Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
Ordinanza 10 luglio 2019, n. 82
“Attuazione dell'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle risorse- fondi INAIL”. Presentazione della manifestazione d'interesse alla istanza di contributo.


 

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, prof. Piero Farabollini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Richiamato l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Visto il decreto legge n. 189 del 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, in particolare:
a) l'articolo 2, comma 1, lettera b), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all'attività dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'articolo 5;
b) l'articolo 2, comma 1, lettera f), in forza del quale il Commissario straordinario sovraintende sull'attuazione delle misure di cui al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
c) l'articolo 2, comma 1, lettera h), in forza del quale il Commissario straordinario tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata;
d) l'articolo 2, comma 1, lettera i), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo esercita il controllo su ogni altra attività prevista dal presente decreto nei territori colpiti;
e) l'articolo 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;
f) l'art. 23 che prevede:
- al comma 1 che “Per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, è trasferita alla contabilità speciale di cui all'articolo 4 la somma di trenta milioni di euro destinata dall'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l'anno 2016, al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
- al comma 2 che “La ripartizione fra le Regioni interessate delle somme di cui al comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono definiti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»”;
Atteso che il trattamento dei dati connesso alle attività previste dall'art. 23 - contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi - rientra nelle fattispecie previste dall'art. 6, comma 1, lettere b), c), ed e) del Regolamento (UE) 679/2016 per la protezione dei dati personali e non richiede consenso dell'interessato al trattamento;
Vista l'Ordinanza 71 del 30 gennaio 2019 recante “Approvazione dello schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Biennio 2019-2020”;
Considerato il disposto dell'art. 50, comma 9, del decreto-legge 189/2016 «(...) Il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni, ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività istruttorie, con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA, nonché', per lo svolgimento di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione pubblica e privata, con il Corpo della guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3»;
Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Vista l'Ordinanza 54 del 24 aprile 2018 “Attuazione dell'articolo 23, comma 2, del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle risorse”
Considerata la disponibilità residua delle somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e la necessità di dare piena attuazione alla previsione dell'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016;
Considerata l'esigenza di incentivare l'impiego delle medesime somme ancora inutilizzate alla data del presente provvedimento, innalzando i limiti stabiliti per le spese rimborsabili;
Valutata pertanto la necessità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di contributo riferite ai progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi simici del 2016;
Ritenuto necessario che i soggetti richiedenti che intendano usufruire dei contributi per le tipologie di intervento, già previste dall'Ordinanza n. 54/2018, in possesso dei requisiti soggettivi e che non abbiano già presentato domanda o che ai sensi della stessa Ordinanza abbiano presentato domanda di contributo solo per il rafforzamento locale e non per il miglioramento sismico degli edifici, debbano inviare, entro il 30 Settembre 2019, al Commissario tramite procedura informatica appositamente predisposta, una istanza preliminare di interesse a presentare la domanda di contributo, contenente informazioni in merito a:
- impresa richiedente (incluso il settore di attività dell'azienda beneficiaria) e rappresentante legale;
- compilatore dell'istanza;
- tecnico incaricato;
- immobili oggetto di richiesta (inclusi i riferimenti catastali);
- tipologie di interventi;
- valore indicativo dell'importo stimato per gli interventi;
- ulteriori dati, da perfezionare eventualmente in fase di presentazione della domanda di contributo.
Sentiti i Presidenti delle Regioni - Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 10 Luglio 2019;
Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto legge n. 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;
Ritenuto, altresì, necessario specificare che, sulla base della numerosità delle istanze preliminari di interesse che perverranno e dell'entità economica degli interventi, lo stesso Commissario procederà all'emanazione di apposita Ordinanza nella quale saranno fissate le percentuali di contribuzione sulla spesa ammissibile, gli importi massimi finanziabili nonché le eventuali integrazioni sulle domande già presentate;
 

DISPONE

1) di stabilire che, in attuazione dell'articolo 23, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, i soggetti richiedenti, che intendano usufruire dei contributi per le tipologie di interventi previste dall'Ordinanza n. 54/2018, in possesso dei requisiti soggettivi ivi previsti, i quali non abbiano già presentato domanda per i medesimi interventi o che, ai sensi della stessa Ordinanza 54, abbiano presentato domanda di contributo solo per il rafforzamento locale e non per il miglioramento sismico degli edifici, debbano inviare, entro il 30 Settembre 2019, al Commissario tramite procedura informatica appositamente predisposta (appinail.invitalia.it), una istanza preliminare di interesse a presentare la domanda di contributo, contenente informazioni in merito a:
- impresa richiedente (incluso il settore di attività dell'azienda beneficiaria) e il rappresentante legale;
- compilatore dell'istanza;
- tecnico incaricato;
- immobili oggetto di richiesta (inclusi i riferimenti catastali);
- tipologie di interventi;
- valore indicativo dell'importo stimato per gli interventi;
- ulteriori dati, da perfezionare eventualmente in fase di presentazione della domanda di contributo
2) di specificare che, sulla base della numerosità delle istanze preliminari di interesse pervenute e dell'entità economica dei relativi interventi, il Commissario procederà all'emanazione di apposita Ordinanza nella quale saranno fissate le percentuali di contribuzione sulla spesa ammissibile, gli importi massimi finanziabili nonché le eventuali integrazioni sulle domande già presentate;
3) di specificare altresì che, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, il titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - INVITALIA con sede in Roma, via Calabria 46 (https://www.invitalia.it/privacy-policy).
La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a partire del 24 agosto 2016.
La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
 

Il Commissario Straordinario
Prof. Geol. Piero Farabollini