MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
ISPETTORATO PER LE ATTIVITÀ E LE NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI


Lettera Circolare
PROT. n° NS 952/4101 sott. 120

Roma, 20 febbraio 2002
 

OGGETTO: Decreto del Ministero dell’Interno 20 dicembre 2001 recante “Disposizioni relative alle modalità d’installazione degli apparecchi evacuatori di fumo e calore”.
 

Si forniscono i seguenti chiarimenti per l’installazione degli apparecchi evacuatori di fumo e calore nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dopo l’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Interno 20 dicembre 2001 (G.U. n° 21 del 25.01.2002).
In sede di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, dovrà essere acquisita, ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto e in assenza di specifica norma armonizzata europea, la seguente documentazione in copia:
a) dichiarazione CE di conformità prevista dall’articolo 8 della direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998, a firma del produttore;
b) dichiarazione di conformità al prototipo sottoposto a prova da laboratorio autorizzato (ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e del decreto del Ministero dell’Interno 26 marzo 1985) in base alla norma UNI-VVF 9494, a firma del produttore;
c) dichiarazione, a firma del produttore, relativa all’avvenuta predisposizìone del fascicolo tecnico previsto dalla direttiva “macchine” 98/37/CE del 22 giugno 1998 e del manuale di installazione, uso e manutenzione.
Detto manuale, con i relativi disegni esplicativi, dovrà essere consegnato all’utilizzatore, a cura del produttore, per ogni singola fornitura; esso dovrà contenere gli schemi e le istruzioni necessarie (nonché gli altri accorgimenti tecnici adottati e ritenuti utili in materia di sicurezza) per l’installazione, la messa in funzione, i controlli e la manutenzione degli evacuatori di fumo e calore (allegato VI del decreto del Ministero dell’Interno 10 marzo 1998).
Si precisa che le disposizioni in argomento, essendo afferenti a “norma di prodotto” si applicano nei casi in cui l’installazione delle apparecchiatura EFC (cfr. punto 4.9 della norma UNI-VVF 9494) sia richiesta da specifiche normative di prevenzione incendi ovvero prescritta dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco ad esito delle valutazioni di competenza secondo i criteri di cui all’articolo 3 del DPR 577/82.