Categoria: Cassazione civile
Visite: 4325

Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 agosto 2019, n. 21333 - Risarcimento del cd. "danno differenziale" conseguente ad infortunio. Rigetto


 

Presidente: DI CERBO VINCENZO Relatore: CINQUE GUGLIELMO Data pubblicazione: 12/08/2019

 

Fatto

 


1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza n. 102 del 2014, ha respinto il gravame proposto avverso la pronuncia n. 113 del 2011, emessa dal Tribunale di Spoleto, che aveva accertato, in parziale accoglimento della domanda formulata da B.G. nei confronti dell'Associazione Festival dei Due Mondi di Spoleto, del Maestro Gian Carlo M. e del figlio Francis M., l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, per il periodo 1.4.2004 - 31.3.2005, esclusivamente tra il ricorrente e la citata Associazione, condannando quest'ultima a corrispondere euro 9.449,85 a titolo di differenze retributive, mentre aveva rigettato le altre richieste concernenti la asserita mancata erogazione del compenso per lavoro straordinario e il risarcimento del danno differenziale conseguente all'infortunio sul lavoro occorso il 6 giugno 2004 allorquando il B.G. si trovava nell'abitazione del Maestro M. in Spoleto.
2. Per quello che interessa in questa sede, i giudici di seconde cure hanno rilevato, in ordine alla pretesa risarcitoria, che l'Associazione Festival dei Due Mondi non poteva essere chiamata a rispondere perché non aveva alcun potere di disposizione sulla abitazione privata del M. ove era avvenuto l'infortunio; nei confronti del Maestro M., invece, e dei suoi eredi, essendo quest'ultimo nelle more del processo deceduto, era stata erroneamente invocata una responsabilità contrattuale ex art. 2087 cc mentre avrebbe dovuto essere dedotta una responsabilità ex art. 2043 cc e tale errata prospettazione rendeva inammissibile la relativa domanda.
3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione B.G. affidato ad un motivo.
4. L'Associazione Festival dei Due Mondi e M. Francis, in proprio e nella qualità di erede di Gian Carlo M. non hanno svolto attività difensiva.
 

 

Diritto

 


1. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia la falsa applicazione dell'art. 2087 cc e l'omessa applicazione, da parte della Corte di appello di Perugia, dell'art. 2043 cc al caso di specie, al fine di dichiarare Giancarlo M. in proprio e, di conseguenza Francis M. quale suo erede, responsabile del sinistro del 6.6.2004 ad esso occorso: in particolare, si sostiene che spettava al giudice applicare l'articolo di legge alla fattispecie invocata dall'istante e che, nel caso in esame, erano stati prospettati tutti gli elementi costitutivi per affermare la responsabilità aquilana del M. ex art. 2043 cc una volta esclusa la sua qualità di datore di lavoro.
2. Il motivo non è fondato.
3. La Corte territoriale, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal B.G. nei confronti del de cuius Gian Carlo M., per il pregiudizio patito per l'asserita presenza di una insidia nel giardino di casa, ha ritenuto infondata la pretesa per la errata prospettazione del titolo di responsabilità, ex art. 2087 cc e non ex art. 2043 cc (come di contro avrebbe dovuto), avendo argomentato invece in merito all'inosservanza di obblighi propri del datore di lavoro, non configurabili a carico del M., e non allegando e provando gli elementi costitutivi quali l'antigiuridicità della condotta del presunto danneggiante, il danno ed il nesso di causalità.
4. Orbene, la censura va scrutinata prendendo in considerazione l'orientamento di legittimità affermatosi in ordine al giudizio di cassazione (cfr. di recente Cass. 28.6.2018 n. 17015) ma che, per i profili di affinità con la problematica in oggetto, può essere seguito anche in sede di processo di appello, secondo cui le condotte, astrattamente compatibili con la fattispecie di cui all'art. 2087 cc, dedotte dal ricorrente a sostegno dell'azione risarcitoria, possono essere ricondotte entro il paradigma dell'alt. 2043 cc purché tale diverso inquadramento abbia ad oggetto i fatti prospettati dalle parti, non potendo l'esercizio di qualificazione giuridica comportare la modifica officiosa della domanda così come definita nelle fasi di merito.
5. Tale principio va, altresì, coordinato con quello in virtù del quale, nel rito del lavoro, che si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, il fatto deve essere correttamente allegato unitamente ai presupposti e agli elementi condizionanti il diritto azionato (cfr. per tutte Cass. Sez. Un. 17.6.2004 n. 11353). 
6. La questione, poi, assume una rilevanza ancora più pregnante in sede di diritti eterodeterminati (quali appunto i diritti di credito per risarcimento del danno e, in genere, per tutti i diritti relativi) per l'individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro e che vanno specificati all'atto della proposizione della domanda, incidendo essi sulla individuazione della causa petendi e, conseguentemente, sull'esercizio del diritto di difesa dell'obbligato (cfr. in Cass. 23.10.2002 n. 14934).
7. Nel caso in esame, i fatti materiali costitutivi erano stati dall'originario ricorrente rapportati, come precisato dalla Corte di appello, ad una dedotta inosservanza degli obblighi del datore di lavoro (M.) al fine di ottenere il cd. "danno differenziale" sicché essi, non ponendosi in relazione di reciproca fungibilità con l'obbligazione risarcitoria ex art. 2043 cc, non avrebbero potuto considerarsi idonei per fare valere una responsabilità di tipo extra-contrattuale, basata su presupposti diversi da quelli fondanti la pretesa azionata.
8. Corretta, pertanto, è stata la statuizione della Corte di merito che ha ritenuto erroneamente prospettata la domanda risarcitoria, come originariamente formulata nei confronti del M., proprio perché effettivamente i fatti costitutivi, posti a base della richiesta risarcitoria, erano carenti di inerenza e di peculiarità rispetto al diverso titolo di responsabilità vantato.
9. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
10. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, sempre come da dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 9 luglio 2019