MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali


Lettera Circolare
Prot. n° P541/4118/1 Sott. 44

Roma, 01 aprile 1995
 

OGGETTO: Servizi a pagamento resi dai Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Chiarimenti sull’articolo 1, comma 2°, della legge 26 luglio 1965, n. 966.
 

Sono pervenuti da vari Comandi Provinciali quesiti intesi a conoscere se le ex Aziende Autonome dello Stato, trasformate in enti pubblici economici, sono ancora da considerarsi Amministrazioni dello Stato e come tali esentate dal pagamento dei servizi resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi del 2° comma dell’art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966.
Su conforme parere dell’Ufficio Studi, Affari Legislativi ed Infortunistica di questa Direzione. si chiarisce che con locuzione «Amministrazione dello Stato» contenuta nella precisata legge, si deve intendere esclusivamente quella parte dell’organizzazione delle Stato che mette capo al Potere esecutivo (i Ministeri) e che svolge primariamente attività pubblicistica, nonché quelle unità organiche, variamente articolate con il rispettivo Ministero che se pur dotate dì autonomia di gestione e di bilancio, sono soggette ai poteri gerarchici del Ministro e sono prive di personalità giuridica (Aziende Autonome dello Stato).
Gli enti pubblici economici, di converso, pur se sottoposti al potere di vigilanza da parte del ministero cui fanno riferimento, sono dei soggetti giuridici che Svolgono attività esclusivamente o prevalentemente economiche secondo le regole del diritto privato.
Pertanto tutti gli enti, qualificati come enti pubblici economici, non rientrano nella previsione di cui al 2° comma dell’articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e quindi sono tenuti al pagamento dei servizi resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in base al disposto della predetta legge.
Da ultimo, si coglie l’occasione per ribadire che quanto riportato nel precedente capoverso trova ovvia applicazione nei confronti delle ex Aziende Autonome dello Stato, che hanno assunto lo stato giuridico di società per azioni.