Tipologia: CCNL
Data firma: 18 giugno 2019
Validità: 01.07.2019 - 30.06.2022
Parti: Federdat, Aepi e Flaits, Consil
Settori: Agroindustriale, Operatori agricoli e florovivaisti
Fonte: cnel


Sommario:

  Premessa generale
Parte generale

Art. 1 Sfera di applicazione del contratto
Sezione prima: Disciplina generale
Titolo I: Contrattazione

Art. 2 Precisioni di coordinamento - Premessa
Art. 3 Decorrenza e durata, Contributo di assistenza contrattuale
Art. 4 Lavoratori provenienti da altri CCNL
Art. 5 Procedure per il rinnovo
Art. 6 Contrattazione integrativa
Titolo II: Diritti di informazione e consultazione sindacale
Art. 7 Livello nazionale
Art. 8 Livello territoriale
Art. 9 Livello aziendale
Titolo III: Diritti sindacali
Art. 10 Delegato d'azienda operai agricoli
Art. 11 Delegato d'azienda operai florovivaisti
Art. 12 Tutela del delegato di azienda
Art. 13 Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 14 Riunioni in azienda
Art. 15 -Permessi sindacali
Art. 16 Referendum
Art. 17 Diritto di affissione
Art. 18 Trattenuta contributi sindacali
Titolo IV: Strumenti paritetici nazionali
Premessa
Art. 19 Ente bilaterale nazionale
Art. 20 Funzioni e finalità
Art. 21 Enti bilaterali territoriali
Art. 22 Finanziamento Enti Bilaterali
Art. 23 Strumenti nazionali
Art. 24 Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale
Art. 25 Commissione paritetica per le Pari Opportunità
Art. 26 Osservatorio Nazionale
Art. 27 Commissione Paritetica Nazionale
Art. 28 Commissione Paritetica Nazionale: procedure
Titolo V: Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Art. 29 RLS
Art. 30 RLST
Art. 31 Organismi paritetici
Titolo VI: Composizione delle controversie
Art. 32 Commissioni di conciliazione
Art. 33 Collegio arbitrale
Sezione seconda: Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I: Mercato del lavoro
Capo I: Apprendistato

Art. 34 Contratto di apprendistato
Art. 35 Durata
Art. 36 Periodo di prova
Art. 37 Assunzione nuovi apprendisti
Art. 38 Ruolo dell'Ente bilaterale
Art. 39 inquadramento e retribuzione
Art. 40 Obblighi del datore di lavoro
Art. 41 Doveri dell'apprendista
Art. 42 Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante
Art. 43 Rinvio alla legge
Capo II: Lavoro a tempo determinato, somministrazione a tempo determinato
Art. 44 Contratto a tempo determinato
Art. 45 Somministrazione di lavoro
Capo III: Part-time
Art. 46 Premessa
  Art. 47 Rapporto a tempo parziale
Art. 48 Disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 49 Lavoro supplementare: normativa
Art. 50 Clausole elastiche e flessibili
Titolo II: Welfare contrattuale

Art. 51 Fondo di assistenza sanitaria Integrativa
Art. 52 Fondo di previdenza complementare
Art. S3 Formazione continua
Art. 54 Welfare aziendale sperimentale
Art. 55 Welfare contrattuale sperimentale
Titolo III: Instaurazione del rapporto di lavoro
Capo I: Classificazione del personale
Capo II: Assunzione

Art. 56 Assunzione
Capo III: Passaggio di qualifica
Art. 57 Mansioni e cambiamento del profili professionali per gli operai agricoli
Art. 58 Mansioni e cambiamento del profili professionali per gli operai florovivaisti
Capo IV: Periodo di prova
Art. 59 Periodo di prova
Titolo III: Svolgimento del rapporto di lavoro
Capo I: Orario di lavoro

Art. 60 Orario normale settimanale
Art. 61 Riposo settimanale
Art. 62 Lavoro straordinario, notturno, festivo
Art. 63 Lavoro straordinario, festivo, notturno operai florovivaisti
Capo II: Riposo settimanale
Art. 64 Riposo settimanale
Capo III: Festività
Art. 65 Festività
Capo IV: Ferie
Art. 66 Determinazione del periodo di ferie
Art. 67 Richiamo lavoratore in ferie
Art. 68 Irrinunciabilltà
Capo V: Interruzioni e sospensioni
Art. 69 Permessi per formazione continua
Art. 70 Permessi straordinari e congedi parentali
Art. 71 Permessi percorsi di recupero scolastico
Art. 72 Interruzioni e recuperi operai agricoli
Art. 73 Interruzioni e recuperi operai florovivaisti
Capo VI: Malattia e infortunio
Art. 74 Malattia ed infortunio operai agricoli
Art. 75 Malattia ed infortunio operai florovivaisti
Art. 76 Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro operai agricoli
Art. 77 Trattamento per malattia di breve durata
Capo VIII: Norme di comportamento
Art. 78 Norme disciplinari operai agricoli
Art. 79 Norme disciplinari operai florovivaisti
Art. 80 Notifica provvedimenti disciplinari e ricorsi operai florovivaisti
Titolo IV: Trattamento economico
Capo I: Elementi della retribuzione

Art. 81 Retribuzione
Art. 82 Minimi tabellari mensili
Art. S3 Tredicesima mensilità
Art. 84 Quattordicesima mensilità
Art. 85 Scatti di anzianità
Art. 86 Rimborso spese
Titolo V: Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo I: Dimissioni e preavviso

Art. 87 Dimissioni per giusta causa
Art. 88 Preavviso di risoluzione del rapporto
Capo II: Trattamento di fine rapporto
Art. 89 Trattamento di fine rapporto

Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operatori agricoli e florovivaisti

L'anno 2019, il giorno 18 del mese di Giugno in Roma, tra Federdat, Confederazione Generale Europea datoriale […], Aepi Associazione europea dei professionisti e delle imprese […], Flaits Federazione lavoratori aziende italiane trasporti e servizi […], Consil, Confederazione generale nazionale dei Sindacati dei lavoratori […], si è stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro per gli operatori agricoli e florovivaisti del 17.05.2016 [...]

Parte generale
Art. 1 Sfera di applicazione del contratto

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro fra le imprese condotte, in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'Art. 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali .a titolo esemplificativo:
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
- le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici, (acquacoltura);
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende di coltivazioni idroponiche.

Sezione prima: Disciplina generale
Titolo I: Contrattazione
Art. 6 Contrattazione integrativa

La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
La contrattazione aziendale potrà essere svolta solo per le materie per le quali è prevista tale possibilità e nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate, e ciò nel rispetto del principio secondo cui tale contrattazione non può avere ad oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione.
I contratti collettivi aziendali, stipulati con i soggetti negoziali di parte sindacale di cui al comma successivo, possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico e occupazionale dell'impresa, specifiche intese modificative di regolamentazioni disciplinate dal presente CCNL relativamente alle materie della prestazione lavorativa, degli orari e dell'organizzazione dèi lavoro.

Titolo II: Diritti di informazione e consultazione sindacale
Art. 9 Livello aziendale

Le imprese che svolgono attività agricole di particolare importanza nell'ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alle esigenze di sviluppo polla economia nazionale e regionale e le aziende che occupino oltre cento dipendenti, forniranno a richiesta delle parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle Organizzazioni sindacali competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
Nel corso di tale incontro le Organizzazioni sindacali verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione e alla mobilità del personale.
Le Organizzazioni sindacali del lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali

Titolo III: Diritti sindacali
Art. 10 Delegato d'azienda operai agricoli

Nelle aziende che occupino più di cinque operai agricoli sarà eletto un delegato di azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto. Nelle aziende che occupino più di 75 operai agricoli, nelle quali don siano state costituite le Rappresentanze sindacali unitarie sarà eletto un secondo delegato di azienda nell'ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda.
Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui al presente contratto,
I contratti provinciali prevedranno eventuali norme particolari per agevolare l'esercizio di tale diritto da parte degli operai agricoli siano essi a tempo indeterminato o determinato.
[…]
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli Infortuni e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.

Art. 11 Delegato d'azienda operai florovivaisti
Nelle aziende che occupino più di 5 operai sarà eletto un delegato di azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupino più di 75 operai; nelle quali non siano state costituite le Rappresentanze sindacali unitarie sarà eletto un secondo delegato di azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni del lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda, siano essi a tempo indeterminato che determinato.
La durata del rapporto di lavoro dell'operaio a tempo determinato eletto delegato di azienda non subirà modificazione per effetto di tale nomina.
Dalla data della loro elezione decorre là tutela sindacale di cui al presente contratto.
Alla elezione del delegato si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell'azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali,
[…]
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per Inesatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali ed adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.

Art. 13 Rappresentanze sindacali unitarie
Le RSU possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l'impresa occupi più di 15 dipendenti e che abbia dichiarato almeno 4.050 giornate di occupazione con riferimento alle giornate dell'anno precedente, nonché nell'impresa che nei medesimo ambito comunale abbia le stesse caratteristiche occupazionali, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
Nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti e meno di 4.050 giornate rilevate come sopra, continueranno ad applicarsi le normative in materia di RSA.
[...]

Art. 14 Riunioni in azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'azienda in cui prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di tredici ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Per le aziende ove sono state costituite le RSU si rinvia alla disciplina.

Art. 17 Diritto di affissione
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre In luoghi accessibili a tutti ì lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Titolo XV: Strumenti paritetici nazionali
Premessa

La bilateralità si propone come una delle possibili linee di intervento finalizzate a contribuire alla gestione e alla regolamentazione del conflitto industriale, puntando a favorire un approccio più collaborativo e partecipativo in tutte quelle materie e ambiti per i quali risulta praticabile e proficuo per entrambe le sfere d'interesse contrapposte cooperare e decidere paritariamente.
Si tratta di un sistema che nasce dal progressivo svilupparsi di un sistema dinamico di relazioni industriali in cui la continuità e la regolarità degli incontri tra le parti sociali rappresenta un elemento di cruciale importanza.

Art. 19 Ente bilaterale nazionale
Le Parti prendono atto dell'importanza che la bilateralità riveste nei sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e pertanto, al fine di attuare le finalità di cui al presente CCNL, convengono che l'Ente Bilaterale nazionale, denominato EBILAV costituisce lo strumento utile ad ogni iniziativa in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.

Art. 20 Funzioni e finalità
L'Ente Bilaterale EBILAV persegue le seguenti finalità:
a) formazione, in conformità con l'art. 37 del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sulla sicurezza sul lavoro, sulla qualificazione professionale e sul contratto di apprendistato;
[…]
d) monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione pari opportunità, della parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici, per evitare discriminazioni basate su nazionalità, sesso, idee politiche, sindacali e religiose;
e) conciliazione e certificazione, secondo quanto disposto dal d.lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) costituzione dell'organismo Paritetico per l'espletamento delle azioni inerenti l'applicazione del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni,
g) costituzione della banca dati delle RSU;
h) costituzione della banca dati delle RLS;
i) interpretazione autentica dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui all'art. 1, e di risoluzione di eventuali controversie in merito, attraverso la costituzione di una specifica Commissione, che ha anche il compito di prevenire e risolvere potenziali conflittualità;
j) costituzione di un Osservatorio permanente per il monitoraggio, ai fini statistici, delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché di verifica dell'andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate dalle Commissioni di Conciliazione;
[…]
l) costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinazione delle relative attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
[…]
o) attuazione di ogni ulteriore compito che rientri nelle previsioni di Legge e che sia affidato all'Ente dalle Parti stipulanti.
L'Ente Bilaterale Nazionale provvedere a formulare uno schema di regolamento per gli Enti Bilaterali Territoriali.

Art. 21 Enti bilaterali territoriali
A livello territoriale sono costituiti gli enti Bilaterali territoriali.
L'Ente bilaterale territoriale è tenuto a svolgere le Seguenti attività: monitoraggio contratti ' a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato;
- tutela della salute e dignità della persona;
- svolge funzioni in materia di apprendistato;
lavoro ripartito;
- costituisce l'organismo paritetico e ne esercita le funzione in materia di sicurezza sul lavoro;
- promuove e gestisce, a livello locale, iniziati ve in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
- riceve comunicazioni in materia di articolazione dell'orario settimanale, flessibilità dell'orario e relativamente alle procedure di flessibilità plurisettimanali;
- svolge funzioni in materia di conciliazioni ed arbitrato;
Può inoltre:
[…]
b) ricercare ed elaborare, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e. di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Ente bilaterale nazionale;
c) svolge funzione di ente promotore delle, convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18 legge 196/97 e del d.m. 25 marzo 1998 n. 142;
[…]

Art. 23 Strumenti nazionali
Le parti, hanno facoltà di istituire, nell'ambito dell'Ente bilaterale:
1) la Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale.
2) la Commissione Paritetica per le Pari Opportunità;
3) l'Osservatorio Nazionale;
4) la Commissione Paritetica Nazionale;
La Commissione nazionale, per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale, la Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità, {'Osservatorio Nazionale, la Commissione Paritetica Nazionale, sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalle Organizzazioni datoriali e tre designati dalle Organizzazioni sindacali. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.

Art. 24 Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale
Si occupa del l'armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro alla normativa comunitaria.
In particolare qualora l'unione Europea emanasse raccomandazioni o direttive che interessino il settore dell'agricoltura, le Parti possono incontrarsi al fine di valutare l'opportunità di definire avvisi comuni da sottoporre al legislatore italiano preventivamente all'emanazione della normativa di recepì mento.
La Commissione avrà anche il compito di valutare gli accordi siglati in sede di dialogo sociale europeo di settore al fine di esprimere alle Organizzazioni. stipulanti un parere in merito all'eventuale recepimento nel sistema contrattuale nazionale.
Riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni, stipulanti.

Art. 25 Commissione paritetica per le Pari Opportunità
Le parti convengono sulla opportunità di istituire Commissione Permanente per le Pari Opportunità alla quale sono, assegnati i seguenti compiti:
1) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa del Inoccupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
2) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività, dopo un'interruzione dell'attività lavorativa;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge 53 dell'8 marzo 2000;
5) predisporre progetti di Azioni Positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge 125 del 10 aprile 1991 e dai Fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di mobbing nei sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'Art. 9 della legge 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
10) raccogliere dati relativi all'aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno del mobbing, individuandone le possibili cause e formulando proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del/della dipendente interessato;
11) in applicazione del "Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali" allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991, come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, prevenire molestie a sfondo sessuale sul luogo di lavoro e, nel caso in cui esse si verifichino, garantire un ricorso Immediato e semplice a procedure adeguate ad affrontare il problema ed a prevenirne il ripetersi. All'uopo, tale Commissione avrà il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denunce di molestie sessuali ed In casi di necessità potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle i m prese e ai lavoratori. (Le Parti chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991 n. 125).
L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il Contratto Nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'osservatorio Nazionale (se costituito).
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati.
Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati in questa sede riferirà sulla propria attività alle organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte, sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni. che costituiscono le posizioni di una delle componenti.

Art. 26 Osservatorio Nazionale
L'Osservatorio Nazionale è lo strumento dell'Ente Bilaterale EBILAV per lo Studio e realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche alfine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione, degli incontri di cui all'Art. 1;
b) elabora proposte in. materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti, dagli Osservatori Provinciali (ove costituiti) sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti d'inserimento ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
e) svolge le funzioni previste in materia di contratti a tempo determinato ed apprendistato.

Art. 27 Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale costituisce l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. A tal fine:
a) esamina, ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;
b) individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, In relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza. La Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza emersa anche in sede di confronto territoriale. La Commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei. Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti. Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente CCNL,
c) sviluppa l'esame della classificazione, ai fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento. Annualmente, di norma nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti. Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo,
d) esamina, in occasione del rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.

Titolo V: Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Art. 29 RLS

Ai sensi del d.lgs. 81/08 il numero dei rappresentanti per la sicurezza è così individuato:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive;
salvo clausole più favorevoli dei contratti aziendali, definite, in relazione alle peculiarità dei rischi presenti in azienda.
Il rappresentante per la sicurezza, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
In applicazione dell'art. 50 comma 1, lettere e) ed f) del dlgs 81/2008, il rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per ii più proficuo espletamento dell'incarico.
Il rappresentante può consultare il documento di valutazione dei rischi custodito presso l'azienda, laddove previsto.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al. proprio incarico, nel rispetto dei segreto aziendale.
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
Il rappresentante per la sicurezza nell'espletamento delle proprie funzioni e laddove se ne ravvisi la necessità, utilizza gli stessi locali che l'azienda ha destinato alle RSA/RSLL
Il diritto di accesso al luoghi di lavoro deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive e del segreto imprenditoriale con le limitazioni previste dalla legge, Il rappresentante per la sicurezza eletto direttamente dai lavoratori all'interno dell'azienda, deve segnalare al datore di lavoro, con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro.
Lo stesso, durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro, sarà accompagnato per ragioni organizzative e produttive dal responsabile del servizio o da persona delegata.
Il rappresentante territoriale per la sicurezza deve segnalare al datore di lavoro, con un preavviso di almeno 1 giorni, le visite che intende effettuare nel luoghi di lavoro.
Lo stesso, durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro, sarà di norma accompagnato da un esponente dell'Associazione datoriale competente per territorio.
Il rappresentante della sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 50, comma 1, lett.1 G) del d.lgs. 81/2008; la formazione non può comportare oneri economici a carico del rappresentante della sicurezza e si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività;
Tale formazione deve prevedere con specifico riferimento ai settori interessati un programma di 32 ore che deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;
- conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione;
I corsi di formazione sono organizzati dell'organismo paritetico regionale o in collaborazione con lo stesso» Tenuto conto del le previsioni introdotte dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, relativo all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per ì Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'Art. 32 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i,, le Parti confermano che la "formazione base" per i RLS e i successivi corsi di aggiornamento potranno essere erogati anche in modalità e-learning. A tal fine, la formazione dovrà essere conforme alle previsioni contenute nel predetto Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, in termini di requisiti organizzativi; tecnici e didattici.
Resta inteso in caso di modifiche e/o integrazioni normative sarà necessario adeguarsi ai predetti contenuti.

Art. 30 RLST
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel Territorio svolgerà le medesime attribuzioni di Legge del RLS per un insieme di Aziende ricomprese in uno specifico territorio. Il RLST è espressione dell’organismo Paritetico (OP) per l’applicazione del D.lgs. 81/2008. Accedono all’OP le OO.SS. stipulanti il presente CCNL.

Art. 31 Organismi paritetici
La parti si impegnano a costituire all’interno dell'Ente Bilaterale EBILAV, un Organismo Paritetico Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro un numero di membri pari nominati in parti uguali dalle organizzazioni sindacali e datoriali fino ad un massimo di 6 ciascuno.
Il suddetto Organismo Paritetico Nazionale opererà In piena autonomia funzionale rispetto agli Enti Bilaterali.
L'OPN per la Sicurezza sul lavoro ha i seguenti compiti:
• promuovere formazione diretta, tramite Seminari e altre attività complementari per i componenti degli OPR;
• promuovere la costituzione degli Organismi Paritetici Regionali e coordinarne l'attività;
• verificare l'avvenuta costituzione degli Organismi Paritetici Regionali;
• elaborare le linee guida ed ì criteri per la formazione dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza, tenendo conto di quanto previsto dai Ministri del Lavoro e della Sanità;
• promuovere lo scambio di informazioni e valutazioni in merito all'applicazione della normativa;
• promuovere e coordinare gli interventi formativi e di altra natura nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, reperendo finanziamenti dalla U.E. e di Enti pubblici e privati nazionali;
• favorire la sperimentazione di moduli formativi flessibili ed innovativi che rispondano alle specifiche esigenze delle imprese, e destinati ai soggetti di cui al presente accordo, anche sulla base delle fonti pubbliche dell'LLE e nazionali;
• valutare le proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al Parlamento e ad altre amministrazioni nazionali competenti;
• ricevere dagli organismi paritetici regionali l'elenco dei nominativi dei rappresentanti per la sicurezza.

Sezione seconda: Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I: Mercato del lavoro
Capo I: Apprendistato
Art. 34 Contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Per i soggetti in possesso di un qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 il contratto di apprendistato professionalizzante può esser stipulato dal diciassettesimo anno di età.

Art. 35 Durata
Il contratto di apprendistato disciplinato dal presente accordo non può avere una durata inferiore a sei mesi.
La durata massima del periodo di apprendistato è fissata come segue:
Operai

Area

1° periodo

2° periodo

3° periodo

Durata complessiva

Prima

12 mesi

12 mesi

12 mesi

36 mesi

Seconda

12 mesi

12 mesi

12 mesi

36 mesi

terza

 

12 mesi

12 mesi

24 mesi

Impiegati

Area

1° periodo

2° periodo

3° periodo

Durata complessiva

prima

12 mesi

12 mesi

12 mesi

36 mesi

seconda

12 mesi

12 mesi

12 mesi

36 mesi

terza

12 mesi

12 mesi

12 mesi

36 mesi

quarta

12 mesi

12 mesi

12 mesi

36 mesi

quinta

 

12 mesi

12 mesi

24 mesi

La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto di lavoro superiore a 30 giorni, comportano la proroga del termine del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dèi termini connessi ai benefici contributivi.
In tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto.
Durante lo svolgimento del rapporto, le parti possono recedere dai contratto di apprendistato solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

Art. 38 Ruolo dell'ente bilaterale
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata da piano formativo, ad un Ente Bilaterale competente per territorio, che esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato.
Ai fini del rilascio del parere di conformità, l'ente bilaterale è tenuto alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e la voratori, qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente articolo.
Ove l'ente non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda all'Ente Bilaterale Nazionale.
L'ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità In rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ove l'Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dai ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita.
lo occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmettere il parere di conformità o, superati ì 30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l'avvenuta automatica conferma dei piano formativo agli Enfi Bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica della congruità del rapporto, numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di. cui al precedente art..
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta,
I datori di lavoro con sede nei territori in cui non siano operanti Enti Bilaterali e/o organismi paritetici, inoltreranno la domanda di cui al comma 1 del presente articolo all'Ente Bilaterale Nazionale che esprimerà il proprio parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 39 Inquadramento e retribuzione
[…]
È in ogni caso vietato retribuire l'apprendista secondo tariffe di cottimo

Art. 40 Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligò:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione formale, interna o esterna alle singole aziende;
e) di accordare all'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
Le aziende daranno comunicazione per iscritto della qualificazione all'apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo di apprendistato.

Art. 41 Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le Istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegnò gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità è diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se In possesso di un titolo di studio.

Art. 42 Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante
Il monte ore di formazione, interna o esterna all'azienda, per l'acquisizione di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annue. Esso potrà essere ridotto a 30 ore nel caso in cui l'apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire.
La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell'azienda, è integrata dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata dei triennio.
Le modalità di erogazione della formazione svolta sotto la responsabilità dell'impresa, devono consentire all'apprendista l'acquisizione delle necessarie competenze per garantire il raggiungimento della specifica qualifica contrattuale da conseguire.
La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d'aula, anche esternamente all'impresa, modalità e-learning, comunque privilegiando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale.
Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o specializzati ovvero di impiegati di pari o superiore categoria) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno attestate a cura dei datore di lavoro e controfirmate dall'apprendista e dal tutor aziendale.

Art. 43 Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Capo II: Lavoro a tempo determinato, somministrazione a tempo determinato
Art. 45 Somministrazione di lavoro

Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato è soggetto a limiti quantitativi di utilizzo previsti dalla legge 96/2018, salvo deroghe previste dalla contrattazione aziendale.

Titolo III: Instaurazione del rapporto di lavoro
Capo II: Assunzione
Art. 56 Assunzione

L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.
L'assunzione, in tutti i casi, dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
a) tipo di contratto;
b) mansione, qualifica e livello di inquadramento attribuiti al Lavoratore;
c) data di assunzione;
d) luogo di lavoro;
e) orario di lavoro;
f) termine del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
g) durata del periodo di prova (entro i limiti contrattuali);
h) trattamento economico iniziale ed eventuali sviluppi previsti;
i) CCNL applicato.

Titolo III: Svolgimento del rapporto di lavoro
Capo I: Orario di lavoro
Art. 60 Orario normale settimanale

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6:30 giornaliere.
Tale orario, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del dlgs. 66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La durata media dell'orario di lavoro non può, in ogni caso, superare per ogni 7 giorni le 48 ore.
Per gli operai addetti alle stallò è alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, i contratti provinciali possono prevedere particolari modalità applicative dell'orario di lavoro.
In materia di orario di lavoro per i lavoratori minori di età si applicano i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Fermo rimanendo il limite di orario di cui al primo comma del presente articolo, i Contratti provinciali di lavoro potranno prevedere, facendo salve le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell'anno, la distribuzione dell'orario settimanale medesimo su cinque giorni o una riduzione dell'orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all’orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
Le disposizioni del presente articolo sull'orario di lavoro non si applicano ai lavori di mietitura e di trebbiatura in quelle province nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi speciali.

Art. 61 Riposo settimanale
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d'azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
In base all'art. 22 della legge 17.10.1967, n. 977, modificata dal dlgs. 4.8.1999, n. 345, agli operai di età inferiore ai 18 anni, deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendente la domenica. Il periodo minimo di riposo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.
Per gli operai addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, fermo rimanendo il loro diritto al riposo settimanale, la regolamentazione di tale riposo è demandata ai contratti provinciali, in applicazione dell'Art. 8 della legge 22.2.1934, n. 370.

Art. 62 Lavoro straordinario, notturno, festivo
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro;
b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato;
c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20:00 alle ore 6:00, nei periodi in cui è in vigore l'ora solare e dalle ore 22:00 alle ore 5:00, nei periodi In cui è in vigore l'ora legale.
I limiti del lavoro notturno al coperto debbono essere stabiliti nei contratti provinciali.
Il lavoro straordinario dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 300 ore.
[…]
È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro, straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costì, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell'azienda e del mercato (Banca delle ore). Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate nella Banca ore e non fruite.

Art. 63 Lavoro straordinario, festivo, notturno operai florovivaisti
Si considera:
a) lavoro straordinario: quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro;
b) lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato;
c) lavoro notturno: quello eseguito dalle ore 20:00 alle ore 6:00, nei periodi in cui è in vigore l'ora solare e dalle ore 22:00 alle ore 5:00, nei periodi in cui è in vigore l'ora legale.
Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 300 ore,
[…]

Capo II: Riposo settimanale
Art. 64 Riposo settimanale

Il riposo settimanale è disciplinato dal d.lgs. 66/2003 e coincide normalmente con la domenica.

Capo IV: Ferie
Art. 68 Irrinunciabilità

Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Capo V: Interruzioni e sospensioni
Art. 73 Interruzioni e recuperi operai florovivaisti

Le interruzioni dovute a causa di forza maggiore saranno considerate ai fini del recupero e della retribuzione solo nel caso che superino mezz'ora di lavoro complessivamente in un giorno.
Quando agli operai a tempo indeterminato non fosse possibile per causa di forza maggiore eseguire durante la giornata l'orario normale di lavoro, il datore di lavoro potrà recuperare entro i successivi quindici giorni il tempo perduto senza dar luogo a remunerazione alcuna, sempre che non sì superino per detti recuperi le ore due giornaliere e le ore dodici settimanali.

Capo VI: Malattia e infortunio
Art. 74 Malattia ed infortunio operai agricoli

[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
[…]

Art. 75 Malattia ed infortunio operai florovivaisti
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
[…]

Capo VIII: Norme di comportamento
Art. 78 Norme disciplinari operai agricoli

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori dell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
I contratti provinciali di lavoro debbono prevedere le infrazioni disciplinari passibili di sanzioni e la misura di queste.
[…]

Art. 79 Norme disciplinari operai florovivaisti
I lavoratori per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
1) con la multa fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi danno all'azienda e ai macchinari;
2) con la multa pari all'importo di mezza giornata di lavoro, nei basi di maggior gravità.
[…]