MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato Attività e Normative Speciali di Prevenzione Incendi
 

Lettera Circolare
Prot. n° NS7590/4190 sott. 3

Roma, 15 novembre 2001
 

OGGETTO: Attuazione del D.M. 3 Settembre 2001 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di Reazione al Fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi”.
 

Il decreto 3 Settembre 2001 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di Reazione al Fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi” (in G.U. n. 242 del 17/10/2001) dispone che: “Le omologazioni, rilasciate per i materiali sottoposti ai fini dell’accertamento delle caratteristiche di Reazione al Fuoco al solo metodo di preparazione B ovvero ai metodi di preparazione C e D con soluzioni diverse da quella detergente con detersivo di tipo normale per lavatrice in 2 al peso, decadono automaticamente ai soli fini della produzione”.
Al fine di stabilire gli indirizzi di uniformità e le condizioni di validità delle omologazioni già rilasciate, vengono di seguito indicate le procedure attuative del decreto in argomento.
1) Ai fini del rilascio degli atti di omologazione per le richieste già presentate a questo Ministero e del rinnovo degli atti medesimi, il Laboratorio di Chimica del C.S.E. e i Laboratori Certificatori autorizzati ai sensi della Legge 7 dicembre 1984, n. 818 e D.M. 26/03/85, dovranno inviare a questo Ufficio un elenco (riportante tutti i prodotti che sono stati sottoposti a prova secondo i metodi C e D con soluzione detergente diversa da quella con detersivo di tipo normale per lavatrice in 2 in peso) secondo la dichiarazione riportata in Allegato 1.
2) Le certificazioni che risultano conformi ai criteri riportati all’art. 3, comma 2, del decreto 3 settembre 2001 non potranno dar luogo al rilascio dell’atto di omologazione.
3) Sia per le nuove istanze di rinnovo sia per quelle già presentate a questo Ministero, relative a prodotti sottoposti ai fini dell’accertamento delle caratteristiche di Reazione al Fuoco al solo metodo di preparazione B ovvero ai metodi di preparazione C e D con soluzioni diverse da quella detergente con detersivo di tipo normale per lavatrice in 2 in peso, si seguiranno le disposizioni previste dall’art. 3, comma 2, del decreto 3 settembre 2001.
4) Per i prodotti risultanti dagli elenchi di cui al punto 1, sarà cura di questo Ministero comunicare alle Società produttrici le nuove condizioni di validità dell’omologazione previste dal D.M. 03/09/2001. Le omologazioni, quelle rilasciate in base ai metodi di manutenzione C e D utilizzando una soluzione detergente di detersivo di tipo normale per lavatrice in 2 in peso, quelle rilasciate con i metodi C e D senza liquidi di lavaggio, nonché quelle rilasciate con il metodo di manutenzione A, continuano ad essere valide senza necessità di adeguamento.
5) Le omologazioni per estensione saranno rilasciate da questo Ministero solo se gli atti relativi ai prodotti di riferimento risulteranno conformi alle disposizioni contenute nella presente Lettera-Circolare.
6) Per le istanze di omologazione e/o estensione già presentate a questo Ministero per cui sia renderà necessaria una documentazione integrativa tecnico-amministrativa, il Laboratorio Certificatore e/o la ditta produttrice dovrà fornire riscontro nel termine massimo di mesi sei della data della comunicazione di questo Ministero; per quelle già esaminate, il temine è fissato in mesi cinque a decorrere dal 15/11/2001, mentre la presentazione della successiva eventuale documentazione integrativa dovrà essere presentata entro il termine massimo di mesi due dalla data della richiesta ministeriale.
7) I certificati di prova, emessi ai fini dell’omologazione in data anteriore all’entrata in vigore del D.M. 03/09/2001, daranno luogo al rilascio del relativo atto di omologazione a condizione che le relative istanze pervengano a questo Ministero entro il termine di sessanta giorni a decorrere dal 15/11/2001.
8) I certificati di prova, emessi in data successiva a quella di entrata in vigore del D.M. 03/09/2001, per istanze registrate nello specifico elenco cronologico definitivo in data anteriore al 18/10/01, potranno essere rilasciati utilizzando i modelli previsti dal D.M. 26/06/84; negli stessi dovranno essere indicate le metodiche di prova, preparazione e classificazione dei prodotti e dovrà essere allegata la relativa nota integrativa (emessa ai sensi della risoluzione del Laboratorio di Chimica n. 17 del 25/01/93) riportante, a seconda del caso, le diciture riportate nell’Allegato 2.
9) I certificati di prova emessi in data successiva a quella di entrata in vigore del D.M. 03/09/2001, per istanze registrate nello specifico elenco cronologico definitivo in data successiva al 17/10/01, dovranno essere redatti secondo le modalità previste dal D.M. 03/09/2001.
10) Le disposizioni ministeriali già emanate (Circolari, Note, etc.) devono ritenersi valide e applicabili e, qualora le stesse facciano riferimento a metodi di prova, preparazione e classifica riportati negli allegati al D.M. 26/06/84, devono intendersi riferite alle corrispondenti norme indicate nel D.M. 03/09/2001.
11) Le risoluzioni e i chiarimenti già emanati dal laboratorio di Chimica del C.S.E. devono ritenersi validi ed applicabili e, qualora gli stessi facciano riferimento a metodi di prova e preparazione riportati negli allegati al D.M. 26/06/84, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme indicate nel D.M. 03/09/2001.
Sarà cura del Laboratorio di Chimica del CSE fornire ai laboratori autorizzati, tramite apposita risoluzione, eventuali ulteriori specifiche indicazioni.
12) Le istanze di omologazione, allegate a certificati emessi secondo le indicazioni di cui ai punti 8 e 9 della presente e le nuove domande di rinnovo, dovranno essere formulate ai sensi del D.M. 26/06/84 e del D.M. 03/09/2001.
Le nuove domande di estensione dovranno essere redatte ai sensi del D.M. 03/09/2001 e ai sensi della Circolare specifica del caso .
Si raccomanda di dare la più ampia diffusione alla presente circolare i cui contenuti sono di immediata attuazione; un invito particolare alla collaborazione viene rivolto ai laboratori autorizzati, la cui attività certifìcativa assicura loro un costante e diretto contatto con le ditte produttrici dei materiali in argomento.

Allegati