Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 agosto 2019, n. 21411 - Caduta durante il trasporto di un carrello di posta nella sede del Comune. Onere della prova e impossibilità di accertare la dinamica dei fatti


Presidente: BRONZINI GIUSEPPE Relatore: ARIENZO ROSA Data pubblicazione: 14/08/2019

 

Fatto

 


1. Con sentenza del 10.10.2013, la Corte di appello di Milano confermava la decisione del Tribunale meneghino che aveva respinto il ricorso proposto da R.A. inteso alla declaratoria di responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. in relazione all'infortunio occorsole il 5.5.2007, durante le operazioni di trasporto di un carrello di posta dal 15° piano al 2° nella sede del Comune.
2. La Corte rilevava che la lavoratrice non aveva adempiuto l'onere probatorio gravante a suo carico e non aveva allegato le modalità dell'infortunio, avendo fatto riferimento unicamente ad una responsabilità del datore in relazione al suo obbligo di manutenzione dei locali.
3. Osservava che nulla l'R.A. aveva dedotto o offerto di provare in ordine allo stato dei luoghi e sulla esistenza di una situazione anomala non riconoscibile e determinante una situazione di pericolo non neutralizzata colpevolmente dal Comune. Non era stata in grado la dipendente di individuare l'omissione o la violazione imputabile, né quale presidio di sicurezza, in ipotesi idoneo ad evitare il fatto, fosse stato omesso, considerando anche che la prestazione richiesta alla lavoratrice implicava l'esercizio di attività manuali di contenuto estremamente semplice e che dalle fotografie che riproducevano lo stato dei luoghi non era emersa la presenza di alcuna asperità o insidia. Né poteva addebitarsi al Tribunale di non avere ammesso i testi indicati dall'R.A., posto che, al momento della caduta, per sua stessa ammissione, nessuno era presente sul posto e che le persone indicate nulla avrebbero potuto riferire sulla dinamica dell'infortunio, unica circostanza rilevante per la verifica della colpa datoriale.
4. Di tale pronuncia domanda la cassazione l' R.A., affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste con controricorso il Comune.
 

 

Diritto

 


1. Con il primo motivo, sono denunziate violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sul rilievo che non erano state ammesse prove rilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti di causa, non essendo stata consentita l'escussione, in particolare, della persona che, secondo quanto specificato nella richiesta istruttoria, avrebbe visto la ricorrente e l'avrebbe soccorsa nel momento immediatamente successivo alla caduta, il che poteva incidere sulla prova della precisa dinamica dell'incidente. La ricorrente assume che il teste era sopraggiunto pochi secondo dopo l'accaduto ed addebita al Tribunale di non avere ammesso la c.t.u. richiesta, senza alcuna motivazione.
2. Con il secondo motivo, si ascrivono alla decisione impugnata violazione o falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., assumendosi che, in coerenza con la natura della norma, avente valore di disposizione normativa di chiusura del sistema, deve ritenersi imposto all'imprenditorie l'obbligo di adottare ogni cautela atta a prevenire il pericolo di danni alla salute del lavoratore e che il dovere di diligenza del primo, garante della salute e sicurezza del secondo, debba ritenersi esteso sino a comprendere l'attuazione di ogni misura necessaria alla effettiva salvaguardia del bene tutelato, con responsabilità estesa anche ad eventi riconducibili a negligenza, imperizia ed imprudenza del lavoratore, con il solo limite della sussistenza di una responsabilità del lavoratore idonea ad interrompere il nesso di causalità ex art. 41, comma 2 c. p., in relazione a comportamento avventato ed esorbitante rispetto alle normali attribuzioni. Si aggiunge che tali eccezioni sono compendiate nel concetto di rischio elettivo. Si afferma che nel caso in esame, il pregiudizio fisico subito dalla ricorrente nell'esercizio della propria attività di commessa addetta alla posta era riconducibile alla mancata predisposizione di presidi di sicurezza e protezione da parte del datore, in adempimento dei doveri su di esso incombenti, essendosi precisato nel ricorso in appello che la causa della caduta dell'R.A. o dipendeva da insidia nella pavimentazione o da un difetto intrinseco del carrello con cui era trasportata la posta, per essere quest'ultimo o troppo pesante, o composto da materiale sbagliato e con spigoli acuminati, senza che i dipendenti fossero forniti di adeguate calzature e di sistemi di protezione alle caviglie. Si aggiunge che anche il T.U. del D. lgs. n. 81 del 9.4.2008, che aveva sostituito il d.lgs. 626/94, confortava la correttezza dei rilievi posti a fondamento dell'impugnazione.
3. Premesso che non è descritta in modo dettagliato la dinamica dell'infortunio, laddove la stessa ricorrente si esprime in termini di dubbio circa la riconducibilità del sinistro in modo alternativo ad anomalia del pavimento, ovvero agli spigoli del carrello e che nessun teste era stato indicato come presente ai fatti di causa, che è evidente, in ragione di ciò, che la mancata ammissione di c.t.u. non può essere contestata in questa sede, in ragione della considerazione che la stessa rappresentava un posterius rispetto alla dimostrazione della effettiva dinamica dell'infortunio, che, non venendo in rilievo le regole legali di acquisizione della prova ma, l'accertamento in concreto delle modalità di verificazione dell'infortunio non trova spazio il richiamo all'art. 115 c.p.c., è sufficiente richiamare, quanto alla dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., i principi più volte espressi in materia da questa Corte.
4. La norma non individua una ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, con la conseguenza di ritenerlo responsabile ogni volta che il lavoratore abbia subito un danno nell'esecuzione della prestazione lavorativa, occorrendo sempre che l'evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento, concretamente individuati, imposti da norme di legge e di regolamento o contrattuali ovvero suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza (Cass. nr. 3785 del 2009; Cass. Cass. n. 6018/2000, n. 1579/2000). Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 15 giugno 2016, n. 12347; Cass. 10 giugno 2016, n. 11981), non si può automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno, l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto.
5. E' stato anche chiarito che, ai fini dell'accertamento della responsabilità datoriale, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (ex plurimis, Cass. n. 14865 del 2017; n. 2038 del 2013; Cass. n. 3788 del 2009, Cass. n. 12467 del 2003; di recente, in motivazione, Cass. n. 12808 del 2018).
6. Nel caso di misure di sicurezza cosiddette 'nominate', il lavoratore ha l'onere di provare soltanto la fattispecie costitutiva prevista dalla fonte impositiva della misura stessa - ovvero il rischio specifico che si intende prevenire o contenere, nonché, ovviamente, il nesso di causalità materiale tra l'inosservanza della misura ed il danno subito. La prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell'insussistenza dell'inadempimento e del nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno. Nel caso di misure di sicurezza cosiddette 'innominate', la prova liberatoria a carico del datore di lavoro (fermo restando il suddetto onere probatorio spettante al lavoratore) risulta invece generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore dì lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli 'standards' di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (v. Cass. 25 maggio 2006, n. 12445; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3033; Cass. 2 luglio 2014, n. 15082; Cass. 26 aprile 2017, n. 10319; Cass. 20 febbraio 2018, n. 4084; Cass. 31 ottobre 2018, n. 27964 e, da ultimo Cass. 29.3.2019 n. 8911).
7. In applicazione delle regole enunciate, la Corte di appello ha escluso la condotta inadempiente, come dedotta dalla lavoratrice peraltro in modo non del tutto chiaro (alternativa rilevanza dell'anomalia del pavimento ovvero della struttura del carrello, priva di elementi di protezione atti ad evitare contatti accidentali degli spigoli dello stesso con parti del corpo), osservando che, nell'impossibilità di accertare la dinamica dei fatti per l'assenza di testi presenti all'infortunio, non erano rinvenibili profili di responsabilità in capo all'ente comunale, dando atto, con giudizio di fatto in questa sede non sindacabile, della idoneità degli strumenti di lavoro e della estrema semplicità delle operazioni manuali richieste - che non richiedeva formazione ed informazione dei lavoratori circa le procedure da adottare per evitare rischi connessi all'attività di lavoro, e della regolarità del pavimento, "privo di asperità o insidia".
8. Tali valutazioni rendono conforme ai principi di diritto sopra individuati la decisione impugnata, che ha escluso ogni imputabilità dell'infortunio al datore di lavoro, senza che neppure possa ritenersi violato l'ulteriore principio di questa Corte secondo cui quest'ultimo è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia se ometta di adottare le idonee misure protettive, sia se non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente (v. da ultimo Cass. 8.10.2018 n. 24742, nonché Cass. n. 5695 del 2015; Cass. n. 27127 del 2013; Cass. n. 9661 del 2012; Cass. nr. 5493 del 2006).
9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
10. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002;
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13, commalbis, del citato D.P.R..
Così deciso in Roma, in data 10 aprile 2019