MINISTERO INTERNO
Lettera circolare 30 ottobre 1996, prot. n. 2244/4122
D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica". Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2.
 

Sono pervenuti a questo Ufficio numerosi quesiti in ordine all'applicazione di alcune delle misure previste dal decreto citato in epigrafe.
Al riguardo, sul conforme parere che il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi ha espresso nella riunione del 22 ottobre 1996, si riportano nell'allegato "A" i relativi chiarimenti.
Inoltre, per quanto riguarda gli edifici scolastici esistenti alla data di emanazione del disposto in questione, includendo in tale fattispecie anche quegli edifici per i quali a tale data era stato richiesto il parere preventivo, si trasmettono, con l'allegato "B", le misure che il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi ha definito nella medesima riunione, al fine di permettere la concessione di deroghe in via generale ai punti citati nell'oggetto. Tali disposizioni, essendo in linea con i principi informativi di analoghe deroghe rilasciate nel corso del tempo, consentono ai Comandi provinciali VV.F. di procedere direttamente all'approvazione dei progetti, intendendosi accolte in via generale le deroghe alle specifiche prescrizioni del decreto in argomento.
 

Allegato "A" alla lettera circolare
Protocollo P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996
Chiarimenti

1) Punto 5.6 - Numero delle uscite e 6.1 - Spazi per esercitazioni: la realizzazione, sia dell'uscita che adduca direttamente in luogo sicuro che di strutture REI 60, prevista dal combinato disposto dei punti 5.6 - secondo capoverso - e 6.1 - quinto capoverso, è necessaria nel caso di spazi per esercitazioni nei quali il materiale presente costituisca rischio per carico di incendio o per caratteristiche di infiammabilità ed esplosività o per complessità degli impianti.
Si chiarisce pertanto che non rientrano in tali fattispecie, ad esempio, le aule di disegno, informatiche, di linguistica, per esercitazioni musicali o similari.
2) Punto 6.1 - Spazi per esercitazioni: la realizzazione di aperture permanenti di aerazione pari ad 1/20 della superficie in pianta dei locali è necessaria nei locali ove si manipolano sostanze esplosive e/o infiammabili.
A tale proposito si chiarisce che l'utilizzazione di becchi bunsen o di altri bruciatori alimentati a gas naturale non ricade in tale fattispecie.
Si ricorda peraltro che le apparecchiature e le relative aperture di aerazione devono essere conformi alle norme di buona tecnica in materia di sicurezza degli apparecchi a gas e si fa presente che i locali destinati a laboratori chimici didattici e di ricerca dove si utilizzano sostanze esplosive o infiammabili devono essere dotati di impianti di ventilazione idonei ad evitare il ristagno e/o l'accumulo di gas e vapori (tossici e/o infiammabili) e di apposite cappe di aspirazione.
3) Punto 6.2 - Spazi per depositi: si chiarisce che per "deposito" devono essere intesi gli ambienti destinati alla conservazione dei materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi, con l'esclusione degli archivi e delle biblioteche in cui sia prevista la presenza continuativa di personale durante l'orario di attività scolastica. Pertanto, solo nei locali con carico di incendio superiore a 30 kg/m in cui non sia prevista la presenza continuativa di personale dovranno essere realizzati gli impianti automatici di rivelazione di incendio (locali fuori terra) o di estinzione (locali interrati) come disposto dal punto 9.3. Nei depositi, inoltre, è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.
4) Punto 9.1 - Rete idranti: ai fini della realizzazione della rete, prescritta al primo capoverso, si chiarisce che possono essere installati naspi DN 25; l'alimentazione, in tale caso, deve garantire ai tre naspi idraulicamente più sfavoriti una pressione al bocchello di almeno 1,5 bar. Negli edifici di tipo 4 e 5 devono essere installati in ogni caso idranti DN 45.
 

Allegato "B" alla lettera circolare
Protocollo P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996
Deroghe in via generale

A) Punto 5.0 - Affollamento
Nel caso di refettori e palestre, qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base delle densità di affollamento indicate al punto 5.0, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività.

B) Punto 5.2 - Sistema di vie di uscita
B1) Edifici a tre piani fuori terra: limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra è ammesso che, in luogo della scala esterna o a prova di fumo, sia realizzata una scala protetta a condizione che tutte le scale siano protette e che adducano, attraverso percorsi di esodo, all'esterno. Nella gestione dell'emergenza si deve tenere conto della realtà dei predetti percorsi.
Ai fini del computo della lunghezza del percorso di cui al punto 5.4, si chiarisce che non deve essere considerato il percorso interno ai vani scala protetti.
B2) Edifici a due piani fuori terra: è ammessa la realizzazione di una sola scala, protetta, alle seguenti condizioni:
- il numero di persone complessivamente presenti al secondo piano sia commisurato alla larghezza della scala, considerando la capacità di deflusso non superiore a 50;
- il percorso di piano non sia superiore a 15 m. Sono ammessi percorsi di lunghezza non superiore a 25 m se corridoi e scale sono provvisti di rivestimenti ed arredi di classe 1ª di reazione al fuoco in ragione di non più del 50% della loro superficie totale (pavimenti, pareti, soffitti e proiezione orizzontale delle scale) e di classe 0 per le restanti parti e ove ritenuto necessario, di impianto automatico di rivelazione e allarme incendio;
- il percorso da ogni punto dell'edificio fino a luogo sicuro non superi i 45 m.