Categoria: Normativa statale
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Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208.
Norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione.
G.U. 3 maggio 1971, n. 109

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, sugli olì minerali e carburanti, in relazione allo art. 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento dei gas di petrolio liquefatti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l’interno;
 

Decreta:

Articolo unico

E’ approvato l’annesso regolamento recante norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti (g.p.l.) per autotrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1971

SARAGAT
COLOMBO — RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 174. — VALENTINI

 

TITOLO I
GENERALITÀ

Art. 1.
(Campo di applicazione)

Le presenti norme si applicano agli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione.
 

Art. 2.
(Elementi essenziali degli impianti)

Gli impianti soggetti alle presenti norme sono costituiti dei seguenti elementi essenziali:
1) un serbatoio;
2) un gruppo di due elettropompe adibite: a) al rifornimento del serbatoio; b) all’erogazione dei gas di petrolio liquefatti;
3) eventualmente un elettrocompressore, in sostituzione o m aggiunta della pompa adibita al rifornimento del serbatoio;
4) uno o due apparecchi di distribuzione (colonnine).
In luogo delle elettropompe possono essere impiegate anche pompe fluidodinamiche.
I vari elementi degli impianti devono avere le caratteristiche, i dispositivi di sicurezza e le apparecchiature di cui agli articoli seguenti.
 

TITOLO II
NORME PER GLI IMPIANTI E DI ESERCIZIO

Capo I
SERBATOIO

Art. 3.
(Caratteristiche e dispositivi del serbatoio)

Il serbatoio dev’essere unico e interrato.
Deve presentare inoltre le seguenti caratteristiche:
a) capacità non superiore a 15 metri cubi;
b) idoneo rivestimento contro le corrosioni;
c) lunghezza delle tubazioni fisse per il travaso, tra i punti di attacco alla parete del serbatoio e quelli immediatamente esterni alla cassa di contenimento, non superiore ad un metro.
Dev’essere munito infine dei seguenti dispositivi:
a) un indicatore di livello del liquido contenuto nel serbatoio, fisso e a segnalazione continua;
b) un sistema a pescante fisso per il controllo del livello massimo ammissibile del liquido;
c) un sistema costituito da due valvole di sicurezza con possibilità di esclusione di una sola di esse in caso di controllo o di manutenzione, collegato ad uno scarico in candela;
d) una valvola di eccesso di flusso per ciascun punto di attacco delle tubazioni di travaso in fase liquida;
e) una valvola di non ritorno al punto di attacco della tubazione di travaso in fase liquida;
f) messa a terra con resistenza non superiore a 20 Ohm.
La sezione del tubo di scarico in candela di cui alla lettera c) del comma precedente non dev’essere inferiore a quella di scarico della valvola di sicurezza. In caso di più valvole collegate al medesimo scarico, la sezione del tubo di scarico dev’essere non inferiore alla somma delle sezioni di scarico delle singole valvole.
Lo scarico in candela deve avere là parte terminale a non meno di metri 5 dal piano di calpestio.
 

Art. 4.
(Approvazione e collaudo del serbatoio)

Il serbatoio deve essere stato sottoposto, e con esito favorevole, al controllo dell’Associazione nazionale per il controllo della combustione ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e del decreto ministeriale 20 agosto 1933 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 dell’8 settembre 1933.
 

Art. 5.
(Cassa di contenimento del serbatoio)

Il serbatoio dev’essere collocato entro una cassa di contenimento ed a questa ancorato in modo da resistere ad eventuali spinte idrostatiche.
La cassa di contenimento dev’essere costruita in calcestruzzo armato, con intonaco interno in malta cementizia o altri materiali che ne assicurino una equivalente impermeabilità.
Deve inoltre presentare le seguenti caratteristiche:
a) bordi superiori con sporgenza da almeno 10 a non più di 40 cm. rispetto al livello del terreno circostante;
b) dimensioni tali da lasciare uno spazio di almeno 50 cm. fra le pareti e il serbatoio;
c) copertura leggera incombustibile per la protezione del serbatoio dagli agenti atmosferici.
Gli spazi tra le pareti e il serbatoio devono essere riempiti con sabbia asciutta.
 

Art. 6.
(Sistemazione del serbatoio nella cassa di contenimento)

Nella cassa di contenimento il serbatoio dev’essere collocato su selle d’appoggio in modo che: a) la generatrice inferiore risulti ad almeno 50 cm. di distanza dal fondo della cassa; b) la generatrice superiore non superi il livello del terreno circostante; c) lo strato di sabbia soprastante il serbatoio abbia lo spessore di almeno 30 cm.
 

Capo II
POMPE

Art. 7.
(Caratteristiche e requisiti delle pompe)

Le pompe adibite al travaso e all’erogazione dei gas di petrolio liquefatti devono essere a perfetta tenuta, in relazione alla natura, chimica e allo stato fisico-chimico dei gas, e resistenti alla pressione di 30 chilogrammi per centimetro quadrato. Tali requisiti devono risultare dal certificato, di fabbricazione.
La portata e la prevalenza delle pompe devono essere adeguate alle caratteristiche dell’impianto.
I motori elettrici devono essere di tipo antideflagrante ai sensi dell’art. 330 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
 

Art. 8.
(Installazione delle pompe)

Le pompe devono essere allogate in pozzetto ed installate in posizione tale rispetto al serbatoio da assicurare la formazione di un battente liquido atto ad evitare interruzioni di continuità, per effetto di vaporizzazione, del liquido circolante nelle apparecchiature.
Sulla tubazione di adduzione alle pompe dev'essere istallata una valvola d’intercettazione manovrabile dall’esterno.
Le pompe devono essere dotate di messa a terra, con resistenza non superiore a 20 Ohm.
 

Art. 9.
(Caratteristiche e requisiti del pozzetto delle pompe)

Il pozzetto dev’essere realizzato con le seguenti caratteristiche:
a) struttura in cemento armato con intonaco impermeabile;
b) bordi superiori sporgenti almeno 10 cm sul piano di campagna;
c) scala fissa in metallo antiscintilla ancorata alle pareti interne;
d) ampiezza tale da consentire l’agevole accesso e le manovre del personale;
e) copertura con materiali leggeri e incombustibili per la protezione dagli agenti atmosferici.
Dev’essere isolato rispetto alla cassa di contenimento del serbatoio, pur essendo consentita la contiguità tra le rispettive pareti esterne.
Dev'essere dotato di un sistema di ventilazione meccanica, agente in aspirazione, che assicuri l’estrazione in non più di 30 secondi di un volume d’aria pari alla capacità del pozzetto e che abbia: a) i punti di presa a livello del fondo; b) il tubo di scarico dal lato opposto al punto di travaso e a quota di almeno 3 m.; c) il motore e il relativo impianto di tipo antideflagrante; d) la ventola di tipo antiscintilla.
Tutte le parti metalliche del sistema devono essere elettricamente collegate fra loro e verso terra; la resistenza verso terra non deve essere superiore a 20 Ohm.
I comandi elettrici per l’azionamento delle pompe e del sistema di ventilazione di cui al terzo comma devono essere collocati fuori del pozzetto.
 

Capo III
ELETTROCOMPRESSORE

Art. 10.
(Installazione dell’elettrocompressore)

L’elettrocompressore di cui al primo comma, n. 3, dell’art. 2, dev’essere installato a livello di campagna in adiacenza alla cassa di contenimento del serbatoio.
Esso deve risultare schermato, verso l’area destinata alla sosta dell’autocisterna nella fase di travaso, con muretto in calcestruzzo dello spessore di almeno 15 cm, di forma e dimensioni tali che l’elettrocompressore resti defilato rispetto alla autocisterna in sosta.
Può essere installato anche sul fondo del pozzetto di cui all’articolo precedente in sostituzione di una delle pompe.
 

Art. 11.
(Motore dell’elettrocompressore)

Il motore dell’elettrocompressore dev'essere di tipo antideflagrante ai sensi dell’art. 330 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
 

Capo IV
APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE

Art. 12.
(Requisiti degli apparecchi di distribuzione)

Gli apparecchi di distribuzione (colonnine) devono essere del tipo approvato, ai fini della sicurezza, dal Ministero dello interno.
Devono essere collegati elettricamente, a terra con resistenza .non superiore a 20 Ohm.
 

Capo V
TUBAZIONI

Art. 13.
(Requisiti delle tubazioni)

Le tubazioni rigide di collegamento tra le varie parti dello impianto, nonché le relative valvole, devono essere di acciaio di qualità e saldabile; devono essere inoltre resistenti a pressione non inferiore a 40 chilogrammi per centimetro quadrato.
Le giunture, quando non siano eseguite mediante saldatura diretta delle tubazioni, devono essere realizzate a mezzo di flange, o appositi giunti, saldate ai rispettivi tubi e aventi le stesse caratteristiche di questi. Sono vietate le giunture dirette delle tubazioni mediante filettatura.
Le guarnizioni di tenuta e i bulloni devono essere, per numero, sezione e qualità, idonei per l’impiego in tubazioni destinate al passaggio di gas di petrolio liquefatti.
Sia le tubazioni che le giunture devono avere rivestimento protettivo contro l’ossidazione.
 

Art. 14.
(Tubazioni di alimentazione degli apparecchi di distribuzione)

Le tubazioni di adduzione e di ritorno dei gas di petrolio liquefatti facenti capo agli apparecchi di distribuzione devono essere ancorate alla base degli apparecchi stessi e munite ciascuna di una valvola di eccesso di flusso inserita in adiacenza al punto di ancoraggio. La valvola dev’essere idonea ad impedire la fuoriuscita di liquido o di gas anche in caso di asportazione accidentale dell’apparecchio di distribuzione.
 

Art. 15.
(Sistemazione delle tubazioni)

Le tubazioni rigide devono essere sistemate in cunicoli in muratura.
I cunicoli devono essere: a) internamente rivestiti con malta cementizia o con altri materiali che ne assicurino un'equivalente impermeabilità; b) riempiti con sabbia asciutta; c) muniti di copertura resistente alle sollecitazioni del traffico soprastante;
d) ispezionabili.
Le tubazioni possono essere interrate anche non in cunicoli a condizione che: a) siano protette da incamiciatura metallica di diametro maggiore di almeno due centimetri rispetto a quello della tubazione interna; b) le giunture realizzate con flange siano allogate in pozzetti costruiti con le caratteristiche previste per i cunicoli di cui al secondo comma; c) l’incamiciatura sia a perfetta tenuta; d) l’incamiciatura sia dotata, per ciascun tratto compreso tra due flange, di tino sfiato costituito da un tubo con la parte terminale a gomito, munita di reticella taglia- fiamma e sita all’altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio.
 

Capo VI
PUNTO DI TRAVASO

Art. 16.
(Dispositivi per il travaso)

Le operazioni di travaso dei gas di petrolio liquefatti, dall’autocisterna al serbatoio e viceversa, devono essere effettuate a circuito chiuso, mediante due tubazioni flessibili e snodabili, l’una per la fase liquida, l'altra per la fase- gassosa.
Le parti terminali di queste devono essere munite di flange o raccordi a vite antiscintilla.
Inoltre:
a) l’estremità di attacco all’autocisterna, dev’essere munita di una valvola di eccesso di flusso;
b) l’estremità di attacco al. serbatoio dev’essere munita di una valvola di intercettazione e di una valvola di eccesso di flusso, quest’ultima direttamente collegata alla precedente.
L’impianto di distribuzione deve avere permanentemente in dotazione o tubazioni a flange oppure a raccordi rapidi, per modo che le operazioni di travaso possano essere sempre effettuate senza dover ricorrere a raccordi di passaggio, di cui è fatto divieto assoluto.
Le tubazioni di cui al primo comma devono essere sottoposte annualmente, a cura del gestore dell’impianto, ad una prova idraulica di pressione a 30 atmosfere. La prova dev’essere effettuata presso una laboratorio di Stato o di ente pubblico. Il certificato dell’eseguita prova dev'essere esibito a richiesta degli addetti al controllo.
Il collegamento tra autocisterna e serbatoio dev'essere attuato in modo da assicurarne la continuità elettrica.
Nel luogo in cui si effettuano le operazioni di travaso deve essere predisposta una presa di terra con resistenza non superiore a 20 Ohm per la messa a terra dell’autocisterna.
 

Capo VII
IMPIANTI ELETTRICI

Art. 17.
(Requisiti degl'impianti elettrici)

Negl’impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione, tutte le installazioni elettriche devono avere 1 requisiti previsti nel titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
 

Art. 18.
(Interruttori generali)

Gli interruttori generali dei circuiti per l’alimentazione delle pompe e del compressore e per l’illuminazione di tutto l'impianto di distribuzione devono essere centralizzati su quadro al coperto sito a distanza di almeno 15 metri dal centro del serbatoio.
 

Capo VIII
DIFESA ANTINCENDI

Art. 19.
(Mezzi antincendi fissi)

Il pozzetto delle pompe deve essere dotato di un sistema fisso di estinzione ad anidride carbonica avente carica non inferiore a 15 chilogrammi e che sia azionabile a distanza di almeno 5 metri da posizione protetta.
 

Art. 20.
(Mezzi antincendi portatili)

L'impianto di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione deve essere provvisto di almeno 5 estintori portatili a polvere secca da 12 kg. ciascuno.
 

Capo IX
NORME DI ESERCIZIO

Art. 21.
(Prescrizioni e divieti)

Nell’esercizio dell’impianto di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione il titolare dell'autorizzazione deve osservare e far osservare, sotto la propria responsabilità, le seguenti norme:
1) Le operazioni di travaso dei gas di petrolio liquefatti non possono essere iniziate se non dopo che: a) il motore dell’autocisterna sia stato spento e i circuiti elettrici del mezzo interrotti; b) le ruote dell'autoveicolo siano state bloccate a mezzo di cunei; c) l’autoveicolo stesso sia stato collegato elettricamente a terra; d) sia stata controllata ed accertata la piena efficienza dei raccordi e delle guarnizioni delle tubazioni flessibili o snodabili da adibire al travaso.
2) Durante le operazioni di travaso, il personale addetto deve rispettare e far rispettare nel modo più assoluto il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dal luogo del travaso.
3) Durante le operazioni di travaso e di erogazione, il personale addetto deve sempre tenere a portata di mano uno degli estintori in dotazione all'impianto, in perfetta efficienza e pronto all’uso.
4) Durante le operazioni di erogazione, il personale addetto oltre a rispettare c far rispettare i divieti di cui al n. 2), deve accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire o comunque in sosta nelle vicinanze siano spenti.
5) Negl’impianti misti di cui all’art. 27 è vietato procedere alle operazioni di travaso dei gas di petrolio liquefatti contemporaneamente al travaso di altri carburanti liquidi.
6) Il personale addetto alla gestione dell’impianto deve essere: a) edotto delle norme di esercizio di cui ai precedenti commi; b) addestrato alle manovre da compiere per prevenire a ridurre gli incidenti; c) istruito all’impiego dei mezzi antincendi.
E’ vietato adibire all’esercizio degli impianti minori di 18 anni.
7) Nell’ambito dell’impianto ed in posizione ben visibile deve essere esposto un tabellone riproducente in modo chiaramente leggibile le norme del presente articolo, oltre allo schema e planimetria dell’impianto.
Altri avvisi con la scritta « vietato fumare » devono essere disposti all’ingresso del piazzale e in vicinanza degli apparecchi di distribuzione e del serbatoio.
8) In caso d'incendio o di pericolo, il personale deve immediatamente impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti ed ogni altro mezzo idoneo, che altri autoveicoli accedano all'impianto.
 

TITOLO III
UBICAZIONE E DISTANZE DI SICUREZZA

Capo I
UBICAZIONE

Art. 22.
(Ubicazioni vietate)

Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione non possono sorgere all’interno di centri abitati. Tali s’intendono, agli effetti delle presenti norme, gli aggregati di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili o comunque brevi soluzioni di contiguità.
Parimenti non possono sorgere in zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano nelle quali l’indice di fabbricabilità, secondo i piani regolatori o regolamenti edilizi comunali, sia superiore a 3 metri cubi per metro quadrato.
Non possono sorgere neanche in aree riservate a « verde pubblico ».
L’attestazione che l’area prescelta per rimpianto non ricade né in centro abitato né in zona di espansione di cui al secondo comma o a queste assimilabili per indice di fabbricabilità, né in aree riservate a «verde pubblico», è rilasciata dal sindaco.
 

Art. 23.
(Divieto di permanenza in aree non più rispondenti)

Quando per effetto di variazioni intervenute nella zona successivamente all'installazione di un impianto, questo viene a risultare ubicato nell’ambito di un centro abitato o in zona di espansione, rispettivamente ai sensi del primo e secondo comma dell’articolo precedente, rimpianto dev’essere rimosso.
Per gl’impianti ubicati in zone d’espansione dell'aggregato urbano, l'obbligo della rimozione sorge quando l’indice di fabbricazione effettiva abbia superato l'indice di fabbricabilità di cui al secondo comma dell’articolo precedente.
Il verificarsi delle circostanze ostative alla permanenza degli impianti, ai sensi dei precedenti commi, è accertato dagli organi comunali o per iniziativa del comando provinciale dei vigili del fuoco, che in ogni caso deve sentire il sindaco.
 

Capo II
DISTANZE DI SICUREZZA

Art. 24.
(Distanze di sicurezza esterne)

Ferme restando le norme circa l’ubicazione degl’impianti, l'area su cui questi sorgono deve soddisfare alle seguenti condizioni:
a) che entro il raggio di 40 metri dal punto più prossimo del serbatoio c degli altri elementi dell’impianto di cui all’art. 2 non esistano, salvo quanto previsto nell’articolo successivo, edifici di sorta;
b) che nella fascia contigua fino a 50 metri di raggio dal punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all’art. 2 non esistano edifici e parti di edifici con cubatura singola superiore a 3000 metri cubi, né comunque edifici destinati alla collettività, come scuole, ospedali, chiese, caserme.
In prossimità di luoghi in cui suole verificarsi affluenza di pubblico, come stadi o campi sportivi, circhi equestri o luna- park a carattere stabile, campi per fiere o mercati, cimiteri e simili, la distanza ira il punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all’art. 2, e il punto più vicino del perimetro di detti luoghi, non può essere inferiore a 80 metri.
In prossimità di vie di comunicazione, la distanza tra il punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell’impianto di cui all’art. 2, e il ciglio più vicino della sede viaria non può essere inferiore a:
30 metri per le autostrade, strade statali, ferrovie e tranvie;
15 metri per le altre strade e le vie navigabili.
In prossimità di linee elettriche aeree, la distanza tra i punti pericolosi dell’impianto (serbatoio e apparecchi di distribuzione) e la proiezione della linea elettrica più vicina non può essere inferiore a 15 metri. La distanza è calcolata a partire dal punto più prossimo del serbatoio e degli apparecchi di distribuzione.
 

Art. 25.
(Distanze di sicurezza interne)

Nell’area di pertinenza dell’impianto, tra ciascun punto pericoloso di questo (serbatoio e apparecchi di distribuzione) ed eventuali installazioni accessorie (chiosco del gestore, locale lavaggio, deposito attrezzi attinenti all’impianto, servizi igienici) la distanza non può essere inferiore a 10 metri. Per l'abitazione del gestore la distanza non può essere inferiore a 20 metri.
Tra gli stessi punti ed eventuali posti di ristoro la distanza non può essere inferiore a 20 metri. I posti di ristoro non possono avere una superficie utile totale superiore a 30 metri quadrati.
La distanza di cui ai commi precedenti è calcolata a partire dal punto più prossimo del serbatoio e degli apparecchi di distribuzione.
Inoltre tra i serbatoi e apparecchi di distribuzione deve essere rispettata la distanza reciproca di 8 metri. Questa è calcolata a partire dal punto più prossimo del serbatoio.
 

Art. 26.
(Mancanza delle distanze di sicurezza)

Quando per effetto di variazioni intervenute nella situazione dei luoghi, le distanze di sicurezza di cui agli articoli 24 e 25 sono venute a mancare, rimpianto dev’essere rimosso.
Il verificarsi della circostanza di cui al comma precedente e accertato dal comando provinciale dei vigili del fuoco.
 

Capo III
IMPIANTI MISTI

Art. 27.
(Distanze negli impianti misti)

Nel caso di impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione installati nell’ambito di stazioni di distribuzione stradale di altri carburanti, oltre al rispetto delle altre norme del presente decreto, dev’essere osservata la distanza di metri 10 tra i seguenti elementi dell’uno e dell’altro impianto:
1) tra i rispettivi serbatoi;
2) tra i rispettivi apparecchi di distribuzione;
3) tra i serbatoi dell’uno e gli apparecchi di distribuzione dell’altro e viceversa.
 

Art. 28.
(Mancanza delle distanze di sicurezza negli impianti misti)

Quando negli impianti misti di cui all’articolo precedente, per effetto di variazioni intervenute nella situazione dei luoghi, le distanze di sicurezza prescritte agli articoli 24 e 25 sono venute a mancare, rimpianto di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti dev’essere rimosso.
Il verificarsi della circostanza di cui al comma precedente è accertato dal comando provinciale dei vigili del fuoco.
 

Art. 29.
(Prescrizioni e divieti negli impianti misti)

Negli impianti di cui all’art. 27 le prescrizioni e i divieti previsti nell’art. 21 devono osservarsi, in quanto applicabili, anche nell’esercizio delle stazioni di distribuzione degli altri carburanti.
 

Art. 30.
(Impianti nell'ambito del demanio marittimo e dei porti)

Per gli impianti da installare nell'ambito del demanio marittimo, oltre alle norme del presente decreto, si applicano anche le norme del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione.
L’installazione degli impianti in ambito portuale è subordinata anche al nulla-osta delle autorità portuali.
Per gli impianti che sorgono in prossimità del demanio marittimo, la circostanza che sono venute a mancare le distanze di sicurezza prescritte dagli articoli 24 e 25 viene accertata, ai sensi degli articoli 26 e 28, anche dall’autorità marittima.
Per gli impianti installati nell’ambito del demanio marittimo, quando, in dipendenza delle sopravvenute circostanze di cui agli articoli 26 e 28, deve procedersi alla loro rimozione, il relativo provvedimento viene emesso previa revoca, da parte dell’amministrazione marittima, dell’atto di concessione.
 

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.
(Norme transitorie)

Gli impianti attualmente esistenti in centri abitati, secondo la definizione di cui al primo comma dell'art. 23, devono essere rimossi entro due anni dall’entrata in vigore delle presenti norme.
Ove tuttavia urgenti ed inderogabili motivi di sicurezza lo richiedano, devono essere rimossi anche prima, appena tali circostanze siano accertate.
All’infuori dell’ipotesi di cui ai commi precedenti, gli impianti non conformi alle presenti norme devono adeguarsi alla nuova disciplina entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.
Tuttavia gli impianti attualmente esistenti in zone destinate all’espansione dell'aggregato urbano con indice di fabbricabilità superiore a 3 metri cubi per metro quadrato possono permanere fino a quando l’indice di fabbricazione effettiva non abbia superato tale limite.
Inoltre, gli impianti attualmente esistenti, nei quali è rispettata la distanza di 30 metri tra i vari elementi pericolosi e i fabbricati vicini, sono esentati dall’obbligo di adeguarsi alla distanza di 40 metri di cui all’art. 24, lettera a), sempre che non ostino particolari motivi di sicurezza.
Possono permanere altresì gli impianti per i quali la condizione di cui al primo comma, lettera a) dell'art. 24 sia soddisfatta per un settore di almeno tre quarti e per il restante quarto la stessa condizione sia soddisfatta per un raggio di almeno 30 metri.

Il Ministro per l'interno: RESTIVO