Categoria: Prassi amministrativa
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MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali
 

Lettera Circolare
Prot. n° P2228

Roma, 28 novembre 1996
 

OGGETTO: D.M. 19 agosto 1996 - Titolo VII - Disposizioni per circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti - Quesiti.


Con riferimento alle note sopracitate, nelle quali sono state rappresentate da codesta Associazione varie problematiche circa l’applicabilità delle disposizioni previste al Titolo VII dell’allegato al decreto di cui all’oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Quesito n. 1 (punto 7.1 dell’allegato)
Requisiti dell’area di installazione degli spettacoli viaggianti
L’area destinata alla installazione di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti, in base al disposto del punto 7.1 dell’allegato al decreto, deve essere fornita di energia elettrica, telefono e di almeno un idrante per il rifornimento di automezzi antincendio.
Quanto sopra, pur già previsto dalla vigente legislazione (art. 9 della legge n. 337/1968), risulta però ampiamente disatteso in quanto gran parte delle aree pubbliche o private, a ciò destinate, non sono state a tutt’oggi attrezzate.
Al riguardo, mentre per l’energia elettrica e la disponibilità di telefono può sopperirsi rispettivamente con gruppi elettrogeni e sistemi di telecomunicazioni cellulari, per quanto attiene la mancata disponibilità di idranti in loco, si ritiene che l’autorità locale di controllo debba prescrivere in generale un potenziamento delle attrezzature mobili di estinzione (estintori portatili e carrellati) e nei casi di insediamenti di maggiore complessità richiedere la disponibilità in loco di autobotte, di idonea capacità ed attrezzata ai fini dell’antincendio.

Quesito n. 2 (punto 7.2 dell’allegato)
Distanza di rispetto tra i tendoni e le attrazioni limitrofe
Il punto 7.2 dell’allegato al decreto stabilisce in generale che i tendoni e le attrazioni devono essere dislocati in modo da ridurre al minimo la possibilità di propagazione di un incendio.
La distanza di 6 metri da rispettare in particolare tra i tendoni e le attrazioni limitrofe, va prevista solamente tra tendoni limitrofi e tra tendoni ed altre attrazioni limitrofe, mentre non è vincolante per distanziare tra di loro attrazioni non aventi copertura a tendone.

Quesito n. 3 (punto 7.7 dell’allegato)
Attrazioni con struttura di tipo pressostatico
Il punto 7.7 dell’allegato non consente l’impiego di attrazioni con struttura di tipo pressostatico.
Poiché risulta inserita nell’elenco ufficiale previsto dall’art. 4 della legge n. 337/1968, l’attrazione denominata “Cinema 180”, che è caratterizzata da una struttura di tipo pressostatico, si fa presente che per tale difformità dovrà essere richiesta una specifica autorizzazione in deroga, da parte del costruttore, ai competenti Organi centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Quesito n. 4 (punto 7.7 dell’allegato)
Documentazione e verifiche tecniche
Le disposizioni di cui al punto 7.7 dell’allegato sono state previste sia per garantire una corretta gestione della sicurezza delle attrazioni viaggianti, che per semplificare ed uniformare le procedure di controllo da parte delle autorità locali competenti.
Ciò premesso, e preso atto della impossibilità di una immediata applicazione del disposto del punto 7.7 per le attività esistenti, al fine anche di mettere a punto i necessari meccanismi di armonizzazione con la legge n. 337/1968, visto quanto previsto dall’art. 5 del decreto (Disposizioni per i locali esistenti), si ritiene che le disposizioni di cui al punto 7.7 dell’allegato debbano essere attuate per le attività esistenti entro 1 anno dalla data di emanazione del decreto (12 settembre 1996) al pari di quanto previsto per il piano di sicurezza e del registro della sicurezza dell’attività.
A conclusione si fa presente che i chiarimenti sopraesposti saranno oggetto di specifica direttiva, che sarà in tempi brevi, indirizzata alle Prefetture ed ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.