MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali


Lettera Circolare
Prot. n. P811/4106 Sott. 55/A

Roma, 25 giugno 2001
 

OGGETTO: D.M. 13 ottobre 1994 - Chiarimenti sul punto 3.3.1, lettera i).
 

Il decreto ministeriale 13 ottobre 1994 al punto 3.3.l., lettera i), ha previsto, tra i criteri generali da tenere presente nella progettazione ed esecuzione dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità superiore a 5 m³, di “collegare i serbatoi in modo da permettere di dislocarne il contenuto, in caso di emergenza”.
Si precisa che, per dare attuazione al suddetto criterio di sicurezza, non occorre installare un serbatoio di riserva di adeguata capacità, tenuto costantemente vuoto ed inertizzato, da utilizzare in caso di emergenza, ma realizzare un idoneo collegamento tra i serbatoi che consenta, in caso di necessità, il trasferimento del contenuto da un serbatoio all’altro, utilizzando il volume geometrico disponibile.
D’altra parte tale possibilità, insieme con l’immissione di acqua nei serbatoi ed il trasferimento di prodotto verso autobotti, concorre a costituire un insieme di opportunità per eventuali interventi in caso di emergenza.
In ogni caso le suddette operazioni devono essere disciplinate da apposite procedure operative.