MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

 

Lettera Circolare
Prot. n° 559/C

Roma, 12 gennaio 1995
 

OGGETTO: Piscine annesse a complessi ricettivi - Assoggettabilità al collaudo della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ex art. 80 T.U.L.P.S.
 

Com’è noto, questo Ministero ha in passato più volte espresso l’avviso che le piscine natatorie annesse ai complessi ricettivi, il cui accesso era riservato ai soli ospiti, dovevano considerarsi come luoghi di trattenimento pubblico ai sensi dell’art. 17 della circolare n. 16 del 15 febbraio 1951.
Conseguentemente si era ritenuto che le suddette piscine dovevano essere costruite e condotte secondo le prescrizioni contenute nella citata circolare ministeriale e nell’art. 20 del D.M. 25 agosto 1989 e dovevano essere preventivamente sottoposte al collaudo di agibilità da parte della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Recentemente questo orientamento ha suscitato perplessità applicative in alcuni Uffici periferici ed è stato messo in discussione da alcune decisioni adottate dalle Magistrature amministrative.
Tale circostanza ha indotto questo dicastero ad avviare un’attenta riflessione, in vista di un possibile riesame degli indirizzi in questione.
Non vi è dubbio, infatti, che le piscine natatorie devono essere assoggettate al controllo preventivo della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ed alla relativa disciplina configurata dalla ricordata circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 e dell’art. 20 del D.M. 25 agosto 1989, soltanto quando esse possano essere qualificate come luogo pubblico o aperto al pubblico.
Devono considerarsi tali gli impianti ai quali può accedere una pluralità indistinta di persone previo pagamento o meno del prezzo di un biglietto; al contrario, le strutture che possono essere utilizzate soltanto da coloro che siano muniti di un titolo particolare abilitante all’ingresso, rientrano invece nella categoria dei luoghi privati e, pertanto, non ricadono sotto il dettato della vigente legislazione di pubblica sicurezza.
Ciò posto, sembra di poter ritenere che le strutture ricettive, che consentano ai soli ospiti l’uso delle piscine natatorie, mettono in essere un sistema di selezione dell’utenza tale da far considerare i detti impianti come veri e propri luoghi privati. Da ciò discende che le piscine in parola non debbano essere soggette al preventivo collaudo delle Commissioni provinciali di vigilanza e che ad esse non si applichino le prescrizioni della circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 e dell’art. 20 del D.M. 25 agosto 1989. Queste disposizioni infatti individuano i parametri di sicurezza ed igiene degli impianti destinati esclusivamente ad ospitare competizioni agonistiche ovvero ad accogliere una pluralità indiscriminata di praticanti attività sportive.
Resta fermo, tuttavia, che dovranno comunque ritenersi pubbliche le piscine annesse a complessi ricettivi alle quali possa accedere un pubblico indistinto. In tali casi dovrà obbligatoriamente essere richiesta la verifica delle condizioni di agibilità da parte della Commissione provinciale di vigilanza, come previsto dall’art. 80 T.U.L.P.S., la quale accerterà la sussistenza di tutti i requisiti imposti dalla circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 e dall’art. 20 del D.M. 25 agosto 1989.
Nella circostanza sembra opportuno rammentare che il regime di controllo gestionale delle piscine natatorie è ormai disciplinato, per gli aspetti di igiene, sanità ed alcuni profili di pubblica sicurezza da uno specifico Atto di intesa Stato - Regioni, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 39 del 17 dicembre 1992.
All’osservanza delle disposizioni contenute in questo Atto sono tenuti, sotto il controllo dell’Autorità sanitaria, tutti i proprietari di piscine natatorie, ivi comprese quelle “al servizio di comunità quali alberghi, camping, circoli sportivi, villaggi turistici ...” per le quali l’art. 10 del citato provvedimento contempla soltanto deroghe di marginale rilievo.
Delle indicazioni sopra formulate, attesa la loro rilevanza ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative trasferite agli Enti locali dall’art. 19 del D.P.R. n. 616/1977, si pregano i sigg. Prefetti di voler dare comunicazione ai Comuni delle rispettive Province, nonché alle locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura affinché ne rendano edotte le categorie imprenditoriali e professionali interessate.
Si resta in attesa di ricevere un cortese cenno di assicurazione.