Tipologia: Protocollo
Data firma: 21 dicembre 2007
Parti: Istituzioni, OO.AA, OO.SS, Associazioni ambientaliste
Fonte: Regione Toscana

Sommario:

 Preambolo
Premessa
1. Disposizioni generali
2. Indirizzi per l'attività contrattuale
 3. Disposizioni in materia di sicurezza
4. Legalità
5. Formazione
Costituzione comitati

Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro in Toscana

Tra Regione Toscana, Upi, Anci, Uncem, Confindustria, Confapi Toscana, Associazione Generale Cooperative Italiane, Cna, Confartigianato, Casartigiani, Lega Regionale Cooperative, Confcooperative, Confesercenti, Confcommercio, Cia, Confagricoltura, Coldiretti, Cgil, Cisl, Uil, Conservizi Cispel Toscana, Associazioni Ambientaliste

Il giorno 21 del mese di dicembre dell'anno 2007
Visto:
• il d.lgs. 626/1994 e ss.mme ii., riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro;
• il d.lgs. 494/1996 e ss.mm.ii., inerente le prescrizioni di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, ed il regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nel cantieri temporanei o mobili di cui al d.p.r. 222/2003;
• la legge 123/2007 recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
• La legge regionale 8/2000, inerente il monitoraggio e le misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri edili;
• l'art.82 della legge regionale 1/2005 "Governo del Territorio" con il quale si danno disposizione in materia di rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili correlate al rilascio dei titoli edilizi;
• la legge regionale 64/2003 "norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili";
• la legge regionale toscana 38 del 2007, recante disposizioni in materia di contratti pubblici, sicurezza e regolarità del lavoro;
• il PIR 2.2 "Innovazione, qualità e sicurezza del lavoro", contenuto all'interno del Piano Regionale di Sviluppo 2006-2010;
• i Piani Mirati per la sicurezza del Piano Sanitario 2005-2007;
• il Patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana, del 30/03/2004;
• il protocollo d'intesa del 20/10/1997 tra Regione Toscana, associazioni regionali degli Enti Locali e parti sociali, concernente lo sviluppo e la diffusione delle iniziative per la trasparenza degli appalti e la lotta al lavoro nero, e le successive integrazioni di cui alle delibere della Giunta Regionale nn. 1008/2001 e 2/2002;
• il protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Aziende Sanitarie e Organizzazioni Sindacali sull'edilizia ospedaliera di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1397/2003;
• le proposte emerse dalla seconda Conferenza nazionale "Salute e sicurezza sul lavoro" tenutasi a Napoli nello scorso mese di gennaio;
• il Patto Nazionale - promosso proprio dalla Regione Toscana in seno alla Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome - sulla sicurezza del lavoro, datato primo agosto 2007;

Premesso:
• che l'art. 26 della legge regionale 38/2007 prevede la stipula di un patto regionale sulla sicurezza e regolarità del lavoro in Toscana, tra la Regione Toscana, le rappresentanze delle stazioni appaltanti, le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, che contenga azioni volte alla definizione e sviluppo di strategie condivise fra le parti, finalizzate alla valorizzazione e diffusione delle buone pratiche già elaborate e sperimentate per la crescita della cultura della legalità e del lavoro in sicurezza;
• che l'obiettivo principale delle parti firmatarie del presente Patto è quello di garantire i migliori livelli di prevenzione, sicurezza e regolarità nei luoghi di lavoro per tutti i lavoratori e le lavoratrici impegnati in appalti affidati sul territorio della regione toscana, in coerenza con l'articolo 2087 del codice civile;
• che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 2007 avente ad oggetto il ricorso delle Regioni avverso il Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 163/2006 la Regione Toscana ha ritenuto:
- di abrogare alcune disposizioni della legge regionale 38/2007, adottate in difetto di competenza;
- di proporre al Parlamento l'adozione di norme che integrino il citato d.lgs. 163/2006, con la finalità di accrescere i livelli di tutela della salute dei lavoratori, la trasparenza e legalità delle procedure di appalto, nonché di semplificare gli adempimenti posti a carico delle stazioni appaltanti;
- di recepire, nel presente documento pattizio, alcuni dei principi esplicitati nella prima stesura della legge regionale 38/2007;
• che in data 19 novembre e 4 dicembre 2007 sono state portate, rispettivamente ai tavoli della concertazione istituzionale e generale, le linee guida dà porre alla base della stesura del presente Patto, tra le quali in particolare:
la lotta al lavoro sommerso ed irregolare quali fattori determinanti degli infortuni sul lavoro;
la valorizzazione degli apporti delle parti sociali e della bilateralità;
la promozione dell'integrazione tra gli enti preposti alle attività di controllo ispettivo e verifica;
• che l'articolo 27 del d.lgs. 626/1994 pone in capo alla Regione il compito di coordinare tutti gli Enti che hanno competenza in tema di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, e che sulla base della citata disposizione è stato costituito il Comitato Regionale di Coordinamento,
• che il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è attualmente e provvisoriamente esercitato dai Presidenti delle Province, ai sensi dell'articolo 4 della legge 123/2007, nelle more dell'emanazione del d.p.c.m. ivi previsto;

Tutto ciò premesso
I soggetti del tavolo di Concertazione Generale istituito presso la Regione Toscana,

Concordano
di rispettare, diffondere e promuovere il rispetto dei contenuti come di seguito elencati:

1. Disposizioni generali
A) Le parti si impegnano, ciascuna per la propria competenza:
1) affinché le stazioni appaltanti e gli aderenti alle associazioni imprenditoriali rispettino, nelle procedure contrattuali, le disposizioni di legge, le prescrizioni pattizie, i CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e gli accordi integrativi territoriali, privilegiando la tutela del lavoro e della sicurezza, e la qualità d'impresa, intesa come qualificazione tecnico-professionale e rispetto della normativa in materia di sicurezza e regolarità del lavoro;
2) ad osservare il prezzario regionale che costituisce lo strumento di riferimento che garantisce la congruità dei prezzi posti a base di gara in termini di adeguatezza e sufficienza rispetto al costo del lavoro ed al costo della sicurezza e tenuto conto dell'esigenza di garantire altresì un margine economico all'impresa; nelle more della definizione del prezziario regionale, le parti si impegnano ad esplicitare, ai fini della garanzia della trasparenza, il prezzario cui viene fatto riferimento;
3) a promuovere la qualità dei progetti posti a base di gara;
4) a partecipare ad una campagna di diffusione della cultura sulla sicurezza del lavoro;
5) a ricercare misure aggiuntive per la sicurezza del lavoro anche tramite il recepimento delle buone pratiche.
6) ad individuare misure premiali per le imprese virtuose;
7) a valorizzare il ruolo del Comitati Paritetici Territoriali.

B) La Regione si impegna:
1) a promuovere l'integrazione tra gli enti preposti alle attività di controllo ispettivo e verifica, così da massimizzarne l'efficacia e l'efficienza;
2) allo sviluppo del coordinamento dei servizi di vigilanza e controllo sulla sicurezza e regolarità del lavoro, nell'ambito del Comitato di Coordinamento di cui all'articolo 27 del d.lgs.626/1994, richiamato in premessa, tenendo conto di quanto attualmente previsto dall'articolo 4 della legge 123/2007;
3) a rendere strutturali le azioni di vigilanza integrata, che sono già state sperimentate con esito positivo nei settori dell'edilizia, ampliando i settori da indagare e garantendo un efficace coordinamento e monitoraggio;
4) a favorire, ai sensi della legge 123/2007, l'attività degli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del d.lgs.626/1994 in ordine al rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro;
5) alla predisposizione, il più possibile tempestiva, del prezziario regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale 38/2007.

2. Indirizzi per l'attività contrattuale
A) le parti si impegnano, ciascuna per la propria competenza, affinché le stazioni appaltanti prevedano nei capitolati clausole specifiche di tutela del diritto del lavoratore alla retribuzione, con riferimento a:
1) rispetto dei tempi di pagamento dei corrispettivi contrattuali dovuti alle imprese;
2) Previsione, nei casi in cui l'impresa non osservi i termini previsti dalle norme regionali e nazionali nei pagamenti delle retribuzioni, di modalità di subentro e di rivalsa sull'impresa da parte della stazione appaltante. Nelle ipotesi di subappalto resta ferma, ai sensi dell'articolo 118 comma 6 del d.lgs. 163/2006, la responsabilità solidale dell'impresa appaltatrice in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'impresa subappaltatrice, anche ai fini del subentro di cui al periodo precedente;
3) indicazione degli obblighi di cui all'articolo 118 comma 3 del d.lgs. 163/2006;

B) le parti si impegnano, ciascuna per la propria competenza, affinché, soprattutto in presenza di prestazioni con impiego diretto di manodopera, le stazioni appaltanti scelgano il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di garantire che l'affidamento non determini la riduzione del livello di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; la valutazione dell'offerta avviene sulla base dei criteri previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia.

C) Le parti si impegnano, ciascuna per la propria competenza, a verificare che il ricorso al subappalto avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni di legge:
1) estendendo alle imprese subappaltatrici gli stessi obblighi dell'impresa aggiudicataria, con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità del lavoro;
2) Richiedendo al contraente l'elenco dei prezzi unitari, risultante dall'aggiudicazione, relativo alle lavorazioni oggetto di subappalto, ivi compresi gli oneri per la sicurezza, ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 118 comma 4 del d.lgs 163/2006;

D) Le parti si impegnano, ciascuna per la propria competenza, affinché le stazioni appaltanti individuino ed inseriscano nei capitolati anche le seguenti cause di risoluzione, quali tipizzazioni del "grave inadempimento contrattuale", prevedendone altresì la contestuale comunicazione all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ed all'Autorità di Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture:
1) Gravi ed accertate violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
2) Gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
3) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione, ovvero violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 5 della legge 123/2007;

La Regione si impegna a specificare e formalizzare dette cause di risoluzione all'interno di linee guida e capitolati tipo da predispone a cura dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici; in particolare verrà elaborata una clausola di risoluzione relativa alla violazione dell'obbligo dell'impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;

3. Disposizioni in materia di sicurezza
A) Le parti si impegnano, ciascuna per la propria competenza, a:
1) accompagnare il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, con un equivalente livello di definizione in riferimento alla pianificazione della sicurezza, comprensivo della stima degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base della gara conseguente;
2) garantire adeguata e documentata formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi dell'articolo 22 del d.lgs. 626/1994;
3) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del d.lgs 494/1996 per tutti i contratti di lavori rientranti nel campo di applicazione del medesimo decreto legislativo, qualora si evidenzino una o più categorie di lavori scorporatali;
4) Procedere, attraverso il direttore dei lavori, all'emissione degli stati di avanzamento dei lavori esclusivamente dopo avere verificato il rispetto da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento. Nei casi in cui è nominato un direttore operativo, il direttore dei lavori provvede dopo avere acquisito una apposita dichiarazione in tal senso da parte di quest'ultimo.

B) La Regione e gli Enti si impegnano a:
1) Promuovere il potenziamento dei controlli nei cantieri pubblici e privati;
2) gli Enti locali in particolare si impegnano a rafforzare il ruolo degli organismi preposti alla tutela della sicurezza urbana, per l'effettuazione di interventi e controlli periodici, nonché su iniziativa autonoma nel corso dell'espletamento della propria attività ovvero su segnalazioni d'urgenza;
3) definire protocolli operativi nei quali individuare le modalità di integrazione e collaborazione fra i vari soggetti che agiscono nei controlli;

4. Legalità
A) Le parti si impegnano, ciascuna per la propria competenza:
1) Ad elaborare, nell'ambito del Comitato di Indirizzo dell'Osservatorio, un codice etico di comportamento comune da sottoscrivere da parte delle imprese che concorrono agli appalti, che preveda misure premiali e sanzionatorie in tema di regolarità del lavoro e tutela della sicurezza dei lavoratori;

B) Le associazioni imprenditoriali si impegnano:
1) alla piena applicazione dei rispettivi codici etici, con particolare riferimento alla violazione di norme in tema di regolarità degli appalti, nelle more dell'elaborazione del codice etico comune di cui al punto precedente;
2) a favorire la collaborazione nella denuncia di forme di intimidazione;

C) Le parti si impegnano, ciascuna per la propria competenza:
1) affinché le stazioni appaltanti inseriscano, nei bandi di gara e/o nei capitolati speciali di appalto, la verifica sugli importi previsti dal contratto di appalto e di subappalto, dell'incidenza dei costi della manodopera così come definiti dall'articolo 15 comma 1 della legge regionale 38/2007;
2) Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 86 e seguenti del d.lgs. 163/2006, ove l'offerta risultata provvisoriamente aggiudicataria non sia soggetta alla valutazione di anomalia le stazioni appaltanti valutano comunque la congruità dell'incidenza dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza - non soggetti a ribasso d'asta - per tutti i contratti di appalto, così come altresì previsto dalla legge 123/2007. Qualora tali costi non risultino congrui, le stazioni appaltanti si riservano di non procedere all'aggiudicazione definitiva;
3) a verificare, nel corso dell'esecuzione del contratto, che l'incidenza dei costi della manodopera dichiarata e ritenuta congrua dalla stazione appaltante non subisca decrementi;

D) Le parti si impegnano, ciascuna per la propria competenza, a richiedere il DURC in. forma telematica; a questo fine, la Regione ed in particolare l'Osservatorio dei Contratti Pubblici si impegnano a promuovere interconnessioni con i sistemi informativi degli Enti titolari dei dati e delle informazioni a ciò rilevanti.

E) Le parti si impegnano, ciascuna per la propria competenza:
1) A promuovere, per tutta la durata contrattuale:
a) Il rispetto - nei confronti dei dipendenti delle imprese affidatarie, comprese le imprese consorziate esecutrici dei lavori e, se impresa cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori - dei CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e gli accordi integrativi territoriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 38/2007 e dell'articolo 118, comma 6 del d.lgs 163/2006;
b) Il rispetto del costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, dalle norme in materia previdenziale e assicurativa dei diversi settori merceologici e delle diverse aree territoriali;
2) Le parti si impegnano, ciascuna per la propria competenza, affinché le stazioni appaltanti, qualora nel corso della prestazione accertassero il venir meno degli elementi sopraindicati in capo all'appaltatore o subappaltatori e alle imprese esecutrici dei lavori, in presenza di specifica clausola nei capitolati speciali d'appalto, ne chiedano l'immediato adeguamento, riservandosi la facoltà anche di sospendere i successivi pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

F) La Regione si impegna, attraverso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici:
1) ad individuare, nell'ambito del nuovo sistema informativo degli appalti pubblici, procedure finalizzate al monitoraggio sistematico del ricorso all'istituto del subappalto, al fine di individuare eventuali fenomeni distorsivi della concorrenza ovvero fenomeni di infiltrazione malavitosa.

5. Formazione
A) La Regione si impegna a:

1) A promuovere la progettazione ed implementazione di percorsi di formazione ed aggiornamento professionale degli operatori delle stazioni appaltanti e degli organismi locali preposti alle attività di controllo e verifica;
2) A valorizzare il ruolo delle Casse Edili di emanazione contrattuale, mediante messa in rete degli archivi e scambio di dati con gli enti appaltanti nell'ambito di quanto previsto all'articolo 11 della legge regionale 38/2007;
3) A progettare ed implementare una grande campagna di diffusione della cultura sulla sicurezza del lavoro, anche attraverso il potenziamento dell'informazione e della formazione, da realizzarsi anche mediante l'inserimento della salute e sicurezza nei programmi scolastici e universitari e nei percorsi di formazione professionale; ciò potrà concretizzarsi in una serie di misure tra loro complementari:
a) Utilizzo dei mezzi di informazione di massa per una sensibilizzazione della collettività sui temi della sicurezza sul lavoro;
b) Promozione di nuove iniziative, ovvero potenziamento di quelle esistenti, finalizzate alla sensibilizzazione degli allievi delle scuole, soprattutto degli Istituti Tecnici e Professionali;
c) Perseguimento, anche attraverso la promozione di intese tra gli Enti preposti e le Associazioni di categoria, dell'obiettivo di fornire a tutti i lavoratori una formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro, eventualmente erogata attraverso servizi di mediazione linguistica, anche tramite la valorizzazione del ruolo degli Organismi paritetici di settore;
d) Promozione di iniziative formative specifiche per i professionisti, per i lavoratori autonomi, per i mediatori culturali, per i capi-cantiere e per gli operatori della materia in genere, al fine di responsabilizzare tali soggetti sul loro ruolo ai fini della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Costituiscono il Comitato dei garanti del presente patto i rappresentanti di:
Regione Toscana
Upi
Anci
Uncem ,
Confindustria
Confapi Toscana
Cna
Confartigianato
Casartigiani
Lega cooperative e mutue
Associazione generale cooperative italiane
Confcooperative
Confesercenti
Confcommercio
Cia
Confagricoltura
Coldiretti
Cgil
Cisl
Uil
Conservizi Cispel Toscana
Associazioni ambientaliste

Costituiscono il Comitato tecnico del patto:
• L'Osservatorio regionale sui contratti pubblici
• La cabina di regia regionale per la legge regionale 38 del 2007
• Il competente Settore (sicurezza e salute sui luoghi di lavoro) della direzione generale del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà
• Il competente Settore (lavoro e formazione continua) della direzione generale politiche formative, beni e attività culturali

I firmatari:
Regione Toscana
Upi
Anci
Uncem
Confindustria
Confapi Toscana
Associazione generale cooperative italiane
Cna
Confartigianato
Casartigiani
Lega regionale cooperative
Confcooperative
Confesercenti
Confcommercio
Cia
Confagricoltura
Coldiretti
Cgil
Cisl
Uil
Conservizi Cispel Toscana
Associazioni ambientaliste