Categoria: Prassi amministrativa
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MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

 

Lettera Circolare
Prot. n° 13643/4105 sott. 92

Roma, 02 settembre 1993


OGGETTO: Decreto 8 giugno 1993 - Norme di sicurezza antincendi per gli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione - Chiarimenti.


Con il decreto ministeriale 8 giugno 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1993, sono state emanate le nuove norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione che abrogano e sostituiscono le disposizioni riportate nella parte terza del decreto ministeriale 24 novembre 1984.
L’aggiornamento della normativa è stato motivato dalla necessità di recepire le innovazioni tecnologiche verificatesi nel settore nel corso degli ultimi anni per quanto riguarda i sistemi di misura, compressione e distribuzione del metano per autotrazione, e per consentire, anche ai fini ambientali, un razionale utilizzo di questo carburante.
La nuova normativa pone maggiore attenzione nella definizione degli aspetti riguardanti la realizzazione, il collaudo e l’esercizio della struttura impiantistica ed aggiorna alcuni criteri inerenti alla costruzione dei locali, del piazzale e della recinzione del distributore.
Inoltre viene prevista anche una separazione delle strutture dedicate all’attività di distribuzione (rifornimento degli autoveicoli) da quelle, eventuali, di rifornimento di “carri bombolai” per il trasporto di gas naturale compresso per conto terzi.
La previsione di installazione di erogatori automatici, utilizzabili al posto dei tradizionali comandi manuali, ha consentito di riconsiderare, in particolare, i criteri di costruzione delle strutture per il rifornimento degli autoveicoli. I nuovi erogatori infatti sono confrontabili con quelli dei carburanti tradizionali e del GPL.
Come precisato al punto 1.1.2 (campo di applicazione) al fine del rilascio del C.P.I. sono da assoggettare alle disposizioni di cui al D.M. 8 giugno 1993 i distributori di nuova costruzione, ovvero oggetto di sostanziali ristrutturazioni, i cui progetti siano presentati agli organi competenti per l’approvazione dopo la data di entrata in vigore del decreto in argomento (18 luglio 1993).
In relazione anche alla richiesta del Ministero dell’industria - Ufficio centrale metrico, tendente ad una rapida adozione generalizzata dei nuovi erogatori automatici e considerando che la sostituzione - nei distributori già in esercizio - dei tradizionali comandi manuali con i nuovi erogatori - conservando le esistenti strutture di distribuzione (BOX) - costituisce una modifica migliorativa ai fini della prevenzione incendi, si precisa che tale modifica - in assenza di altri contemporanei interventi di ristrutturazione - non deve essere considerata modifica sostanziale agli effetti di quanto indicato al punto 1.1.2 del decreto.
Analoga valutazione va fatta per i casi in cui - sempre che non si effettuino ulteriori interventi di ristrutturazione - venga attuata la trasformazione da impianto alimentato da carro bombolaio ad impianto alimentato da condotta, purché tale modifica sia realizzata con la semplice aggiunta della cabina di misura del gas e con l’utilizzo - come locali di compressione e accumulo - dei locali precedentemente utilizzati per compressori, accumulo e carri bombolai. Anche questa modifica infatti, che elimina il trasporto su strada del gas con carri bombolai e riduce la quantità di gas accumulato nel distributore, è da considerarsi migliorativa rispetto alla situazione in atto.