Regione Sicilia
Decreto 17 luglio 2019.
“Piano regionale della prevenzione 2014-2018 Macro Obiettivo 2.8 - Programma regionale per lo sviluppo dei controlli in materia REACH” - Recepimento dell'Accordo n. 88/CSR del 7 maggio 2015.
G.U.R.S. 2 agosto 2019, n. 36

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni sul riordino della disciplina in materia sanitaria;
Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;
Visto il Patto per la salute 2010-2012, giusta Intesa della Conferenza tra Stato e Regioni del 3 dicembre 2009, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere l'appropriatezza delle prestazioni, la promozione della salute e l'educazione sanitaria;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale” e la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 “Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali” per come applicabile ai sensi del- l'art. 32 della predetta legge regionale n. 5/09;
Visto il D.A. n. 351 dell'8 marzo 2016, che approva il Piano regionale della prevenzione 2014-2018, successivamente integrato con D.A. n. 733 del 24 aprile 2018 “Rimodulazione e proroga al 2019 del Piano regionale della prevenzione 2014-2018 e degli indirizzi operativi” e con D.A. n. 1161 del 27 giugno 2018 “Integrazione alle azioni di programma del Piano regionale della prevenzione di cui al D.A. n. 733 del 24 aprile 2018;
Visto il regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), entrato in vigore l'1 giugno 2007 in tutti i Paesi della Comunità europea, inerente al sistema integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche lungo la filiera della loro produzione, commercializzazione ed utilizzazione con l'obiettivo primario di migliorare la tutela della salute umana e dell'ambiente e di rafforzare la competitività dell'industria chimica europea attraverso la libera circolazione delle sostanze;
Visto l'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009, concernente “il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)” che assegna a Regioni e Province autonome le attività di controllo nell'ambito del regolamento CE n. 1907/2006 (REACH);
Visto il decreto assessoriale n. 1374/2011, con il quale viene individuato il dirigente generale del DASOE come autorità competente regionale per il coordinamento delle attività previste dal regolamento REACH;
Considerato che il regolamento CE n. 1272/2008 (CLP), relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, ha introdotto in tutta l'Unione europea un nuovo sistema per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche, basato sul Sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell'ONU) e riguarda i pericoli delle sostanze e delle miscele chimiche e il modo di fornire adeguate informazioni;
Vista la legge n. 833/78, recante l'istituzione del Servizio sanitario nazionale ed, in particolare, l'art. 7, lettera c), ove è delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego delle sostanze pericolose;
Considerato che il D.Lgs. n. 186/2011 - disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica ed abroga le direttive n. 67/548/CEE e n. 1999/45/CE e che modifica il regolamento CE n. 1907/2006;
Considerato che il D.Lgs. n. 133 del 14 settembre 2009 oltre a prescrivere sanzioni di tipo amministrativo per determinate violazioni del regolamento, agli articoli 14 e 16, prevede sanzioni di tipo penale nel caso di immissione sul mercato o utilizzo di sostanze comprese negli allegati XIV e XVII (sostanze soggette ad autorizzazione o restrizione);
Visto l'Accordo Stato-Regioni n. 88/CSR del 7 maggio 2015, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'allegato A, paragrafo 10, dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 nell'ambito del regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del regolamento CE n. 1272/2008 (CLP);
Considerato che con atto dell'autorità competente regionale è stato costituito il Comitato tecnico regionale REACH (di seguito CTR) di cui all'allegato 1, lett. a), del decreto 22 luglio 2011, per dare piena operatività sul territorio regionale dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome del 29 ottobre 2009;
Visto il Piano nazionale dei controlli redatto ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 sopramenzionato, che recepisce le indicazioni provenienti dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e dal Ministero della salute quale autorità competente nazionale;
Vista la necessità di programmare le attività di controllo e vigilanza nonché rendere omogenee le modalità operative per l'attuazione dei regolamenti REACH e CLP anche per dare adeguata risposta a sollecitazioni derivanti da altre autorità di controllo;
Ritenuto, di recepire l'accordo n. 88/CSR del 7 maggio 2015 sopra citato, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 5 del decreto assessoriale n. 1374 del 22 luglio 2011, di individuare nel laboratorio di sanità pubblica dell'ASP di Palermo e nel laboratorio di sanità pubblica dell'ASP di Enna, entrambi accreditati dall'Ente italiano di accreditamento e pertanto conformi ai requisiti richiesti dalla norma UNI EN ISO/IEC 17025, quali laboratori di riferimento regionale per l'esecuzione di analisi dei campioni prelevati durante le attività di controllo ufficiale REACH/CLP, da inserire nella rete di laboratori nazionali;
Preso atto del punto 2.5 “Finanziamento dei laboratori” dell'Accordo n. 88/CSR del 7 maggio 2015, che stabilisce che le risorse finanziarie necessarie per l'attività dei laboratori ufficiali individuati dalle Regioni e Province autonome sono comprese nell'ambito delle ordinarie assegnazioni di risorse per il funzionamento dei laboratori medesimi, fermo restando che per le finalità di cui al M.O. 2.8 del PRP 2014-2019, è prevista l'assegnazione di fondi ministeriali a valere sul PSN;
 

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente riportate e trascritte, è recepito l'Accordo n. 88/CSR del 7 maggio 2015, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'allegato A, paragrafo 10, dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 nell'ambito del regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del regolamento CE n. 1272/2008 (CLP), allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale.
 

Art. 2

Il laboratorio di sanità pubblica dell'ASP di Palermo e il laboratorio di sanità pubblica dell'ASP di Enna sono individuati quali “laboratori di riferimento regionale all'interno della rete di laboratori nazionale” che esegue determinazioni analitiche su campioni prelevati durante le attività di controllo ufficiale REACH/CLP.
 

Art. 3

Le risorse finanziarie necessarie per l'attività dei laboratori ufficiali individuati dalle Regioni e Province autonome sono comprese nell'ambito delle ordinarie assegnazioni di risorse per il funzionamento dei laboratori medesimi come previsto dal suddetto accordo, ferme restando le previsioni finanziarie di cui al PSN per le finalità a valere sul M.O. 2.8 del PRP 2014-2019.
 

Art. 4

Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed al responsabile del procedimento di pubblicazione nel sito istituzionale della Regione siciliana - Assessorato della salute, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

Palermo, 17 luglio 2019.

RAZZA
 

Allegato
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano Accordo 29 ottobre 2009