Tipologia: CCPL
Data firma: 20 giugno 2019
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Industria, La Spezia
Fonte: ance-laspezia.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Premesse
Art. 2 Ambito di applicazione
Art. 3 Armonizzazioni contrattuali
Politiche di settore
Art. 4 Iniziative comuni a favore del settore
Art. 5 Iniziative comuni a favore della lotta al lavoro nero-irregolare ed alla qualificazione delle imprese
Art. 6 Sicurezza sul lavoro
Prevenzione e Sorveglianza
Art. 7 Promotori
Art. 8 Consulta Paritetica Provinciale
Art. 9 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Parte Economica
Art. 10 Indennità territoriale di settore - Premio di produzione
Art. 11 Mensa
Art. 12 Trasferta
Art. 13 Trasporto
Art. 14 Elemento variabile della retribuzione
Art. 15 Indumenti da lavoro

 

Art. 16 Quote di adesione contrattuale
Art. 17 Previdenza complementare di settore
Gli Enti Paritetici

Art. 18 Enti Paritetici
Art. 19 Cassa Edile
Art. 20 Contributi Cassa Edile
Art. 21 Incentivazione all’adozione di sistemi di qualità
Art. 22 Prestazioni Cassa Edile
Art. 23 Scuola Edile Spezzina
Art. 24 Contributo Scuola Edile
Art. 25 Comitato Paritetico alla Prevenzione degli Infortuni
Art. 26 Contributo Comitato Paritetico
Parte Normativa
Art. 27 Iniziative volte a favorire l’inserimento sociale dei lavoratori stranieri
Art. 28 Retribuzioni imponibili convenzionali
Art. 29 Commissione di coordinamento per gli enti paritetici
Art. 30 Indennità per lavori speciali e disagiati
Art. 31 Disposizioni di rinvio
Art. 32 Decorrenza e durata
Art. 33 Testo a stampa


Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 20 giugno 2019

Il giorno 20 giugno 2019 presso la sede di Ance La Spezia, fra Ance La Spezia […] e Feneal Uil della Spezia […], Filca Cisl della Spezia […], Fillea Cgil della Spezia […], di seguito tutte denominate “parti sociali”:

Premesso che
• la Cassa Edile Spezzina, certifica che dall’ottobre 2007 all’ottobre 2018 il numero delle imprese in provincia è calato del 34%, passando da 1005 a 661, contrazione che si è tradotta in una perdita di 1600 posti di lavoro;
• una mattanza di tale portata non ha fatto notizia, perché la struttura imprenditoriale del settore è costituito da piccole o piccolissime aziende e che se i numeri fossero stati concentrati in una due o magari tre aziende l’attenzione mediatica e politica sarebbe stata tale da portare il caso alla ribalta delle cronache nazionali;
• alle imprese e ai loro dipendenti, perché in modo diretto e indiretto come filiera coinvolgiamo fra i liberi professionisti e aziende del comparto immobiliare una realtà che in provincia rappresenta circa 12000 famiglie;
• le parti sociali ritengono che la politica, la pubblica amministrazione e anche il mondo economico nel suo complesso devono rendersi conto che più che in passato devono porre al centro delle loro iniziative e investimenti il comparto edile, non tanto per dare risposta alle esigenze occupazionali dei lavoratori o delle imprese locali, ma perché è interesse dell’intera collettività fare in modo che ci siano investimenti nel settore e che questi vengano resi concreto il più possibile dalle aziende locali;
• Le parti riconfermando la validità, l'efficacia e l’unicità del sistema della bilateralità - costituita dalla Cassa Edile Spezzina di Mutualità ed Assistenza, dalla Scuola Edile Spezzina e dal CPT-, riconoscendo l’importante ruolo da essi svolto nei decenni;
• le parti, ai sensi e per gli effetti dell’allegato 2 - Protocollo sugli Organismi Bilaterali- del vigente CCNL 18 luglio 2018, hanno attivato le procedure per la costituzione del ESES La Spezia - Ente Scuola Edile e Sicurezza della Provincia della Spezia costituito dalla unificazione fra la Scuola Edile Spezzina e il CPT della Spezia e, in attesa di detta costituzione, concordano di confermare le contribuzioni relative ai due enti;
Considerato che:
• è più di un decennio che le Parti Sociali, sia congiuntamente sia in autonomia, hanno segnalato i danni della crisi economica sulle imprese edili e sui lavoratori;
• le parti Sociali non si sono limitate alla mera denuncia e a fornire numeri, già nell’aprile del 2009, l’Associazione dei Costruttori Edili e le Organizzazioni Sindacali preoccupate per il futuro di molte imprese locali e dei loro livelli occupazionali avevano individuato varie iniziative utili ad arginare la crisi che aveva colpito il settore, le quali erano state condensate nel documento "Proposte per contrastare la crisi", con le quali era stato sottolineato a tutte le Amministrazioni Comunali e a tutte le Stazioni appaltanti della provincia, che la particolarità della situazione economica generatasi necessitava l’adozione di interventi tempestivi;
• in particolare avevano chiesto ai Comuni di volgere un ruolo di stimolo e aiuto alla ripresa economica della provincia, ovviamente nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, tenuto conto che il futuro economico-sociale del comprensorio spezzino sarebbe transitato inevitabilmente attraverso la realizzazione di importanti interventi edilizi;
• con il documento “Proposte per contrastare la crisi” avevano fornito alle amministrazioni locali il loro contributo di esperienza e di conoscenza, proponendo iniziative concrete che salvaguardassero i livelli produttivi delle imprese locali, tutelando nel contempo il posto di lavoro a centinaia di lavoratori;
• i risultati ottenuti sono sicuramente stati molto inferiori alle attese, le quali si fondavano sulla consapevolezza che fosse interesse dell’intera collettività porre un’ attenzione particolare a un comparto produttivo che notoriamente svolge un ruolo trainante per l’intero sistema economico, sia esso nazionale o territoriale;
• a dieci anni di distanza si vede prendere atto che pochissime amministrazioni, non hanno colto il vero valore politico, economico e sociale delle proposte formulate in più occasioni
• fatto che conferma la gravità della situazione è che quelle proposte continuano a essere attuali ancora oggi;
• stante la situazione attuale le aziende che operano nel comparto edile non hanno prospettive ma molte necessità.
Concordano che
• la carenza di prospettive è imputabile alla oramai cronica carenza che investe tutti i tre comparti di cui si compone il comparto senza esclusione;
• le opere pubbliche, e in particolare il comparto delle infrastrutture, da anni registrano una carenza di risorse;
• il mercato privato si è fortemente contratto e in esso operano prevalentemente piccolissime se non micro imprese;
• i processi di espansione edilizia sono sempre meno e il mercato immobiliare, conseguentemente, è concentrato nel mercato della sostituzione e della ristrutturazione;
• il settore non può sostenersi esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia;
• non è più tempo per discussioni sterili, perché l’economia locale, gli operai e le imprese hanno bisogno di risposte concrete; in tempi molto brevi occorre passare dalla programmazione all’apertura dei cantieri;
• in una situazione come quella attuale che può portare all’acuirsi di tensioni anche di natura sociale, è indispensabile che la ricchezza che si crea tramite il territorio ricada in gran parte su di esso.
• ciò non significa che vogliano porre in discussione il principio del libero mercato, ma riteniamo che in tale ambito vi possano essere margini per salvaguardare, nel contempo, i legittimi interessi degli appaltatori di opere pubbliche e degli operatori immobiliari; ciò nella logica della tutela dell’imprescindibile interesse della pubblica amministrazione e della collettività locale più in generale:
Visti
❖ il CCPL 4 febbraio 2014;
❖ il CCNL 18 Luglio 2018;
Tutto ciò premesso, considerato e visto le Parti concordato e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo

Articolo 2 Ambito di applicazione
Il presente accordo collettivo vale per tutto il territorio della provincia della Spezia, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL e per gli impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o di terzi privati.
Esso, inoltre, si applica a tutte le altre imprese che, in termini generici, richiamano l'adesione al contratto nazionale di lavoro per il settore edile.

Articolo 3 Armonizzazioni contrattuali
Le parti confermano la necessità di raggiungere un unico trattamento economico e normativo dei lavoratori del settore edile della provincia della Spezia.
Le organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si impegnano ad attivare ogni iniziativa utile al fine di raggiungere tale obiettivo.
Pertanto si richiama integralmente quanto previsto all’articolo 117 del vigente CCNL.

Politiche di settore.
Articolo 5 Iniziative comuni a favore della lotta al lavoro nero-irregolare ed alla qualificazione delle imprese.

Nel darsi atto degli apprezzabili risultati raggiunti grazie alle misure poste in essere nel corso degli anni, le parti riaffermano il proprio comune impegno a combattere il fenomeno del lavoro abusivo e irregolare, caratterizzato dal ricorso all’evasione e all’elusione contributiva e fiscale, e dal mancato rispetto delle normative sulla sicurezza, pregiudizievole sia per le condizioni di lavoro dei dipendenti, sia per le imprese che, operando nel rispetto delle norme, subiscono condizioni di concorrenza sleale, con le conseguenti distorsioni del mercato.
Risulta, pertanto, obiettivo primario la valorizzazione delle imprese regolari, attraverso la realizzazione di un mercato edilizio, sia pubblico che privato, ove operino imprese corrette e qualificate, in grado di eseguire lavori con adeguati standard qualitativi e in possesso delle necessarie capacità tecniche e di sicurezza delle lavorazioni.
Le parti, inoltre, considerano il sistema della bilateralità un’effettiva risorsa per la riqualificazione del settore e confermano al medesimo un ruolo centrale e di fondamentale importanza nell’attività di contrasto al lavoro irregolare.
Considerato che l'accesso all’attività imprenditoriale nel settore dell’edilizia non è subordinato ad alcun particolare requisito di professionalità e di organizzazione aziendale, si conviene di promuovere congiuntamente, nei confronti dei competenti Organi istituzionali, la definizione di regole efficaci per l’accesso all'attività edilizia, nel rispetto del principio costituzionale della libertà di iniziativa economica privata.
In particolare dette regole dovranno riguardare la professionalità dell’imprenditore nonché l’adeguatezza della struttura aziendale e delle risorse economiche in rapporto al tipo ed alla dimensione dell’attività esercitata.
La definizione di regole che rafforzino e valorizzino il sistema di qualificazione delle imprese edili rappresenta, infatti, un punto centrale per lo sviluppo di un mercato degli appalti fondato su logiche di corretta concorrenzialità.
Le parti si impegnano, inoltre, a svolgere un'azione comune verso le Amministrazioni pubbliche locali, affinché, tra i criteri di gara per l’aggiudicazione degli appalti, vengano considerati anche requisiti qualitativi delle imprese che devono a tal fine dimostrare di possedere le competenze professionali nonché le capacità tecniche, organizzative, produttive e finanziarie idonee per la realizzazione delle opere oggetto dell'appalto.

Articolo 6 Sicurezza sul lavoro
Le Parti sociali, nell’ambito delle trattative per il rinnovo del contratto provinciale di categoria, integrativo del CCNL vigente, hanno affrontato le tematiche legate ai temi di maggior rilievo inerenti la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene e ambiente di lavoro, approfondendo il dibattito politico sulle varie problematiche antinfortunistiche in generale e sui temi riconducibili alla lotta al sommerso e al lavoro irregolare, nella forte consapevolezza che dalle irregolarità e dal mancato rispetto delle norme che disciplinano il mercato del lavoro e la buona, sana e corretta occupazione scaturisce, inequivocabilmente, la violazione delle disposizioni sulla sicurezza ed incolumità fisica dei lavoratori.
Le Parti ribadiscono quanto già convenuto in occasione della sottoscrizione dei precedenti contratti collettivi provinciali circa l’importanza della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e si impegnano ad un dialogo serrato e produttivo nei confronti di tutte le Autorità istituzionalmente preposte al controllo delle normative in materia di sicurezza sociale e sul lavoro e ad adottare e discutere, su tutti i tavoli, le necessarie misure ed iniziative politiche per sviluppare ulteriormente la promozione della cultura della sicurezza nonché l’acquisizione di una forte e radicata sensibilità all’intera materia antinfortunistica, da parte di tutti coloro che sono coinvolti nel processo produttivo dell’edilizia.
A tale riguardo Ance La Spezia e le Organizzazioni Sindacali ritengono necessario porre ancora una volta, l’accento sul fatto che il CPT di La Spezia si pone e si identifica come lo strumento idoneo a promuovere l’analisi, lo studio e la concreta applicazione di tutte quelle misure atte a tutelare e salvaguardare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori del settore delle costruzioni, utilizzando tutti i necessari interventi di consulenza, formazione ed informazione, per coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nel processo produttivo e nell’organizzazione tecnica ed amministrativa dell’azienda.
Sempre a tale riguardo le Parti ritengono di fondamentale importanza i rapporti con le Autorità istituzionalmente preposte al controllo e al rispetto delle disposizioni legislative che regolamentano la materia della sicurezza sul lavoro e, segnatamente, con tutti gli Enti territoriali che abbiano competenza ad intervenire, ad ogni livello, sulla importante materia antinfortunistica.
Le Parti infine ritengono congiuntamente di mettere in evidenza l’importanza che riveste il sistema bilaterale edile per tutto ciò che concerne la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’antinfortunistica, la lotta al sommerso, al lavoro irregolare come attuazione di una politica condivisa a far sì che i lavori si possano svolgere utilizzando i più elevati standard di sicurezza per i lavoratori, per tutti gli operatori del settore e per le stesse imprese di costruzione che operano correttamente e legalmente, nel rispetto di tutte le leggi e di tutte le disposizioni amministrative.
Ance La Spezia e le OO.SS.LL. provinciali di settore intendono sottolineare l’importanza strategica affinché vengano messe in campo tutte le iniziative per ridurre il più possibile il rischio degli infortuni gravi e mortali, nel pieno rispetto di tutte le leggi esistenti sulla sicurezza sul lavoro, combattendo aspramente il deleterio fenomeno del lavoro sommerso che oltre a mettere a repentaglio l’incolumità fisica dei lavoratori crea situazioni insostenibili di concorrenza sleale per quelle imprese che operano nel rispetto della legalità e della piena correttezza giuridica, sociale e morale.
Ance La Spezia e OO.SS.LL. provinciali di categoria concordano, ulteriormente, sui seguenti aspetti.

Prevenzione e Sorveglianza
Le Parti convengono sulla necessità che le imprese e i lavoratori possano ricorrere al CPT di La Spezia per la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro per consulenze e sopralluoghi mirati, potendo fare affidamento non solo sulla preparazione professionale dei tecnici incaricati di effettuare i controlli richiesti ma che le aziende stesse possano contare su di un rapporto costruttivo, riservato e fiduciario con l’Ente.
Si ritiene inoltre di particolare importanza, proprio nell’ottica di una maggiore e più mirata attività di prevenzione e controllo del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, di attivare forme di collaborazione con le amministrazioni locali.
Ed è ancora di particolare e fondamentale importanza, in un’ottica antinfortunistica e di perseguimento di politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro che le somme della sicurezza, non soggette a ribassi d’asta, vengano definite a seguito di un’effettiva progettazione specifica, garantendo, di conseguenza, i più elevati e necessari standard di sicurezza per le maestranze e per tutti coloro che partecipano al ciclo produttivo dell’azienda.
Le Parti nel concordare pertanto che la consulenza e la prevenzione nei cantieri debba essere effettuata dai consulenti del CPT di La Spezia per la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, ribadiscono il proprio impegno a confrontarsi su tutti i tavoli politici ed istituzionali, rafforzando il ruolo dell’Ente bilaterale di settore sulla sicurezza ed a porre l’accento, che le imprese edili, che richiedono l'intervento del personale tecnico di detto Ente, dimostrano di porre un’ attenzione particolare nello sviluppare la sicurezza nei luoghi di lavoro.
A tale riguardo le Parti esprimono apprezzamento per l’attività svolta negli anni da parte del CPT di La Spezia per la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e in particolare al suo accreditamento nei confronti delle autorità, degli istituti assicurativi e degli organismi preposti al controllo, con i quali auspicano di poterle incrementare, ovviamente nei rigoroso rispetto dei ruoli e competenze.
Le parti, infine, auspicano che le Autorità preposte all’attività di vigilanza e controllo sulla materia della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, possano indirizzare la loro attività di verifiche ispettive prevalentemente a quei cantieri non monitorati dal CPT di La Spezia per la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, ed in particolare che si trovano al di fuori del sistema associativo e di quello paritetico.

Articolo 8 Consulta Paritetica Provinciale
Le Parti, data la portata della crisi in atto, al fine di un maggiore coordinamento delle iniziative nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti locali convengono di costituire la Consulta Paritetica Provinciale per un maggior controllo del mercato del lavoro e del contenimento del lavoro irregolare e per una maggiore gestione in sicurezza dei cantieri aperti sul territorio.
La Consulta è composta da tre rappresentanti di Ance La Spezia e tre delle OO.SS. di categoria provinciali, alla quale potranno essere chiamate a partecipare, quali invitati, le Presidenze degli Enti Bilaterali.
Le modalità di funzionamento saranno stabilite in separata intesa da definirsi entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 9 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Articolo 10 RLST del CCPL 4 febbraio 2014 è sostituito dal presente articolo:
Con riferimento agli art. 47, 48 e 50 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza) ed all’art. 87 del CCNL edilizia industria vigente, le parti convengono di istituire in provincia della Spezia la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)
Fermo restando gli obiettivi, gli ambiti, le modalità operative, le attribuzioni, i requisiti inerenti l’istituto dell’RLST previsti dalla legge e dal CCNL, le parti provvederanno a redigere, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del CCPL, il regolamento che disciplini aspetti applicativi, organizzativi ed economici.
Detto regolamento dovrà essere concordato tenendo presente che:
1) l’RLST dovrà possedere elevate competenze tecniche e professionali, acquisite attraverso apposita formazione, seguita da aggiornamenti periodici , da svolgere presso la Scuola Edile Spezzina;
2) l’esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative;
3) l’RLST avrà la propria sede presso il CPT di La Spezia;
4) quanto previsto dal presente articolo vale per tutto il territorio della provincia della Spezia e per tutte le imprese edili che in esso operano.
Le parti confermano in tre il numero degli RLST operativi, dal 1 luglio 2020, per la Provincia di la Spezia e specificano quanto segue:
□ il primo RLST verrà nominato contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo sindacale relativo all’attribuzione del regolamento di funzionamento dell’RLST;
□ il secondo dopo sei mesi dall’effettiva operatività del primo RLST;
□ il terzo dopo sei mesi dall'effettiva operatività del secondo RLST.
Le parti concordano di destinare l’importo accantonato al “Fondo Eccedenza Imprese” presso la Cassa Edile Spezzina, alla copertura economica dei costi per la costituzione e l'attività dell’RLST, per il periodo dal 01 luglio 2019 al 31 dicembre 2020.
Il finanziamento dei costi derivante dall’istituzione dell’RLST è posto in termini mutualistici a carico di tutte le imprese edili iscritte alla Cassa Edile Spezzina ed operanti nel territorio di competenza della stessa, nelle quali non sia stato eletto il RLS, ciò nell'obiettivo di armonizzare la gestione dell’istituto in relazione alle specifiche esigenze locali.
In considerazione che la contribuzione alla Cassa Edile Spezzina è inscindibile, l’eventuale mancato versamento di quello di cui al presente articolo genererà la mancata regolarità dell’impresa con le conseguenze derivanti in merito al rilascio del DURC.
A tal fine è costituito presso la Cassa Edile Spezzina di Mutualità ed Assistenza un separato autonomo fondo denominato “Fondo rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza” destinato alla copertura dei costi derivanti da attività del RLST.
Il fondo sarà alimentato da un contributo percentuale posto a carico di tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile nelle quali non sia stato eletto il RLS, da calcolarsi sulla paga oraria convenzionale comunicata dalla Cassa Edile Spezzina.
Le parti, avendo la ferma volontà di non creare inutili costi per le imprese ed avanzi economici del fondo, condividono sulla necessità di tenere detto fondo in equilibrio fra entrare ed uscite.
Le modalità di finanziamento e di gestione del fondo saranno definite contestualmente all’intesa di cui al secondo comma del presente articolo - definizione regolamento di funzionamento.
Entro il 15 settembre di ogni anno le parti si dovranno incontrare per individuare le risorse opportune per garantire l’attività dell’RLST entro il limite di spesa concordemente definito.
Verrà costituita una Commissione Paritetica di Verifica dell’operatività degli RLST, composta dai rappresentanti delle Associazioni Datoriali e dai rappresentanti Provinciali delle OO.SS Feneal- Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, affinché si possa valutare entro il 1° dicembre di ogni anno l’efficienza del servizio per il mantenimento dell’istituto dei tre RLST.

Parte Economica
Articolo 11 Mensa

Articolo 12 Mensa del CCPL 4 febbraio 2014 è sostituito dal presente articolo:
Le parti, con la presente normativa, intendono favorire il diffondersi della fruizione del pasto caldo da parte dei lavoratori occupati nel settore dell’edilizia.
In considerazione di ciò, relativamente alla durata del cantiere (non inferiore a 150 giornate lavorative) i lavoratori edili impiegati nel succitato cantiere in numero non inferiore a 30 e su richiesta della maggioranza di essi, potranno usufruire di un servizio mensa, anche mediante il ricorso a servizi esterni o convenzioni con ristoratori.
Nel caso in cui l’impresa operi all’interno di stabilimenti nei quali sia già funzionante un servizio mensa, essa si adopererà nei confronti della committenza, affinché i lavoratori edili, laddove sussistano le condizioni, abbiano la possibilità di usufruire di detto servizio.
Nel caso in cui le imprese ritengano di assicurare un servizio mensa presso punti di ristoro convenzionati, verrà applicata la normativa del presente articolo.
[…]
Ove non sussistano le condizioni per l’attuazione di quanto sopra previsto, l’impresa corrisponderà un'indennità sostitutiva di mensa […]
L’indennità sostitutiva di mensa è estesa anche al personale impiegatizio.
L’impresa in accordo con il personale impiegatizio potrà in alternativa all’indennità sostitutiva di mensa erogare un ticket-restaurant.
Al fine di agevolare i lavoratori, l’importo relativo all’indennità di mensa potrà essere sostituito, anche per periodi circoscritti, da ticket-restaurant.
Le parti si danno fin d’ora atto che in tal caso, il ticket restaurant è equiparato a tutti gli effetti all’erogazione in denaro dell’indennità sostitutiva di mensa

Articolo 15 Indumenti da lavoro
A tutti gli operai iscritti che si trovino nelle condizioni di cui al comma successivo, la Cassa Edile Spezzina, una volta l'anno, fornirà due paia di scarpe con caratteristiche antinfortunistiche, un Pantalone invernale, un Pantalone estivo, un giubbotto, una polo e una T-shirt.
Tele fornitura competerà agli operai che, al momento della distribuzione, si troveranno alle dipendenze di imprese iscritte alla Cassa Edile e che, alla data del 31 maggio di ogni anno, abbiano maturato , nei dodici mesi precedenti almeno 1300 ore di lavoro ordinario (si computano a tale effetto le ore di lavoro ordinarie prestate , nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall’Inps, le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall’Inail), anche se lavorate presso più imprese del settore , purché esse siano tutte regolarmente iscritte alla Cassa Edile Spezzina.
[…]
Per i neo assunti la prima fornitura - un paio di scarpe con caratteristiche antinfortunistiche e una tuta da lavoro - sarà a totale carico dell’impresa , ove intendessi per “neo assunto” solamente che non ha usufruito nei mesi precedenti alla data dell’assunzione della fornitura degli indumenti da lavoro da parte della Cassa Edile Spezzina.
Le imprese che per esigenze produttive e natura dei lavori devono dotare i lavoratori dipendenti di indumenti da lavoro ad alta visibilità, potranno richiedere la fornitura alla Cassa Edile Spezzina, concorrendo al pagamento della differenza di costo eccedente l’importo mensile di cui al presente articolo.
Le imprese, per particolare esigenze produttive, potranno concordare con specifico accordo aziendale, sottoscritto con le RSU o in mancanza con le Organizzazioni Sindacali Provinciali, altre modalità di fornitura degli indumenti da lavoro.
In tale caso le imprese non saranno tenute al versamento del contributo previsto al presente articolo.
L’esonero al versamento avrà efficacia a condizione che detto accordo sia depositato presso la Cassa Edile Spezzina.
I lavoratori sono tenuti ad indossare sul luogo di lavoro gli indumenti e le dotazioni suddette.
Nota a verbale
Nel caso di neo assunti la Cassa Edile Spezzina si adopererà affinché l’impresa possa acquistare dal fornitore gli indumenti agli stessi prezzi e condizioni ad essa applicati
Nota a verbale
Al fine di migliorare ulteriormente la qualità della fornitura del vestiario antinfortunistico le parti ritengono che la Cassa Edile debba provvedere periodicamente ad effettuare verifiche a campione sulla rispondenza della qualità degli oggetti forniti a quella depositata dal fornitore presso i propri uffici al momento dell'espletamento della gara.
Di pretendere, inoltre, la presentazione da parte del fornitore di idonea fidejussione a garanzia sia della fornitura che della qualità della stessa.

Gli Enti Paritetici
Articolo 18 Enti Paritetici

Le Parti, riconfermando la validità, l'efficacia e l’attualità del sistema della bilateralità - costituita dalla Cassa Edile Spezzina di Mutualità ed Assistenza, dalla Scuola Edile Spezzina e dal CPT-, riconoscono l’importante ruolo da essi svolto nei decenni, ognuno per il rispettivo ambito, per accrescere la regolarità del settore delle costruzioni, soddisfacendo le attese delle imprese edili in generale e degli operai da loro dipendenti, tramite i servizi e le prestazioni fornite.
In ragione di quanto sopra le Parti, si impegnano a non costituire e a non promuovere enti\ paritetici analoghi o che siano alternativi alla Cassa Edile Spezzina, alla Scuola Edile Spezzina e al CPT della Spezia, ad ogni livello, sia esso provinciale, sovra -provinciale o regionale.
Le Parti, inoltre, confermano e ribadiscono che la contrattazione di secondo livello definita da esse attualmente è l’unica applicabile dagli enti paritetici di settore.

Articolo 19 Cassa Edile
Le Parti contrattuali, nell’ambito delle trattative relative al rinnovo del contratto provinciale di categoria hanno affrontato determinate problematiche inerenti la Cassa Edile Spezzina.
Le Parti pur avendo favorevolmente rilevato che a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà del DURC si è registrato un notevole incremento di imprese iscritte alla Cassa Edile, esprimono l’auspicio che tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, che operano nel settore dell’edilizia, si iscrivano all’ente paritetico in modo da eliminare, a fronte della equiparazione dei costi sostenuti, elementi di sperequazione e concorrenzialità tra le aziende che lavorano nel settore consentendo, alle maestranze di poter beneficiare di tutti i trattamenti che la stessa Cassa eroga ai propri iscritti.
A tal riguardo le Parti ribadiscono, in conformità al dettato contrattuale nazionale, che con l’iscrizione alla Cassa Edile i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del CCNL sottoscritto dalle Parti nazionali Ance - Fillea/Cgil, Filca/Cisl e Feneal/Uil, degli accordi locali adottati a norma del contratto predetto, nonché dello Statuto e del regolamento della Cassa Edile, con impegno ad osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall’articolo 118 del citato CCNL, gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.
Le Parti intendono, inoltre, sottolineare la rilevanza politica e sociale del sistema bilaterale dell'edilizia ed, in particolare, in questo contesto, dell’importante funzione svolta dalla Cassa Edile che, in base a quanto stabilito nell’Avviso Comune del 16 dicembre 2003, dalle convenzioni nazionali sottoscritte da Inps, Inail e CNCE e dalle disposizioni contenute nella Legge 266/02, nel decreto legislativo di attuazione della legge numero 30 del 2003 e nel successivo D.lgs. 251/04 si pone quale fondamentale strumento di lotta al sommerso e al lavoro irregolare.
Le Parti ritengono di porre nuovamente in rilievo il fondamentale ruolo svolto dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza Spezzina per la regolarità dell’impiego della manodopera nel settore, pertanto conferiscono mandato alla stessa affinché intraprenda le opportune iniziative, anche legali, volte a sanare le eventuali situazioni irregolari, nei confronti dei quelle imprese edili che risultassero operanti in provincia e non iscritte ad essa.

Articolo 21 Incentivazione all’adozione di sistemi di qualità
Le imprese aventi sede legale o che abbiano stabile organizzazione in provincia della Spezia e risultino regolarmente iscritte alla Cassa Edile Spezzina da almeno 10 anni o che nella vigenza contrattuale raggiungano tale periodo di iscrizione, che dimostrino di essere in possesso della certificazione ISO 9000 e/o V2000 e/o l’adozione dei modelli organizzativi di cui al d.lgs. 231/2001 secondo le prescrizioni del Codice di Comportamento adottato dall'Ance, beneficeranno di una riduzione del contributo Cassa Edile a carico dei datori di lavoro pari allo 0,30% (zerovirgolatrentapercento).

Articolo 23 Scuola Edile Spezzina
Le Parti riconoscono un'importanza strategica alla formazione ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane, del loro miglioramento qualitativo, nonché del rafforzamento della competitività delle aziende.
Le parti riconfermano che la Scuola Edile Spezzina è l’unico ente paritetico di settore titolato a svolgere attività di formazione professionale anche in attuazione della contrattazione collettiva
L’attività della Scuola Edile Spezzina è regolata dallo Statuto e dal Regolamento, approvati dalle Associazioni contraenti.
[…]
Le Parti, in considerazione che l’edilizia ed i settori ad essa collegati hanno subito negli anni una serie di radicali trasformazioni sia dal punto di vista dei sistemi di progettazione e di realizzazione delle opere, sia da quello delle tecnologie e delle problematiche legate alla sicurezza, all’impatto ambientale, al management, valutano opportuno attivare iniziative specifiche, che esulino anche dagli schemi relazionali classici.

Articolo 25 Comitato Paritetico alla Prevenzione degli Infortuni
Le Parti ribadiscono l’importanza della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e si impegnano ad un dialogo serrato e produttivo nei confronti di tutte le Autorità istituzionalmente preposte al controllo delle normative in materia di sicurezza sociale e sul lavoro e ad adottare e discutere, su tutti i tavoli, le necessarie misure ed iniziative politiche per sviluppare ulteriormente la promozione della cultura della sicurezza nonché l’acquisizione, da parte di tutti coloro che sono coinvolti nel processo produttivo dell’edilizia, di una forte e radicata sensibilità all’intera materia antinfortunistica.
A tale riguardo Ance La Spezia e le Organizzazioni Sindacali riconfermano che il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro si pone ed identifica come l’unico ente paritetico di settore idoneo a promuovere l’analisi, lo studio e la concreta applicazione di tutte quelle misure atte a tutelare e salvaguardare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori del settore delle costruzioni, utilizzando tutti i necessari interventi di consulenza, formazione ed informazione, per coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nel processo produttivo e nell’organizzazione tecnica ed amministrativa dell’azienda.
L'attività del CPT di La Spezia è regolata dallo Statuto e dal Regolamento, approvati dalle Associazioni contraenti.
Le Parti concordano infine, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, di costituire l’ESES di La Spezia.

Parte Normativa
Articolo 27 Iniziative volte a favorire l’inserimento sociale dei lavoratori stranieri

Il settore edile negli ultimi anni ha fatto registrare un costante incremento occupazionale costituito da una rilevante componente di lavoratori stranieri, la quale ad oggi è valutabile in circa il 33% degli addetti del settore e prevedibilmente potrà superare il 50% nel prossimo biennio.
In considerazione di questa forte crescita e presenza di lavoratori stranieri le parti concordano sulla necessità di attivare specifiche iniziative finalizzate a favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro, ma soprattutto una maggiore integrazione nella società civile.
In ragione di ciò le parti si impegnano a promuovere, tramite la Scuola Edile Spezzina, percorsi di formazione professionale tali da incentivare l’alfabetizzazione e la maggior conoscenza delle normative in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le parti, inoltre, concordano sulla necessità, a livello aziendale, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative delle singole imprese, di attivare una gestione delle ferie che, sia pur nell’ambito di quanto previsto dalla contrattazione nazionale, tenga presente la necessità dei lavoratori stranieri di rientrare periodicamente nei paesi di origine, anche tramite periodi più lunghi di ferie, rientranti comunque entro i limiti contrattualmente previsti.
Tale gestione, in particolare, dovrà tenere conto del tempo necessario al lavoratore per raggiungere il paese di origine, e in ragione di ciò egli dovrà essere posto nella condizione di potere programmare con idoneo preavviso il viaggio, da comprovare con idonea documentazione.
Le parti, inoltre, concordano sul fatto che un reale inserimento nel tessuto sociale locale dei lavoratori stranieri è strettamente collegato al problema dell’abitazione.

Articolo 29 Commissione di coordinamento per gli enti paritetici
Le parti, al fine di realizzare un maggior coordinamento dell’attività gestionale degli enti paritetici convengono che la Commissione di Coordinamento per gli Enti Paritetici, di cui all’accordo sindacale 5 dicembre 2006, si riunisca almeno ogni trimestre.

Articolo 30 Indennità per lavori speciali e disagiati
Le parti, in attuazione della lettera B) - Lavori in Galleria - dell'articolo 20 del vigente CCNL, convengono che nel caso in cui i lavori si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre cinquecento metri dall'imbocco), al personale addetto ai lavori verrà riconosciuta una indennità determinata nella misura del 25% (ventipercento), la quale sarà riconosciuta per tutte le ore effettivamente prestate in galleria e si computerà sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 24 del vigente CCNL.
Le parti, inoltre, convenendo che in riferimento all’applicazione dell’articolo 20 del vigente CCNL non sussistono motivazioni territoriali “situazioni extra”, pertanto agli operai che in provincia della Spezia lavorano nelle condizioni di disagio elencate in detto articolo verranno riconosciute solamente le indennità percentuali indicate nella Tabella Unica Nazionale.