Tipologia: Rinnovo CCNL
Data firma: 16 giugno 2019
Validità: 01.01.2018 - 31.12.2021
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Sindacato nazionale agricoli e forestali - Ugl
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti
Fonte: cnel

Sommario:

 

Impegni in relazione agli Enti Bilaterali
Fondo di previdenza complementare
Sistema della bilateralità - Ente Bilaterale Agricolo Nazionale - Casse extra legem/Enti Bilaterali Agricoli Territoriali - Osservatori - Sistema di formazione professionale e continua - FISA.
Art. 1 - Oggetto del contratto
Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto
Art. 3 - Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo
Art. 6 - Sistema della bilateralità
Art. 7 - Ente Bilaterale Agricolo Nazionale
Art. 8 - Casse extra legem/Enti Bilaterali Agricoli Territoriali
Art. 10 - Sistema di formazione professionale e continua
Art. 17 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 18 - Apprendistato
Art. 24 - Mobilità territoriale della manodopera
Art. 27 - Pari opportunità
Art. 30 - Appalti
Art. 34 - Orario di lavoro
Art. 35 - Riposo settimanale
Art. 38 - Permessi straordinari e congedi parentali
Art. 42 - Lavoro straordinario, festivo notturno operai agricoli
Art. 43 - Lavoro straordinario, festivo notturno operai florovivaisti

 

Art. 44 - Interruzioni e recuperi operai agricoli
Art. 49 - Retribuzione
Art. 59 - Fondo nazionale di previdenza complementare
Art. 61 - Malattia ed infortunio operai florovivaisti
Art. 65 bis - Welfare integrativo a livello nazionale
Art. 67 bis - Contrasto e prevenzione alle molestie e alle violenze
Art. 67 - Tutela della salute dei lavoratori
Art. 91 - Contrattazione provinciale operai florovivaisti
Allegati
- Accordo sulla disciplina dei rapporti di lavoro nelle imprese che esercitano attività di acquacoltura
- Accordo del settore agricolo per la disciplina dell’apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione secondaria superiore e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca ai sensi del d.lgs. n. 81/2015
- Accordo del settore agricolo per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi del d.lgs. n. 81/2015
- Accordo per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
- Accordo quadro per il contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro nel settore agricolo
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e Comitati paritetici
- Accordo sulla rappresentanza nel settore agricolo
- Tabella Minimi Salariali di Area


Ipotesi di accordo

L’anno 2019 il giorno 6 del mese di giugno, presso la sede della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura), in Roma, Corso Vittorio Emanuele, 101, tra Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, Confederazione Nazionale Coldiretti, Cia - Agricoltori Italiani e Sindacato nazionale agricoli e forestali - Ugl Agroalimentare, si è convenuto di rinnovare il CCNL operai agricoli e florovivaisti sottoscritto il 16 giugno 2016.
I nuovi articoli e gli accordi concordati, i cui testi sono allegati al presente verbale per complessive nn. 79 pagine, riguardano le seguenti materie:
Art. 1 - Oggetto del contratto
Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto
Art. 3 - Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo
Art. 6 - Sistema della bilateralità
Art. 7 - Ente Bilaterale Agricolo Nazionale
Art. 8 - Casse extra legem/Enti Bilaterali Agricoli Territoriali
Art. 10 - Sistema di formazione professionale e continua
Art. 17 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 18 - Apprendistato
Art. 24 - Mobilità territoriale della manodopera
Art. 27 - Pari opportunità
Art. 30 - Appalti
Art. 34 - Orario di lavoro
Art. 35 - Riposo settimanale
Art. 38 - Permessi straordinari e congedi parentali
Art. 42 - Lavoro straordinario, festivo notturno operai agricoli
Art. 43 - Lavoro straordinario, festivo notturno operai florovivaisti
Art. 44 - Interruzioni e recuperi operai agricoli
Art. 49 - Retribuzione
Art. 59 - Fondo nazionale di previdenza complementare
Art. 61 - Malattia ed infortunio operai florovivaisti
Art. 65 bis - Welfare integrativo a livello nazionale
Art. 67 bis - Contrasto e prevenzione alle molestie e alle violenze
Art. 67 - Tutela della salute dei lavoratori
Art. 91 - Contrattazione provinciale operai florovivaisti
- Accordo sulla disciplina dei rapporti di lavoro nelle imprese che esercitano attività di acquacoltura
- Accordo del settore agricolo per la disciplina dell’apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione secondaria superiore e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca ai sensi del d.lgs. n. 81/2015
- Accordo del settore agricolo per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi del d.lgs. n. 81/2015
- Accordo per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
- Accordo quadro per il contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro nel settore agricolo
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e Comitati paritetici
- Accordo sulla rappresentanza nel settore agricolo
- Tabella Minimi Salariali di Area
Le parti si impegnano a provvedere alla stesura completa del nuovo CCNL entro il 31 dicembre 2019.
In sede di stesura le Parti potranno coordinare, semplificare e razionalizzare l'articolato definitivo del contratto.
La numerazione degli articoli e degli allegati al presente verbale è provvisoria e potrà essere modificata in sede di stesura definitiva.

Impegni in relazione agli enti bilaterali
Le parti ritengono necessario, su alcuni punti dell’accordo per il rinnovo del contratto nazionale, sottolineare quanto segue:

Sistema della bilateralità - Ente Bilaterale Agricolo Nazionale - Casse extra legem/Enti Bilaterali Agricoli Territoriali - Osservatori - Sistema di formazione professionale e continua - FISA.

Il Sindacato Nazionale Agricoli e Forestali Ugl si impegna a non promuovere azioni o rivendicazioni per la propria partecipazione alle gestione dei suddetti Enti e Organismi bilaterali, accettando la situazione di fatto esistente. Sono fatte salve le situazioni di fatto attualmente esistenti a livello locale laddove disciplinate dal contratto provinciale di lavoro.
Le Parti datoriali si impegnano a incontrare periodicamente il Sindacato Nazionale Agricoli e Forestali Ugl per fornire informative di carattere generale sulle attività dei predetti Enti e Organismi bilaterali.
Le Parti, comunque, non ritengono possibile la costituzione di più organismi per la stessa categoria di lavoratori.

Art. 1 - Oggetto del contratto
Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche¹ e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli operai agricoli da esse dipendenti².
Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole e i frantoi;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
- le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura)³; le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole; le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
le aziende faunistico-venatorie; le aziende agrituristiche;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura; le aziende di coltivazioni idroponiche.
___
¹ Sono florovivaistiche le aziende:
- vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
- produttrici di piante ornamentali da serra;
- produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
- produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.
² Per la disciplina dei rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato e i loro operai si vedano gli allegati 2 e 2-bis del presente CCNL.
³ Per la disciplina dei rapporti di lavoro tra le imprese che esercitano attività di acquacoltura e i loro op anche l’Accordo del 6 giugno 2019 (Cfr. All. ...).


Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e provinciale.
Contratto nazionale
Il CCNL ha durata quadriennale e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro, nonché il ruolo e le competenze del livello provinciale di contrattazione.
[…]
Contratto provinciale
[…]
La contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali e può trattare le materie specificatamente rinviate dagli artt. 90 e 91 del CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.
[…]
Le Parti a livello nazionale possono individuare specifici settori e/o comparti produttivi che presentano particolari esigenze di regolamentazione di materie demandate alla contrattazione di secondo livello (articoli 90 e 91 del presente contratto), per i quali - ferma restando l’applicazione del presente CCNL - definire un accordo collettivo. Le materie così disciplinate sono sostitutive della disciplina prevista nei contratti provinciali.
Aziende plurilocalizzate
Alle imprese o ai gruppi di impresa - così come individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile - che operano su una pluralità di regioni o province, è riconosciuta la possibilità, a richiesta, di applicare le disposizioni individuate con specifico accordo sindacale aziendale, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti il presente contratto.
Resta ferma, per tali imprese o gruppi di imprese, la possibilità di applicare in ogni provincia le disposizioni del corrispondente contratto provinciale, nonché di effettuare l’accentramento amministrativo secondo le norme vigenti.
Restano salvi i trattamenti di miglior favore eventualmente previsti.
[…]

Art. 6 - Sistema della bilateralità
In attuazione di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa sugli assetti contrattuali del 22 settembre 2009, le Parti - al fine di riordinare e razionalizzare gli enti e gli organismi bilaterali esistenti - concordano di articolare il sistema delle relazioni sindacali nei seguenti organismi:
• Ente bilaterale agricolo nazionale, denominato EBAN, di cui all’art. 7 del presente CCNL;
• Casse extra legem provinciali/Enti bilaterali agricoli territoriali di cui all’art. 8 del presente CCNL.
Restano salvi gli altri organismi bilaterali, previsti dalla contrattazione collettiva o da singoli accordi e/o disciplinati da specifiche norme di legge, che le parti ritengono utili per il miglioramento delle relazioni sindacali.
Norma transitoria
I preesistenti organismi bilaterali di seguito indicati restano in attività fino a quando le relative funzioni saranno assorbite dall’Ente bilaterale agricolo nazionale o dalle Casse extra legem provinciali/Enti bilaterali agricoli territoriali:
- Osservatori nazionale, regionali, provinciali di cui all’art. 9 del CCNL;
- “Centri di formazione agricola” di cui all’art. 10 del CCNL;
- “Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità” di cui all’art. 11 del CCNL;
- “Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro” e “Comitati paritetici provinciali per la salute e la sicurezza sul lavoro” previsti dall’Accordo 18 dicembre 1996 (Allegato n. 5).

Art. 7 - Ente Bilaterale Agricolo Nazionale
Le Parti istituiscono un Ente Bilaterale Agricolo Nazionale, denominato EBAN, con il compito di:
[…]
c) svolgere le attività previste dall’art. 12 del presente CCNL;
d) promuovere e coordinare lo sviluppo delle casse extra legem e degli altri organismi bilaterali territoriali che erogano prestazioni e servizi in favore dei lavoratori;
e) favorire e promuovere la piena occupazione dei lavoratori, anche attraverso iniziative finalizzate a rilevare i fabbisogni formativi, e svolgere le attività assegnate ad Agriform dall’art. 10 del presente CCNL;
f) svolgere le attività assegnate al Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro previsto dall’Accordo del 6 giugno 2019 (Allegato n. 5 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti);
g) svolgere le attività assegnate all’Osservatorio Nazionale dall’art. 9 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti;
h) svolgere le attività assegnate alla Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità dall’art. 11 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti;
i) realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell’occupazione e della competitività;
j) promuovere le relazioni sindacali e l’applicazione della contrattazione collettiva;
k) esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.
Alcune delle attività sopra indicate potranno essere svolte per il tramite delle Parti istitutive.
[…]

Art. 8 - Casse extra legem/Enti Bilaterali Agricoli Territoriali
[...]
Le Casse extra legem/Enti possono inoltre:
- svolgere le funzioni demandate all’Osservatorio provinciale dall’art. 9 del vigente CCNL, ai Centri di formazione agricola dall’art. 10 del vigente CCNL e al Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro dall’Allegato n. 5 al vigente CCNL;
[…]
- esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione.
[…]
Ferma restando l’autonomia negoziale del secondo livello di contrattazione, le parti stipulanti il presente CCNL hanno definito linee-guida congiunte per la riorganizzazione e la valorizzazione degli strumenti della bilateralità territoriale (Allegato n. 6).
Le Parti si impegnano a completare il processo di trasformazione/costituzione degli Enti Bilaterali Agricoli Territoriali entro il 31 dicembre 2018. .

Art. 17 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
[…]
I contratti provinciali di lavoro possono disciplinare, compatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri con figli conviventi di età inferiore ai tredici anni o portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992, con facoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno.

Art. 18 - Apprendistato
Le parti - rilevata l’importanza dell’apprendistato ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro - definiscono, con l’Accordo del settore agricolo per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere (Allegato n. 9) e con l'Accordo del settore agricolo per la disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione secondaria superiore (primo livello) e dell’apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello)
(Allegato n...), entrambi sottoscritti il 6 giugno 2019, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2015.

Art. 27- Pari opportunità
In armonia con quanto previsto dalle disposizioni del d.lgs. 11.4.2006, n. 198, le Parti riconoscono l’esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni legislative in materia di pari opportunità uomo donna, con particolare riguardo all’attribuzione delle qualifiche e delle mansioni e di rimuovere gli ostacoli che non consentono un’effettiva parità di opportunità nel lavoro.
Le Parti concordano sull'esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale.
Al fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto alla privacy, la Commissione nazionale per le pari opportunità di cui all’art. 11 del vigente CCNL, viene investita del compito di recepire i dati quantitativi e qualitativi delle procedure informali e/o denunce formali inviati dalle sedi territoriali, al fine di monitorare le condotte poste in essere e promuovere la necessità di ricercare soluzioni alle problematiche emerse.
Le parti con Accordo del 6 giugno 2019 (All. …) recepiscono i principi a cui si ispira il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” (D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

Art. 30 -Appalti
Le imprese agricole che intendono esternalizzare mediante appalti alcune fasi del processo produttivo sono tenute a verificare che i soggetti ai quali affidano l’incarico di svolgere le opere o i servizi nella propria azienda siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di appalto.
In particolare è necessario appurare che l’appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all’oggetto del contratto, eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto e si assuma il rischio d’impresa.
L’impresa appaltatrice deve disporne delle macchine e delle attrezzature necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto. All’impresa appaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili in azienda per esigenze connesse con l’esecuzione dell’opera complessiva.
È necessario altresì che l’impresa committente verifichi la regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice, acquisendo da quest’ultima la relativa certificazione (DURC).
L’impresa agricola committente è tenuta a verificare che l’impresa appaltatrice - anche se condotta in forma cooperativa - applichi ai lavoratori impegnati nell’attività oggetto del contratto di appalto la contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Nel caso in cui l’azienda appaltatrice abbia la propria sede legale in un diverso stato membro dell’Unione Europea, ovvero, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in uno stato terzo / extra UE, ai lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto si applicano, ai sensi del d.lgs. n. 136/2016, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione - compreso il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e il contratto provinciale di riferimento - previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il lavoro, nonché le disposizioni in materia di accesso alle informazioni di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo.
Le Parti a livello provinciale definiscono modalità di comunicazione dell’appalto all’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale.

Art. 34 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere.
Tale orario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, compresi quelli di informazione dei lavoratori.
Per gli operai addetti alle stalle, all’acquacoltura e alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, i contratti provinciali possono prevedere particolari modalità applicative dell’orario di lavoro.
In materia di orario di lavoro per i lavoratori minori di età si applicano i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Fermo rimanendo il limite di orario di cui al primo comma del presente articolo, nonché quelli di cui al terzo comma del presente articolo, i Contratti provinciali di lavoro potranno prevedere, facendo salve le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell’anno, una diversa distribuzione dell’orario settimanale medesimo anche su cinque giorni o una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
Le disposizioni del presente articolo sull’orario di lavoro non si applicano ai lavori di mietitura e di trebbiatura in quelle province nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi-collettivi speciali.

Art. 35 - Riposo settimanale
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d’azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
In base all’art. 22 della legge 17.10.1967, n. 977, modificata dal d.lgs. 4.8.1999, n. 345, agli operai di età inferiore ai 18 anni, deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendente la domenica. Il periodo minimo di riposo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.
Per gli operai addetti al bestiame, all’acquacoltura e per quelli aventi particolari mansioni, fermo rimanendo il loro diritto al riposo settimanale, la regolamentazione di tale riposo è demandata ai contratti provinciali, in applicazione dell’art. 8 della legge 22.2.1934, n. 370.

Art. 42 -Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli
Si considera:
- lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario ordinario di lavoro;
- lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 40;
- lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20:00 alle ore 6:00, nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22:00 alle ore 5:00, nei periodi in cui è in vigore l’ora legale.
I limiti del lavoro notturno al coperto debbono essere stabiliti nei contratti provinciali.
Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 300 ore.
[…]
È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda e del mercato entro i termini, nelle quote e con le modalità definite dalla contrattazione provinciale (Banca delle ore).
Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate nella Banca ore e non fruite.
Impegno a verbale
Le parti si impegnano a individuare una definizione di lavoratore notturno ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 66 del 2003.

Art. 43 - Lavoro straordinario, festivo, notturno operai florovivaisti
Si considera:
- lavoro straordinario: quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 34;
- lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 41;
- lavoro notturno: quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6, nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00, nei periodi in cui è in vigore l’ora legale.
Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 300 ore.
[…]
È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda e del mercato entro i termini, nelle quote e con le modalità definite dalla contrattazione provinciale (Banca delle ore).
Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate nella Banca ore e non fruite.
Impegno a verbale
Le parti si impegnano a individuare una definizione di lavoratore notturno ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 66 del 2003.
L’operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata.

Art. 44 - Interruzioni e recuperi operai agricoli
[…]
Per l’operaio a tempo indeterminato i Contratti provinciali di lavoro potranno disciplinare il recupero delle ore non lavorate a causa di intemperie. Nel rispetto delle leggi vigenti tale recupero dovrà effettuarsi entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento, nel limite massimo di due ore giornaliere e dodici ore settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell’art. 8 della legge 8.8.1972, n. 457.
[…]

Art. 61 - Malattia ed infortunio operai florovivaisti
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
[…]

Art. 67 bis - Contrasto e prevenzione alle molestie e alle violenze
Alle donne lavoratrici vittime di violenza di genere si applica quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge¹.
Il congedo dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di cinque mesi può essere usufruito dalla lavoratrice, oltre che su base giornaliera, anche su base oraria nell'arco temporale di tre anni.
Il predetto congedo può essere fruito anche dalle lavoratrici assunte a tempo determinato entro il termine finale apposto al contratto di lavoro.
______
¹Cfr. art. 24 del D.lgs. n. 80/2015.


Art. 67 - Tutela della salute dei lavoratori
Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti a lavori che presentano “fattori di nocività”:
a) per quanto riguarda la manodopera florovivaistica, le aziende limiteranno la prestazione a quattro ore giornaliere degli operai adibiti a tali lavori e concederanno agli stessi due ore e venti minuti di interruzione retribuita. Il rimanente periodo per completare l’orario normale giornaliero verrà impiegato in altri normali lavori dell’azienda;
b) per quanto riguarda gli operai agricoli, i Contratti provinciali di lavoro dovranno stabilire una riduzione dell’orario di lavoro - a parità di retribuzione e di qualifica - di due ore e venti minuti giornaliere. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
Tenuto conto del Protocollo d’intesa allegato al presente CCNL (Allegato n. 12), i Contratti provinciali di lavoro dovranno valutare la idoneità delle condizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia e predisporre - fermo restando la riduzione dell’orario di lavoro di cui al precedente comma - le rotazioni nelle attività caratterizzate da fattori di nocività e le altre misure atte a salvaguardare la salute del lavoratore. Fra queste i Contratti provinciali di lavoro dovranno prevedere la effettuazione periodica di visite mediche, con regolare corresponsione al lavoratore del salario, per gli operai adibiti a lavori che presentano fattori di nocività.
Per la rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da adottare - oltre a quanto previsto dal Contratto e dalla legge 20.5.1970, n. 300 - potrà essere richiesto l’intervento dei Centri di medicina preventiva e degli altri Enti tecnici e sanitari pubblici esistenti.
È altresì demandato ai Contratti provinciali di lavoro il compito di definire le modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico. I lavoratori che partecipano a tali corsi hanno diritto di usufruire di 30 ore di permesso retribuito, da detrarre dalle 200 ore di cui all’art. 37 del presente CCNL, nell’arco di un triennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno.
Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 81 del 2008 demandate alla contrattazione collettiva, con particolare riferimento ai Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza (RLS) e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), sono state attuate rispettivamente con gli accordi del 19 giugno 2018 (Allegati n. … e n. ...).

Art. 91 - Contrattazione provinciale operai florovivaisti
Nelle province ove esistano aziende florovivaistiche classificate all’articolo ''Oggetto del contratto" le Organizzazioni sindacali provinciali dovranno procedere alla stipulazione di Contratti provinciali nei quali dovranno essere disciplinate le seguenti materie:
1) gli adempimenti di cui agli articoli 5, 8, 17, 18, 20, 24, 25, 29, 31, 34, 37, 39, 47, 49, 54, 55, 56, 61, 66, 67 e 86;
2) gli eventuali aspetti particolari che non contrastino con le norme generali del presente contratto;
3) l’eventuale diverso trattamento economico nel caso in cui il datore di lavoro fornisca l’abitazione, altri annessi o il vitto.
Le parti contraenti si impegnano di osservare e far osservare il presente contratto collettivo e di intervenire presso le Organizzazioni provinciali in caso di necessità al fine di facilitare l’applicazione del contratto o dirimere eventuali vertenze che insorgessero per la interpretazione del contratto stesso.
[…]