Categoria: Prassi amministrativa
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MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

 

Lettera Circolare
Prot. n° P2041/4106 sott. 35/A

Roma, 02 novembre 1995
 

OGGETTO: Depositi di GPL. Quantità massima di prodotto ammissibile.
 

Con circolare n. 731028 del 4 agosto c.a. il Ministero dell’industria rende noto che il Consiglio di Stato ha revocato l’ordinanza di sospensione provvisoria della circolare dello stesso dicastero n. 227/F del 16 aprile 1993 “evidenziando che l’esigenza di contenere il rischio di un possibile incidente identifica un interesse meritevole di maggior tutela rispetto a quello economico”.
In ragione di ciò da parte del Ministero dell’industria sarà provveduto ad applicare i principi della surrichiamata circolare n. 701481/1993 ai fini della determinazione della quantità massima di prodotto ammissibile nei depositi di GPL.
Premesso quanto sopra si dispone che le SS.LL., entro il 15 novembre p.v., facciano pervenire a questa direzione generale ed ai sigg. Prefetti ed agli ispettori regionali, la situazione di ogni singolo deposito, precisando:
a) la quantità complessiva ammessa;
b) quella introitata al 31 ottobre;
c) quella residua ammissibile a tutto il 31 dicembre.
A tal fine si allegano entrambe le circolari citate.
 

Allegato 1

Prot. N. 701481
 

Oggetto: Quantità massima di prodotto ammissibile nei depositi di GPL

Si trasmette la circolare n. 227/F del 16 aprile 1993 con la quale questo Ministero ha fissato i principi in base ai quali determinare la quantità massima di prodotto introducibile annualmente negli impianti di GPL.
L’indicazione della quantità annua di prodotto, che mira ad assicurare una autonomia media di rifornimento dei depositi non inferiore ad una settimana lavorativa, rappresenta una indispensabile integrazione al decreto di concessione rilasciato per gli impianti di GPL e costituisce pertanto elemento di valutazione anche nei casi di applicazione dell’art. 17 del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741.
Per la necessaria uniformità di indirizzo si comunica che per gli impianti di competenza ministeriale si sta procedendo a fissare la quantità massima introducibile come sesta parte della capienza dell’impianto espressa in peso di prodotto (un sesto del volume serbatoi) x 0,80 (riempimento massimo) x 0,52 (peso specifico) moltiplicata per i giorni di un anno. Tale calcolo consente di determinare la quantità massima di prodotto introducibile annualmente nel deposito che sia al tempo stesso compatibile con una autonomia media di rifornimento di una settimana.
Il superamento di tale quantità oltre a rappresentare un uso improprio del deposito introduce elementi di pericolosità nella gestione dell’impianto che non debbono essere assolutamente consentiti.
Al fine di una corretta uniformità nell’azione amministrativa si invitano le SS.VV. ad applicare i principi sopra esposti anche agli impianti di propria competenza che sovente, proprio a motivo della ridotta capacità di stoccaggio, sono tra quelli che più si discostano dai limiti sopra delineati.
 

Allegato 2

Prot. n. 731028
 

Oggetto: Quantità massima di prodotto ammissibile nei depositi di GPL

Si fa seguito alla ministeriale n. 703351 del 14 dicembre 1993 con la quale è stata comunicata la sospensione dell’applicazione della circolare n. 227/F del 16 aprile 1993, relativa alla quantità massima di prodotto introducibile annualmente negli impianti di GPL.
Si comunica che il Consiglio di Stato con ordinanze n. 713, 714, 715, 716 e 717/1995, ha revocato l’ordinanza di sospensione della circolare in argomento, evidenziando che l’esigenza di contenere il rischio di un possibile incidente identifica un interesse meritevole di maggiore tutela rispetto a quello economico.
Questo Ministero pertanto provvederà ad applicare i principi contenuti nella circolare in argomento agli impianti di GPL di propria competenza.