Categoria: Prassi amministrativa
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MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali


Lettera Circolare
Prot. n. P1071/4109 sott. 44/C.7

Roma, 21 settembre 2001
 

OGGETTO: Criteri di sicurezza antincendio applicabili alle sale del giuoco del “Bingo” - Precisazioni. -


Con lettera-circolare prot. n° P47/4109 sott. 44/C.7 dell’11 gennaio 2001, è stato chiarito che le sale del giuoco del “Bingo” rientrano nella generale fattispecie delle sale giuochi e che pur essendo escluse dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996, per le stesse vige comunque l’obbligo dei conseguimento degli obiettivi di sicurezza riportati all’art. 2 del citato decreto ministeriale.
Poiché sull’argomento stanno pervenendo quesiti e segnalazioni, dai quali si evince una diffusa disuniformità sui criteri di sicurezza antincendi che vengono applicati, si forniscono le seguenti precisazioni.

- CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO
Le sale dei giuoco dei “Bingo” presentano analogie con i locali di trattenimento di cui all’art. 1, comma 1, lettera e), del D.M. 19 agosto 1996 e pertanto, al fine di garantire l’uniformità sulle misure di prevenzione incendi da applicare, si ritiene che possa farsi riferimento a quelle previste, nel citato decreto, per i suddetti locali di trattenimento, tenendo altresì presente le precisazioni appresso riportate.

- DISTRIBUZIONE E SISTEMAZIONE DEI POSTI A SEDERE
Le postazioni di giuoco sono costituite da posti a sedere, non di tipo fisso, distribuiti attorno a tavoli. Poiché, per i locali di cui all’art.1, comma 1, lettera e), del D.M. 19.8.1996, è previsto al punto 3.1 dell’allegato che “la distribuzione dei posti a sedere, pur realizzata secondo la necessità, non deve in ogni caso costituire impedimento ed ostacolo all’esodo delle persone in caso di emergenza”, si ritiene che per le sale del giuoco del Bingo vadano seguiti i seguenti criteri:
a) i tavoli da giuoco vanno fissati stabilmente al pavimento;
b) la distribuzione dei tavoli da giuoco deve garantire:
- facilità di accesso e di esodo per ciascuna postazione di giuoco;
- la possibilità che ogni tavolo abbia almeno un affaccio su di un passaggio interno alla sala;
c) la sala deve essere servita da passaggi interni atti a garantire la normale movimentazione delle persone, nonché l’esodo delle stesse verso le uscite in caso di emergenza. Tali passaggi devono avere larghezza di almeno 1,20 ml, al netto dello spazio necessario per la movimentazione dei sedili delle postazioni di giuoco.

- AFFOLLAMENTO
Si rammenta che il numero massimo delle postazioni di giuoco, ammesse nella sala. va correlato ad una densità di affollamento di 1,5 mq/postazione, così come stabilito all’art. 12 del Decreto Direttoriale dei Ministero delle Finanze del 16 novembre 2000 (Approvazione dei regolamento di gioco) pubblicato sulla G.U. n° 279 del 29 novembre 2000.
Pertanto l’affollamento delle sale va determinato, in funzione della superficie delle stesse, applicando la densità di affollamento soprariportata.
Con l’occasione si ribadisce, sulla base di quanto già chiarito con circolare MI.SA. n° 22 del 14 dicembre 1992, che le sale del giuoco del Bingo non sono soggette all’obbligo dei controlli da parte delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.