MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

 

Lettera Circolare
Prot. n° NS 3573 4191/A Sott. 1

Roma, 21 giugno 1996
 

OGGETTO: Applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990 “concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di apparecchi a gas”. Marcatura CE e attestato CE: valutazione dell’idoneità della documentazione.
 

La direttiva indicata in oggetto prevede che dopo il 31 dicembre 1995 non può essere impedita la commercializzazione e la installazione di dispositivi e apparecchi a gas conformi alla direttiva stessa.
A tale riguardo si forniscono di seguito le informazioni più utili per l’individuazione della documentazione che deve essere posta a corredo di prodotti conformi alla direttiva di che trattasi.

Definizioni come da direttiva 90/396 CEE
Apparecchi: apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l’illuminazione e il lavaggio, i quali bruciano combustibili gassosi ed hanno eventualmente una temperatura normale dell’acqua non superiore a 105 °C; sono assimilati agli apparecchi i bruciatori ad aria soffiata e i corpi di scambio calore attrezzati con i bruciatori precitati. (Cap. 1 - art. 1.1).
Dispositivi: dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione ed i sottogruppi, diversi dai bruciatori ad aria soffiata dai corpi di scambio calore attrezzati con i generatori precitati, quali sono commercializzati separatamente per uso dei professionisti e sono destinati ad essere incorporati in un apparecchio a gas o montati per costituire un apparecchio a gas (Cap. 1 - art. 1.1).
Combustibile gassoso: qualsiasi combustibile che sia allo stato gassoso ad una temperatura di 15 °C ad una pressione di 1 bar (Cap. 1 - art. 1.3).
Usato normalmente: quando è:
- correttamente installato e sottoposto a regolare manutenzione, conformemente alle istruzioni del fabbricante,
- usato nel normale campo di variazione della qualità del gas e della pressione di alimentazione,
- usato per gli scopi per cui è stato costruito o in modi ragionevolmente prevedibili (Cap. 1 - art. 1.4).

Generalità
Non sono soggetti alla direttiva “apparecchi a gas” 90/396/CEE gli apparecchi come sopra definiti destinati specificamente ad essere utilizzati in processi industriali in stabilimenti industriali (Cap. 1 - art. 1.2).
Secondo la direttiva di cui all’oggetto, la marcatura CE correda i soli apparecchi come sopra definiti.
Secondo la direttiva di cui all’oggetto, l’attestato CE è fornito insieme a ciascun dispositivo come sopra definito. Pertanto non sono presi in considerazione i dispositivi già installati nell’apparecchio al momento della sua commercializzazione.
All’atto, la direttiva in oggetto non specifica la lingua in cui le documentazioni indicate debbano essere redatte, salvo che per le istruzioni e le avvertenze dei soli apparecchi.
Dette istruzioni e avvertenze devono essere redatte in lingua italiana.

Apparecchi
Un apparecchio come sopra definito è conforme alla direttiva “apparecchi a gas” 90/396/CEE quando è opportunamente corredato delle indicazioni, diciture e documentazioni di cui all’Allegato “A” secondo le modalità ivi previste.

Dispositivi
Un dispositivo come sopra definito è conforme alla direttiva “Apparecchi a gas” 90/396/CEE quando è corredato dalla documentazione di cui all’Allegato “B” secondo le modalità ivi previste.
 

Allegato A

Apparecchi - Marcatura CE e iscrizioni
1) Devono essere apposti in modo visibile, facilmente leggibili e indelebili sull’apparecchio o su una targhetta di identificazione ad esso fissata, concepita in modo da non poter essere riutilizzata:
- la marcatura CE di conformità, costituita dalle iniziali “CE” secondo il simbolo grafico che segue:

seguita dal numero d’identificazione dell’organismo notificato (solo come esempio 0051; 0469; 0068);
- la scheda delle caratteristiche, che può anche riportare il simbolo CE suddetto, contenente le seguenti indicazioni:
- il nome o il simbolo di identificazione del fabbricante;
- la denominazione commerciale dell’apparecchio;
- il tipo di alimentazione elettrica;
- la categoria di apparecchio;
- le ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta la marcatura CE.
Eventuali informazioni complementari riguardanti l’installazione devono essere fornite in funzione delle caratteristiche particolari dell’apparecchio.
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo graduato di cui sopra. I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm.
2) Ogni apparecchio deve essere inoltre corredato di:
- istruzioni tecniche
elaborate per l’installatore
- istruzioni per l’uso e la manutenzione
elaborate per l’utente
inoltre deve contenere, come il suo imballaggio, le
- Avvertenze del caso
Tutte le istruzioni e le avvertenze devono essere redatte in lingua italiana.
Il dettaglio dei contenuti previsti dalla direttiva per i documenti suddetti viene di seguito riportato:
- l’istruzione tecnica elaborata per l’istallatore deve contenere tutte le istruzioni per l’istallazione, la regolazione e la manutenzione, permettendo così l’esecuzione corretta di tali lavori e l’utilizzazione sicura di tale apparecchio. Le istruzioni devono in particolare precisare:
- il tipo di gas utilizzato;
- la pressione di alimentazione utilizzata;
- l’aerazione dei locali richiesta:
• per l’alimentazione con aria per la combustione;
• per evitare la creazione di miscugli con un tenore pericoloso di gas non bruciato per gli apparecchi non dotati del dispositivo specifico che eviti un accumulo dello stesso.
(Gli apparecchi destinati ad essere utilizzati nei locali devono essere attrezzati con un dispositivo specifico che eviti un accumulo pericoloso di gas non bruciato.
Gli apparecchi che non sono attrezzati con un simile dispositivo devono essere utilizzati solo in locali con una aerazione sufficiente per evitare un accumulo pericoloso di gas non bruciato.
Gli Stati membri, tenendo conto delle caratteristiche di questi apparecchi, possono definire sul proprio territorio le condizioni sufficienti di aerazione dei locali per la loro installazione.
Gli apparecchi per grandi cucine e gli apparecchi alimentati a gas contenenti componenti tossiche devono essere attrezzati con questo dispositivo);
- le condizioni di evacuazione dei prodotti di combustione;
- per i bruciatori ad aria soffiata ed i corpi di scambio calore destinati ad essere attrezzati con i bruciatori precitati, le loro caratteristiche e le condizioni di montaggio che contribuiscono al rispetto dei requisiti essenziali applicabili agli apparecchi finiti e, se necessario, l’elenco delle combinazioni raccomandate dal fabbricante.
- Le istruzioni per l’uso e la manutenzione elaborate per l’utente devono contenere tutte le informazioni necessarie per un’utilizzazione sicura e restrizioni in materia di utilizzazione.
- Le avvertenze che figurano sull’apparecchio e sul suo imballaggio devono indicare in modo non ambiguo il tipo di gas, la pressione di alimentazione e le eventuali restrizioni per quanto riguarda l’uso, in particolare la restrizione secondo la quale si deve installare l’apparecchio unicamente in locali sufficientemente aerati.
 

Allegato B

Dispositivi - Attestato CE e documentazione
Ogni dispositivo commercializzato e immesso in servizio conformemente alla direttiva 90/396/CEE deve essere accompagnato da:
- Attestato contenente
- una dichiarazione della conformità del dispositivo interessato (denominazione commerciale, produttore e numero di matricola) alle disposizioni della direttiva 90/396/CEE ad esso applicabili;
- indicazione delle caratteristiche del dispositivo interessato;
- indicazione delle condizioni di incorporamento in un apparecchio o di montaggio.
- Istruzioni tecniche relative a:
- installazione;
- regolazione;
- funzionamento;
- manutenzione.