MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali


Lettera Circolare
Prot. N° P954/4122 sott. 32

Roma, 17 maggio 1996
 

OGGETTO: Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica – Chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni.
 

Con il D.L.vo 19 marzo 1996, n. 242 sono apportate alcune modifiche alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare nell’art. 16 sono state specificate le misure alle quali devono essere adeguati i luoghi di lavoro esistenti.
Al riguardo atteso quanto stabilito dal D.L.vo 19 settembre 1994, così come modificato dal D.L.vo 19 marzo 1996, n. 242, relativamente alle uscite dei locali di lavoro, si ritiene opportuno chiarire che, nell’ambito delle strutture scolastiche costruite od utilizzate prima del 27 novembre 1994, i locali destinati ad aule didattiche ed esercitazioni, non dovranno essere adeguati al terzo comma del punto 5.6 dell’allegato al D.M. 26 agosto 1992, per quanto attiene la larghezza delle porte, essendo le misure ivi previste in contrasto con i citati decreti legislativi.
La larghezza delle porte dei suddetti locali deve in ogni caso essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità, così come espressamente richiamato dall’art. 16, 3° comma, del D.L.vo n. 242/96.
I Comandi provinciali dei Vigili del fuoco sono pregati di portare a conoscenza di quanto sopra i Provveditorati agli studi, le Province ed i Comuni, ai fini di chiarire i numerosi quesiti pervenuti sullo specifico argomento.