MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

 

Lettera Circolare
Prot. N° 1235/4106

Roma, 26 gennaio 1993


OGGETTO: Chiarimenti interpretativi del D.M. 31.3.1984 concernente “norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 5 m³.”


Sono pervenute a questo Ministero numerose istanze intese ad ottenere chiarimenti interpretativi relativi ad alcuni punti del Decreto Ministeriale 31 marzo 1984 sia dal punto di vista tecnico che procedurale.
Al riguardo per uniformità di indirizzo e per consentire una corretta applicazione della normativa, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si forniscono di seguito i relativi chiarimenti ai quali i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco si atterranno nell’espletamento dell’attività di Prevenzione Incendi.

TITOLO 2 - UBICAZIONE
PUNTO 2.2 b)
Quesito: - Significato di «costruzioni» in correlazione con le caratteristiche di cortile
Chiarimento: - Con il termine «costruzioni» è da intendersi qualsiasi tipo di edificio, nonché le recinzioni in muratura con altezza superiore a 1.80 m.

PUNTO 2.5
Quesito: - Possibilità di sosta dell’autocisterna su suolo pubblico durante le operazioni di scarico
Chiarimento: - Nel caso sia impossibile prevedere l’area di sosta dell’Autocisterna all’interno della proprietà servita dal deposito e di conseguenza si renda necessaria l’occupazione di suolo pubblico per il tempo indispensabile all’effettuazione delle operazioni di rifornimento, il Comando VV.F., se ritenuto necessario, potrà richiedere la presentazione da parte dell’utente di apposite autorizzazioni da concedersi da parte dell’Autorità competente.
Dette autorizzazioni o concessioni d’uso o di occupazione di suolo pubblico potranno eventualmente contenere le limitazioni di esercizio ritenute necessarie da detta Autorità. Il Comando VV.F., per quanto di sua competenza, dovrà fissare le limitazioni e/o prescrizioni di esercizio da adottare durante le operazioni di travaso, fra le quali dovranno comunque essere previste:
a) Le distanze di sicurezza tra l’autocisterna ed i fabbricati non pertinenti il deposito, che non potranno essere inferiori a quelle previste al punto 4.5.3 del D.M. 31.3.1984;
b) il divieto di sosta in aree ove è prevista notevole affluenza di persone.
Quesito: - Esigenza di mutua visibilità fra deposito di g.p.l. e le autocisterne durante le operazioni di travaso.
Chiarimento: - L’area di sosta dell’autocisterna ed il serbatoio del g.p.l. non devono necessariamente essere mutuamente a vista.

TITOLO 4 - ELEMENTI PERICOLOSI E RELATIVE DISTANZE DI SICUREZZA
PUNTO 4.3.1 c)
Quesito: - Applicabilità della distanza di sicurezza esterna di 15 m delle linee ferroviarie, officine e impianti così come definiti all’art. 1 del D. 3.8.1981 (G.U. 21.8.1981, n. 22) in correlazione con i disposti di cui all’art. 49 del D.P.R. n. 753 dell’11.7.1980 (G.U. 15.11.1980, n. 314), art. 10 Legge n. 17 del 12.2.1981 (G.U. 14.2.1981, n. 47);
Chiarimento: La distanza di 15 m da linee ferroviarie, officine ed impianti di cui all’art. 1 del D.M. 3.8.1981 deve intendersi riferita ai depositi g.p.l. con serbatoi interrati, mentre per quelli fuori terra deve essere osservata la distanza di sicurezza esterna di 30 m.

PUNTO 4.3.1 d)
Quesito: - Applicabilità delle distanze di sicurezza da linee elettriche a bassa tensione;
Chiarimento: - Non è prescritta alcuna distanza sicurezza tra i serbatoi di g.p.l. e le linee elettriche a bassa tensione fermo restando, ovviamente, il rispetto della Legge n. 186 dell’1.3.1968.

PUNTO 4.3.1 f)
Quesito: Possibilità di ubicare il muro di cui al punto 4.4.3. b) sul confine di proprietà;
Chiarimento: É consentito che il muro di schermo del serbatoio di g.p.l. venga ubicato lungo il confine di proprietà.