Categoria: Prassi amministrativa
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MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali


Lettera Circolare
Prot. n° P2523

Roma, 28 novembre 1996
 

OGGETTO: D.M. 19 agosto 1996, punto 7.7 dell’allegato - Quesito.
 

Con riferimento alla nota sopra evidenziata si riferisce quanto segue.
Le disposizioni di cui al punto 7.7 dell’allegato al D.M. 19 agosto 1996 sono state previste, in linea con gli obiettivi della norma, per garantire una corretta gestione della sicurezza dello spettacolo viaggiante e nel contempo per semplificare ed uniformare le procedure di controllo da parte delle autorità locali competenti.
Ciò premesso e preso atto di quanto rappresentato dalle Associazioni di categoria circa l’impossibilità di una immediata applicazione del disposto del punto 7.7 per le attività esistenti, al fine di mettere a punto i necessari meccanismi di armonizzazione con la legge n. 337/1968, visto quanto previsto dall’art. 5 del decreto (Disposizioni per i locali esistenti), si ritiene che le disposizioni di cui al punto 7.7 dell’allegato debbano essere attuate per le attività esistenti entro un anno dalla data di emanazione del decreto (12 settembre 1996) al pari di quanto previsto per il piano e per il registro della sicurezza antincendio dell’attività.
Nelle more della attuazione del disposto di cui al punto 7.7 dell’allegato, la Commissione provinciale di vigilanza, ai fini dell’espressione del parere tecnico sull’agibilità degli insediamenti in argomento, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, potrà avvalersi (come risulta dalla prassi corrente) di certificazioni rilasciate da professionisti iscritti agli albi professionali.