MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali


Lettera Circolare
Prot. N° P223/4142 sott. 1

Roma, 01 febbraio 1997
 

OGGETTO: Depositi commerciali di fiammiferi - Chiarimenti ed indirizzi applicativi di prevenzione incendi.
 

La vigente normativa pone sotto il controllo dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, con l’obbligo dell’acquisizione del certificato di prevenzione incendi, le attività ricomprese al punto 30 dell’allegato al decreto interministeriale 16 febbraio 1982, costituite da fabbriche e depositi di fiammiferi.
Il Ministero dell’interno - Direzione generale dei servizi antincendi - con circolare n. 88 del 19 luglio 1949, avente per oggetto “Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - Depositi di fiammiferi” ha fissato in 250 kg lordi (peso comprensivo delle scatole, bustine, involucri di carta o cartone, ma escluso il peso dell’imballaggio esterno di spedizione) la quantità di fiammiferi che è possibile detenere in tutti i depositi, uffici di vendita, magazzini, etc., collocati in centri abitati, libera da qualsiasi autorizzazione o speciale licenza, ivi compreso il Certificato di prevenzione incendi.
Ciò premesso, sono pervenuti a questa Amministrazione numerosi quesiti da Comandi provinciali e dal Consorzio industrie fiammiferi, intesi a conoscere:
a) se la citata circolare n. 88/1949 sia tuttora in vigore;
b) i requisiti di sicurezza antincendio che i depositi in oggetto devono possedere in relazione al quantitativo di prodotto immagazzinato.
Al riguardo nel confermare che la circolare MI.SA. n. 88/1949 è tuttora vigente, si ribadisce che sono soggetti ai controlli obbligatori da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, i depositi commerciali di fiammiferi con quantitativo lordo di fiammiferi depositato superiore a 250 kg.
Per quanto attiene i requisiti di sicurezza antincendio che devono possedere i depositi in questione, soggetti al controllo da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, si forniscono i seguenti criteri generali in relazione al quantitativo lordo di fiammiferi immagazzinato:
Quantitativo superiore a 2.500 kg
Tali depositi dovranno essere ubicati in locali ad uso esclusivo aventi strutture di separazione e serramenti, di comunicazione con altri locali, di caratteristiche di resistenza al fuoco correlate al carico di incendio e provvisti di idonea ventilazione verso l’esterno.
Quantitativo non superiore a 2.500 kg
Tali depositi possono essere ubicati in locali destinati ad altri usi purché siano rispettate adeguate distanze da fonti di calore e da altri materiali combustibili.
In tutti i casi sopracitati dovranno essere previsti idonei mezzi di estinzione degli incendi, costituiti da estintori portatili, e rispettate condizioni di esercizio, divieti e limitazioni finalizzate a ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio.
A tale riguardo si richiamano gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, fissati dalla vigente legislazione, ed in particolare la valutazione dei rischi, compresi quelli di incendio, che il titolare dell’attività è tenuto ad effettuare in tutti i casi.