MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali


Lettera Circolare
Prot. N° P1275/4134 sott. 1

Roma, 30 novembre 2000


OGGETTO: D.M. 12 Aprile 1996 - Attestazione ed aerazione dei locali di installazione di impianti termici alimentari a gas - Chiarimenti.
 

Pervengono, da più parti, richieste di chiarimento in ordine ai seguenti aspetti del D.M. 12 aprile 1996:
1) modalità di attestazione su spazio scoperto dei locali interrati, tenuto conto che la formulazione inerente l’intercapedine di cui al punto 4.1.1 b) della norma su cui attestare la parete esterna, si presta a dubbi interpretativi per quanto attiene alle caratteristiche geometriche e dimensionali che la stessa deve possedere;
2) caratteristiche ubicative delle aperture d’aerazione dei locali caldaia interessati dalla presenza di travi emergenti di altezza variabile che, costituendo di fatto un reticolo di coronamento tale da creare un vano a ventilazione impedito tra l’introdosso del solaio ed il filo inferiore delle travi, non garantirebbero il rispetto dì quanto richiesto dal punto 4. 1.9, salvo ricorrere alla realizzazione di controsoffitti.
Al riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti.


ATTESTAZIONE PARETE ESTERNA
In via generale, la prescrizione di cui al punto 4.1.1. b) richiedente che almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro del locale caldaia, sia confinante con spazio scoperto, è finalizzata a garantire la collocazione del locale stesso nell’ambito della fascia perimetrale dell’edificio, e ciò allo scopo di conseguire i seguenti obiettivi di sicurezza:
a) obbligare a posizione i focolari alla periferia del fabbricato;
b) assicurare le necessarie condizioni per la realizzazione delle richieste aperture d’aerazione;
c) determinare situazioni di luogo atte a facilitare l’intervento delle squadre di soccorso in caso d’incendio.
Da un’attenta lettura della norma, altre finalità non vengono ravvisate, né può farsi minimamente riferimento al vecchio concetto del facile cedimento strutturale in caso di esplosione in quanto, non solo non contemplato dalla norma, ma sarebbe in contrasto con quest’ultima se si ha riguardo ai ben definiti valori di resistenza al fuoco che la stessa prescrive, per le strutture.
Ciò premesso, avendo ora riguardo alla fattispecie dei locali interrati, giova richiamare che il citato punto 4.1.1. b) prescrive che tali locali siano confinanti con “íntercapedine ad esclusivo servizio”, soggiungendo comunque, subito dopo, che la stessa abbia “sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l’aerazione e lunga non meno di 0,6 m”. Da ciò si desume che la specifica funzione dell’intercapedine è connessa all’aerazione e allo scarico dei fumi, e non già a quella di costituire prolungamento volumetrico a tutta altezza del sovrastante spazio scoperto. Peraltro, che una parete insistente su terrapieno scoperto sia da considerare come regolarmente attestata su spazio a cielo libero, lo attesta la Circolare n° 73/71 al punto 1.1, e tale norma, sebbene destinata ad altra tipologia di impianti, costituisce pur sempre un complementare quadro di riferimento interpretativo, tantopiù se si tiene presente che la sua emanazione è successiva alla Circolare n° 68/69 di cui l’attuale regola tecnica allegata al D.M. 12 aprile 1996 ne costituisce aggiornamento.
Si ritiene pertanto che, per i locali caldaia interrati sprovvisti di parete emergente dal terrapieno, e fermo restando il rispetto del prescritto 15% minimo di attestazione lineare sul terrapieno stesso, la prescritta intercapedine può essere dimensionalmente e geometricamente correlata all’aerazione richiesta, ovvero a quanto previsto per le intercapedini antincendi dal D.M. 30 novembre 1983 al punto 1.8.


APERTURE DI AERAZIONE

Come sopra accennato, la vigente normativa di sicurezza di cui al D.M. 12 aprile 1996 non è da ritenere più gravosa di quella previgente di cui alla Circolare n° 68/69, ma ne costituisce aggiornamento alle nuove realtà tecnologiche nel frattempo determinatesi soprattutto nel settore dei materiali, nonché superamento di certi vincoli rivelatisi dall’esperienza troppo restrittivi o non giustificati da riscontri oggettivi, che inducevano al ricorso, sempre più frequente, all’istituto della deroga.
L’attuale normativa, infatti, alle condizioni all’uopo previste - tra le quali quella aggiuntiva di estendere l’apertura d’aerazione a filo soffitto - consente la contiguità dei locali caldaia con locali di pubblico spettacolo e con ambienti soggetti ad affollamento superiore a 0, 4 persone/m² laddove la Circolare n° 68/69 ne vietava la possibilità.
Per quanto riguarda tutti gli altri impianti, la norma prescrive che le aperture di aerazione dei relativi locali siano realizzate nella parte alta della parete esterna, e ciò ai fini di evitare la formazione di sacche di gas.
Con tale formulazione, la nuova normativa - sopperendo ad una lacuna della Circolare n° 68/69, la quale, parlando di aerazione in termini generici, determinava incongruenze nella scelta ubicativa delle relative aperture - ha inteso richiamare l’attenzione che, ai fini del conseguimento di un efficace ricambio d’aria, le aperture devono essere realizzate nella parte più alta possibile della parete esterna, compatibilmente con la presenza di strutture portanti emergenti.
Fatti salvi, pertanto, i casi in cui le aperture d’aerazione debbono essere necessariamente realizzate a filo soffitto, si ritiene che, in presenza di travi, la prescrizione normativa sia ugualmente soddisfatta con la collocazione delle aperture di aerazione nell’immediata zona sottotrave e , comunque, mai al di sotto della metà superiore della parete.