inoltre azioni informative e formative da indicare alle imprese per facilitare ove necessario il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità e paternità;
[…]
Farmindustria e Fulc, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale di settore, costituiscono una sezione d'Osservatorio per gli ISF per effettuare, con cadenze che saranno appositamente definite, un monitoraggio dell'evoluzione normativa.
Compito della sezione ISF dell'Osservatorio sarà anche quello di svolgere esami congiunti dei vari aspetti concernenti l'attività lavorativa degli ISF, anche ai sensi dello stesso D.lgs. n. 541/92, le dinamiche contrattuali esistenti nel settore, i livelli occupazionali, le innovazioni organizzative, l'individuazione di proposte relative alla formazione e alla sicurezza, alla tutela della salute e della privacy.
Il lavoro della sezione sarà finalizzato a suggerire sull'insieme delle problematiche esaminate le soluzioni ritenute più idonee all'interno del contenuto professionale.
- le problematiche inerenti i Comitati aziendali europei, realizzando il monitoraggio degli accordi stipulati, nonché lo stato di attuazione della disciplina interconfederale in materia.
Le Parti seguiranno l'evoluzione della legislazione sociale e in materia di lavoro a livello nazionale e internazionale con i seguenti obiettivi:
- individuare soluzioni per realizzare il migliore adattamento del contratto all'evoluzione legislativa;
- individuare e consolidare criteri interpretativi e applicativi delle leggi coerenti con le convergenze strategiche tra le Parti;
- prospettare alle rispettive Confederazioni l'utilità di iniziative a livello generale per gli aspetti di non specifico interesse settoriale.
Sarà inoltre oggetto di confronto congiunto delle Parti:
- lo sviluppo dell'attività comunitaria e del dialogo sociale. A tal fine le Parti potranno promuovere o partecipare a momenti di confronto, anche sistematico, con le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali degli altri Paesi UE per realizzare obiettivi di reciproca informazione, formulazione di pareri comuni su problematiche d'interesse del settore chimico, supporto all'attività delle Parti sociali per l'implementazione della politica sociale UE.
Le Parti nell'ambito di specifiche Commissioni:
(a) avvieranno i lavori per la riforma del sistema d'inquadramento e la revisione dei parametri contrattuali per i settori chimico, chimico farmaceutico, fibre, ceramica e abrasivi, lubrificanti e GPL. Per il settore delle fibre tali lavori dovranno concludersi entro il 1° biennio di vigenza contrattuale al fine di rendere operative le relative intese a partire dal 2° biennio di vigenza contrattuale (2004/2005);
(b) verificheranno l'esistenza di aree territoriali nelle quali la presenza di imprese dei settori rappresentati sia caratterizzata da condizioni di omogeneità merceologica, dimensionale, produttiva e organizzativa. L'esito di tale verifica potrà essere funzionale alla sopra richiamata attività delle Parti in materia di politica industriale, nonché alla eventuale individuazione di specifiche linee guida per la contrattazione di 2° livello da definire nell'ambito delle articolazioni territoriali dell'Osservatorio che saranno individuate;
(c) approfondiranno le tematiche inerenti molestie sessuali e "mobbing" al fine di definire linee guida in materia.
Le Parti, anche a prescindere da detti momenti di confronto, raccoglieranno elementi e valuteranno l'andamento delle politiche degli orari di lavoro, della formazione e della salvaguardia della sicurezza e dell'ambiente adottate negli altri Paesi, con particolare riferimento al settore chimico.
Le Parti, negli incontri a livello settoriale, valuteranno l'attività dell'Osservatorio a livello territoriale e le modalità per la relativa necessaria implementazione in relazione all'importanza che alcune problematiche rivestono nelle diverse aree a maggiore presenza chimica.

2) Livello territoriale.
A livello di aree regionali e di aree integrate - intendendosi per tali, aree anche interregionali caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende - da identificare nell'ambito dello stesso Osservatorio nazionale:
- sulla base dei dati complessivi annuali sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive settoriali, nonché i relativi effetti sull'occupazione;
- gli effetti sull'organizzazione dei lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riferimento alle possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali; - le problematiche occupazionali e della sicurezza rispetto al territorio derivanti dalle iniziative delle imprese in materia di scorpori di attività produttive, conferimenti di servizi e attività manutentive.
Nell'affrontare tali problematiche verranno attivati gli opportuni collegamenti con le strutture sindacali e imprenditoriali interessate al fine di ricercare, da un lato le occasioni di sviluppo e qualificazione dell'imprenditorialità e dell'occupazione del territorio e, dall'altro, salvaguardare le esigenze tecnico-economiche delle imprese;
- le problematiche inerenti l'orario di lavoro, le eventuali sperimentazioni realizzate a livello aziendale, l'attivazione delle normative contrattuali in argomento;
- i necessari interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo delle aziende, le possibilità d'intervento nei confronti degli Organi amministrativi e legislativi regionali per un sempre maggior raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti nel territorio considerato, nonché le opportunità offerte dalla legislazione comunitaria sulla formazione professionale;
- l'andamento dell'occupazione anche in rapporto ai contratti di lavoro speciali;
- l'andamento dell'occupazione femminile del settore, in particolare nelle aree di crisi, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative. Su questa problematica le Parti, nel confermare l'impegno alle pari opportunità sia all'accesso al lavoro sia alla dinamica di carriera, in apposito Comitato misto, avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favoriranno la migliore realizzazione delle pari opportunità, individuando altresì suggerimenti per l'auspicato dialogo tra le Parti confederali sulla materia. Il Comitato misto individuerà inoltre azioni informative e formative da indicare alle imprese per facilitare ove necessario il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità e paternità;
- la possibilità di promuovere progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'inserimento lavorativo mirato di lavoratori disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione alla utilizzabilità dei finanziamenti e alle modalità previste dalle leggi nazionali e regionali;
- le possibilità di concorrere alla diffusione della conoscenza presso le aziende di elenchi di imprese cooperative con personale appartenente alle fasce deboli, per la realizzazione di attività esterne.
A livello di aree provinciali o comprensoriali da identificare nell'ambito dello stesso Osservatorio nazionale tra quelle più significative per l'alta concentrazione di aziende:
[…]
- l'andamento dell'occupazione anche in rapporto ai contratti di lavoro speciali;
- l'andamento dell'occupazione femminile del settore, in particolare nelle aree di crisi, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti. Su questa problematica le Parti, nel confermare l'impegno alle pari opportunità sia all'accesso al lavoro sia alla dinamica di carriera, in apposita Commissione mista, avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favoriranno la migliore realizzazione delle pari opportunità, individuando altresì suggerimenti per l'auspicato dialogo tra le Parti confederali sulla materia.
Nell'affrontare le problematiche di carattere territoriale, verranno ricercati gli opportuni collegamenti con le strutture sindacali e imprenditoriali interessate.
In relazione a quanto sopra stabilito, le Parti procederanno agli opportuni incontri di verifica.
Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sono costituite le seguenti sezioni:

A) Sezione ambiente e sicurezza
Le Parti, riconfermando il comune forte impegno per la massima sicurezza sul lavoro e la compatibilità ambientale delle attività produttive settoriali, convengono, anche alla luce dell'esperienza realizzata, di sviluppare ulteriormente l'attività della presente Sezione dell'Osservatorio nazionale.
A tal fine, la Sezione Ambiente e Sicurezza, formata da delegazioni delle Parti stipulanti che, previa informazione reciproca, potranno essere di volta in volta strutturate in modo da consentire gli approfondimenti richiesti dai temi in esame, perseguirà i seguenti obiettivi:
- promuovere, presso le autorità competenti, iniziative finalizzate a superare i vincoli amministrativi non giustificati e a favorire lo sviluppo sostenibile;
- individuare, in materia di procedure amministrative concernenti l'ambiente e la sicurezza, nonché in materia di infortuni sul lavoro e malattie, elementi e proposte da fornire alle rispettive Confederazioni con riferimento all'esigenza di sostituire approcci di natura burocratica con criteri di obiettiva responsabilizzazione;
- migliorare e intensificare l'azione di orientamento delle imprese, delle Commissioni Ambiente/RLS, delle RSU e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;
- predisporre linee guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità settoriali valutando anche l'esigenza di collegamento con l'Organismo bilaterale Interconfederale.
La realizzazione degli obiettivi indicati viene attuata mediante lo svolgi mento delle seguenti attività:
- confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza, individuando eventuali proposte da sottoporre alle autorità competenti.
Qualora fossero individuate problematiche incidenti sulla sfera di competenza locale, eventuali iniziative nei confronti delle competenti autorità locali saranno assunte dalle rispettive Organizzazioni territoriali competenti; in particolare, nel caso di problematiche attinenti siti produttivi caratterizzati dalla presenza di stabilimenti multisocietari, comprese le imprese di appalto, di concerto con le strutture sindacali e imprenditoriali interessate, a livello territoriale saranno ricercati adeguati livelli di coordinamento per l'attuazione di misure di prevenzione, sicurezza e protezione comuni;
- realizzare la mutua informazione e valutazione delle iniziative delle Parti in materia di ambiente e sicurezza;
- seguire l'evoluzione delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore, prendendo in considerazione, per il loro carattere emblematico:
- problematiche specifiche di comparti merceologici suscettibili di rilevanti conseguenze per i comparti stessi;
- problematiche connesse con eventuali programmi di risanamento, delocalizzazioni o chiusure di impianti che assumano particolare rilevanza. Ove dall'esame specifico realizzato emergessero orientamenti comuni utili alla soluzione di problematiche settoriali o locali, questi saranno portati a conoscenza dei soggetti interessati per l'orientamento delle loro azioni;
- individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge (schede, ecc.), nonché modalità di eventuale rapporto con le istituzioni nazionali;
- costituire un'anagrafe delle CA/RLS, nel rispetto della legge n. 675/96, al fine di agevolarne lo scambio di esperienze e informazioni. In tale ambito predisporre, inoltre, una banca dei dati disponibili sulle statistiche degli incidenti e degli infortuni occorsi nel settore;
- tenere aggiornata l'anagrafe delle CA/RLS sulla base delle comunicazioni delle imprese inerenti le relative elezioni e decadenze;
- aggiornare - alla luce dell'esperienza realizzata, delle innovazioni normative intervenute, nonché di specifiche esigenze emerse per le attività che presentano rischio di incidente rilevante - le linee guida per la formazione dei componenti le Commissioni Ambiente/RLS, anche con riferimento agli appositi moduli annuali della durata di 8 ore di cui alla lett. C. Formazione dell'art. 43;
- adeguare i contenuti e le formule operative dei corsi congiunti realizzati a livello nazionale favorendone la diffusione, anche mediante il coinvolgimento delle strutture imprenditoriali e sindacali interessate;
- definire specifiche linee guida sui criteri di gestione degli aspetti ambientali e di sicurezza degli appalti;
- promuovere la realizzazione della formazione alla sicurezza dei lavoratori, anche neo-assunti, predisponendo entro il 31.12.02 apposite linee guida e orientando opportunamente le imprese e i lavoratori. Tale attività di promozione e realizzazione di attività formative sarà svolta in collaborazione con l'Organismo bilaterale chimico per la formazione;
- monitorare le iniziative di formazione in materia di ambiente e sicurezza realizzate dalle imprese, sia con riferimento ai componenti le Commissioni Ambiente/RLS, sia con riferimento ai lavoratori, al fine di valutarne la congruità e la corrispondenza con le linee guida predisposte dalla Sezione dell'Osservatorio. A tal fine potrà essere ricercata la collaborazione delle strutture imprenditoriali e sindacali territoriali;
- affrontare le tematiche riguardanti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
- esaminare, entro il 1° semestre 2002, l'evoluzione normativa in materia di radiazioni ionizzanti al fine di poter formulare indicazioni per le imprese e le CA/RLS;
- seguire l'evoluzione della normativa in materia di esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici sulla base delle norme nazionali, comunitarie e in mancanza delle tabelle ACGIH. Allo scopo è istituito presso Federchimica un servizio informativo cui le Parti potranno riferirsi per l'acquisizione e l'aggiornamento dei limiti di esposizione ai fattori di rischio di cui sopra;
- esaminare le problematiche relative alle sostanze cancerogene e mutagene, nonché quelle relative alle situazioni di rischio concernenti agenti chimici non previsti dalle competenti autorità nazionali e/o comunitarie, e dalle tabelle ACGIH, tenendo conto sia delle risultanze dei lavori delle Commissioni di studio ufficialmente costituite e degli istituti previsti dalla vigente legislazione, sia delle valutazioni di enti di ricerca scientifica di indiscussa competenza;
- esaminare le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle Direttive comunitarie individuando, se del caso, iniziative di carattere applicativo.

B) Sezione mercato del lavoro
Le Parti, premesso quanto previsto dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente in materia di mercato del lavoro, riconoscendo:
- l'importanza strategica di perseguire, nell'interesse delle imprese e dei lavoratori, la migliore funzionalità del mercato del lavoro;
- l'opportunità di rendere gli strumenti legislativi e contrattuali quanto più possibile funzionali e adeguati a dare risposte mirate e flessibili in relazione alle esigenze delle imprese e dei lavoratori;
- l'opportunità di valutare e approfondire le varie occasioni e tipologie di lavoro indotte anche dall'innovazione tecnologica e da un mercato del lavoro in continua evoluzione, anche da un punto di vista socio-culturale, rispetto alla domanda e offerta di lavoro, caratterizzato anche da una accresciuta presenza femminile hanno convenuto di dedicare al mercato del lavoro una specifica sezione dell'Osservatorio nazionale avente i seguenti obiettivi:
- monitorare, al fine di valutarne il grado e le modalità di applicazione, il ricorso ai rapporti di lavoro speciali con particolare riferimento ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo e di formazione e lavoro, ai contratti a tempo parziale.
Con riferimento al nuovo strumento rappresentato dal contratto di fornitura di lavoro temporaneo, le Parti ritengono allo stato che la sua utilizzazione possa risultare particolarmente funzionale alla copertura di esigenze di breve durata;
- sostenere e sviluppare l'utilizzo degli stage attraverso opportune azioni tese a diffondere la conoscenza e la concreta praticabilità di questa innovativa opportunità di rapporto con il mondo del lavoro;
- approfondire, alla luce di esperienze realizzate anche in altri settori, le problematiche e le eventuali opportunità e possibilità di sviluppo del telelavoro in ambito settoriale.

C) Sezione ricerca
Le Parti, consapevoli del ruolo strategico che la ricerca scientifica riveste per lo sviluppo e l'innovazione dell'industria chimica e farmaceutica, convengono di istituire nell'ambito dell'Osservatorio nazionale un'apposita sezione dedicata a talune problematiche della ricerca in Italia di particolare rilievo per il settore. Allo scopo, tale sezione affronterà, tra l'altro, l'esigenza di indirizzare la ricerca universitaria su temi d'interesse dell'industria chimica e farmaceutica, nonché l'opportunità di sviluppare, in coordinamento con le Università, iniziative finalizzate alla formazione di ricercatori.

Parte II - Relazioni industriali a livello aziendale
1) Gruppi industriali.

Per i gruppi industriali - intendendo per gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell'ambito dell'area settoriale, articolato in più unità produttive dislocate in più zone del territorio nazionale, avente rilevante influenza nel settore industriale in cui opera in quanto strategicamente collegato alle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale - l'informativa sugli investimenti verrà fatta da ciascun gruppo industriale.
Ciascun gruppo industriale, annualmente, in apposito incontro convocato dall'Associazione imprenditoriale di categoria, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione nazionale settoriale, porterà a conoscenza della Fulc:
- le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazione di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
[…]
- le prospettive produttive anche in relazione al mercato nazionale e internazionale e alle sue implicazioni con riferimento se del caso alle necessità di utilizzo dell'orario di lavoro;
- le problematiche anche occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttiva, nel quadro delle iniziative previste all'art. 8, parte II del presente contratto, nonché la distinzione per gruppi omogenei di fasce professionali dei lavoratori. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
- il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi d'età;
[…]
- l'andamento e le tematiche dell'occupazione femminile.
In particolare:
(a) l'andamento dell'occupazione alla luce anche delle risultanze emerse dal rapporto di cui all'art. 9, legge n. 125/91;
(b) le eventuali specifiche problematiche emerse in tema di organizzazione del lavoro, mobilità, flessibilità e valorizzazione professionale.
Su queste tematiche vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità.
In questo senso, nei gruppi con una presenza di personale femminile superiore al 20%, così come nei casi in cui, nel realizzare l'esame delle problematiche in questione, fossero individuate azioni da intraprendere utilizzando anche gli eventuali finanziamenti pubblici disponibili, compresi quelli comunitari, le problematiche in questione formeranno oggetto d'esame all'interno di un apposito Comitato misto le cui valutazioni saranno portate a conoscenza di tutta la popolazione aziendale;
- il numero e la finalizzazione dei contratti di lavoro speciali;
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione, nonché l'ambiente e la sicurezza;
- gli interventi formativi realizzati per gli apprendisti;
- elementi conoscitivi sui patti formativi di cui alla Parte VI del presente capitolo realizzati nell'impresa;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili;
- gli effetti per i lavoratori interessati a progetti d'inserimento mirato per lavoratori disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, individuati a livello di Osservatorio territoriale.
Nel corso degli incontri, le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Ove, a seguito dell'azione informativa, emergessero convergenze su iniziative riguardanti gli effetti per i lavoratori delle scelte aziendali per la cui realizzazione fossero reciprocamente ritenuti utili momenti di approfondimento specifico, potranno essere attivati appositi Comitati misti di lavoro.

2) Imprese/unità produttive con più di 100 addetti.
Per le imprese e le unità produttive di cui trattasi, le Associazioni industriali porteranno annualmente a conoscenza della Fulc assistita dalla RSU:
- le previsioni degli investimenti per i nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazione di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
- in riferimento agli investimenti complessivi , l'entità globale dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi;
- le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, nonché il numero degli addetti;
- il numero degli addetti e la distinzione per sesso e per classi d'età;
- l'andamento e le tematiche dell'occupazione femminile.
In particolare:
(a) l'andamento dell'occupazione alla luce anche delle risultanze emerse dal rapporto di cui all'art. 9, legge n. 125/91;
(b) le eventuali specifiche problematiche emerse in tema di organizzazione del lavoro, mobilità, flessibilità e valorizzazione professionale.
Su queste tematiche vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità.
In questo senso, nelle imprese/unità produttive, con una presenza di personale femminile superiore al 20%, così come nei casi in cui, nel realizzare l'esame delle problematiche in questione, fossero individuate azioni da intraprendere utilizzando anche gli eventuali finanziamenti pubblici disponibili, compresi quelli comunitari, le problematiche in questione formeranno oggetto di esame all'interno di un apposito Comitato misto le cui valutazioni saranno portate a conoscenza di tutta la popolazione aziendale;
- il numero e la finalizzazione dei contratti di lavoro speciali;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili;
- gli effetti per i lavoratori interessati a progetti d'inserimento mirato per lavoratori disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, individuati a livello di Osservatorio territoriale;
- iniziative formative determinate da eventuali esigenze di aggiornamento professionale connesse con il reinserimento, dopo l'aspettativa per maternità, delle lavoratrici;
- gli interventi formativi realizzati per gli apprendisti;
- elementi conoscitivi sui patti formativi di cui alla Parte VI del presente capitolo realizzati nell'impresa;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici.
A richiesta di una delle Parti, la procedura concernente tali stabilimenti potrà essere esperita nelle stesse sedi previste per i gruppi.
Nel corso degli incontri le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni e procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni riguardanti gli stabilimenti significativi.

Parte III - Disabili
Le imprese considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei disabili secondo le previsioni della legge n. 68/99 in funzione della capacità lavorativa degli stessi.
Nel caso in cui l'impresa partecipi ad iniziative promosse in materia nell'ambito dell'Osservatorio, l'attuazione dei progetti e gli effetti per i lavoratori interessati saranno oggetto di confronto a livello aziendale.

Parte VI - Formazione
Premessa

Le Parti considerano strategico l'impegno delle imprese e dei lavoratori in materia di formazione finalizzata a valorizzare le risorse umane, a migliorare la loro occupabilità e il loro arricchimento professionale, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche e organizzative, agli obiettivi di qualità, di sicurezza e di mercato, ad esigenze di sviluppo della cultura d'impresa nella quale cresca la partecipazione e il coinvolgimento dei lavoratori.

1) Formazione continua
L'Organismo bilaterale per la formazione chimica (OBC) , di cui al successivo paragrafo 4, provvede alla diffusione di significative esperienze e moduli di formazione continua e fornisce informazioni sulle fonti di finanziamento utilizzabili.
Anche sulla base di tali informazioni, appositi piani di formazione continua possono essere realizzati attraverso:
- iniziative promosse da accordi tra le competenti strutture territoriali mirate ad agevolare la realizzazione di azioni formative d'interesse dei lavoratori e delle imprese, in particolare delle PMI;
- azioni concordate a livello aziendale a seguito di rilevazioni sui fabbisogni formativi effettuate congiuntamente alle RSU, con l'eventuale assistenza delle rispettive strutture territoriali.
Le iniziative aziendali e territoriali potranno fare riferimento ad accordi quadro realizzati a livello nazionale.
I piani di formazione continua, oltre ai percorsi formativi e alle metodologie didattiche funzionali agli obiettivi, dovranno prevedere:
- le modalità di svolgimento della formazione, che dovranno essere compatibili con l'attività lavorativa nel caso di coincidenza con l'orario di lavoro;
- l'entità dei lavoratori che potranno partecipare contemporaneamente che, salvo diversa previsione aziendale, non potrà superare il 5% dell'organico (3% per le PMI con un numero di dipendenti fino a 100);
- l'utilizzazione di risorse finanziarie pubbliche in misura non inferiore al 50% dei costi complessivi degli interventi da realizzare;
- la partecipazione, tendenzialmente paritetica, dei lavoratori ai costi di frequenza residui attraverso l'utilizzazione di riposi spettanti per conto ore, permessi o altri istituti contrattuali;
- la salvaguardia della non adesione individuale, che dovrà essere valutata dalle Parti.
Le iniziative formative promosse a livello territoriale saranno portate a conoscenza delle imprese e delle RSU direttamente dalle Parti che le hanno concordate.
Entro i termini richiesti le imprese, d'intesa con le RSU, formalizzeranno l'eventuale adesione e tutti gli elementi necessari per la partecipazione.
Le imprese nelle quali non fosse costituita la RSU potranno aderire all'iniziativa con le modalità individuate dagli accordi.
Le imprese, anche per il tramite del livello territoriale, comunicheranno all'OBC i piani di formazione continua realizzati.

2) Patto formativo
Le imprese forniranno ai lavoratori a tempo indeterminato la documentazione informativa predisposta dall'OBC sulle agibilità/opportunità contrattuali concernenti la formazione continua, ivi compreso il Patto formativo.
Le imprese che, alla luce anche delle compatibilità tecniche e organizzati ve, ritenessero di impegnarsi nel programma di attuazione del Patto formativo, utilizzeranno lo schema previsto nella documentazione di cui sopra, sottoponendo al singolo lavoratore una proposta di Patto.
Il Patto formativo dovrà prevedere
- l'impegno dell'impresa a far partecipare il lavoratore ad iniziative di formazione continua di cui al paragrafo 1;
- l'impegno del lavoratore a partecipare alle iniziative anche attraverso:
▪ eventuali modifiche dell'orario di lavoro finalizzate a rendere compatibile con la prestazione lavorativa la partecipazione all'attività formativa;
▪ la messa a disposizione di riposi spettanti per conto ore, permessi o altri istituti contrattuali e/o di tempo extra-lavoro, entro i limiti previsti al richiamato paragrafo 1;
- il rilascio di apposita certificazione predisposta dall'OBC, attestante l'attività formativa alla quale il lavoratore ha partecipato, da utilizzare ad integrazione del proprio curriculum formativo anche in occasione di nuove opportunità di lavoro.
Il Patto formativo sarà operativo e determinerà l'attuazione degli impegni, a seguito della sottoscrizione da parte del lavoratore.
È fatta salva per il lavoratore e la RSU, in caso di mancata proposta di Patto formativo da parte dell'impresa, la possibilità di attivare la richiesta di partecipare a specifiche iniziative formative promosse a livello territoriale.

3) Formazione individuale
Il diritto allo studio e alla formazione, per le finalità e nelle articolazioni sotto specificate, è riconosciuto a tutti i lavoratori con le seguenti modalità di esercizio concreto del diritto stesso.
Le facilitazioni per tale esercizio saranno garantite dalle imprese sia per corsi regolari finalizzati al conseguimento di titoli di studi legali, secondo quanto previsto e precisato al successivo paragrafo A), sia per la frequenza ad altri corsi di studio finalizzati alla ricerca e al miglioramento della propria preparazione, professionalità e occupabilità, anche con riferimento alle esigenze di alfabetizzazione dei lavoratori stranieri, secondo quanto previsto e precisato ai successivi paragrafi B) e C).

4) Organismo bilaterale nazionale per la formazione chimica
Le Parti, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nelle imprese della formazione continua, entro il 31.12.02 trasformeranno la Sezione Formazione dell'Osservatorio nazionale in Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione Chimica, in forma abbreviata OBC.
L'OBC, anche mediante la collaborazione di esperti individuati di comune accordo, è preposto all'attuazione delle seguenti funzioni e compiti:
- tenere rapporti con le Istituzioni (nazionali e regionali) preposte alla formazione professionale, l'OBNF, gli enti bilaterali territoriali e il Fondo per l'industria di cui all'art. 118, legge n. 388/00;
- predisporre e diffondere un opuscolo illustrativo (vademecum) da fornire alle imprese per la distribuzione ai lavoratori concernente le opportunità contrattuali sulla formazione continua e il Patto formativo;
- portare a conoscenza delle imprese e delle RSU le esperienze di formazione continua più significative realizzate nel settore;
- promuovere, d'intesa con le competenti strutture territoriali, iniziative formative locali, fornendo la necessaria collaborazione;
- assistere le imprese nella realizzazione delle iniziative di formazione continua, anche per quanto concerne la disponibilità di enti di formazione di comprovata esperienza e competenza;
- predisporre gli attestati da rilasciare ai lavoratori che hanno svolto attività di formazione continua in applicazione del Patto formativo e tenere la relativa anagrafe;
- dare applicazione, d'intesa con la sezione Ambiente dell'Osservatorio nazionale, alle linee sulla formazione in materia di ambiente e sicurezza, anche attraverso la predisposizione di moduli di formazione a distanza finalizzati all'utilizzazione delle imprese e della generalità dei lavoratori, nonché di materiale di formazione di base da fornire ai lavoratori neo-assunti;
- curare la predisposizione di moduli di formazione, anche a distanza, su temi formativi d'interesse per i lavoratori dell'industria chimica, farmaceutica e degli altri settori rappresentati;
- realizzare moduli sulle problematiche della chimica da utilizzare per la formazione di formatori e tutors preposti all'erogazione di attività formative per il lavoratori del settore;
- avviare un flusso di informazioni sulle opportunità di finanziamento pubblico in materia di formazione;
- promuovere e organizzare iniziative di riflessione sulla formazione continua riguardanti i settori rappresentati;
- predisporre e curare la realizzazione di apposite iniziative formative rivolte alle RSU sulle materie oggetto di formazione continua.
Le Parti:
- si riservano di verificare il ruolo dell'OBC rispetto al Fondo interprofessionale per la formazione continua (Fondimpresa) costituito il 18.1.02, ai sensi dell'art. 118, legge n. 388/00;
- si danno atto che per il finanziamento dell'OBC saranno adottate le soluzioni più idonee in relazione alle funzioni di servizio cui lo stesso è preposto e alla natura e scopi delle Organizzazioni costituenti.
Dichiarazione a verbale.
Le Parti si danno atto che il complesso della normativa del presente capitolo è stato convenuto anche nell'ambito delle deleghe previste dagli artt. 5 e 6, legge n. 53/00.

Parte VIII - Impegni tra le parti
Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 3 - Contratti di lavoro speciali.

A) Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia. Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge, a decorrere dall'1.7.01, valgono le norme previste dal presente contratto. Le disposizioni contrattuali (normative ed economiche) s'intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente articolo, limitatamente, però ai particolari aspetti in esse contemplate.

Durata dell'apprendistato.
La durata del periodo di apprendistato, nonché l'impegno formativo esterno sono regolati dalla seguente tabella, sulla base della correlazione tra il profilo professionale da conseguire e il titolo d'istruzione in possesso dell'apprendista:

Profili professionali Titolo di istruzione Formazione esterna Durata
profili professionali relativi alle aree: titolo d'istruzione post-obbligo o attestato di qualifica professionale coerenti rispetto al profilo professionale da conseguire 60 ore annue 2 anni
ambiente, sicurezza,qualità;      
amministrazione/controllo;      
sistemi informativi;      
personale/organizzazione;      
servizi vari;      
ricerca/tecnologia;      
sviluppo;      
progettazione del prodotto o servizio (ingegneria);      
logistica (servizi);      
manutenzione commerciale/marketing /vendite;      
produzione      
  titoli d'istruzione post-obbligo, o attestato di qualifica professionale non coerenti rispetto al profilo professionale da conseguire 120 ore annue 3 anni
  titolo d'istruzione dell'obbligo 120 ore annue 4 anni

Formazione.
Per la formazione, sia esterna sia interna, salvo quanto previsto dai decreti ministeriali attuativi dell'art. 16, legge n. 196/97, l'impresa farà riferimento ai contenuti formativi e alle indicazioni relative ai moduli per la formazione esterna elaborati dalle Parti e riportati in appendice n. 12.
Tali moduli hanno una durata di 120 ore e contenuti coerenti con il titolo d'istruzione dell'apprendista e il profilo professionale da conseguire, in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze di base necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento. All'interno di ogni modulo ai contenuti a carattere trasversale sono dedicate da 42 a 56 ore, mentre ai contenuti a carattere professionalizzante sono dedicate da 64 a 78 ore.
L'attività formativa potrà essere distribuita anche in modo non omogeneo nel corso di tutto il periodo di apprendistato, fermo restando il raggiungimento delle ore di formazione annua contrattualmente previste come media sugli anni di apprendistato.
Nel caso di assunzione di apprendista che nell'ambito di precedente rapporto abbia già seguito moduli di formazione esterna previsti per lo stesso profilo professionale, l'apprendista sarà esentato dalla frequenza dei moduli già realizzati.
La formazione dell'apprendista all'interno dell'impresa sarà seguita da un tutore che lo affiancherà al fine di rispondere efficacemente alle necessità connesse all'inserimento dell'apprendista nell'organizzazione aziendale e al raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna. Per la designazione del tutore, l'impresa si attiene alle indicazioni di cui al DM 28.2.00 n. 22.

B) Contratti di formazione e lavoro (CFL)
[…]
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme di legge e agli accordi interconfederali in materia riportati in appendice al presente contratto.

C) Contratto a termine
Con riferimento alla nuova disciplina legislativa di cui al D.lgs. n. 368/01, le Parti concordano di incontrarsi entro il 31.12.02, per definire le norme attuative della legge.
Fino alla definizione della nuova disciplina contrattuale, per quanto riguarda il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, trova applicazione la disciplina di seguito concordata.

D) Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
In attuazione di quanto previsto con riferimento al contratto di fornitura di lavoro temporaneo dalla legge 24.6.97 n. 196, ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia, si concorda quanto segue.
[…]
c) La Direzione aziendale comunicherà preventivamente alla RSU le motivazioni del ricorso ad assunzioni e il numero dei lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo comunicando la mansione, la categoria e la posizione organizzativa, nonché la durata prevista del contratto per consentire alla RSU il riscontro delle fattispecie e delle condizioni previste.
Ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza, le predette comunicazioni potranno essere effettuate entro i successivi 5 giorni.
d) Le Parti a livello aziendale, all'inizio di ogni anno, s'incontreranno per esaminare e valutare le esperienze sviluppate e per redigere il prospetto di sintesi che sarà definito a tale livello ai fini del monitoraggio dell'occupazione.
[…]

Dichiarazione delle parti stipulanti.
In merito alla delega legislativa relativa alla definizione delle mansioni pericolose per le quali deve essere prevista l'impossibilità di stipulare il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, le Parti, fatte salve situazioni eccezionali che a livello aziendale saranno oggetto di un esame congiunto tra RLS e RSPP, ritengono di approfondire e definire, entro il 31.12.02, tale problematica in sede di Osservatorio anche sulla base delle indicazioni che perverranno dal livello aziendale.

Capitolo III - Classificazione del personale
[…]
Le Parti confermano che lo sviluppo della produttività tecnico-economica passa anche attraverso il migliore utilizzo di tutte le risorse tecniche, umane e la valorizzazione della professionalità da ricercarsi anche mediante nuovi modelli organizzativi comportanti, coerentemente con il sistema classificatorio, una diversa configurazione delle mansioni e dei profili professionali.
Tale ricerca può comprendere da parte delle aziende l'accorpamento e l'arricchimento di più mansioni, senza peraltro escluderne le singole effettuazioni, anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate anche attraverso fasi sperimentali reversibili supportate all'occorrenza da iniziative di formazione.
Per l'attuazione delle nuove configurazioni organizzative è possibile la sperimentazione ed è necessaria la consultazione preventiva e l'esame delle questioni connesse con la RSU. Detta consultazione e detto esame devono esaurirsi entro il termine massimo di 2 mesi.
Le nuove configurazioni organizzative potranno prevedere nuovi profili professionali che saranno inquadrati nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie contrattuali e utilizzando per analogia i profili esistenti qualora non espressamente previsti nei profili contrattuali.
L'impresa adotterà definitivamente l'eventuale sistema sperimentato, dopo un esame dei risultati con la RSU, assistita dai componenti del gruppo dei lavoratori interessati.
Le Parti dichiarano inoltre che l'inserimento nella organizzazione produttiva di assetti basati su gruppi di lavoro può favorire, a fronte di esigenze di maggiore flessibilità della produzione, lo sviluppo della produttività globale e dell'efficienza.
[…]

Capitolo IV - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 8 - Orario di lavoro.
Parte I
Premessa

La durata massima dell'orario è disciplinata dalle norme di legge e nulla viene innovato a tali disposizioni.
Le esigenze di produttività e di competitività delle imprese richiedono anche un continuo ricorso a prestazioni lavorative legate a regimi d'orario che realizzino il pieno utilizzo degli impianti e rispondano alle reali variabilità dei mercati cogliendone tutte le opportunità.
I regimi d'orario devono essere coerenti con le esigenze delle imprese in termini tecnico-organizzativi.
I diversi strumenti contrattualmente definiti vanno utilizzati coerentemente con le loro specifiche finalità.

A) Gli organici devono essere dimensionati alle effettive esigenze di produzione, delle sedi lavorative e di sicurezza degli impianti in modo da realizzare la rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, consentendo il godimento delle ferie, delle festività, dei riposi spettanti, tenendo altresì conto dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni e altre assenze.

B) Orari annui di lavoro.
1) Orario annuo di lavoro dei lavoratori giornalieri e dei lavoratori turnisti 2x5 e 2x6.
L'orario di lavoro dei lavoratori giornalieri e dei lavoratori turnisti addetti a lavorazioni su 2 turni per 5 o 6 giorni settimanali è di 247,5 giornate lavorative annue, assunte pari a 8 ore giornaliere, al lordo delle festività e delle ferie.
L'orario di lavoro medio settimanale è di 37 ore e 45 minuti.

Specificità settoriali: ceramica e abrasivi:
- giornate lavorative annue: 249
- orario di lavoro medio settimanale: 38 ore
2) Orario annuo di lavoro dei lavoratori turnisti 3x5 e 3x6.
L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti a lavorazioni su 3 turni per 5 o 6 giorni settimanali, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, art. 13, è di 246,5 giornate lavorative annue, assunte pari a 8 ore giornaliere, al lordo delle festività e delle ferie.
L'orario di lavoro medio di riferimento è di 37 ore e 45 minuti.

Specificità settoriali:
(1) ceramica e abrasivi:
- giornate lavorative annue: 249
- orario di lavoro medio settimanale: 38 ore
(2) lubrificanti e GPL
- giornate lavorative annue: 247
3) Orario annuo di lavoro dei lavoratori turnisti 3x7 e 2x7.
L'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (3 turni per 7 giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su 2 turni per 7 giorni settimanali è pari a 232,5 giornate lavorative annue assunte pari a 8 ore giornaliere.
[…]

C) Regimi di orario per i lavoratori giornalieri e per i lavoratori turnisti 2x5, 2x6, 3x5, 3x6.
Le modalità attuative dell'orario di lavoro annuo potranno comportare quanto segue.
1) Orari settimanali realizzati su un arco di norma di 5 giorni, oppure di 4 o 6 giorni di durata compresa tra 37 h e 45 m e 40h medie settimanali.
2) Orari settimanali realizzati come media su un arco pluriperiodale di più settimane o più mesi fino a un massimo di 12.
Qualora il calendario di lavoro, tendenzialmente annuo, definito dall'impresa comportasse una distribuzione dell'orario settimanale diversa da quella in atto, le relative modalità attuative saranno oggetto di contrattazione con la RSU.
La contrattazione dovrà esaurirsi entro 20 giorni dalla comunicazione del calendario di avvio o, nel caso di modifiche nel corso della sua realizzazione, entro 10 giorni dalla comunicazione del nuovo programma.
L'operatività delle decisioni aziendali sarà sospesa per l'arco di tempo indicato.
I calendari di lavoro programmati saranno affissi nella bacheca aziendale.

D) L'orario giornaliero, settimanale e pluriperiodale di lavoro fissato in impresa sarà esposto in apposite tabelle da affiggersi secondo le norme di legge.

E) Prestazioni eccedenti l'orario di lavoro settimanale medio e prestazioni straordinarie.
[…]
2) Le prestazioni eccedenti l'orario di lavoro settimanale medio e quelle straordinarie sono compensate, nel mese di competenza, con le maggiorazioni retributive previste dall'art. 9 e con riposi compensativi che saranno accantonati, nella misura del 50% nel conto ore di cui alla successiva lett. F).
3) Per il restante 50%, all'inizio di ogni anno, il lavoratore dovrà formalmente manifestare la propria volontà in merito al pagamento o all'accantonamento nel conto ore. […]
5) Il ricorso a prestazioni eccedenti o straordinarie deve avere carattere eccezionale. Esso, al di là dei casi in cui le relative esigenze trovino specifiche risposte nell'ambito dei regimi d'orario previsti, deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Rientrano, ad esempio, in tale ipotesi, la necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta o a commesse con vincolanti termini di consegna, di far fronte ad esigenze stagionali, di salvaguardare l'efficienza produttiva degli impianti, di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno, di far fronte a punte anomale di assenze dal lavoro.
6) Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di prestazioni eccedenti o straordinarie saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU.
7) Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, prestazioni eccedenti o straordinarie, nonché lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali d'impedimento. Le prestazioni eccedenti o straordinarie - fermo restando quanto previsto al precedente punto 6) - nonché il lavoro festivo, dovranno essere disposti e autorizzati dalla Direzione aziendale.
8) Nel caso di regimi d'orario su base settimanale le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente alla RSU i dati a consuntivo concernenti le prestazioni eccedenti o straordinarie per servizio o reparto. In tale occasione saranno altresì forniti gli elementi di obiettiva giustificazione del ricorso al lavoro straordinario di cui al precedente punto 5). Nel caso di orari pluriperiodali le informazioni di cui sopra saranno fornite con cadenza quadrimestrale.
Le Direzioni aziendali alla fine di ogni anno forniranno alla RSU in modo complessivo le informazioni di cui ai commi precedenti.

F) Conto ore individuale.
Le Parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori, siano messi in condizione di utilizzare in tutto o in parte i recuperi maturati a fronte di prestazioni eccedenti l'orario di riferimento, convengono di istituire il "conto ore".
Nel conto ore confluiranno i riposi compensativi delle prestazioni eccedenti o straordinarie, sulla base di quanto previsto alla lett. E), punti 2) e 3), da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
Qualora la fruizione dei riposi non fosse realizzata entro l'anno successivo a quello di maturazione, è legittimo considerare utile per la fruizione stessa un ulteriore anno, purché le relative intese per la programmazione dei riposi si realizzino entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.
L'utilizzazione delle ore accantonate, con riferimento ai tempi, alla durata, e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive.
[…]
A livello aziendale saranno realizzati incontri di norma trimestrali finalizzati al monitoraggio dell'andamento del "conto ore" e ad un esame congiunto sui motivi che avessero reso reiteratamente impraticabile la fruizione individuale finalizzato all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, potranno essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzazione dei riposi accantonati.
[…]

H) Lavoro notturno, festivo e a turni.
[…]
3) I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'impresa.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro eccedente o straordinario.
Chiarimenti a verbale.
[…]
4) La prestazione lavorativa dell'operatore di vendita, già denominato viaggiatore o piazzista, si svolgerà su 5 giornate alla settimana ovvero su 4 giornate intere e 2 mezze giornate.
La collocazione nella settimana delle 2 mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
5) Nei casi di cui alla lett. C), punto 2), le prestazioni effettuate oltre l'orario di lavoro medio settimanale di cui alla lett. B), punto 1), non danno luogo a corrispondenti riposi compensativi nell'ambito del rispetto dei limiti di prestazione annua previsti.
[…]

Art. 11 - Riposo settimanale - Giorni festivi
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 14 - Ferie.
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie e in caso di giustificato impedimento il non godimento delle ferie deve essere compensato con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione.
[…]

Capitolo VI - Disposizioni per particolari categorie di lavoratori
Art. 30 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia.

A) Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, le clausole del presente contratto (normative ed economiche) s'intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente capitolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate.
B) Nel rispetto delle norme di legge sull'orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, l'orario normale non deve superare le 50 ore settimanali.
In relazione alla particolarità delle mansioni svolte, detto orario potrà essere attuato anche in un ciclo plurisettimanale predeterminato con riposi compensativi, fermo restando quanto disposto dall'art. 8 sulla distribuzione dell'orario di lavoro.
[…]

Art. 31 - Telelavoro.
1) Le Parti considerano il telelavoro una modalità della prestazione finalizzata a cogliere esigenze organizzative dell'impresa e, compatibilmente con le stesse, esigenze dei dipendenti.
2) Per telelavoro s'intende la prestazione effettuata in via normale e con continuità dal dipendente presso il proprio domicilio o in luogo idoneo diverso ma comunque fisso esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale, con il prevalente supporto di strumenti telematici.
Lo svolgimento di prestazione in telelavoro non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro.
3) Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta anche in via telematica o con collegamento remoto da operatori di vendita, informatori scientifici del farmaco, lavoratori addetti all'assistenza tecnica presso la clientela etc.
Sono altresì esclusi dalla presente disciplina i call-center organizzati in autonome unità produttive.
4) La postazione di telelavoro e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell'impresa.
[…]
6) Per i dipendenti telelavoristi le clausole normative ed economiche del CCNL s'intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente articolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate.
7) Ferma restando la durata della prestazione complessivamente prevista dall'art. 8 del CCNL, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, ferma restando una definita fascia di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro in atto nell'impresa. Tali modalità saranno definite a livello aziendale.
8) Ai dipendenti svolgenti prestazione in telelavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i dipendenti che svolgono analoga attività lavorativa in azienda, ferma restando l'esistenza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge per le abitazioni civili.
In tal senso l'impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l'idoneità del posto di lavoro, nonché le condizioni di esercizio del controllo da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza.
Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
In ogni caso il dipendente, ai sensi dell'art. 5, D.lgs. n. 626/94, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute.
[…]
12) Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nell'impresa, eventualmente anche tramite apposita connessione informatica.
[…]
Norma transitoria.
La normativa di cui sopra entrerà in vigore dall'1.6.02.
Nota a verbale.
Le Parti tenuto conto del carattere innovativo della normativa sul telelavoro, dell'esigenza di valutarne il reale impatto nelle imprese, dell'esigenza di valutare l'evoluzione legislativa e gli eventuali adattamenti contrattuali che si rendessero necessari, convengono di realizzare nell'ambito della sezione Mercato del lavoro dell'Osservatorio nazionale, in apposita Commissione congiunta, l'opportuno monitoraggio sullo sviluppo del telelavoro.

Capitolo VII - Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 32 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute.

[…]
È ammesso per tutti i lavoratori il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le OOSS periferiche di categoria, purché esso sia contenuto nel limite di 1 ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
I predetti limiti giornalieri del recupero non si riferiscono alle protrazioni d'orario relative alla concentrazione dell'orario settimanale in meno di 6 giorni.

Art. 40 - Malattia e infortunio.
A) Assenza dal lavoro.

In materia d'infortunio e malattia professionale si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, perché questi informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]

Art. 41 - Trattamento per maternità.
Per il trattamento normativo ed economico in caso di maternità valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]
Le imprese cureranno l'assunzione di iniziative per facilitare, in caso di necessità, il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità attraverso percorsi informativi e formativi che saranno individuati a livello nazionale.
[…]

Specificità settoriali: Lubrificanti e GPL.
Il presente articolo si applica per le assenze per maternità iniziate dall'1.1.03.

Capitolo VIII - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Premessa.

Le Parti individuano come valori condivisi la tutela della salute, la sicurezza sul luogo di lavoro, il rispetto dell'ambiente, lo sviluppo delle attività produttive e concordano sulla necessità di consolidare e diffondere comportamenti e applicazioni consapevoli e partecipati delle norme contrattuali e di legge.
L'obiettivo comune è quello del miglioramento continuo del livello di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente attraverso una gestione preventiva e sistemica dei fattori di rischio.
Le Parti ritengono utile e funzionale al raggiungimento di tale obiettivo l'adozione volontaria da parte delle imprese di sistemi di gestione che rispondano ai requisiti previsti a livello internazionale quali ISO 14000, EMAS, Responsible Care.

Sviluppo sostenibile e strategia ambientale.
Le Parti riconoscono che lo sviluppo sostenibile, inteso come l'integrazione equilibrata e dinamica dei principi della crescita economica, della protezione ambientale e dell'equità sociale, è il punto di riferimento per la costruzione di una coerente strategia ambientale.
Tale strategia nasce da un metodo partecipativo di condivisione degli obiettivi, attuato in tutto il settore, e supportato da un ulteriore miglioramento della qualità del rapporto a tutti i livelli che consenta la valorizzazione dell'impegno ambientale dell'impresa.
Il rapporto tra tutti i soggetti interessati deve quindi essere basato sulla coerenza di comportamenti, sulla trasparenza e completezza degli elementi di informazione, sulla corretta comunicazione.
La gestione a tutti i livelli di una coerente strategia ambientale comporta la considerazione di tutti i soggetti che sono portatori d'interesse nei confronti dell'impresa. In questo senso le Parti valutano come particolarmente rilevante coniugare le esigenze di salute e sicurezza sul lavoro, di rispetto dell'ambiente, di occupazione, di sviluppo dell'innovazione, di competitività delle imprese.
La crescita di consapevolezza della rilevanza di tali tematiche nei luoghi di lavoro è un obiettivo delle Parti da raggiungersi sia mediante l'interlocuzione attiva e propositiva con la RSU e la CA/RLS ispirata a criteri di partecipazione e ad una corretta gestione delle problematiche connesse alla sostenibilità, sia mediante le opportune iniziative informative/formative e di implementazione e di sviluppo di sistemi di gestione.
In tal senso le imprese forniranno alle rispettive RSU e CA/RLS gli elementi necessari alla corretta comprensione e partecipazione ai programmi di miglioramento in corso e alle iniziative correlate quali implementazione di sistemi di gestione, bonifiche dei siti, risparmio energetico, attività formative e altro come di seguito specificato.
In particolare, annualmente, a seguito della riunione periodica di cui al punto D del successivo art. 43, e sulla base delle risultanze della stessa, le Parti aziendali (Direzione aziendale, CA/RLS e RSU) definiranno i termini e le modalità per la corretta informazione ai lavoratori, nel rispetto delle esigenze di riservatezza e in relazione alle caratteristiche delle imprese, anche mediante la formulazione di un idoneo documento congiunto o una apposita riunione annuale congiunta che abbia l'obiettivo del coinvolgimento di tutti i lavoratori nell'impegno sui temi della sicurezza e dell'ambiente.
Ove tale riunione si tenesse durante l'orario di lavoro, per durate superiori a 1 ora sarà utilizzato il monte ore annuo di cui all'art. 59 del presente contratto. Le Parti concordano che nel caso in cui tale monte ore fosse già stato esaurito, sarà possibile l'utilizzo di 1 ulteriore ora con diritto alla retribuzione.
Inoltre qualora fosse ritenuto utile al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, Direzione aziendale, CA/RLS e RSU, anche con il supporto delle rispettive Organizzazioni, potranno definire posizioni congiunte sui temi di reciproco interesse in materia di ambiente e sicurezza da illustrare nell'eventuale confronto con le istituzioni pubbliche e la cittadinanza.

Informazione e ruolo delle RSU in materia di ambiente e sicurezza.
1) Al fine di realizzare una corretta interlocuzione della RSU le imprese porteranno a conoscenza i seguenti elementi:
- informazioni sulle attività formative della Commissione Ambiente/RLS realizzate e sulle conseguenti azioni di aggiornamento;
- informazioni sulle attività di formazione alla sicurezza dei lavoratori, anche neo-assunti, realizzate con riferimento alle linee guida predisposte dall'Osservatorio nazionale, anche in collegamento con l'Organismo bilaterale interconfederale;
- informazioni attinenti agli eventuali rischi , cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale;
- programmi d'investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza;
- informazioni in merito agli elementi conoscitivi forniti alle Amministrazioni pubbliche relative alle normative nazionali ed europee concernenti la legislazione ambientale in materia di grandi rischi, di valutazione d'impatto ambientale, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, e di emissioni in relazione ai fattori che caratterizzano il ciclo produttivo;
- per gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo, o da nuove tecnologie utilizzate, in via preventiva, informazioni sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
- informazioni sui piani d'emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi d'intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso d'incidente rilevante;
- informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate;
- informazioni, tramite scheda definita a livello nazionale tenendo anche conto di esperienze già realizzate, sulle caratteristiche tossicologiche delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo, caratteristiche tossicologiche note sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale;
- l'attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali;
- informazioni sugli adempimenti e sulle iniziative in materia di sicurezza riguardanti le imprese appaltatrici;
- informazioni tempestive sui casi d'infortunio sul lavoro particolarmente significativi, sui casi di malattie professionali e sui loro andamenti complessivi.
2) Annualmente per le unità produttive con più di 100 addetti le imprese presenteranno alla RSU, nel corso di un apposito incontro, gli obiettivi, in termine di prodotti, tecnologie, infrastrutture e razionale utilizzazione delle risorse, che intendono perseguire per il miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza di carattere interno ed esterno, anche sulla base degli andamenti relativi agli anni precedenti.
Eventuali sostanziali modifiche negli obiettivi, formeranno altresì oggetto di esame congiunto tra le Parti, sulla base della comunicazione da parte dell'impresa.
Ferme restando le autonome valutazioni delle Parti, la realizzazione degli obiettivi indicati formerà oggetto d'esame congiunto tra la Direzione aziendale e RSU.
Per le unità produttive minori l'impegno di cui sopra s'intende assolto facendo convergere informazioni a livello territoriale nell'ambito della sezione Ambiente e Sicurezza dell'Osservatorio onde consentire la conoscenza delle tendenze generali in materia di interventi per l'ambiente e sicurezza.
3) I programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza, comportanti l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti o la fermata totale o parziale degli stessi con conseguenti ricadute sui livelli occupazionali, formeranno oggetto d'esame tra
Direzione aziendale e RSU.
Durante l'esame, che dovrà a questi fini esaurirsi entro 20 giorni dalla comunicazione dei programmi da parte dell'impresa, le Parti opereranno astenendosi da iniziative unilaterali.
Con riferimento al comma precedente sono fatte salve le iniziative a carattere d'urgenza determinate anche da adempimenti richiesti dalle autorità.
Su iniziativa di una delle due Parti, fermi restando i termini complessivi sopra indicati, l'esame di cui sopra potrà essere realizzato con il coinvolgimento del livello territoriale o nazionale e potrà anche estendersi all'individuazione di modalità per opportune azioni nei confronti delle autorità competenti.
Le RSU sono tenute alla riservatezza circa i dati comunicati dalle imprese.

Art. 43 - Commissione Ambiente/RLS.
Tra i soggetti determinanti per una strategia basata sulla sostenibilità si ritrovano certamente le CA/RLS che devono essere in grado di assolvere il loro ruolo in materia di ambiente, igiene e sicurezza attraverso un confronto ispirato a criteri di partecipazione, condivisione degli obiettivi e cooperazione per il loro raggiungimento.
Le CA/RLS devono essere adeguatamente supportate attraverso la necessaria attività formativa e informativa e alle stesse sono assicurate le condizioni per l'adeguato svolgimento della propria attività anche con l'accesso a strumenti informatici, laddove necessario e possibile in relazione alle situazioni aziendali, e per la gestione delle agibilità previste dal D.lgs. n. 626/94, dall'Accordo interconfederale 22.6.95 e dal presente CCNL in relazione alla situazione di fatto.
Le Parti considerano funzionale agli obiettivi di formazione della CA/RLS il proseguire, migliorare e diffondere le iniziative territoriali già attivate in alcune aree a maggiore vocazione chimica.
Le Parti, al fine di agevolare lo scambio di esperienze e informazioni tra le CA/RLS di differenti siti, si attiveranno nell'ambito dell'Osservatorio per la costituzione di un'anagrafe delle stesse a livello nazionale nel rispetto della legge n. 675/96. In questo ambito verrà inoltre predisposta, entro il 2003, una banca dei dati disponibili sulle statistiche degli incidenti e degli infortuni occorsi nel settore.

A) Costituzione.
I lavoratori, in tutte le imprese o unità produttive, all'atto della elezione della RSU eleggono, all'interno della RSU, il rappresentante per la sicurezza (RLS) previsto dal D.lgs. n. 626/94 nei seguenti numeri:
- 1 RLS nelle imprese o unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 2 RLS nelle imprese o unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti;
- da 3 a 6 RLS nelle imprese o unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti;
- da 6 a 9 RLS nelle imprese o unità produttive di maggiori dimensioni.
Le imprese informeranno la Sezione ambiente dell'Osservatorio nazionale sia della elezione sia della decadenza dei singoli componenti della CA/RLS con le modalità che saranno concordate nell'ambito della competente sezione dell'Osservatorio.

B) Agibilità.
Per l'esercizio delle proprie funzioni, la CA/RLS, oltre ai permessi retribuiti spettanti in quanto componente della RSU, potrà utilizzare uno specifico monte ore annuo di permessi retribuiti pari a:
- 40 ore complessive annue nelle imprese o unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 80 ore complessive annue nelle imprese o unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti;
- 120 ore complessive annue nelle imprese o unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti;
- 240 ore complessive annue nelle imprese o unità produttive di maggiori dimensioni.
Detti permessi assorbono fino a concorrenza i trattamenti aziendali già riconosciuti per lo stesso titolo.
Il monte ore annuo complessivo come sopra individuato sarà utilizzato dai singoli componenti la CA/RLS in relazione alle specifiche necessità anche in modo non uniforme tra gli stessi. A fronte di situazioni particolari quali quelle previste al successivo punto E) potranno essere concordate attività specifiche da sostenere anche attraverso la flessibilità dell'utilizzo del monte ore in tutto il triennio di riferimento per la durata dell'incarico di CA/RLS. L'utilizzo di tale flessibilità non potrà essere superiore al 50% del monte ore annualmente previsto.
Le Parti si danno atto che a fronte di programmi e progetti di particolare rilevanza, al fine di garantire le necessarie agibilità, a livello aziendale si potranno concordare, in relazione a tali fattispecie, le necessarie specifiche agibilità.

C) Formazione.
Le imprese attuano la formazione dei componenti la CA/RLS, come prevista dalle norme di legge e dal presente contratto, seguendo le linee guida predisposte dal livello nazionale dell'Osservatorio. Qualora le imprese per tale formazione non si avvalgano dei moduli formativi curati congiuntamente da Federchimica e Fulc, in sede aziendale si valuteranno le motivazioni delle imprese, le proposte della CA/RLS, della RSU e delle strutture territoriali/regionali coerenti comunque con le linee guida del livello nazionale, nonché gli eventuali adattamenti dei citati moduli Federchimica-Fulc per renderne possibile l'adozione.
Per tale formazione saranno riconosciuti specifici permessi retribuiti, aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto B.
In considerazione della particolare rilevanza settoriale delle problematiche ambientali e di sicurezza, nell'ambito dell'attività formativa dedicata alle CA/RLS, sarà prevista l'organizzazione di moduli formativi annuali della durata di 8 ore. Tali moduli potranno essere organizzati in relazione alle specifiche necessità di aggiornamento e approfondimento sia a livello aziendale che territoriale/nazionale con oggetto, a titolo esemplificativo, le recenti innovazioni legislative e conoscenza di buone pratiche, approfondimento dei rapporti tra aspetti ambientali ed economici, nonché altre materie concordemente individuate nell'ambito dell'Osservatorio nazionale.
Le Parti riconoscono anche per l'attività formativa in parola la possibilità di ricorrere alle previsioni contrattuali di cui alla parte VI del presente contratto.

D) Attribuzioni.
Ai fini del ruolo e delle iniziative di sua competenza sono attribuiti alla CA/RLS i compiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94.
Nell'ambito del suo ruolo, la CA/RLS è chiamata ad avere un'adeguata conoscenza della situazione aziendale e dei programmi di miglioramento in essere, in particolare:
- si rende disponibile alla frequenza della necessaria attività formativa;
- è consultata preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica dell'attività di prevenzione;
- partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi nel corso della quale, in aggiunta a quanto previsto in forza dell'art. 11, D.lgs. n. 626/94, saranno fornite informazioni riguardo agli aspetti ambientali significativi anche sulla base delle attività di monitoraggio previste al seguito di iniziative aziendali volontarie quali certificazioni ambientali o partecipazione al programma Responsible care;
- può presentare proposte per l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- può presentare proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali anche ricorrendo alle previsioni contrattuali di cui alla parte VI del presente contratto;
- esamina con la Direzione aziendale le eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipa ad eventuali incontri e sopralluoghi specifici con il medico competente e i servizi aziendali preposti, concordandone preventivamente le modalità con la Direzione aziendale;
- è informata sulle modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria, ivi compresa la scelta di affidamento a strutture sanitarie esterne;
- avverte il responsabile dell'impresa dei rischi individuati nel corso della sua attività, anche nel caso di opere o servizi conferiti in appalto;
- è consultata per la realizzazione di programmi di certificazione ambientale e di sicurezza. Nel corso di realizzazione di tali programmi viene periodicamente informata sullo stato di avanzamento e può presentare proposte volte ad agevolare la loro implementazione;
- è informata sugli obiettivi di adeguamento progressivo alle norme di legge (con particolare riferimento ai Dd.lgs. nn. 334/99 e 372/99) e sul livello e la natura degli investimenti che realizzano miglioramenti ambientali;
- è informata sulle iniziative di bonifica dei siti, su quelle di risparmio energetico e riduzione delle emissioni, sui sistemi di monitoraggio aziendali richiesti dalle autorità competenti, nonché di eventuali iniziative d'integrazione tra i sistemi di monitoraggio.

E) Attività specifiche.
La CA/RLS e la RSU possono concordare con la Direzione aziendale, ogniqualvolta se ne ravvisi congiuntamente la necessità, la realizzazione di iniziative in materia di prevenzione, igiene e sicurezza, anche in relazione a specifiche indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro.
Ove a seguito di tali indagini, tenuto anche conto dei riflessi sul gruppo di lavoro direttamente esposto, vengano individuate situazioni di particolare rischio, sarà concordata l'attuazione di accertamenti medici scientifici per il personale interessato all'area di rischio individuata.
Agli incontri tra l'impresa e la CA/RLS e la RSU potranno partecipare i lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in esame.
L'impresa assumerà a proprio carico le indagini concordate.
I medici e i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Le Parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tale da imporre la fermata totale o parziale degli stessi, l'impresa provvederà ad utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento e ove ciò non fosse possibile ad esaminare con la RSU soluzioni alternative.
Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario l'impresa esaminerà con la CA/RLS e la RSU la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua o volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro.

Dichiarazioni a verbale.
1) Nelle imprese o unità produttive nelle quali al 20.9.95 operava una Commissione Ambiente costituita ai sensi dell'art. 45, CCNL 19.3.94, composta anche da lavoratori non appartenenti alla RSU, i lavoratori potranno eleggere, in aggiunta ai numeri previsti alla lett. A) del presente articolo, fino a 2 RLS non appartenenti alla RSU, purché non si superi complessivamente il numero dei componenti la Commissione Ambiente alla suddetta data del 20.9.95.
2) Nelle imprese o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si applicano le specifiche norme previste dall'Accordo interconfederale 22.6.95.

Art. 44 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro.
La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli Organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell'impresa e dei lavoratori.
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali l'esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici risulti superiore ai livelli previsti dalle norme nazionali, comunitarie ovvero, in mancanza, dalle tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (TLV). Allo scopo, un apposito servizio tecnico istituito presso Federchimica fornisce i dati aggiornati in materia di limiti di esposizione ai fattori di rischio per l'assolvimento delle predette norme.
Le imprese renderanno disponibile alla CA/RLS l'accesso diretto a tale servizio o, sulla base dei dati forniti da tale servizio, forniranno alle stesse CA/RLS i valori limite di soglia e i riferimenti esplicativi necessari in merito ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici connessi con le lavorazioni presenti nei siti.
La Direzione aziendale e la CA/RLS possono individuare congiuntamente eventuali soluzioni tecniche organizzative o procedurali, conseguenti alla valutazione dei rischi di esposizione, finalizzate al miglioramento delle condizioni del lavoro.
In ogni unità produttiva, ferme restando le norme in materia di tenuta del registro infortuni e malattie professionali, sono previsti:
(a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'impresa. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici, chimici e biologici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
(b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per malattia professionale; il registro sarà tenuto dall'impresa a disposizione della CA/RLS e dei lavoratori;
(c) la raccolta dei dati sugli infortuni e le relative elaborazioni statistiche, tenuta e aggiornata a cura del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è messa a disposizione della CA/RLS e della RSU.
Il Servizio Prevenzione e Protezione, inoltre, porterà a conoscenza di tutti i lavoratori l'andamento degli infortuni mediante esposizione in bacheca degli indici di frequenza e gravità;
(d) la cartella personale sanitaria e di rischio, tenuta e aggiornata a cura dei medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo di segreto professionale e nel rispetto delle norme e delle procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96. In tale raccolta saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, nonché i dati relativi alle malattie professionali.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro la cartella sarà consegnata al lavoratore;
(e) scheda delle caratteristiche di impianto e/o attività produttiva definita a livello nazionale per le attività comprese nel campo di applicazione del DPR n. 175/88. La scheda dovrà contenere comunque i seguenti elementi:
- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e protezione e loro ubicazione;
- interventi sull'impianto in caso di emergenza;
- procedure e norme di comportamento da seguire in caso di emergenza;
(f) scheda di sicurezza per le sostanze e i preparati pericolosi (*) impiegati nel ciclo produttivo, conforme alle vigenti disposizioni legislative.

(*) Per sostanze pericolose s'intendono quelle rientranti nelle categorie di pericolosità di cui al D.lgs. 3.2.97 n. 52.

Il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Tali misure comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto , posto di lavoro e/o funzione, tenendo conto ove necessario della nazionalità dei lavoratori;
- la formazione adeguata dei lavoratori, anche neo-assunti, in relazione ai rischi inerenti al posto di lavoro e/o funzione e alle relative modificazioni anche tramite l'applicazione delle disposizioni contrattuali di cui alla parte VI;
- l'adozione di un'appropriata organizzazione e dei mezzi di prevenzione e protezione individuale e collettiva necessari;
- interventi idonei per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori avuto anche riguardo alle modalità di svolgimento di attività lavorative normalmente effettuate all'esterno dell'impresa;
- l'applicazione delle specifiche norme di legge per il personale professionalmente esposto.
Inoltre, il datore di lavoro:
- può sottoporre a controllo sanitario periodico il lavoratore addetto a lavorazioni nocive non comprese fra quelle considerate tali dalla legge col consenso dello stesso e previa informazione alla CA/RLS;
- predisporrà, fermo restando quanto previsto in materia dall'art. 40, controlli sanitari periodici per i lavoratori addetti alle lavorazioni che comportino esposizione significativa a sostanze causa di malattia professionale per le quali non è previsto dalla legge l'obbligo a controlli sanitari preventivi e periodici;
- in relazione alle effettive necessità rende possibile ai lavoratori contattare il medico competente;
- deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive consumino i pasti fuori dai reparti stessi in locali adatti;
- ricercherà, per i lavoratori addetti ad attività che nell'arco della giornata comportano un utilizzo continuativo del videoterminale, idonee soluzioni atte ad assicurare:
▪ un'adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro;
▪ l'effettuazione di visite oculistiche;
▪ l'utilizzo degli idonei mezzi di schermatura eventualmente necessari;
- dovrà attivarsi affinché i datori di lavoro dei lavoratori delle imprese che siano presenti nel proprio stabilimento ricevano comunicazione scritta di tutte le norme generiche e specifiche in materia di sicurezza, igiene del lavoro e tutela della salute destinate ai lavoratori interessati, tenuto conto dell'ambiente di lavoro in cui si trovano ad operare. Allo scopo all'impresa appaltatrice saranno anche illustrate le eventuali particolari esigenze di tale ambiente.
I datori di lavoro delle imprese dovranno, in sede di stipula del contratto di appalto, essere impegnati ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le norme di sicurezza che l'impresa committente comunicherà;
- in materia di sicurezza degli appalti nelle grandi manutenzioni, le Parti confermano che l'adozione di un sistema di gestione della sicurezza, salute e ambiente deve riguardare anche i lavoratori delle imprese appaltatrici che operano nell'unità produttiva.
Alla luce di quanto sopra, l'attività di grande manutenzione programmata, compresa quella conferita ad imprese terze, sarà oggetto di confronto preventivo tra l'impresa e la CA/RLS. Le Parti convengono altresì che, per l'attività di grande manutenzione conferita ad imprese terze, la gestione degli aspetti di sicurezza, salute e ambiente debba prevedere:
- selezione e riconferma delle imprese tenendo in debito conto la certificazione delle stesse in materia di rispetto delle norme di tutela della sicurezza, salute e ambiente;
- un'attività di coordinamento tra le imprese, promossa dall'impresa committente, che veda coinvolta la CA/RLS della stessa; informazione, da parte dell'impresa committente alla propria CA/RLS, sui contenuti del piano di sicurezza e coordinamento. Tale piano sarà consegnato alle imprese appaltatrici che saranno impegnate nella informazione dei loro RLS;
- informazione, da parte delle imprese committenti alle imprese appaltatrici, sulle esigenze di formazione e informazione specifica dei lavoratori. Le imprese committenti forniranno la collaborazione richiesta dalle imprese appaltatrici.
Per gli aspetti di cui al presente articolo le Parti, partendo da un'attenta analisi della realtà, s'impegnano a definire nell'ambito dell'Osservatorio entro il 2002, specifiche linee guida sui criteri di gestione complessiva degli appalti, nonché sui criteri oggettivi per identificare le attività di grande manutenzione.
Nel caso di attività che presentino rischio di incidente rilevante ai sensi del D.lgs. n. 334/99, il datore di lavoro, oltre a provvedere all'individuazione dei rischi, all'adozione di misure preventive e di mezzi di protezione appropriati, all'informazione e formazione, deve definire le procedure e le norme di comportamento da seguire in caso di emergenza.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in applicazione alle leggi vigenti, gli verranno impartite dall'impresa per la sicurezza e la tutela della sua salute.
In particolare egli è tenuto a frequentare le attività formative programmate in relazione alle sue mansioni, a sottoporsi ai controlli sanitari preventivi e periodici previsti dal programma di sorveglianza sanitaria e ad utilizzare in modo corretto i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze pericolose, le attrezzature di trasporto e gli altri mezzi, ivi compresi quelli protettivi forniti dall'impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione.
L'impresa curerà che gli indumenti dei lavoratori siano convenientemente custoditi in appositi armadietti.
Ove motivi d'igiene lo esigano, le imprese provvederanno all'istituzione di bagni a doccia dei quali i lavoratori possano usufruire al termine del lavoro.
Le disposizioni contrattuali contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o altre norme comunque obbligatorie per le imprese, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento al SSN.
I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del SSN e degli enti di diritto pubblico preposti nell'ambito delle Regioni alla tutela della salute dei lavoratori.

Dichiarazioni a verbale.
1) In relazione alla tipologia delle lavorazioni, ovvero all'attività svolta, la cartella personale sanitaria e di rischio di cui alla lett. d) del presente articolo, fermo restando il rispetto delle norme di legge sul trattamento dei dati personali, legge n. 675/96, può essere implementata sia per il personale femminile sia per il personale maschile con la previsione di dati relativi alle possibili patologie afferenti la sfera riproduttiva.
2) Considerata l'evoluzione normativa in atto in materia di radiazioni ionizzanti, la Direzione aziendale e la CA/RLS, anche alla luce delle indicazioni che in proposito saranno messe a punto dalla Sezione Ambiente dell'Osservatorio nazionale, verificheranno congiuntamente le procedure di applicazione. Su tale materia le Parti s'incontreranno nell'ambito dell'Osservatorio entro il 1° semestre 2002.

Art. 45 - Sicurezza dei lavoratori e salvaguardia degli impianti.
La sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia degli impianti devono essere in ogni occasione garantite. A tal fine le Parti concordano sull'esigenza di realizzare accordi a livello aziendale che consentano altresì di evitare sprechi energetici e di materie prime.

Capitolo IX - Norme comportamentali e disciplinari
Art. 46 - Rapporti in impresa.

I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Devono fra l'altro essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli dell'attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.
Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. L'impresa avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità. In particolare il lavoratore deve:
[…]
(2) dedicare attività assidua e diligente ai disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori;
[…]

Art. 48 - Consegna e conservazione strumenti, utensili e materiale.
L'impresa deve fornire al lavoratore quanto occorre per eseguire il suo lavoro.
[…]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine, i personal computer, i telefoni cellulari, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere gli strumenti di lavoro e tutto quanto è a lui affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell'impresa.
[…]
Il lavoratore deve utilizzare gli oggetti affidati per finalità esclusivamente lavorative salvo diverse disposizioni aziendali e non può apportare nessuna modifica agli stessi senza autorizzazione. Qualunque utilizzo o modifica arbitraria dà diritto all'impresa di rivalersi per i danni subiti.
[…]

Art. 49 - Regolamento interno.
L'eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dall'art. 3, punto 3), Accordo interconfederale sulle Commissioni interne, deve essere esposto in modo chiaramente visibile.

Art. 51 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione, il lavoratore:
[…]
(b) che non osservi le prescrizioni in materia di ambiente e sicurezza;
(c) che non sia disponibile a frequentare attività formativa in materia di sicurezza;
(d) che non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 37 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
(e) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
(f) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
(g) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto;
[…]
(i) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'impresa, che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
[…]
(k) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla persona, alla disciplina, alla morale o all'igiene.
[…]

Art. 52 - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'impresa grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
(a) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente;
[…]
(c) inosservanza del divieto di fumare e delle altre prescrizioni in materia di ambiente e sicurezza quando tali infrazioni siano suscettibili di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
(d) indisponibilità a sottoporsi ai controlli sanitari preventivi e periodici previsti dal programma di sorveglianza sanitaria attuato in applicazione di norme cogenti o accordi sindacali;
(e) furto o danneggiamento volontari di materiale dell'impresa;
[…]
(h) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'impresa;
(i) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi;
[…]
(k) insubordinazione verso i superiori;
(l) recidiva nelle mancanze di cui ai punti f), g), i) e k), articolo precedente.

Capitolo XI - Istituti di carattere sindacale
Art. 58 - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).

[…]
5) La RSU sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al CCNL 20.7.90 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA - anche degli operatori di vendita - di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto. Nei confronti di ciascun componente la RSU, eletto o designato nell'ambito del numero corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente punto 3, si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22, legge n. 300/70.
Le associazioni sindacali comunicheranno alla Direzione aziendale i nominativi dei beneficiari per il tramite dell'associazione industriale territoriale.
6) Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 1,5 ore per dipendente in forza all'unità lavorativa. Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa svolti.
[…]
8) Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 20.5.70 n. 300 e dall'Accordo interconfederale 20.12.93, il pieno esercizio dei diritti sindacali è garantito a tutti i lavoratori in forza all'unità (diritto di assemblea, partecipazione alla costituzione della RSU, permessi per i componenti la RSU, diritto di informazione, ecc.). Allo scopo, per i lavoratori normalmente svolgenti attività all'esterno dell'unità lavorativa, a livello aziendale saranno concordate modalità, tempi e luoghi adeguati. Per gli operatori di vendita, già denominati viaggiatori o piazzisti, le soluzioni aziendali terranno conto di quanto previsto all'art. 67, CCNL 20.7.90.
[…]
Chiarimenti a verbale.
[…]
2) Per quanto non espressamente previsto al presente articolo, s'intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 20.12.93.

Art. 59 - Assemblee.
Nelle unità lavorative con un numero di dipendenti superiore a 15 potranno essere promosse dalla RSU e, congiuntamente o singolarmente dalle associazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del personale per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità lavorative con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'impresa.
[…]

Art. 62 - Affissione.
In materia di affissione si richiamano le disposizione di legge vigenti.
Al riguardo le Direzioni aziendali consentiranno alle OOSS firmatarie del presente contratto e alla RSU di far affiggere in apposito albo comunicazioni firmate dal responsabile incaricato delle medesime.
Per le imprese dotate di web intraziendale (intranet) al fine di consentire a tutti i dipendenti l'accesso alle informazioni di carattere sindacale, le affissioni potranno essere effettuate attraverso apposita bacheca elettronica, intendendosi per tale una pagina web attivata dall'azienda su richiesta della RSU, nell'ambito del sistema intranet dell'azienda medesima.
Le specifiche modalità operative di accesso alla bacheca elettronica saranno definite a livello aziendale senza aggravio di costi.
Le anzidette comunicazioni sindacali dovranno riguardare argomenti attinenti al rapporto di lavoro e a problematiche sindacali.
[…]

Capitolo XII - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 65 - Reclami e controversie.

Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l'applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica secondo le procedure di cui al presente articolo, escludendosi fino al completo esaurimento di esse il ricorso all'autorità giudiziaria o a forme di azione sindacale.
Sono escluse le seguenti:
(a) le controversie relative ai licenziamenti individuali e collettivi per le quali si applicano le procedure previste dai particolari accordi interconfederali in vigore, nonché da leggi;
(b) le controversie relative alle norme transitorie in materia di lavorazioni nocive, pericolose o svolgentesi normalmente in condizioni gravose, di cui al CCNL 27.11.66;
(c) le procedure previste dagli artt. 14 e 15, Accordo interconfederale 18.4.66 per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni interne.

3) Controversie collettive per l'interpretazione delle norme contrattuali.
Le controversie collettive per l'interpretazione del presente contratto saranno deferite per la loro definizione all'esame di una Commissione permanente mista nazionale. La Commissione mista nazionale, che sarà composta da 3 rappresentanti dei datori di lavoro e da 3 rappresentanti dei lavoratori nominati dalle Parti stipulanti il presente contratto, dovrà esaminare il ricorso e decidere sulle controversie entro il termine di 2 mesi dal ricevimento del ricorso stesso.
Dell'esame e delle decisioni prese sarà redatto motivato verbale.
La decisione della Commissione mista nazionale costituisce una nuova disciplina e si conviene che, come tale, non esplichi efficacia retroattiva.
Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in impresa e di ridurre la conflittualità è comune impegno delle Parti, tenuto conto anche di quanto previsto nell'Accordo interconfederale 22.1.83, a che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU; in particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali, di legge, nonché l'informazione di cui alla Parte II del contratto, a richiesta di una delle Parti aziendali, l'esame avverrà con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.
[…]

Art. 68 - Piccole imprese.
Per le piccole imprese industriali che occupano non più di 20 lavoratori di cui al Gruppo 4), art. 4, si conviene che, attraverso accordi da stipularsi fra le competenti OOSS provinciali, si addiverrà a temperamenti che delimitino l'onere di qualche istituto contrattuale.

Capitolo XIII - Settori ceramica e abrasivi
Elenco delle norme del capitolo XIII "settori Ceramica e Abrasivi", che sostituiscono le corrispondenti norme del presente contratto:

Art. 4 - Classificazione del personale.
Art. 9 - Maggiorazioni per lavoro eccedente, straordinario, notturno e a turni.
Art. 13 - Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 14 - Ferie.
Art. 16 - Minimi contrattuali.
Per il quadro completo delle norme previste per i settori Ceramica e Abrasivi, si richiamano inoltre le disposizioni del presente contratto, riportate nei capitoli I-XII:
Parte VII - Assistenza sanitaria complementare - specificità settoriale.
Art. 8 - Orario di lavoro - specificità settoriale.
Art. 10 - Computo maggiorazioni per lavoro a turni - nota a piè pagina.
Art. 12 - Trattamento economico per Pasqua - specificità settoriale.
Art. 14 - Ferie - specificità settoriale.
Art. 17 - Scatti di anzianità - specificità settoriale.
Art. 18 - Premio di partecipazione - appendice n. 3.
Art. 19 - Retribuzione oraria e giornaliera - specificità settoriale.
Art. 54 - Trattamento di fine rapporto - specificità settoriale.


Art. 9 - Maggiorazioni per lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo e a turni.
Pause retribuite per turnisti.

Per il lavoro prestato dagli operai addetti ai forni e alle apparecchiature in servizio continuativo nelle 24 ore, soltanto ove la prestazione effettiva di lavoro superi le 6 ore continuative, sarà concessa mezz'ora di riposo intermedio da retribuirsi con minimo contrattuale e IPO quando venga aggiunta a orari di effettive 8 ore di lavoro, ferma restando invece la retribuzione con retribuzione di fatto per 8 ore quando siano effettivamente lavorate solo 7 ore e 30 minuti.
Per gli altri turnisti, soltanto qualora siano richieste prestazioni effettive di lavoro oltre le 6 ore continuative, saranno concessi 20 minuti di riposo giornaliero intermedio da retribuirsi con minimo contrattuale e IPO quando vengano aggiunti a orari di effettive 8 ore di lavoro, ferma invece la retribuzione con retribuzione di fatto quando siano compresi nel computo dell'orario giornaliero.

Art. 14 - Ferie.
[…]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con un'indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione di fatto e per i giorni di ferie non goduti.
[…]

Capitolo XIV - Settori lubrificanti e GPL
[…]
Elenco delle norme del presente capitolo che sostituiscono le corrispondenti norme del contratto:

Art. 4 - Classificazione del personale.
Artt. 9 e 10 - Maggiorazioni e loro computo.
Art. 11 - Riposo settimanale - giorni festivi.
Art. 13 - Riposi aggiuntivi e riduzione orario.
Art. 16 - Minimi contrattuali.
Art. 17 - Scatti di anzianità.
Art. 21 - Mensilità aggiuntive.
Art. 53 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Per il quadro completo delle norme previste per i settori Lubrificanti e GPL, si richiamano inoltre le disposizioni del presente contratto, riportate nei capitoli I-XII:
- Parte VII - Assistenza sanitaria complementare - Specificità settoriale.
- Art. 1 - Assunzione - Specificità settoriale.
- Art. 2 - Periodo di prova - Specificità settoriale.
- Art. 3 - Contratti di lavoro speciali - Specificità settoriale.
- Art. 6 - Passaggio di mansioni - Specificità settoriale.
- Art. 8 - Orario di lavoro - Specificità settoriale.
- Art. 14 - Ferie - Specificità settoriale.
- Art. 18 - Premio di partecipazione - Specificità settoriale.
- Art. 22 - Indennità speciali - Specificità settoriale.
- Art. 25 - Trasferta - Specificità settoriale.
- Art. 28 - Quadri, lavoratori direttivi - Specificità settoriale.
- Art. 30 - Lavoratori discontinui - Specificità settoriale.
- Art. 40 - Malattia e infortunio - Specificità settoriale.
- Art. 41 - Maternità - Specificità settoriale.

Artt. 9 e 10 - Maggiorazioni e loro computo (ex artt. n. 8, 11 e 22, CCNL petrolio, lubrificanti e GPL).
B) Orari particolari (lavoro in turni con esclusione del 3x7).
La prestazione lavorativa (ad esclusione dei turnisti a ciclo continuo e assimilati) è normalmente distribuita su 5 giorni. Altre tipologie di prestazione lavorativa articolate su 6 giorni, diverse dalle prestazioni pluriperiodali per le quali si rimanda alle specifiche norme contenute nell'art. 8 del presente contratto, potranno essere definite a livello aziendale.
[…]

Art. 11 -Riposo settimanale - giorni festivi (ex art. 10, CCNL petrolio, lubrificanti e GPL).
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
[…]

Appendice
Linee guida congiunte sul premio di partecipazione.
• Allegato 1 Esempi di parametri di produttività

[…]
- efficacia sistema prevenzione su sicurezza interna ed esterna

Scheda di sicurezza delle sostanze
Accordo Aschimici-Fulc 3 novembre 1983


Aschimici e Fulc, consapevoli dell'importanza e della rilevanza che il problema della sicurezza della salute dei lavoratori ha in un corretto sistema di relazioni industriali come quello che caratterizza il settore chimico, si sono incontrate il 3.11.83 per definire a livello nazionale, così come stabilito dall'art. 42 del vigente CCNL, il contenuto e le modalità della "Scheda di Sicurezza", con la quale saranno fornite dalle Aziende informazioni sulle caratteristiche delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo. Dato il carattere di novità della "Scheda di Sicurezza" e tenuto conto dell'eterogeneità del settore chimico, Aschimici e Fulc hanno convenuto sulla necessità che l'intera problematica sia gestita congiuntamente dalle Parti nazionali anche nei suoi aspetti applicativi, nonché sull'esigenza di procedere nel settembre 1984 a verifiche finalizzate alla individualizzazione del grado di applicazione, delle eventuali difficoltà riscontrate e dei cambiamenti e/o perfezionamenti che si ritenesse opportuno apportare a quanto oggi definito.
Inoltre, al fine di realizzare un'utile omogeneità all'interno del settore chimico, Aschimici e Fulc hanno concordato sull'opportunità che le Aziende adottino, con i criteri di priorità e le gradualità previste nelle modalità di compilazione, un modello di "Scheda di Sicurezza" che, anche dal punto di vista formale, sia quanto più possibile conforme a quello individuato a livello nazionale (ferme restando però eventuali soluzioni formalmente diverse già esistenti nelle Aziende) e hanno altresì espresso l'auspicio che gli Enti pubblici istituzionalmente preposti ad operare su analoga materia considerino, per quanto di loro competenza, il lavoro svolto dalle Parti nazionali come contributo adeguato alla soluzione della problematica affrontata.
Infine, Aschimici e Fulc si sono date atto dell'esistenza di altre questioni che per la loro importanza meritano di essere esaminate (quale ad es. quella relativa alle miscele) ed hanno convenuto in proposito di incontrarsi successivamente per farne oggetto di specifica valutazione.

SCHEDA DI SICUREZZA
Identificazione della sostanza:
Nome chimico, Nomenclatura Chemical Abstract, Numero di registro CAS, Formula bruta, Peso molecolare, Formula di struttura, Nomi commerciali e sinonimi, Codice e utilizzazione aziendale.

Caratteristiche chimico-fisiche:
Stato fisico, Colore, Odore, Solubilità in acqua, Solubilità nei principali solventi organici, Densità, Peso specifico dei vapori (relativo all'aria), Punto di fusione, Punto di ebollizione, Punto di infiammabilità, Limiti inferiore e superiore di infiammabilità in aria (% in volume), Temperatura di autoaccensione,Tensione di vapore, Reazioni pericolose.

Classificazione ed etichettatura:
Simbolo (i) di pericolo;Indicazione (i) di pericolo; Frasi di rischio; Consigli di prudenza.

Informazioni tossicologiche:
Vie di penetrazione; (ingestione, inalazione, contatto); Tossicità acuta; Tossicità cronica; Corrosività/potere irritante; Potere sensibilizzante; Mutagenesi, cancerogenesi, teratogenesi.

Controlli sanitari di legge.

Limiti di esposizione.

Criteri di immagazzinamento.

Norme per il trasporto.

Criteri per la manipolazione.

Interventi in caso di emergenza:
Primo soccorso in caso di contatto con gli occhi, contatto con la cute, ingestione, inalazione; Perdite o spandimenti; Incendio.

Note e aggiornamenti.

Modalità di cmpilazione
1) Nella tabella allegata sono elencate, tra le molteplici caratteristiche delle sostanze chimiche, quelle ritenute più utili a fornire, nella maggior parte dei casi, informazioni operative per la gestione dell'igiene e della sicurezza della produzione, manipolazione e utilizzazione delle sostanze chimiche pericolose.
In attuazione del disposto della lett. d), art. 42 del CCNL (6.12.86) le informazioni su tali caratteristiche di priorità per le diverse sostanze, a richiesta dei Consigli di Fabbrica, verranno fornite secondo criteri di priorità dettati, caso per caso, in funzione della natura delle sostanze, delle quantità prodotte, manipolate o utilizzate, delle modalità di produzione, manipolazione o utilizzazione, etc. su apposite schede nelle quali saranno riportati i dati ragionevolmente noti alla data di compilazione; tali dati dovranno essere rivisti e aggiornati o meglio precisati col progredire delle conoscenze ed esperienze.
2) Nelle schede relative a singole sostanze alcune delle informazioni come sopra richieste potranno risultare non pertinenti, ad esempio in relazione allo stato fisico o alle proprietà chimico-fisiche della sostanza, altre non necessarie, ad esempio in relazione alle modalità di produzione, manipolazione o utilizzazione delle stesse.
Alcune informazioni potranno, invece, risultare non immediatamente reperibili o anche non esistenti.
In tutti questi casi, in corrispondenza delle richieste di informazione, i compilatori dovranno specificare, ad esempio, "non pertinente", "non necessario in quanto...", "dato che potrà esse fornito non appena...", "dato non reperito nella letteratura consultata".
Le informazioni necessarie mancanti saranno fornite secondo criteri di priorità dettati, caso per caso, in funzione della natura delle sostanze, delle quantità prodotte, manipolate o utilizzate, delle modalità di produzione, manipolazione o utilizzazione, etc.
3) Per quanto concerne i singoli capitoli occorrerà, in particolare, tener presente quanto segue:
- l'indicazione del nome chimico, della nomenclatura e del numero CAS, delle formule brute e di struttura dovranno essere fornite per le sostanze classificate e/o etichettate come pericolose; negli altri casi sarà sufficiente indicare la famiglia o il gruppo chimico al quale la sostanza appartiene;
- per le caratteristiche chimico-fisiche indicare i metodi o le condizioni di prova nelle quali sono state determinate;
- nel paragrafo "classificazione ed etichettatura" precisare se si tratta di classificazione ed etichettatura stabilita per legge (Direttiva 67/548/CEE e successivi aggiornamenti e DM 21.5.81 e successivi aggiornamenti) o provvisoria (ex art. 12, DPR n. 927/81) o se, in base alle norme vigenti (legge n. 256/74 e successive modifiche) la sostanza non è da considerare pericolosa;
- nella compilazione del capitolo "informazioni tossicologiche" dovranno essere privilegiati gli aspetti di maggiore rilievo per la protezione della salute dei lavoratori; sotto la voce "tossicità acuta" riportare le informazioni relative alle dosi alle quali si manifestano gli effetti tossici e la descrizione di tali effetti; sotto la voce "tossicità cronica" vanno riportati gli effetti dannosi a seguito di esposizioni ripetute o prolungate compresi quelli a carico degli apparati riproduttori e della fertilità; sotto la voce "cancerogenesi, mutagenesi, teratogenesi" vanno riportate le valutazioni di Organismi internazionali e/o nazionali di indiscussa competenza quali IARC, Comitato scientifico CEE, OSHA, ACGIH, Commissione "mutagenesi, cancerogenesi, teratogenesi", italiana;
- nel paragrafo "limiti di esposizione" dovranno essere riportati valori stabiliti nelle tabelle ACGIH in vigore alla data di compilazione, nonché le modifiche proposte riportate nelle stesse tabelle; ove per la sostanza non esista un limite fissato dalla ACGIH, potranno essere indicati altri limiti di provata applicabilità definiti a livello nazionale in applicazione di quanto previsto nel CCNL;
- tra le informazioni per la sicurezza dell'immagazzinamento indicare le reazioni che possono verificarsi per azioni di altre sostanze (ad es. con acqua, acidi, metalli, etc.) e portare a forte sviluppo di energia o di prodotti pericolosi, nonché i pericoli derivanti dall'attacco di certi materiali e in particolare di quelli di imballaggio;
- nel paragrafo "norme per il trasporto" è sufficiente riportare le classificazioni attribuite al prodotto dalle speciali normative nazionali (Regolamenti CS, FS e Marina mercantile) e internazionali (RID/ADR, IMDG Code e ICAO/IATA);
- nel paragrafo "criteri per la manipolazione" saranno fornite indicazioni sulle misure e i comportamenti da adottare agli effetti, sia della prevenzione incendi, sia dalla sicurezza e igiene del lavoro; nello stesso paragrafo dovranno essere indicati i mezzi personali di protezione da utilizzare in relazione alle caratteristiche della sostanza;
- nel paragrafo "primo soccorso" indicare i provvedimenti immediati che possono essere attuati da parte di personale non medico;
- tra le informazioni per i casi di "perdite o spandimenti", oltre agli interventi raccomandati, ove occorra, specificare anche quelli da evitare;
- nel paragrafo "interventi in caso d'incendio", oltre a quelli raccomandati, specificare, ove occorra, gli interventi da evitare e indicare gli eventuali prodotti che possono formarsi in concentrazioni pericolose dalla decomposizione termica, quali gas tossici, corrosivi o irritanti.

Nome e/o marchio dell'azienda SCHEDA DI SICUREZZA
SOSTANZA: Data di compilazione
Codice aziendale
Utilizzazione:
Materia prima Solvente
Intermedio Catalizzatore reattivo per analisi
Prodotto finito
 
IDENTIFICAZIONE
Nome chimico:
Nomi commerciali e sinonimi:
Nomenclatura Chemical Abstract:
Numero di registro CAS:
Formula bruta:
Peso molecolare:
Formula di struttura:
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Stato fisico:
Colore:
Odore:
Solubilità in acqua:
Solubilità nei principali solventi organici:
Densità:
Peso specifico dei vapori, relativo all'aria:
Punto di fusione:
Punto di ebollizione:
Punto di infiammabilità:
Limite inferiore e superiore di infiammabilità in aria (% in volume) :
Temperatura di autoaccensione:
Tensione di vapore:
Reazioni pericolose:
CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA
Di legge Provvisoria Non richiesta
Simbolo di pericolo:
Indicazione di pericolo:
Frasi di rischio:
Consigli di prudenza:
IDENTIFICAZIONE
Nome chimico:
Nomi commerciali e sinonimi:
Nomenclatura Chemical Abstract:
Numero di registro CAS:
Formula bruta:
Peso molecolare:
Formula di struttura:
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Stato fisico:
Colore:
Odore:
Solubilità in acqua:
Solubilità nei principali solventi organici:
Densità:
Peso specifico dei vapori, relativo all'aria:
Punto di fusione:
Punto di ebollizione:
Punto di infiammabilità:
Limite inferiore e superiore di infiammabilità in aria (% in volume) :
Temperatura di autoaccensione:
Tensione di vapore:
Reazioni pericolose:
CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA
Di legge Provvisoria Non richiesta
Simbolo di pericolo:
Indicazione di pericolo:
Frasi di rischio:
Consigli di prudenza:
INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Vie di Penetrazione
Ingestione Inalazione Contatto
Tossicità acuta
Tossicità cronica
Corrosività/Potere irritante
- Cute
- Occhio
Potere sensibilizzante
Cancerogenesi
Mutagenesi
Teratogenesi
CONTROLLI SANITARI DI LEGGE (DPR 303/56)
LIMITI DI ESPOSIZIONE
CRITERI DI IMMAGAZZINAMENTO

NORME PER IL TRASPORTO
Trasporto stradale e ferroviario
RID/ADR: Classe: N.
CT/FS: Categoria: N.
Trasporto marittimo
IMDG Code: ONU n.: Classe Pag.
DPR n. 1008/1968 e succ. mod.: Classe Sigla
Trasporto aereo
ICAO/TATA: ONU n.: Classe
CRITERI PER LA MANIPOLAZIONE
INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZA
1) Primo soccorso in caso di:
- Contatto con gli occhi:
- Contatto con la cute:
- Ingestione:
- Inalazione:
2) Perdite o spandimenti:
3) Incendio:
NOTE E AGGIORNAMENTI


Scheda delle caratteristiche di impianto
Intesa Federchimica-Fulc 30 gennaio 1991
Federchimica e Fulc, in relazione agli impegni assunti con il CCNL 20.7.90 attraverso la costituzione, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, di un'apposita Sezione dedicata all'ambiente e alla sicurezza, il 30.1.91 hanno provveduto a definire i contenuti e le modalità di compilazione della "scheda delle caratteristiche d'impianto" per le attività, comprese nel campo di applicazione del DPR n. 175/88, soggette a "notifica" o "dichiarazione" (art. 46 CCNL).
Considerata la delicatezza della materia, le Parti confermano la necessità che le problematiche derivanti dall'applicazione della scheda d'impianto siano seguite dal livello nazionale che ha predisposto lo strumento in parola.
Entro 1 anno dalla presente Intesa, le Parti s'incontreranno per valutare le eventuali problematiche sorte anche a livello aziendale e apportare le modificazioni ritenute necessarie.
Considerato il carattere innovativo della scheda, le Parti sono consapevoli che la sua applicazione potrà richiedere tempi tecnici, gradualità, adattamenti di analoghi strumenti preesistenti, da esaminare a partire da 2 mesi dalla data di stipula della presente intesa tra Direzione aziendale e Commissione ambiente con l'approccio e competenza adeguati alla delicatezza e complessità degli adempimenti richiesti.
In questo senso le Parti riconoscono la necessità che attraverso lo sviluppo della formazione prevista dal CCNL si migliorino le condizioni per un proficuo rapporto tra Direzione aziendale e Commissione ambiente.
Le Parti si sono date atto dell'opportunità che, anche alla luce delle evoluzioni in corso a livello comunitario sul merito della scheda delle sostanze - evoluzione che potrà richiedere modificazioni della scheda di cui all'Accordo Federchimica-Fulc del 1983 secondo quanto previsto dall'art. 46, lett. e) -, si valuti l'utilità di realizzare un coordinamento tra i due strumenti per renderne più efficace l'adozione. Su questo argomento la sezione Ambiente dell'Osservatorio sarà pertanto chiamata a compiere un'attenta riflessione.

Linee guida per l'approntamento della scheda delle caratteristiche di impianto di cui al CCNL per gli addetti all'industria chimica, art. 46, punto D).
Premessa.
Fermi restando gli obblighi generali sanciti alla lett. b), art. 4, DPR n. 547/55 e alla lett. b), art. 4, DPR n. 303/56 e quelli specifici per le attività con rischi di incidenti rilevanti all'art. 3, DPR n. 175/88, la scheda delle caratteristiche di impianto, per le attività soggette a "notifica" e "dichiarazione", ai sensi degli artt. 4 e 6 dello stesso DPR n. 175, è articolata nelle seguenti sezioni:
(1) fasi più significative del processo produttivo;
(2) dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
(3) modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
(4) mezzi di prevenzione e protezione e loro ubicazione;
(5) interventi sull'impianto in caso di emergenza;
(6) procedure e norme di comportamento da seguire in caso di emergenza.

La scheda persegue il duplice scopo di:
- fornire indicazioni per la conduzione dell'impianto sotto il profilo della sicurezza;
- proporsi quale strumento di formazione del personale per una migliore conoscenza dell'impianto e dei rischi ivi connessi con riferimento alla natura delle sostanze processate e alle condizioni di esercizio.
La scheda, il cui contenuto informativo costituisce una sintesi di quanto previsto nei "rapporti" che accompagnano le "notifiche" e le "dichiarazioni", relativamente a dispositivi di sicurezza, mezzi di prevenzione, interventi e quant'altro emerso dalle analisi prescritte dal DPCM 31.3.89, è finalizzata a fornire in concreto, sinteticamente, al lavoratore le indicazioni necessarie per un suo corretto comportamento.
Per informazioni più dettagliate su questi temi è necessario naturalmente fare rinvio anche ad altri strumenti previsti a livello contrattuale o normativo quali, in particolare, le Schede Sicurezza delle sostanze conformi al modello previsto dall'Accordo Aschimici-Fulc 3.11.83 - che dovranno essere disponibili congiuntamente alla scheda di impianto -, i piani di emergenza aziendali e i manuali operativi.

1) Fasi più significative del processo produttivo.
Fornire una breve descrizione dell'impianto, suddiviso in unità logiche, specificando le caratteristiche del processo, le cause di rischio individuate nel rapporto di sicurezza e le materie prime interessate, in particolare quelle che per quantità e per natura chimica (tossiche, infiammabili e/o esplosive) determinano gli obblighi derivanti dal DPR n. 175/88. Per queste ultime indicare anche le quantità massime (ordine di grandezza) che possono essere presenti nella stessa unità.
Completare tale descrizione con uno schema semplificato di processo (schema a blocchi o flow-sheet) con i collegamenti tra i singoli apparecchi o componenti dell'impianto e tra l'impianto stesso e gli altri dello stabilimento.

2) Dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto.
Indicare separatamente per le varie fasi di processo o, se del caso, per sezione logica unitaria di impianto, i dispositivi finalizzati alla sicurezza quali:
- sistemi di rilevazione, regolazione, allarme e/o blocco di temperatura, pressione, livello, portata, ecc. per il controllo dei parametri del processo e prevenire il rischio di reazioni fuggitive ("runaway");
- sistemi di scarico delle sovrapressioni (valvole di sicurezza, dischi a frattura prestabilita);
- sistemi di arresto di sicurezza (a disinnesto singolo, a disinnesto duplicato e ad alta integrità);
- sistemi di intercettazione (valvole di sezionamento telecomandate) o depressurizzazione;
- sistemi di rilevazione gas nell'ambiente;
- sistemi di polmonazione con gas inerti, refrigerazione, inibizione della reazione, ecc.;
- compartimentazione serbatoi;
- sistemi di allarme sulla rete dell'energia elettrica e delle "utilities";
- sistemi ausiliari di produzione dell'energia elettrica (turboalternatori, gruppi elettrogeni);
- impianti elettrici a sicurezza, per la protezione contro le scariche atmosferiche e collegamenti alla rete di terra.
Completare l'elencazione dei dispositivi di sicurezza con la descrizione degli impianti e delle attrezzature per la prevenzione e l'estinzione degli incendi (rilevatori di fumo, estintori, sprinkler, cannoni monitori, ecc.).
Per la redazione di questa sezione della scheda è opportuno anche prendere in esame le misure compensative di cui al punto 3, allegato II, DPCM 31.3.89, che si configura quale lista di controllo dei dispositivi atti a prevenire incidenti. Particolare evidenziazione va data a quelli che richiedono l'intervento diretto dell'operatore per la gestione in sicurezza dell'impianto.

3) Modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza.
Indicare i controlli da effettuare durante le fasi di avviamento, esercizio normale, fermate programmate, fermate di emergenza, fermate di prova e condizioni anomale di esercizio quali:
- interventi da effettuare in sala-quadri o sull'impianto;
- ogni altra operazione codificata (v. p. es. manuale operativo e permessi di lavoro) per l'esercizio in sicurezza dell'impianto con particolare riguardo alle ispezioni e verifiche periodiche dei dispositivi predisposti a tale scopo.

4) Mezzi di prevenzione e protezione e loro ubicazione.
Elencare, specificandone l'ubicazione:
- i mezzi personali e collettivi di prevenzione (p. es,. indumenti antistatici, attrezzi e materiali antiscintilla, ecc.);
- i mezzi di protezione (dispositivi di protezione delle vie respiratorie, schermi, docce, fontanelle oculari, antidoti e presidi sanitari, ecc.).

5) Interventi sull'impianto in caso di emergenza.
Elencare gli interventi che devono essere effettuati sull'impianto in caso d'emergenza, in relazione agli incidenti ipotizzati con le modalità prescritte dal DPCM 31.3.89, specificando la ripartizione dei compiti al personale dell'impianto.

6) Procedure e norme di comportamento da seguire in caso di emergenza.
Riportare le modalità di trasmissione del segnale di allarme, le procedure di segnalazione dell'emergenza e di sfollamento del personale con indicazione delle vie di fuga, delle uscite di sicurezza, dei numeri telefonici di interesse e di quant'altro previsto dal piano di emergenza aziendale.

Linee guida per la formazione dei componenti la Commissione Ambiente/RLS - Accordo 14 ottobre 1999
Riconfermando il presupposto che il massimo livello di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro e di compatibilità con l'ambiente esterno sono obiettivi comuni all'impresa e ai lavoratori e che gli stessi sono perseguiti anche mediante un'efficace azione preventiva e il miglioramento continuo, Federchimica e Fulc hanno realizzato e sviluppato su questa materia una normativa contrattuale che prevede un confronto ispirato a criteri di partecipazione, condivisione degli obiettivi e cooperazione per il loro raggiungimento.
Nell'ambito di tale confronto il contratto assegna un ruolo molto importante e delicato ai componenti della Commissione Ambiente/RLS che devono gestire i rapporti con la Direzione e le funzioni aziendali preposte, avendo conoscenze tecniche, giuridiche e di valutazione e soluzione dei problemi tali da consentire una interlocuzione attiva e propositiva con particolare riferimento alla consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero nell'unità produttiva.
Le Parti, tenuto conto dei risultati raggiunti nel corso delle esperienze di formazione congiunta ai componenti le Commissioni Ambiente, tenutesi a partire dal 1992, ancor prima del recepimento della Direttiva comunitaria n. 391/89 nel D.lgs. n. 626/94, s'impegnano a proseguire questa esperienza adeguandone contenuti e criteri organizzativi al mutato quadro di riferimento e confermano il ruolo della formazione di tutti gli operatori all'interno dell'impresa e in particolar modo della Commissione Ambiente/RLS quale strumento indispensabile per un approccio di tipo prevenzionistico ai problemi della protezione ambientale e della tutela della salute dei lavoratori e sicurezza sul lavoro.
Una efficace realizzazione dell'impegno formativo presuppone un'attenta analisi dei soggetti e dei bisogni effettivi, la modulazione degli interventi in rapporto alla preparazione di base e alla delicatezza e complessità delle situazioni, un'azione formativa teorica supportata da un'accurata riflessione su elementi concreti. Risulta d'altra parte indispensabile che il percorso formativo venga gestito con le dovute flessibilità, gradualità, garantendo la necessaria continuità delle unità didattiche e di progetto e in rapporto alle diverse specifiche situazioni, prevedendo tra l'altro che le modalità, i criteri formativi e i contenuti della formazione siano rapportati alla specificità delle imprese coinvolte. In tal senso Federchimica e Fulc tendono a valorizzare la gestione flessibile quale occasione per il proseguimento del rapporto partecipativo contrattualmente previsto.
I criteri partecipativi che ispirano l'intera norma contrattuale devono ovviamente presiedere anche alla realizzazione del dettato contrattuale in tema di formazione della Commissione Ambiente e in questo spirito Federchimica e Fulc, tenuto anche conto delle innovazioni legislative e della nuova attenzione rivolta a questi temi dal contesto industriale, definiscono le linee guida contrattualmente previste.
Le presenti linee guida, che aggiornano le precedenti di cui all'Intesa 29.6.91, individuano come esigenze comuni a tutte le situazioni la conoscenza delle norme e relative implicazioni in termini di responsabilità e di gestione tecnica, nonché la capacità di compiere una corretta analisi dei problemi, dei rischi e delle soluzioni adottate o da adottarsi.
Tenuto conto del ruolo che il Contratto assegna alle Commissione Ambiente/RLS, Federchimica e Fulc riconfermano l'esigenza di una reale capacità di corretta comunicazione e di efficace gestione dei rapporti tra le CA/FILS, la Direzione aziendale, il responsabile del servizio prevenzione e protezione, i lavoratori, le Istituzioni nell'ambito dei reciproci ruoli e degli obblighi di riservatezza previsti dai contratti e dalle leggi.
Inoltre, coerentemente alle esperienze realizzate e all'evoluzione legislativa, le Parti considerano necessario prestare una maggiore attenzione verso l'esigenza di una gestione sistemica della sicurezza in azienda che, non fermandosi ai pur rilevanti aspetti di tipo tecnico e ingenieristico, preveda lo sviluppo di procedure e di programmi di miglioramento, nonché la valorizzazione dei comportamenti tendenti alla effettiva responsabilizzazione dei soggetti coinvolti. In tal senso si individua la necessità di un ulteriore sviluppo della partecipazione come elemento qualificante di un sistema di gestione della sicurezza.
Il seguente schema riporta sinteticamente l'indicazione dei contenuti formativi di riferimento per la definizione dei moduli formativi specifici. I corsi che saranno attivati nelle differenti aree territoriali approfondiranno ed eventualmente integreranno le tematiche riportate in relazione alle situazioni di fatto e alle peculiarità dei soggetti interessati.
Le Parti, preso atto delle innovazioni legislative intervenute, concordano sulla necessità di rendere quanto più possibile ampia e articolata la possibilità di accedere ai corsi di formazione da parte dei componenti la CA/RLS e pertanto s'impegnano a proseguire l'esperienza di formazione congiunta instaurando, in via prioritaria, rapporti con gli Organismi bilaterali e i connessi enti di formazione presenti sul territorio che consentano lo sviluppo di un'attività formativa coerente con i principi espressi a livello settoriale.
In relazione a quanto sopra, Federchimica e Fulc potranno concordare con gli Organismi bilaterali territoriali la partecipazione ai suddetti corsi di propri esperti, indicati congiuntamente, al fine di garantire un adeguato approfondimento delle specificità tipicamente settoriali quali ad esempio la normativa contrattuale di riferimento, le norme relative alle aziende a rischio di incidente rilevante, significative esperienze distrettuali.
Le Parti, a livello nazionale, raccoglieranno dati sull'attività formativa svolta al fine di disporre delle necessarie informazioni atte a consentire un continuo adeguamento e miglioramento dei corsi e delle differenti esperienze che si svilupperanno a livello territoriale anche mediante la costituzione di un'apposita Commissione di lavoro che avrà anche il compito, sulla base delle linee indicate, di verificare e orientare l'attività formativa.

Ruolo e attività delle RLS/CA
- previsioni contrattuali;
- aspetti delle norme di legge che richiamano la funzione delle RLS/CA;
- ruolo e funzione nell'unità produttiva in un sistema partecipativo.

Norme di legge e previsioni contrattuali
- norme nazionali, contrattuali e comunitarie di più stretto interesse in materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del lavoro e protezione ambientale;
- previsioni normative e risvolti operativi;
- approfondimenti mirati per aziende a rischio di incidente rilevante.

Organizzazione-aspetti specifici dell'azienda anche in rapporto con il territorio
- elementi di conoscenza del ciclo produttivo e dell'organizzazione del lavoro;
- organizzazione della sicurezza in azienda;
- eventuali problematiche specifiche anche con riferimento ad ambiente e territorio;
- consapevolezza dei differenti ruoli dei soggetti coinvolti.

I principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
- datore di lavoro (dirigenti e preposti e relative funzioni aziendali);
- medico competente;
- responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- l'organizzazione per l'emergenza;
- RLS/CA;
- i lavoratori;
- eventuali soggetti esterni (ditte appaltatrici, fornitori di macchinari ecc.);
- eventuali servizi esterni di consulenza.

La definizione, individuazione, valutazione e gestione delle situazioni operative a rischio
- definizione dei fattori e degli indici di rischio;
- analisi della situazione operativa e relativi vincoli normativi;
- indicatori delle situazioni a rischio (dati statistici e misure sperimentali, ecc.);
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione, programmi di miglioramento e relative priorità;
- appalti.

Comunicazione
- comunicazione efficace nel contesto organizzativo;
- linguaggio omogeneo, concertato;
- comunicazione verso l'interno e verso l'esterno.

Verifica dell'apprendimento
- individuazione e applicazione dei ruoli e delle funzioni in contesti specifici;
- strumenti concordati di verifica di metodo e di merito anche mediante attivazione di esercitazioni/discussione di casi pratici.

Milano, 14 ottobre 1999

Abiti da lavoro
Estratto art. 46, CCNL 4 giugno 1998.

Fermo restando il rispetto delle norme di legge in materia, si riporta di seguito l'estratto dell'art. 46, CCNL 4.6.98.

Abiti da lavoro.
A tutti i lavoratori di cui al gruppo 4), art. 4, le imprese forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio.
L'impresa rinnoverà di anno in anno ai lavoratori gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa con facoltà di richiedere la restituzione dell'abito usato.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, devono essere forniti dalle imprese, gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di 1 o più all'anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.
A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla produzione o manipolazione di sostanze corrosive o caustiche, quali ad esempio acidi, alcali caustici, ipocloriti, ecc. o nocivi, quali ad esempio sali di piombo, di mercurio, di arsenico, anilina, sostanze vescicatorie, ecc., oppure i lavoratori il cui vestiario sia soggetto a usura per contatto o per proiezione di sostanze ad elevata temperatura come avviene ad esempio per gli addetti ai forni a coke, a carburo, a pirite, ai forni di raffinazione zolfo o per fusioni metalli, ecc., oppure come avviene per i saldatori, oppure per i lavoratori che siano addetti al carico e scarico a spalla.
Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni su accennate dovrà pure essere fornito gratuitamente l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero dei ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
Ai lavoratori che esplicano continuativamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o in esposizione alle intemperie dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Quando invece le suddette situazioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l'assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'impresa deve assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
Qualora l'impresa richieda che taluni lavoratori (ad esempio: uscieri, portieri, guardiani, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
Le modalità concernenti la distribuzione, l'uso e il rinnovo degli abiti e degli indumenti speciali da lavoro saranno oggetto di accordo, a livello aziendale.
Per quanto si riferisce al presente articolo, restano comunque ferme le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
Ai lavoratori tecnici di stabilimento o laboratorio di cui ai Gruppi 1) e 2), art. 4 o a quelli di cui al Gruppo 3), art. 4, verrà fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o camice, ecc.).

Contenuti dell'attività formativa esterna apprendisti
Accordo 11 maggio 2001

I contenuti della formazione esterna all'azienda si articolano, secondo quanto previsto dal DM 8.4.98, in contenuti a carattere trasversale e a carattere professionalizzante.
L'effettiva progettazione dei corsi, i cui moduli formativi hanno una durata di 120 ore, può prevedere la distribuzione dell'attività formativa anche in modo non omogeneo nel corso di tutto il periodo di apprendistato.
All'interno di ogni modulo ai contenuti a carattere trasversale sono dedicate almeno 42 ore e non più di 56 ore, mentre ai contenuti a carattere professionalizzante sono dedicate almeno 64 ore e non più di 78 ore.
Lo schema seguente riporta in maniera sintetica i contenuti formativi di riferimento per la definizione e progettazione dei moduli formativi specifici. I corsi che saranno attivati nelle differenti aree territoriali approfondiranno ed eventualmente integreranno i temi riportati, anche suddividendoli a fini didattici nei vari moduli, in relazione alle situazioni di fatto e alle peculiarità dei soggetti interessati.
A) Formazione esterna a carattere trasversale (comportamenti relazionali, conoscenze economiche organizzative e gestionali, rapporto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro)
1) Accoglienza e recuperi [...]
2) Competenze relazionali e sviluppo delle capacità relazionali
[...]
3) Organizzazione ed economia
[...]
4) Disciplina del rapporto di lavoro:

- linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro;
- contratto collettivo nazionale e accordi aziendali;
- i principali aspetti del CCNL: inquadramento, orario, diritti e doveri del lavoratore anche in materia di formazione;
- i diritti sindacali e la RSU;
- composizione della retribuzione e collegamento col costo del lavoro;
- la disciplina dell'apprendistato: la legge e il CCNL;
- previdenza e previdenza complementare.

5) Sicurezza sul lavoro (misure collettive):
- le norme e l'organizzazione generale rispetto alla sicurezza sul lavoro;
- D.lgs. n. 626/94: principali contenuti, campo di applicazione, responsabilità civili e penali;
- fattori di rischio. Strumenti e metodi per l'individuazione e la prevenzione dei rischi;
- valori limite di soglia per l'esposizione ad agenti fisici, chimici, biologici;
- misure collettive di prevenzione e protezione: strumenti e metodi;
- le RLS e la Commissione ambiente.

B) Formazione esterna a carattere professionalizzante (contenuti a carattere professionale di tipo tecnico-scientifico od operativo)
1) Contenuti comuni:

[…]
- innovazione tecnologica e automazione;
[…]
- sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale.

2) Contenuti specifici.
Aree professionali: 1, 3, 7 (Ambiente, sicurezza e qualità - Ricerca/tecnologia/sviluppo, progettazione del prodotto o servizio - produzione):
- l'organizzazione della produzione;
- tecniche e strumenti per il controllo della qualità;
- metodi e applicazioni di chimica analitica.

Area professionale: 2 (Amministrazione/controllo, sistemi informativi, personale/organizzazione, servizi vari):[...]
Area professionale: 4 (Logistica):
[...]
Area professionale: 5 (Manutenzione):

[…]
- materiali, strumenti e tecniche di lavoro nella manutenzione.

Area professionale: 6 (Commerciale, marketing, vendite):
Competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro
Le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro sono individuate in relazione alle caratteristiche specifiche dell'impresa e dell'attività che sarà effettivamente svolta dall'apprendista al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal DM n. 179/99 nei termini di:
[…]
- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare le tecniche e gli strumenti e le tecnologie di lavoro;
- conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
[…]
Per il proficuo inserimento in azienda è previsto:
[…]
- descrizione degli elementi specifici in materia di sicurezza, esposizione al rischio e mezzi di prevenzione (individuali e collettivi);
- attività formativa teorico/pratica individuale e/o collettiva anche mediante esercitazioni;
- affiancamento durante il percorso formativo da parte di un tutor aziendale.

Lavoro a cottimo
Art.17, CCNL 4 giugno 1998.
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione, è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore di cui al Gruppo 4), art. 4 o ad una squadra di tali lavoratori sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell'organizzazione del lavoro e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggetto alla disciplina del lavoro a cottimo.
Le relative norme che disciplinano l'istituto sono riportate qui di seguito.

Norme riguardanti il lavoro a cottimo.
[…]
4) L'impresa, tramite la propria associazione sindacale nazionale o territoriale, comunicherà ai competenti sindacati dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore. Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di seguito prevista.
5) In caso d'introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al precedente paragrafo potrà seguire - a richiesta - un esame congiunto tra la OS che rappresenta l'impresa e i competenti sindacati dei lavoratori.
6) La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al paragrafo 4), purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso, fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa.
7) Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle presenti norme.
8) I lavoratori a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all'inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo o a prezzo), nonché di ogni elemento necessario per il computo dell'utile di cottimo stesso.
[…]
21) Per i reclami riguardanti l'applicazione delle presenti norme e in particolare quelli relativi:
[…]
(c) in caso di modifiche tecniche e organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempi in più o in meno determinate dalle modifiche suddette;
(d) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al paragrafo 13);
[…] sarà seguita la procedura prevista all'art. 67.