Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 9 marzo 2007
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2009
Parti: Anfida, Anigas, Assogas, Federestrattiva e Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Servizi, Az. gas, acqua
Fonte: CNEL

Sommario:

 Verbale
Art. 5 - Relazioni industriali.
• 1) Livello nazionale.
• 2) Livello aziendale.
Art. 6 - Appalti.
Art. 8 - Diritti sindacali
• Assemblee sindacali del personale.
• Locali per le RSU.
Art. 12 - Contratto di lavoro a tempo parziale.
Art. 13 - Contratto di inserimento.
Art. 14 - Contratto di apprendistato professionalizzante
• Periodo di prova.
• Durata.
• Inquadramento e trattamento retributivo.
• Disciplina del rapporto.
• Profili formativi e formazione.
Dichiarazione a verbale.
Art. 15 - Telelavoro.
Art. 16 - Contratto di lavoro ripartito.
Contratto di lavoro a tempo determinato (nuovo articolo).
Somministrazione a tempo determinato.
Art. 18 - Classificazione del personale.
Art. 22 - Salute e sicurezza.
• 1) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
• 2) Attribuzioni del RLS.
• 3) Formazione del RLS.
• 4) Organismi paritetici.
• 5) Osservatorio nazionale sulla salute, sicurezza e ambiente.
 Capitolo VII - Orari di lavoro, riposi e festività
• Premessa
Art. 23 - Orario di lavoro.
• Attività commerciali.
• Norma transitoria.
Art. 24 - Lavoro in turno.
• Norma transitoria.
Dichiarazione a verbale n. 1
Dichiarazione a verbale n. 2
Art. 25 - Servizio di reperibilità (articolo nuovo).
Art. 26 - Lavoro notturno/lavoro festivo.
• 1)

• 2) Lavoro festivo.
Art. 27 - Prestazioni oltre il normale orario di lavoro (lavoro straordinario).
• Lavoro prestato in giorno di riposo settimanale.
Art. 28 - Ferie.
Art. 29 - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 32 - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 49 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Protocollo sull'assistenza sanitaria integrativa
Parte economica
1) Una tantum.
2) Minimi retributivi.
Allegati
Tabella A) Una tantum
Tabella B) Aumenti dei minimi
Nuovi minimi retributivi mensili
Dichiarazione protocollo d'intenti

Ipotesi di accordo

In data 9 marzo 2007, tra Anfida, Anigas, Assogas, Federestrattiva, assistite da Confindustria e Federutility e le Organizzazioni sindacali nazionali: Filcem/Cgil, Femca/Cisl, Uilcem/Uil assistite dalle Segreterie regionali e territoriali è stato stipulata la seguente Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL unico del settore gas- acqua 1 marzo 2002, che si intende qui confermato in ogni sua altra clausola.
[…]

Art. 5 - Relazioni industriali.
Le parti stipulanti, intendendosi per tali da un lato le singole Associazioni datoriali e dall'altro le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono di promuovere un sistema di relazioni industriali fondato sul reciproco riconoscimento dei distinti ruoli e responsabilità, nel rispetto delle autonomie manageriali delle imprese e delle prerogative delle Organizzazioni sindacali.
Convengono altresì che detto sistema sia caratterizzato da rapporti sui temi di comune interesse, per consentire la conoscenza comune delle linee di evoluzione del settore e delle relative conseguenze nelle diverse realtà aziendali; che permetta il concorso delle Parti, ciascuna nella sfera di propria responsabilità e interesse, per il raggiungimento delle condizioni di maggiore efficienza e competitività delle imprese e il miglioramento della qualità del servizio, anche al fine di sostenere opportunità di sviluppo occupazionale e valorizzazione delle risorse umane.
In armonia con il Protocollo Governo-Parti sociali del 23.7.93 e con il Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22.12.98, le Parti definiscono specifici strumenti relazionali, come di seguito articolati:

1) Livello nazionale.
Di norma annualmente, su richiesta congiunta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, si terrà una specifica sessione informativa a cura delle Associazioni datoriali, sui temi di seguito evidenziati, il cui monitoraggio è considerato di rilievo fondamentale per il settore in cui operano le aziende:
- evoluzione del quadro normativo di riferimento del settore, anche con riguardo alla legislazione comunitaria;
[…]
- andamento del mercato del lavoro nel settore, con particolare attenzione all'occupazione giovanili ed eventuali iniziative mirate alle aree del Sud e di altre realtà di maggiore criticità occupazionale e all'ingresso nel settore di lavoratori provenienti da Paesi extra- comunitari;
- pari opportunità;
- linee di sviluppo tecnologico del settore ed esigenze di formazione/qualificazione professionale connesse alle innovazioni e trasformazioni tecnologiche conseguenti;
- tematiche della salute, della sicurezza e della tutela dell'ambiente anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, anche comunitarie che costituiscono una sezione d'indagine specifica;
[…]
Ferma restando l'autonomia di ciascuna delle parti datoriali stipulanti il presente CCNL, la sessione di informazione si svolgerà, di norma, in via collegiale con la partecipazione di tutte le Associazioni datoriali e Organizzazioni sindacali stipulanti del presente CCNL.
Le Parti costituiscono un Osservatorio paritetico, senza funzioni negoziali, a livello nazionale che assume le tematiche di maggiore interesse reciproco (anche a livello regionale) tra quelle individuate nei commi precedenti.
L'Osservatorio è composto da 12 componenti, di cui 6 in rappresentanza delle Associazioni datoriali e 6 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Lo stesso si riunisce di norma con periodicità semestrale, su richiesta di una delle Parti.
Le altre modalità di funzionamento dell'Osservatorio saranno stabilite tra le Parti in occasione della prima riunione.

2) Livello aziendale.
Con periodicità di norma semestrale le singole aziende o gruppi che occupano più di 200 dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente effettueranno un incontro informativo con la RSU, assistita dalle strutture sindacali competenti stipulanti del presente contratto, sui seguenti temi:
- indirizzi di politica industriale e piani di investimento;
- processi di decentramento più significativi, rappresentandone le eventuali conseguenze sulla organizzazione del lavoro e sulla occupazione;
[…]
- andamento dell'occupazione, distinta per sesso, tipologia di contratto e inquadramento professionale, nonché i programmi di nuove assunzioni;
- situazione del personale maschile e femminile e ai sensi dell'art. 9, legge 10.4.91 n. 125 in tema di pari opportunità;
- evoluzione degli assetti tecnologici, dei processi organizzativi e del sistema degli orari, nonché eventuali necessità di trasferimenti collettivi di personale per l'avviamento di nuove strutture e servizi;
- significative ristrutturazioni dell'azienda ivi comprese cessioni e trasformazioni;
- indirizzi in materia di formazione professionale, incluse le notizie sull'attività eventualmente realizzata, anche con finalità di riconversione professionale;
- linee di intervento in materia di ambiente, sicurezza e igiene del lavoro;
[…]
- dati informativi riferiti alla natura e alle caratteristiche dei lavori appaltati.
In relazione alle caratteristiche dei temi indicati, alla RSU e/o alle strutture territoriali può essere richiesto un impegno alla riservatezza sulle notizie e sui dati comunicati dall'impresa nell'ambito della sessione di informazione.
Per i gruppi industriali - intendendosi per gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell'ambito del settore, articolato in più unita produttive dislocate in più Regioni, avente rilevante influenza nel settore in cui opera in quanto collegato alle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale - l'informativa di cui sopra potrà essere in alternativa resa, con le medesime modalità, alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori.
Le singole aziende che occupano più di 15 dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente effettueranno di norma annualmente un incontro informativo con la RSU assistita dalle strutture sindacali competenti stipulanti del presente contratto, sull'andamento economico/produttivo dell'azienda, sull'andamento occupazionale - anche con riferimento alle pari opportunità - nonché su altri fatti rilevanti per l'azienda stessa.

Art. 6 - Appalti.
In materia di appalti le aziende sono impegnate ad operare nella osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti, in particolare le aziende operano per il rispetto da parte delle imprese appaltatrici delle norme in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e di ogni altra norma volta alla tutela del lavoro dipendente, ivi incluse l'assicurazione e la previdenza obbligatorie.
Le aziende si impegnano ad operare affinché permangano al loro interno le principali conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie proprie del ciclo produttivo e del "core business", che rappresentano le principali attività.
Il ricorso all'appalto va considerato come fattore integrativo rispetto al sistema delle risorse aziendali e si qualifica quale strumento di flessibilità e snellezza operativa e gestionale, finalizzato al conseguimento di una più razionale ed efficiente organizzazione, nel pieno rispetto della sicurezza e qualità del servizio e nell'intesa che gli eventuali effetti occupazionali derivanti siano oggetto di esame tra le Parti.
I lavori appaltati sono seguiti e controllati da personale dell'azienda appaltante di adeguato livello professionale allo scopo di effettuare i controlli di cui all'art. 1662 cc.
Le Parti considerano prioritario definire un sistema che consenta di contrastare l'insorgere di forme di lavoro non dichiarato o irregolare.
Le aziende appaltanti inseriranno nei capitolati le più incisive e opportune forme di tutela contrattuale per contrastare eventuali forme di lavoro irregolare o sommerso da parte dei sub- appaltatori.

Art. 8 - Diritti sindacali
omissis
Assemblee sindacali del personale.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 12 ore annue, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione.
[…]
Le assemblee possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi; in ogni caso lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di informare la cittadinanza, di assicurare l'erogazione del servizio e della necessità di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]

Art. 13 - Contratto di inserimento.
Mantenere l'art. 13 del CCNL ai fini della disciplina dei CFL in corso fino al loro esaurimento.
Nuovo articolo - Contratto di inserimento.
1) Fermo restando quanto previsto dalle previsioni di legge e dall'Accordo interconfederale 11.2.04, al quale si fa riferimento anche per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, le Parti si danno atto che il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2) Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
[…]
6) Il progetto individuale d'inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
7) Nel progetto verranno indicati:
[…]
- durata e modalità della formazione.
[…]
9) Il progetto deve prevedere una formazione teorica di un numero di ore pari a 24 ore per i contratti fino a 12 mesi e 32 per i contratti di durata superiore, ripartita fra prevenzione antinfortunistica e disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione aziendale e accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di "e-learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
10) La formazione dovrà risultare da libretto formativo approvato con DM 10.10.05, ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione. Transitoriamente, in attesa della disponibilità del libretto formativo del cittadino, la certificazione della formazione sarà effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
[…]

Art. 14 - Contratto di apprendistato professionalizzante (Testo vigente interamente sostituito).
[…]
1) L'apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico- professionali, nell'obiettivo di favorire lo sviluppo, anche qualitativo, dell'occupazione nelle aziende che applicano il presente CCNL.
2) L'apprendistato professionalizzante è disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni.
3) Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante giovani d'età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 29. Il contratto di apprendistato professionalizzante può altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compiuto i 17 anni d'età e siano in possesso di qualifica professionale ai sensi della legge 28.3.03 n. 53.
[…]
5) Il contratto di apprendistato professionalizzante deve essere stipulato in forma scritta con le indicazioni della qualifica che sarà acquisita al termine del periodo di formazione, della durata del periodo di apprendistato, del piano formativo individuale.

Durata.
[…]
12) L'apprendista non può essere adibito a lavorazioni a cottimo.

Disciplina del rapporto.
[…]
19) Per quanto non previsto espressamente valgono le norme del presente contratto in quanto applicabili.

Profili formativi e formazione.
20) I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
21) Fermo restando la competenza regionale, d'intesa con le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente CCNL, nella definizione dei profili formativi si conviene la seguente regolamentazione ai sensi dell'art. 49, comma 5 bis, D.lgs. n. 276/03, individuando i contenuti formativi necessari per l'acquisizione delle qualifiche professionali oggetto dei contratti e i criteri su cui dovranno essere basate le relative attività formative.
22) I profili formativi sono definiti nell'allegato ____ che forma parte integrante del presente CCNL.
23) La quantità di ore di formazione formale, che sarà pari a 120 ore annue retribuite, sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale.
In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, tutela dei dati personali e all'acquisizione di competenze relazionali. Tale formazione sarà pari a 1/3 del monte ore annuo previsto. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica.
24) La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo approvato dal DM 10.10.05, ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato.
25) La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza sul posto di lavoro e in affiancamento e potrà essere svolta anche con strumenti di "e-learning".
26) La formazione formale può essere esterna o interna all'azienda. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. La capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione.
27) Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate anche in altra Regione con il riconoscimento delle spese sostenute dagli stessi secondo le procedure aziendali.
28) Le imprese potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo.
29) Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento al DM n. 22 del 28.2.00.
[…]

Dichiarazione a verbale.
Ai contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 276/03 continua ad applicarsi tale disciplina fino alla loro naturale scadenza.
[…]
Le Parti, in relazione alla norma di cui al punto 22) del presente articolo, convengono di definire i profili formativi entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto e comunque entro la ratifica del medesimo.
A tal fine viene immediatamente attivato un gruppo di lavoro misto paritetico con l'incarico di redigere il testo conclusivo dell'allegato.

Art. 15 - Telelavoro.
Le Parti convengono nel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della prestazione che permette di modernizzare l'organizzazione del lavoro realizzando un miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l'attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle condizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo loro maggiore autonomia nell'assolvimento dei compiti affidati. In tale ambito saranno considerati progetti che prevedano anche il coinvolgimento dei "mobility manager". Le Parti convengono altresì che tenendo conto delle possibilità insite nella società dell'informazione, si incoraggerà tale nuova forma di lavoro per coniugare flessibilità e sicurezza con l'obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro.
Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell'attività svolta.
Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento dell'obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico- operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie:
- telelavoro domiciliare, nei casi in cui l'attività lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio;
- telelavoro da Centri o postazioni satellite, qualora l'attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l'attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome;
- telelavoro da postazioni individuali, quando l'attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale.
[…]
Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l'orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l'obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell'arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione aziendale.
Le Parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L'eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato.
[…]
Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull'inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL.
I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l'attività all'interno dei locali dell'impresa.
[…]
Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori della azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all'interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell'impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di formazione e alla pianificazione del lavoro.
[…]
Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di Organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, della installazione e della manutenzione degli strumenti necessari a un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici necessari allo svolgimento del telelavoro.
Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda.
[…]
Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell'istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale.
Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Le Parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all'Accordo interconfederale 9.6.04.

Contratto di lavoro a tempo determinato (nuovo articolo).
[…]
8) I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi, sia riguardo alla sicurezza sia con riferimento al processo lavorativo, adeguati all'esperienza lavorativa e alla tipologia dell'attività.
9) Le aziende forniranno annualmente alle RSU informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati.

L'art. 17 (Contratto di prestazioni di lavoro temporaneo) è sostituito dal seguente:
Somministrazione a tempo determinato.
1) Il contratto di somministrazione a tempo determinato è disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni.
[…]
4) Le aziende sono tenute nei confronti dei lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previste dal D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa nella quale saranno impiegati.
5) L'azienda utilizzatrice comunica in via preventiva alla RSU o, in sua mancanza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
6) Una volta all'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al comma precedente il numero e i motivi dei contratti di somministrazione a tempo determinato conclusi, nonché la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
[…]

Art. 22 - Salute e sicurezza.
Le aziende dichiarano che la sicurezza e l'igiene del lavoro, la salute dei lavoratori e la cura e il miglioramento continuo dell'ambiente di lavoro devono essere principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati e che la funzione "sicurezza" si configura come qualificato mezzo della attività aziendale destinata a promuovere la sicurezza e l'igiene del lavoro.
Le Parti riaffermano come diritto- dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa, per evitare o ridurre i rischi e per migliorare l'ambiente e le condizioni di lavoro, nel rispetto della salute della popolazione e della integrità dell'ambiente esterno.
Considerato il D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modifiche e integrazioni, che demanda alla contrattazione collettiva la definizione dei temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli Organismi paritetici territoriali, le Parti convengono quanto segue.

1) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Il RLS, ai sensi dell'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, ha il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori stessi.
Per le aziende o unità produttive (l'individuazione dell'unità produttiva fa riferimento all'organizzazione aziendale) che occupano fino a 15 dipendenti, il RLS viene eletto tramite elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno.
L'elezione diretta avviene su iniziativa delle strutture sindacali competenti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL e si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori in forza all'azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato occupati nell'azienda; risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. Il verbale dell'avvenuta elezione va trasmesso tempestivamente all'azienda.
Nelle aziende o unità produttive (l'individuazione dell'unità produttiva fa riferimento all'organizzazione aziendale) con dipendenti superiori a 15, i RLS sono individuati, nell'ambito dei componenti delle RSU, secondo i seguenti criteri:
- 1 solo rappresentante fino a 200 dipendenti
- 3 rappresentanti da 201 a 1.000 dipendenti
- 6 rappresentanti oltre 1.000 dipendenti
Per l'elezione o designazione del RLS si applicano i seguenti criteri:
a) nella fase di costituzione, o rinnovo, della RSU il candidato a RLS viene identificato tra i candidati proposti per l'elezione della RSU; le operazioni di elezione sono quelle previste per l'elezione della RSU. Nel caso di mancata elezione del candidato a RLS, il rappresentante stesso viene designato dai componenti della costituita RSU al loro interno;
b) nei casi in cui sia già costituita la RSU alla individuazione con designazione del RLS provvedono i componenti della RSU al loro interno; tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
In caso di designazione, l'incarico decorre dalla data della medesima e fino ad esaurimento del mandato della RSU.
Nel caso di dimissioni della RSU il RLS esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione della RSU stessa e comunque non oltre il suo mandato; in tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di ultrattività della carica.
c) Qualora la RSU non fosse ancora stata eletta oppure non fosse più validamente costituita, si procede alla individuazione del RLS secondo quanto previsto per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, su iniziativa delle Organizzazioni sindacali stipulanti del presente CCNL.
In tale caso il RLS esercita le proprie funzioni fino alla elezione della RSU.
I livelli territoriali competenti delle Organizzazioni sindacali stipulanti del presente CCNL, comunicano tempestivamente, per iscritto, alla Direzione aziendale, i nominativi dei RLS eletti o designati.
Ricevuta la suddetta comunicazione, la Direzione aziendale comunica all'Organismo paritetico territoriale, per il tramite della Associazione territoriale di appartenenza ove presente, il nominativo dei RLS.
I RLS restano in carica 3 anni.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, al RLS spettano i seguenti permessi retribuiti:
- 12 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti;
- 30 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti;
- 40 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti (oltre ai permessi già previsti per le RSU).
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l), art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, non viene utilizzato il predetto monte ore.

2) Attribuzioni del RLS.
In riferimento a quanto previsto dalle norme del suddetto decreto legislativo, il RLS ha il diritto di:
(a) accedere ai luoghi di lavoro nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. A tal fine il RLS segnala preventivamente alla Direzione aziendale le visite di controllo che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si devono svolgere di norma congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato;
(b) essere consultato secondo criteri di effettività e tempestività su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS.
Il RLS conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa;
(c) ricevere le informazioni e la documentazione di cui alle lett. e) ed f), comma 1), art. 19, D.lgs. n. 626/94.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2), D.lgs. 19.9.94 n. 626 custodito presso l'azienda o l'unità produttiva ai sensi dell'art. 4, comma 3) del sopracitato decreto.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del RLS, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro. Il RLS è tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione delle informazioni ricevute, nel rispetto del segreto industriale.
In applicazione dell'art. 11, D.lgs. n. 626/94, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, convoca le riunioni periodiche di cui al relativo comma 1) con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
I RLS possono richiedere la convocazione delle riunioni di cui sopra al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Delle riunioni viene redatto verbale.
Le Parti ritengono opportuno che il RLS, prima di ricorrere all'autorità competente, richieda un incontro urgente al datore di lavoro per esaminare il problema.

3) Formazione del RLS.
Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1), lett. g), D.lgs. n. 626/94, mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività.
Tale formazione, i cui oneri sono a carico dell'azienda, verrà attuata attraverso un programma base di almeno 30 ore effettive (per le aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti la formazione si svolgerà in 2 moduli), finalizzata a fornire al RLS:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- conoscenze sugli obblighi previsti dalla normativa nel rapporto con il territorio;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Le Parti convengono di integrare i contenuti di cui sopra con un'adeguata formazione inerente alla specificità organizzativa dell'area di appartenenza, nell'ambito delle 30 ore sopra citate.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa riferimento al D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche.

4) Organismi paritetici.
A livello territoriale tra le Associazioni territoriali (per le aziende associate a Federutility si fa riferimento alle Associazioni regionali Confservizi) e le strutture sindacali territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL o delle Confederazioni cui le Organizzazioni sindacali stesse aderiscono sono costituiti Organismi paritetici con funzioni di orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.
Tali Organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D.lgs. n. 626/94.

5) Osservatorio nazionale sulla salute, sicurezza e ambiente.
È istituito un Osservatorio nazionale paritetico, non negoziale, costituito da 12 componenti, 6 per la parte imprenditoriale e 6 per la parte sindacale.
All'Osservatorio nazionale, che si riunirà con cadenza semestrale, sono attribuiti i compiti di valorizzare le iniziative realizzate a livello aziendale ai fini della prevenzione degli infortuni, della tutela e del miglioramento delle condizioni di lavoro ambientali interne ed esterne.

Capitolo VII - Orari di lavoro, riposi e festività
Art. 23 - Orario di lavoro.

Le aziende attuano una gestione dell'orario di lavoro funzionale al presidio dei processi, per permettere la concreta coincidenza fra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza lavoro all'interno del processo produttivo e per concorrere a:
- conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela;
- realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia;
- ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario;
- far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee della attività lavorativa.
Ferma restando la disciplina legale dell'orario di lavoro e le relative deroghe ed eccezioni, la durata contrattuale dell'orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti settimanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana.
Avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative del settore e al servizio di pubblica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1.1.07, la durata media dell'orario di lavoro va calcolata prendendo a riferimento un periodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico-operative per assicurare la continuità del servizio e un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l'azienda e la RSU potranno concordare l'estensione del periodo da 6 a 12 mesi.
Le Parti si danno inoltre atto che l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 4, comma 5) del decreto non si applica, a norma dell'art. 16, comma 1), lett. n) e dell'art. 17, comma 5) del decreto, con riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree operative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esaustivo - gli addetti al presidio e alla vigilanza degli impianti e al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché nei confronti del personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavoratori di cui all'ultimo comma dell'art. 27 del presente CCNL - e dei telelavoratori.
Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l'orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2) si realizza anche attraverso l'assorbimento delle 68 ore di riduzione dell'orario di lavoro previste dall'art. 17 del CCNL Assogas/ Federestrattiva 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale fino a concorrenza della 40a ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti.
La distribuzione su 5 o 6 giorni e l'articolazione giornaliera dell'orario vengono definite dall'azienda previa comunicazione alla RSU 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le Parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità per l'esercizio dei rispettivi ruoli.
Laddove l'orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il 6° giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti.
L'orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali e un minimo di 32 ore settimanali. L'azienda definisce tali regimi di orario, previa comunicazione alla RSU 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le Parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità per l'esercizio dei rispettivi ruoli.
Nell'ambito di quanto previsto ai commi precedenti possono essere inoltre definiti:
- orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retribuito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere inferiore a 3 ore; la durata dell'intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore;
- orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo;
- differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di lavoratori interessati dagli stessi processi/attività;
- orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, D.lgs. n. 66/03, la pausa giornaliera non retribuita nei casi in cui l'orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere è normalmente prevista nell'articolazione degli orari in atto a livello aziendale.
Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 51, comma 2), lett. C), TUIR che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell'orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di lavoro, le modalità operative e le condizioni tecnico- organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell'art. 8, comma 1) del decreto.
[…]
Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio.
Le variazioni temporanee dell'orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso.
L'azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario e i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall'art. 7, D.lgs. n. 66/03.
Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli artt. 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.

Attività commerciali.
Fermo restando quanto previsto dal comma 3) del presente articolo, è facoltà delle aziende che esercitano prevalentemente attività commerciale, nonché di tutte le aziende nei confronti dei lavoratori addetti alle attività commerciali, stabilire la durata normale dell'orario di lavoro in 40 ore settimanali medie previa comunicazione alla RSU almeno 20 giorni prima dell'attuazione.
Le ore eccedenti l'orario medio contrattuale di cui al comma 2) del presente articolo possono essere compensate con permessi retribuiti da fruire secondo le modalità in atto per i permessi ex- festività. In alternativa, previo esame congiunto con la RSU da esaurire entro 20 giorni, le ore eccedenti l'orario medio contrattuale di cui al comma 2) del presente articolo sono compensate con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale fino a concorrenza della 40a ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti.
In deroga a quanto previsto dalla successiva norma transitoria i medesimi criteri sono seguiti nei confronti dei lavoratori ai quali fosse precedentemente applicato un orario inferiore a quello medio di cui al comma 2) del presente articolo.

Art. 24 - Lavoro in turno.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 2), lett. f), D.lgs. n. 66/03, ai fini della disciplina del presente articolo si considera lavoro in turno la prestazione lavorativa avvicendata, articolata su 24 ore oppure su 16 ore, per 5, 6 o 7 giorni alla settimana.
Il suddetto avvicendamento si realizza normalmente con la coincidenza tra la fine della prestazione lavorativa di un lavoratore e l'inizio della prestazione dell'addetto successivo, secondo una programmazione basata sulla rotazione ciclica dei lavoratori nei diversi orari.
Le tipologie di lavoro in turno prese in considerazione ai fini della disciplina prevista nel presente articolo sono pertanto:
(a) turni continui per tutte le ore del giorno e della notte, articolati su 5, 6 o 7 giorni alla settimana;
(b) turni articolati su 5, 6 o 7 giorni alla settimana, con esclusione del lavoro in orario notturno.
Resta ferma la possibilità per le Parti di individuare e contrattare aziendalmente altri eventuali tipi di turno e il relativo trattamento economico, comunque in misura non superiore a quella prevista dal presente articolo per i turni di tipo b).
L'articolazione dei turni deve consentire, di norma, a ciascun lavoratore il godimento di un periodo di riposo pari ad almeno 11 ore tra la fine del turno di lavoro e l'inizio di quello successivo.
Il lavoratore addetto al lavoro in turno deve usufruire, nell'arco dell'anno, dello stesso numero di giorni di riposo goduti dal lavoratore e non addetto a lavoro in turno.
[…]
A norma dell'art. 17, comma 3), lett. a), D.lgs. n. 66/03, le Parti confermano che i casi in cui il lavoratore cambia squadra/turno ovvero i casi di mancato o ritardato cambio configurano eccezioni al principio del riposo giornaliero di cui all'art. 7 del citato decreto.
Al termine del turno il lavoratore non può abbandonare il posto di lavoro o interrompere lo svolgimento delle sue mansioni, se non quando sia stato sostituito dal lavoratore subentrante.
Le Parti convengono che, compatibilmente con l'organizzazione aziendale e le esigenze di servizio, la copertura di turno per mancato cambio avvenga di norma con il prolungamento del turno non oltre le 4 ore e con corrispondente entrata in turno del turnista subentrante.
[…]
I compensi attribuiti ai lavoratori per l'effettuazione del turno notturno e festivo tengono conto e remunerano anche il disagio connesso a problemi di trasporto, pasto, etc. per il lavoro prestato in orario notturno e per quello effettuato nella giornata di domenica e nei giorni festivi, vengono peraltro confermate le provvidenze aziendali eventualmente esistenti, anche derivanti da accordi aziendali, per i lavoratori turnisti in materia di pasto e trasporto.
[…]
I compensi sopra indicati assorbono altresì ogni altro trattamento avente finalità analoghe e sono remunerativi del disagio eventualmente conseguente al prolungamento di orario necessario per effettuare le consegne al turnista subentrante, nonché dello spostamento del riposo domenicale.
Il lavoratore addetto al lavoro in turno che lavora su 40 ore settimanali medie ha diritto a fruire di permessi retribuiti aggiuntivi in misura pari a 9,5 giorni in ragione d'anno, con le stesse modalità previste per i permessi retribuiti ex festività dall'art. 29, penultimo comma.
Per i lavoratori continuativamente impegnati in attività che comportano lo svolgimento di turni su 24 ore per 7 giorni la settimana i permessi in parola sono pari a 10,5 giorni.
Per i lavoratori che, in forza della norma transitoria di cui all'art. 23 del presente CCNL, hanno mantenuto 'ad personam' la durata settimanale media dell'orario di lavoro di 38 ore, i permessi di cui al comma precedente sono pari a 12 giorni in ragione d'anno, da godersi con le modalità previste per i permessi retribuiti ex festività dell'art. 29, penultimo comma.
[…]
I lavoratori che abbiano compiuto 55 anni d'età e almeno 15 di lavoro in turno oppure, a prescindere dall'età, abbiano svolto 20 anni in qualità di turnisti possono richiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, di essere utilizzati in attività equivalenti per quanto riguarda la qualifica non richiedenti lavoro in turno, conservando il 100% dell'importo medio annuo percepito nell'ultimo anno.
[…]

Norma transitoria.
[…]
I lavoratori turnisti di cui al comma 1) della presente Norma transitoria impegnati in turni continui avvicendati per tutte le ore del giorno e della notte e per tutti i giorni della settimana (turni su 24 ore per 7 giorni alla settimana) già regolati dal previgente CCNL Federgasacqua 17.11.95 mantengono 'ad personam' il diritto, previsto dalla Norma particolare in calce all'art. 23 del citato CCNL, a 2 ulteriori giornate di permesso retribuito all'anno a titolo di ulteriore riduzione d'orario, da godersi con le modalità previste per i permessi retribuiti ex festività dell'art. 29, penultimo comma.

Dichiarazione a verbale n. 1
Le Parti confermano che nulla è innovato rispetto alla vigente disciplina collettiva, anche a livello aziendale, in materia di condizioni e articolazione degli schemi di turno, ivi comprese le specifiche previsioni su pause, riposi giornalieri e riposi settimanali e riconoscono, secondo quanto evidenziato nella Premessa al capitolo VII del presente contratto, che la normativa contenuta nel presente articolo assicura una protezione adeguata a detti lavoratori.
[…]

Art. 25 - Servizio di reperibilità (articolo nuovo).
Le Parti si danno atto che, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 2), per la durata del presente contratto l'istituto del servizio di reperibilità continuerà ad essere regolato, sia sul piano normativo sia sul piano economico, dalle discipline in proposito previste nei diversi CCNL di provenienza; in particolare, per le aziende associate a Federutility vale quanto disposto dall'art. 24, CCNL 17.11.95; per le aziende associate ad Anigas dall'art. 25, CCNL 4.5.95; per le aziende associate ad Assogas e Federestrattiva dall'art. 21, CCNL 18.7.95; per le aziende associate ad Anfida dall'art. 33, CCNL 8.7.96.
Le parti stipulanti convengono di costituire un apposito gruppo di lavoro paritetico volto ad individuare per tutti i lavoratori del settore una disciplina comune.
Tale Gruppo di lavoro si attiverà entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto e presenterà alle parti stipulanti le risultanze dei suoi lavori entro la durata del contratto medesimo.
Le Parti concordano le misure atte a garantire un'adeguata protezione dei lavoratori reperibili qualora il riposo fisiologico - fruito anche in modo frazionato a causa degli interventi effettuati - risulti, anche tenendo conto dei riposi fisiologici di cui all'art. 27, comma 13) del presente CCNL, comunque inferiore complessivamente alle 11 ore nelle 24; in tali casi il lavoratore ha diritto a riposi compensativi fino a concorrenza delle suddette 11 ore di riposo giornaliero, fermo restando il diritto alla sola maggiorazione di cui all'art. 27, comma 12) del presente CCNL e fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 del CCNL Anig 4.5.95 per le aziende associate ad Anigas in tema di trattamento economico del riposo fisiologico.
Detti riposi vanno goduti di norma nell'ambito della prestazione lavorativa ordinaria delle 48 ore successive.

Art. 26 - Lavoro notturno/lavoro festivo.
1) Ai fini della disciplina del lavoro notturno, anche per l'individuazione dei casi di esclusione, si fa riferimento al D.lgs. n. 66/03. Si considera lavoro notturno agli effetti legali, di cui al citato decreto legislativo, quello effettivamente prestato alle condizioni di cui al decreto medesimo nel periodo intercorrente fra le ore 23 e le 6.
Ai soli effetti retributivi di cui al presente CCNL, si intende per lavoro notturno quello prestato dal lavoratore dalle ore 21 alle 6.
Nei confronti dei lavoratori notturni, di cui alla definizione contenuta nel citato decreto legislativo, il periodo di riferimento, ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto, sul quale calcolare il limite delle 8 ore sulle 24 ore deve intendersi come media su base annuale.
[…]

Art. 27 - Prestazioni oltre il normale orario di lavoro (lavoro straordinario).
Le prestazioni oltre il normale orario di lavoro devono di norma avere carattere di eccezionalità e pertanto essere limitate ai casi di effettive esigenze di servizio.
Ferma restando la disciplina legale sulla durata della prestazione lavorativa, nonché gli effetti sulla stessa derivanti dalla natura di servizio pubblico dell'attività svolta dalle aziende, si considera lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali e retributivi, quello compiuto dal lavoratore oltre la durata dell'orario medio contrattuale, come fissato dal presente CCNL.
Il lavoro di cui al precedente comma 2) è ammesso secondo la disciplina di legge vigente, fatte salve in ogni caso le deroghe e le eccezioni previste dalla stessa e dalle clausole del presente CCNL.
Il lavoro straordinario deve essere richiesto e autorizzato preventivamente dal responsabile del settore, dell'ufficio o del reparto, fatte salve le esigenze della continuità, della sicurezza del servizio e della pubblica incolumità.
Il lavoro straordinario non espressamente autorizzato non è comunque riconosciuto, né compensato. Non è consentito che il lavoratore si trattenga sul posto di lavoro oltre l'orario normale se non deve prestare lavoro straordinario richiesto dall'azienda.
Il personale non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario senza giustificati motivi di impedimento.
La Direzione aziendale comunica semestralmente alla RSU i dati a consuntivo relativi alle eventuali prestazioni di lavoro straordinario per unità organizzativa.
Ove sia programmata l'esecuzione di opere e/o attività non eseguibili nell'orario normale di lavoro, ovvero tali da richiedere periodi prolungati di ricorso al lavoro straordinario, le prestazioni di lavoro straordinario sono definite previo esame congiunto con la RSU, da esaurirsi entro 10 giorni complessivi; in tal caso le ore di lavoro straordinario prestate dai lavoratori vengono compensate con altrettanti periodi di riposo da godersi con il regime dei permessi retribuiti ex festività di cui all'art. 29 e il pagamento delle sole maggiorazioni della retribuzione oraria.
[…]
Il lavoratore non addetto a turni che viene chiamato a prestare lavoro straordinario festivo viene normalmente compensato con un corrispondente periodo di riposo compensativo e con la sola maggiorazione della retribuzione oraria stabilita al precedente comma per le ore prestate.
Il lavoratore che presta lavoro straordinario notturno tra le ore 0 e le ore 6 a.m. ha diritto, a titolo di riposo fisiologico, a posticipare l'inizio del lavoro ordinario della giornata per un numero di ore pari alla durata della prestazione straordinaria, fermo restando il pagamento della sola maggiorazione prevista per la stessa.
Con riferimento al rispetto del riposo giornaliero di cui all'art. 7, D.lgs. n. 66/03, al personale non reperibile chiamato a svolgere lavoro straordinario non programmato si applicano le disposizioni di cui all'art. 25, commi 4) e 5).

Lavoro prestato in giorno di riposo settimanale.
Le Parti convengono che ai lavoratori i quali nel normale giorno di riposo settimanale effettuino prestazioni lavorative in misura pari o superiore a 4 ore, il lavoratore ha diritto a un'intera giornata di riposo compensativo da fruire di norma nella settimana successiva, ferma restando la sola maggiorazione della retribuzione oraria per le ore di lavoro effettivamente prestate.
Le Parti, in conformità a quanto previsto nella Premessa al capitolo VII del presente contratto, si danno altresì atto che le prestazioni rese in giorno di riposo settimanale per un periodo inferiore alle 4 ore non pregiudicano il godimento della giornata di riposo settimanale.
[…]

Art. 28 - Ferie.
[…]
Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro.
[…]

Art. 29 - Riposo settimanale e giorni festivi.
[…]
Per i lavoratori giornalieri il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per quei lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo stesso.
Per i lavoratori addetti a turni continuativi è ammessa la fissazione del riposo in un giorno settimanale diverso dalla domenica. Per detti lavoratori il giorno di riposo settimanale fissato verrà considerato a tutti gli effetti come la domenica.
[…]