Categoria: Normativa statale
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Decreto Ministeriale 26 giugno 1984
Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.
G.U. 25 agosto 1984, n. 234 – S.O.

Il Ministro dell'interno:

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;
Vista la legge 26 luglio 1965, art. 2;
Vista la circolare del Ministero dell'interno del 17 maggio 1980, n. 12 avente per oggetto la reazione al fuoco dei materiali impiegati nell'edilizia - Specifiche e modalità di prova e classificazione;
Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni contenute nella predetta circolare, al fine di armonizzarle con la evoluzione della normativa tecnica sul comportamento al fuoco dei materiali;
Viste le norme aggiornate dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577 sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
 

Decreta:

 

Art. 1.
Scopo.

Il presente decreto ha lo scopo di stabilire norme, criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l'omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi con esclusione dei rischi derivanti dai fumi emessi, in caso d'incendio, dai suddetti materiali.
 

Art. 2.
Definizioni.

2.1. - Materiale.
Il componente (o i componenti variamente associati) che può (o possono) partecipare alla combustione in dipendenza della propria natura chimica e delle effettive condizioni di messa in opera per l'utilizzazione.
2.2. - Reazione al fuoco.
Grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto. In relazione a ciò i materiali sono assegnati alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili.
2.3. - Omologazione di materiale ai fini della prevenzione incendi. Procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato il prototipo di materiale, certificata la sua classe di reazione al fuoco ed emesso da parte del Ministero dell'Interno il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso prima della immissione del materiale sul mercato per la utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi.
2.4. - Certificato di prova.
Rapporto rilasciato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno (C.S.E.), o da altro Laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero stesso, nel quale si certifica la classe di reazione al fuoco del campione sottoposto ad esame.
2.5 - Produttore.
Fabbricante del materiale, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul materiale, si presenti come produttore dello stesso. Si considera altresì produttore chi importa e/o commercializza un materiale di importazione.
2.6. - Marchio di conformità.
Indicazione permanente ed indelebile apposta dal produttore sul materiale riportante i seguenti dati:
-- nome od altro segno distintivo del produttore;
-- anno di produzione;
-- classe di reazione al fuoco;
-- estremi dell'omologazione.
2.7. - Dichiarazione di conformità.
Dichiarazione del produttore con cui attesta la conformità del materiale al prototipo omologato. Tale dichiarazione dovrà riportare tra l'altro gli estremi dell'omologazione.
2.8. - Campionatura testimone.
Materiale opportunamente contrassegnato depositato presso il Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno in quantità tale da permettere l'esecuzione delle prove necessarie per la loro classificazione.
La campionatura testimone può essere eliminata dopo 5 anni dall'ottenimento dell'omologazione del materiale.
 

Art. 3.
Metodi di prova.

I metodi di prova per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali sono i seguenti:
-- ISO/DIS 1182. 2 - Materiali da costruzione - Prova di non combustibilità.
-- CSE RF 1/75/A - Reazione al fuoco dei materiali sospesi e suscettibili di essere investiti da una piccola fiamma su entrambe le facce.
-- CSE RF 2/75/A - Reazione al fuoco dei materiali che possono essere investiti da una piccola fiamma su una sola faccia.
-- CSE RF 3/77 - Reazione al fuoco dei materiali sottoposti alla azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante.
-- CSE RF 4/83 - Reazione al fuoco dei mobili imbottiti sottoposti all'azione di una piccola fiamma.
Essi sono riportati negli allegati n. A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5.
In relazione alle conclusioni alle quali perverranno gli studi, le ricerche e le sperimentazioni in corso a livello nazionale ed internazionale, saranno definiti i metodi di prova per la valutazione della opacità e della tossicità dei prodotti della combustione.
I metodi di preparazione dei materiali per l'accertamento delle caratteristiche di reazione al fuoco a seguito delle operazioni di manutenzione sono riportati nell'allegato A1.6.
A cura del Ministero dell'interno sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'elenco dei materiali di classe 0, che possono essere considerati tali senza essere sottoposti alla prova ISO/DIS 1182.2.
 

Art. 4.
Materiali e relativi metodi di prova.

Nell'elenco allegato A2.1. sono riportati i materiali con a fianco di ciascuno di essi i relativi metodi di prova atti a classificarli. Ulteriori specificazioni sono riportate per i materiali isolanti nell'allegato A2.2.
 

Art. 5.
Classificazione dei materiali.

Nell'allegato A3.1. sono riportati i criteri per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali sulla base dei risultati ottenuti dalle prove effettuate.
 

Art. 6.
Impiego dei materiali.

La classe di reazione al fuoco richiesta per l'impiego dei suddetti materiali in relazione alla specifica destinazione degli edifici ed all'uso dei materiali stessi, sarà prescritta dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinati le singole attività soggette.
Le suddette norme dovranno fissare le prescrizioni transitorie in ordine all'impiego dei materiali e prevedere, nel caso di materiali per i quali è richiesto l'obbligo della omologazione, l'apposizione sui materiali stessi e/o sulle relative schede tecniche nonché sugli opuscoli pubblicitari della dicitura: «é stata presentata istanza di omologazione per questo materiale al Ministero dell'interno il . . .»
 

Art. 7.
Certificazione.

Il C.S.E. ed i Laboratori legalmente riconosciuti dal Ministero provvedono all'emissione dei certificati di prova. Con provvedimento del Ministero stesso si stabiliranno i requisiti cui debbono rispondere i Laboratori suddetti. I modelli occorrenti per le certificazioni saranno conformi a quelli predisposti dal C.S.E.
 

Art. 8.
Procedure per l'omologazione dei materiali.

8.1 - Classificazione dei materiali ai fini dell'omologazione.
Per la classificazione dei materiali ai fini dell'omologazione del prototipo il produttore deve inoltrare al C.S.E. o ad altro laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero dell'interno domanda corredata di relativa scheda tecnica.
8.1.1 - Qualora la classificazione venga effettuata dal C.S.E. si adotterà la seguente procedura:
entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza il C.S.E. richiederà la campionatura necessaria per la esecuzione delle prove e quella <<testimone>> nonché gli importi previsti dalle vigenti disposizioni per l'esecuzione delle prove medesime.
L'interessato deve inviare le campionature richieste e la ricevuta del versamento di cui sopra entro 60 giorni dalla data della comunicazione da parte del C.S.E., il quale ricevuto quanto specificato, iscriverà la pratica entro i successivi 15 giorni nello specifico elenco cronologico contraddistinguendola con una sigla, che costituirà il riferimento di omologazione e che dovrà essere riportata su tutti i documenti relativi alla pratica e sui campioni ricevuti.
Decorsi i 60 giorni senza che l'interessato abbia provveduto in merito, la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini.
Entro 90 giorni dall'iscrizione della pratica C.S.E. provvede al rilascio del certificato di prova.
8.1.2 - Qualora la classificazione per l'omologazione sia effettuata dai Laboratori legalmente riconosciuti, questi seguiranno le procedure stabilite dal C.S.E. Detti laboratori invieranno al C.S.E., contestualmente al rilascio del certificato di prova al richiedente, copia della scheda tecnica e del certificato di prova, nonché campionatura testimone.
8.2 - Domanda di omologazione.
Per ottenere la omologazione di un materiale, il produttore deve inoltrare al Ministero dell'interno apposita domanda corredata della scheda tecnica e del certificato di prova del materiale medesimo.
8.3 - Autorizzazione ministeriale.
Il Ministero dell'interno, valutata la documentazione presentata, provvederà a rilasciare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione a riprodurre il prototipo prima della immissione del materiale sul mercato.
L'intestatario della autorizzazione è responsabile civilmente e penalmente della conformità della produzione al prototipo omologato.
8.4 - Marchio e dichiarazione di conformità.
I materiali prodotti devono essere provvisti di un marchio di conformità al prototipo omologato. Qualora non sia possibile apporre sul materiale il suddetto marchio, il produttore deve attestare con apposito certificato i dati di conformità.
Ciascun venditore dovrà sotto la propria responsabilità civile e penale dichiarare che il materiale venduto sia provvisto della dichiarazione di conformità di cui al precedente comma, specificando gli estremi dell'omologazione.
 

Art. 9.
Validità, rinnovo e revoca dell'omologazione.

9.1 - Durata.
L'omologazione ha validità 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza su domanda del produttore.
9.2 - Rinnovo e decadenza.
Il rinnovo non comporta la ripetizione delle prove, qualora queste non siano variate nel frattempo ed il produttore dichiari che il materiale non ha subito modifiche rispetto a quello precedentemente omologato, a meno che i materiali predetti non siano incorsi in provvedimenti di revoca dell'omologazione. Negli altri casi il rinnovo comporterà la ripetizione della procedura in conformità con quanto specificato all'art. 8.1 e l'effettuazione, in tutto o in parte, delle prove di cui all'art. 4 secondo quanto stabilito dal C.S.E. in relazione alle variazioni di normative o alle modifiche apportate ai materiali.
L'omologazione decade automaticamente se il materiale subisce una qualsiasi modifica.
L'omologazione decade pure automaticamente, ai soli fini della produzione, con l'entrata in vigore di una nuova normativa di classificazione che annulla o modifica anche solo parzialmente quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione stessa. La nuova normativa stabilirà i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte. Il materiale in opera se conforme alla normativa vigente al momento della posa in opera è ammesso per i tempi e con le modalità che saranno stabiliti dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività soggette.
I tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte dovranno essere compatibili con quelli che saranno stabiliti per i materiali posti in opera dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività soggette.
9.3 - Revoca.
Il Ministero dell'Interno revoca l'omologazione qualora a seguito degli accertamenti di cui al seguente art. 11 riscontri una errata attribuzione della classe di reazione al fuoco o difformità del materiale di produzione rispetto al prototipo omologato. La revoca comporta il divieto di apposizione del marchio di conformità dell'omologazione.
9.4 - Pubblicazione.
Il Ministero dell'interno pubblica periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale l'elenco aggiornato dei materiali omologati.
Indipendentemente da ciò, anche ai fini di permettere l'effettuazione dei controlli di cui al seguente art. 11 il Ministero stesso comunica tempestivamente ai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le nuove omologazioni, gli aggiornamenti nonché i provvedimenti di revoca delle omologazioni.
 

Art. 10.
Procedure di classificazione dei materiali non ai fini dell'omologazione.

Per la classificazione dei materiali ai fini diversi della omologazione e cioè materiali già in opera, materiali per usi specifici, materiali per usi limitati nel tempo, materiali di limitata produzione, si seguono le stesse procedure di cui all'art. 8.1 sostituendo alla scheda tecnica una scheda descrittiva, redatta secondo modelli stabiliti dal C.S.E., riportante anche il locale nel quale il materiale verrà (o è) installato.
I prelievi di detti materiali, e la stesura della corrispondente scheda descrittiva, vanno effettuati sotto il controllo del C.S.E. o, su richiesta, del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, se la certificazione è richiesta da quest'ultimo.
Nel caso di produzioni limitate, qualora non sia possibile indicare il locale nel quale il materiale sarà installato, sarà individuato da parte del C.S.E. un metodo di identificazione della partita di detto materiale.
 

Art. 11.
Accertamenti e controlli.

Il Ministero dell'interno effettua a campione accertamenti e controlli, sui materiali provvisti di marchio o dichiarazione di conformità al prodotto omologato, presso le sedi di produzione e/o deposito prima della commercializzazione.
Il numero dei campioni prelevati dovrà essere sufficiente a consentire l'esecuzione di tre serie delle prove stabilite per l'ottenimento della omologazione del prototipo. Le prime due serie saranno prese in consegna dall'organo di controllo, la terza, debitamente punzonata sarà conservata per un anno dal produttore.
Ai fini del prelievo per campione si intende il materiale provvisto di marchio o dichiarazione di conformità al prototipo omologato. Il C.S.E. effettua accertamenti e controlli sui laboratori legalmente riconosciuti a rilasciare certificati di prova di cui all'art. 8.1.
Tali controlli riguarderanno:
a) la verifica della idoneità delle apparecchiature di prova e della regolarità degli adempimenti previsti nella presente norma mediante sopralluoghi da effettuarsi con periodicità non superiore ai due anni;
b) la verifica della riproducibilità dei risultati di prova da effettuarsi mediante sperimentazione interlaboratorio secondo le modalità fissate dal C.S.E. e con periodicità non superiore ai 6 mesi;
c) la verifica dei certificati di laboratorio mediante la ripetizione delle prove effettuate dal C.S.E. sulla campionatura testimone di cui all'art. 8.1 con periodicità non superiore ai tre mesi e comunque non inferiore alle 100 certificazioni.
Il C.S.E. può effettuare altre verifiche e controlli saltuari in ordine alle certificazioni di prova dei laboratori legalmente riconosciuti.
 

Art. 12.
Invio delle domande e documentazione.

Le domande ed i relativi allegati di cui ai precedenti articoli 8 e 9, nonché le ricevute di versamento di cui all'art. 8.1 debbono essere presentate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Allegati*
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*come modificati dal d.m. 3 settembre 2001