Categoria: Prassi amministrativa
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MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali
 

Lettera Circolare
Prot. n° 17145/4106/1 Sott. 38

Roma, 03 novembre 1993
 

OGGETTO: Utilizzo elettropompe sommerse per l’erogazione di G.P.L. in impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione - Deroga generale all’art. 8, 1° comma, del D.P.R. n. 208 del 12 gennaio 1971.


Il D.P.R. n. 208 del 12 gennaio 1971 ha previsto al 1° comma dell’art. 8 che le pompe di erogazione di G.P.L. devono essere allocate in apposito pozzetto al fine di garantire quanto segue:
a) funzionamento delle pompe sotto battente al fine di evitare la vaporizzazione del G.P.L., che comporterebbe fenomeni di cavitazione e discontinuità nell’erogazione;
b) permettere l’accessibilità alle pompe stesse per le operazioni di manutenzione.
Stanno pervenendo a questa Direzione, da parte di alcuni Comandi, istanze intese ad ottenere l’autorizzazione all’impiego di elettropompe sommerse per l’erogazione di G.P.L. in impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione in deroga a quanto previsto dal 1° comma dell’art. 8 del D.P.R. n. 208/1971.
Le elettropompe sommerse installate negli impianti sottoposti al parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili per il rilascio della deroga hanno presentato le seguenti caratteristiche:
- motore e relativo impianto elettrico realizzato in conformità al disposto della legge n. 186/1968;
- perfetta tenuta e resistenza alla pressione di 30 bar;
- portata e prevalenza adeguate alle caratteristiche dell’impianto.
L’elettropompa è racchiusa in un contenitore metallico e ad esso collegata in testata a mezzo flangiatura.
Il contenitore risulta solidale alla flangia di chiusura del passo d’uomo del serbatoio ed è dotato di una valvola di livello minimo, manovrabile dall’esterno che ha la duplice funzione di:
- garantire il funzionamento dell’elettropompa sotto battente, come previsto al 1° comma dell’art. 8 del D.P.R. n. 208/1971;
- isolare l’elettropompa dal G.P.L. contenuto nel serbatoio, per necessità manutentive.
L’elettropompa ed il suo contenitore sono collegati tra di loro ed entrambi con il serbatoio, per cui la messa a terra dell’elettropompa richiesta dal 3° comma dell’art. 8 del D.P.R. n. 208/1971 è garantita da quella del serbatoio.
La Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità d’installazione, ha ritenuto che l’elettropompa in questione rispetta i requisiti e le finalità di cui agli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 208/1971, ed ha espresso parere favorevole al suo impiego, per l’erogazione di G.P.L. negli impianti in oggetto, in deroga a quanto prescritto dal 1° comma dell’art. 8 del D.P.R. n. 208/1971 che prevede l’allocamento della pompa in apposito pozzetto.
Stante che la concessione delle deroghe da parte degli organi centrali sta diventando un puro atto formale, al fine di snellire le procedure ed evitare aggravi di lavoro puramente burocratico, i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, in attesa di una modifica del D.P.R. citato, possono procedere direttamente all’approvazione di impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione, che prevedano l’utilizzo di elettropompe sommerse aventi le caratteristiche sopracitate.
Le caratteristiche ed i requisiti dell’elettropompa sommersa dovranno essere certificati dalla ditta costruttrice che dovrà altresì specificare le relative modalità di installazione e manutenzione.
La ditta incaricata dell’installazione e della manutenzione delle suddette elettropompe dovrà rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che le suddette operazioni sono state effettuate in conformità alle specifiche fornite dalla ditta costruttrice.