Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 agosto 2019, n. 21425 - Voce di tariffa per la produzione di zattere, battelli e giubbotti di salvataggio: il rischio infortuni, riferito al tasso di contribuzione, è legato al tipo di lavorazione, non al prodotto


 

 

 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: BERRINO UMBERTO Data pubblicazione: 16/08/2019

 

 

 

Fatto

 


Il giudice del lavoro del Tribunale di Ravenna accertò che alla produzione di zattere di salvataggio, battelli pneumatici e giubbotti di salvataggio della società ARIMAR spa andava applicata, a decorrere dall'1.4.2004, la voce di tariffa 2197 ai fini del versamento del premio assicurativo all'Inail ai sensi del D.M. 12.12.2000.
Proposta impugnazione in via principale dall'Inail ed in via incidentale dalla Arimar, la Corte d'appello di Bologna (sentenza del 18.12.2012) ha respinto entrambe le impugnazioni dopo aver rilevato che la diversa voce tariffaria 6421, indicata dall'Inail, era legata essenzialmente alla cantieristica navale, assolutamente estranea all'ambito delle lavorazioni della Arimar. Era, invece, nuova e, quindi, inammissibile la domanda svolta con l'appello incidentale volta alla classificazione dell'attività nella voce tariffaria 8210.
Per la cassazione della sentenza ricorre l'Inail con un solo motivo, cui resiste la Arimar spa con controricorso, illustrato da memoria.
 

 

Diritto

 


Con un solo motivo l'Inail deduce i seguenti vizi di violazione di legge:
-Violazione e falsa applicazione del D.M. 18.6.1988 e del successivo D.M. 12.12.2000; errata applicazione della voce tariffaria 2197 e mancata applicazione della voce di tariffa 6421; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 4 delle Modalità di applicazione della tariffa di cui al D.M. 12.12.2000, il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Sostiene il ricorrente che la Arimar spa produceva battelli gonfiabili, gommoni, tender, zattere di salvataggio autogonfiabili, galleggianti ed accessori che erano a tutti gli effetti delle imbarcazioni o dei galleggianti per l'ormeggio e la navigazione, per cui dovevano essere ricondotti alla voce di tariffa 6421. Preliminarmente va respinta, in quanto infondata, l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla difesa della controricorrente: invero, dagli atti emerge che il ricorso fu consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 16.12.2013, vale a dire entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 18.12.2012.
Il ricorso è, però, infondato. 
Invero, la Corte d'appello di Bologna ha correttamente rilevato che secondo il sistema delle tariffe contributive approvate con Decreto Ministeriale, il rischio di infortuni, al quale è riferito il tasso di contribuzione, è legato al tipo di lavorazione e non al prodotto e che il concetto di lavorazione include il ciclo di operazioni necessario per realizzare quanto descritto nelle voci di tariffa. Tanto premesso, la Corte di merito ha precisato che attraverso la consulenza tecnica d'ufficio si era potuto accertare che, tra l'altro, i battelli pneumatici prodotti dalla società Arimar non potevano essere definiti imbarcazioni da diporto in quanto la loro lunghezza massima era inferiore a 7,50 metri, così come quella dei tender era di m. 2,50; inoltre, la società appellata non produceva gli scafi in plastica rinforzata o vetroresina per i battelli ed i tender, in quanto li acquistava presso ditte esterne; infine, era risultato che le operazioni fondamentali svolte dal personale della Arimar consistevano nel taglio dei tessuti e nella cucitura e saldatura degli stessi, mentre l'allestimento dei battelli, dei tender e delle zattere avveniva mediante parti ed accessori forniti da ditte esterne, che venivano poi assemblate nella Arimar.
Da tutto ciò che precede la Corte territoriale ha poi tratto il convincimento, adeguatamente motivato, che le attività sopra elencate, svolte all'interno della Arimar, non denotavano il rischio lavorativo proprio delle attività rientranti nella tariffa 5421, legato essenzialmente alla cantieristica navale, a sua volta caratterizzata da complessi lavori di carpenteria e saldatura che dovevano ritenersi assolutamente estranei all'ambito delle lavorazioni svolte nella Arimar. Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo. Ricorrono, altresì, i presupposti di legge per la condanna del ricorrente al pagamento del contributo unificato, come da dispositivo, ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. n. 115 del 2002.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di € 7000,00, di cui € 6800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bls dello stesso art. 13.
Così deciso In Roma il 7 marzo 2019