MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali


Prot. n. P110/4118 sott. 20/C

Roma, 6 febbraio 1997
 

OGGETTO: D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 - Quesito
 

In relazione al quesito formulato si comunica che il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco, sui luoghi di spettacolo e trattenimento, deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle attività elencate all’art. 4, comma 3, del regolamento emanato con D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, nei casi in cui la capienza autorizzata dalla Commissione provinciale di vigilanza superi le soglie ivi stabilite, in relazione alle varie tipologie di attività.