MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali
Lettera Circolare
Prot. n. P718/4118 sott. 20/C
Allegati n° 2 (due)
Roma, 27 marzo 1997
OGGETTO: D.M. 22.2.96 n. 261. Chiarimenti sul termine capienza di un locale di un pubblico spettacolo e trattenimento.
Sono pervenuti a questa Direzione numerosi quesiti da parte di Prefetture e di Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, intesi a chiarire il termine “capienza” riportato nel testo del decreto di cui in oggetto.
Al riguardo si precisa che la “capienza” di un locale di pubblico spettacolo o trattenimento costituisce l’affollamento massimo consentito e viene stabilita dalla Commissione provinciale di vigilanza, di cui all’art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S., nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene vigenti.
Al riguardo si uniscono le note di risposta ad analoghi quesiti pervenuti dalle Prefetture di Catania e Cremona.