MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato per le attività e le normative speciali di prevenzione incendi

 

Lettera Circolare
Prot. n° NS 6664/4101 sott. 140/1

Roma, 22 novembre 1997
 

OGGETTO: D.M. 14 dicembre 1993 concernente “Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura” - Estensioni dell’omologazione.


Le porte resistenti al fuoco sono classificate secondo quanto specificato dalla norma UNI 9723 CNVVF e devono essere omologate per essere impiegate dove è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.
Per ottenere l’omologazione del prototipo il produttore deve inoltrare al Ministero dell’interno apposita istanza corredata del certificato di prova.
Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 3 della predetta norma UNI 9723 CNVVF, il fabbricante può chiedere di estendere l’omologazione a porte diverse rispetto al prototipo.
Attualmente il produttore presenta un’istanza d’omologazione per estensione per ogni dimensione prodotta e per ogni variazione di tipo (procedura regolamentata dalla circolare n. 1 del 5 gennaio 1995). Già ora la prassi in vigore comporta il rilascio di numerosi atti, ed è prevedibile che tale numero aumenti in maniera considerevole con l’ormai prossimo recepimento del primo foglio d’aggiornamento della norma UNI 9723 CNVVF, in quanto tale documento contiene nuovi e più ampi criteri di estensione.
Tanto premesso, al fine di semplificare le procedure, le estensioni potranno essere rilasciate secondo due modalità:
- per ogni modello prodotto, come finora è stato effettuato (circolare M.I. n. 1 del 5 gennaio 1995);
- per l’intero campo di applicazione del risultato sperimentale, previsto dall’art. 3 della norma UNI 9723 CNVVF e successive integrazioni (dopo il recepimento con apposito decreto). L’omologazione, in questa seconda versione, sarà rilasciata una sola volta e sarà relativa non ad un singolo modello, ma alla serie cui si possono applicare i criteri di estensione dei risultati previsti dal citato art. 3.
Per ottenere questo tipo di omologazione per estensione il costruttore dovrà inviare al Ministero dell’interno la seguente documentazione:
- domanda in bollo contenente gli estremi dell’omologazione di base ed il relativo campo di estensione;
- nota tecnica descrittiva, contenente i calcoli dei limiti di estendibilità e la loro correlazione con la norma;
- prospetto, sezione verticale ed orizzontale completi dei riferimenti dimensionali correlati alle estensioni, da fornire su carta e possibilmente su file di formato “dwg” oppure “dxf”.