ACCORDO
PER LA REGOLARITÀ E LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL COMPARTO DELLE COSTRUZIONI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA


VISTI

A) l'“Accordo per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni nel territorio di competenza della ASL provincia di Milano 3 (ora provincia di Monza e Brianza)” del 19/06/2008;
B) il “Protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza sul lavoro negli appalti d'opera” del 18/10/2010 della Provincia di Monza e Brianza”;
C) la costituzione presso il Comitato provinciale per la prevenzione (ex art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008) del gruppo di lavoro permanente denominato Tavolo edilizia;
 

PREMESSO CHE LE PARTI

concordano sulla necessità di garantire il pieno rispetto della disciplina legislativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel comparto delle costruzioni, compresi i cantieri temporanei o mobili;
ritengono che l'attività necessaria ad assicurare un'adeguata prevenzione degli infortuni sul lavoro non possa prescindere:
• dal contrasto al lavoro irregolare, quale possibile fattore di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di concorrenza sleale tra le imprese;
• dalla diffusione, tra le imprese e i lavoratori del settore, di una maggiore consapevolezza, attraverso una adeguata informazione e formazione, sui rischi insiti nelle lavorazioni, le misure di prevenzione, collettive ed individuali, nonché i comportamenti idonei a prevenire gli incidenti;
• dalla sensibilizzazione dei committenti, progettisti, direttori lavori, e dei coordinatori per la sicurezza circa gli obblighi dei soggetti coinvolti nell'affidamento e nell'esecuzione dei lavori e delle relative responsabilità;
• da una maggiore qualificazione delle imprese che partecipano all’esecuzione dei lavori pubblici e privati, anche mediante le misure premiali per le imprese già previste da INAIL e da Cassa Edile;
• dall'individuazione delle situazioni e delle violazioni dalle quali possano derivare le più gravi conseguenze per i lavoratori in caso di incidente;
• dalla conoscenza approfondita delle principali cause di infortunio nonché delle conseguenze di quelli verificatisi nel territorio di riferimento;
• dall'estensione della consulenza in materia di sicurezza nei confronti delle imprese e della vigilanza sui cantieri, anche mediante la collaborazione con gli Enti paritetici bilaterali territoriali dell'edilizia;
• dall'attività di assistenza e supporto ai lavoratori e alle imprese, nei cantieri edili, da parte delle associazioni di categoria, delle OO.SS. e da ASLE-RLST;
• da maggiori controlli nella fase di esecuzione delle opere per verificare il rispetto delle normative in materia di appalti pubblici e privati;
ribadiscono che, per il raggiungimento dell'obiettivo di migliorare la sicurezza e di perseguire le situazioni di irregolarità retributiva e contributiva, è indispensabile che gli Enti pubblici e le Parti sociali del settore, anche tramite gli Enti bilaterali, operino congiuntamente, coordinando le rispettive azioni, nel rispetto delle funzioni e delle competenze di ciascun soggetto interessato;
 

TENUTO CONTO

degli impegni già assunti e delle esperienze maturate con i Protocolli sottoscritti tra vari Comuni appartenenti alla ASL di Monza e Brianza e le OO.SS. in materia di regolarità e sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni;
 

CONSULTATI

gli Enti paritetici bilaterali territoriali dell'edilizia (CPT, ESEM e Cassa Edile) e l'ASLE/RLST;
 

TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Finalità)

L'Accordo è finalizzato ad incrementare e migliorare l'efficacia delle azioni che le parti pongono in essere per garantire la regolarità e la sicurezza del lavoro nel comparto delle costruzioni, e a promuovere la diffusione di buone pratiche che incoraggino comportamenti rispettosi della sicurezza dei lavoratori, nel pieno rispetto della vigente normativa di legge e contrattuale in materia, e delle funzioni e dei compiti di ciascuna delle parti firmatarie.
 

Articolo 2
(Campo di applicazione)

L'Accordo si applica nella Provincia di Monza e Brianza e nei Comuni della medesima Provincia che lo adottano, nonché a tutte le imprese che, indipendentemente dal settore/comparto produttivo di appartenenza, operino all'interno dei cantieri edili.
 

Articolo 3
(Appalti di opere pubbliche)

1. La Provincia di Monza e Brianza e i Comuni, in qualità di committenti, in tutti gli appalti d'opera, al fine di migliorare l’efficacia delle misure di prevenzione e di tutela della salute dei lavoratori, si impegnano ad incrementare e premiare comportamenti rispettosi della normativa sulla sicurezza e la predisposizione di adeguate misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nelle gare di appalto con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.), verrà inserito il criterio di valutazione dell'offerta consistente nell'attribuzione del 30% del punteggio complessivo alle proposte migliorative, formulate dai concorrenti, nella parte dell'offerta tecnica da dedicarsi alla sicurezza e allo standard dimostrato sulla solidità industriale e finanziaria dell'impresa.
A seconda delle opere da eseguirsi il premio potrà essere suddiviso tra la sicurezza di cantiere, la gestione ambientale correlata all'attività di cantiere, la disponibilità di personale e il possesso di attrezzature d'azienda adeguati in relazione alle caratteristiche dei lavori da eseguire e lo standard dimostrato relativo al patrimonio netto d'azienda.
Nel criterio di attribuzione del punteggio complessivo su richiamato, concorrerà anche l'adozione del modello di organizzazione e gestione di cui al comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08. Tale modello, così come previsto al comma 3 bis dell’art. 51 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., potrà, su richiesta delle imprese, essere asseverato dall'organismo paritetico territoriale dell'edilizia.
I requisiti minimi relativi alla solidità industriale e finanziaria dovranno essere esplicitati dai concorrenti attraverso specifica dichiarazione e estratto dei bilanci e del modello unico (parte dichiarazione IVA) ove si dimostri il possesso di un patrimonio netto degli ultimi due esercizi almeno pari al 5% della cifra di affari media annuale del medesimo periodo. Il possesso di un organico aziendale adeguato all'opera potrà essere verificato in coerenza con la tabella allegato A del presente protocollo d'intesa.
2. La Provincia di Monza e Brianza e i Comuni si impegnano negli atti di gara (disciplinari o capitolati), con riferimento ad appalti di manutenzione, a prevedere, da parte del concorrente, la disponibilità di un magazzino situato sul territorio della provincia di Monza e Brianza o entro il raggio di 50 Km dal cantiere ovvero una capacità temporale di intervento compatibile con la tipologia della manutenzione stessa. Parimenti, l'Ente richiederà, quale requisito di ammissione, il possesso delle attrezzature minime per l’esecuzione della specifica opera.
3. Per quanto riguarda il tema dei subappalti, sarà data particolare rilevanza all'impegno del soggetto affidatario, di farsi carico nelle varie fasi ed articolazioni produttive, della verifica della regolarità contributiva relativa a tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi , fiscale (con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente) ed all'applicazione delle norme contrattuali (CCNL edili ed integrativo provinciale di MI, LO e MB o eventuali altri contratti di lavoro applicati), nonché del rispetto degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del personale impiegato nel cantiere al di là del settore produttivo di appartenenza. La stazione appaltante pubblica si impegna, comunque, al rilascio dell'autorizzazione del subappalto o del cottimo, così come previsto al comma 8 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
4. La Provincia di Monza e Brianza e i Comuni si impegnano ad inserire nei capitolati d'appalto norme che configurino una fattispecie di inadempimento contrattuale per gravi inosservanze delle norme sulla tutela dell'integrità fisica dei dipendenti, dell'intermediazione di manodopera e rispetto dei dispositivi contrattuali (compresa la coerenza tra la categoria dell'opera affidata e il CCNL applicato dall'affidatario o da eventuale sub affidatario) e di legge inerenti al rapporto di lavoro. L'inosservanza di tali obblighi comporterà anche la risoluzione del contratto di appalto.
Nel caso in cui, per effetto di inadempienze e irregolarità, sia dato luogo alla risoluzione di appalto in essere, prima della scadenza prevista, di un'impresa appaltatrice o subappaltatrice e ciò determini ricadute occupazionali, l'Ente, su richiesta di una delle parti, si impegna ad aprire un tavolo volto all'individuazione di soluzioni concertate.
5. Per un efficace contrasto al fenomeno dell'intermediazione illegittima di manodopera e per favorire il pieno rispetto delle normative vigenti in materia di rapporti di lavoro e regolarità contributiva e retributiva, le Amministrazioni pubbliche firmatarie si impegnano ad inserire nei propri bandi di gara la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati. A tal fine la Direzione Territoriale del Lavoro ne farà apposita comunicazione alla Prefettura di Monza e della 8rianza.
6. Le Stazioni appaltanti assicurano il costante monitoraggio del cantiere oggetto dell’appalto attraverso le figure professionali a ciò preposte secondo la normativa vigente.
Anche a tal fine, i lavoratori presenti in cantiere dovranno essere dotati, in modo visibile o immediatamente esigibile, di dispositivi di riconoscimento validati dalla stazione appaltante.
Per gli appalti di importo superiore a euro 1.500.000, tali dispositivi si avvarranno di tecnologie evolute che rendano sicura l'identificazione, quali il sistema di controllo degli accessi fornito dalla Cassa Edile di Milano. Tutti i dispositivi saranno leggibili da specifici lettori in grado di leggere e poi trasmettere immediatamente il codice fiscale del lavoratore, data ed ora dell'accesso al cantiere, in modo tale che i dati opportunamente raccolti da un apposito sistema possano essere messi a disposizione dell'impresa, del Committente, del Responsabile del Procedimento e del CSE, corredati dai seguenti dati:
a) nome, cognome del lavoratore e data di assunzione;
b) impresa di appartenenza;
c) indicazione del cantiere dove si svolgono i lavori;
d) attestazione di presenza;
e) nazionalità (desunta da codice fiscale);
f) età (solo anno desunto da codice fiscale);
g) autorizzazione al sub-appalto.
Per i lavoratori iscritti alla Cassa Edile si potrà inoltre avere l'attestazione dei corsi di informazione e formazione in relazione alla mansione svolta.
Ragioni tecniche eventualmente ostative all'applicazione del tesserino magnetico dovranno essere esplicitate negli atti di progetto.
Al fine di realizzare la rilevazione dei lavoratori che accedono al cantiere e delle eventuali anomalie, il RUP o persona da lui incaricata potrà inserire via web, sul sito Cassa Edile, l'elenco dei lavoratori delle imprese abilitati ad entrare in cantiere.
7. Fermi restando gli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 252/98, indipendentemente dal valore del contratto, la stazione appaltante ha l'obbligo di acquisire, prima di stipulare contratti di appalto o di autorizzare subappalti o subcontratti, le Informazioni del Prefetto relative alle imprese che effettuano le tipologie di prestazioni ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa, così tipizzate nell'Allegato 1 della Circolare del Ministro dell'interno del 23 giugno 2010:
• trasporto di materiale a discarica;
• smaltimento rifiuti;
• fornitura e/o trasporto terra e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti;
• noli a freddo di macchinari;
• fornitura di ferro lavorato;
• fornitura di servizi di logistica, di supporto, del vitto e dell'alloggiamento del personale;
• servizi di guardiania di cantiere;
• acquisizioni, dirette o indirette, di materiali da cava per inerti e di materiali da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
• fornitura con posa in opera (qualora il subcontratto non sia assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 118, c. 11 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163);
• noli a caldo (qualora il subcontratto non sia assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 118, c. 11 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163);
• servizi di autotrasporti.
a) Le Informazioni riguarderanno, oltre alle persone fisiche e giuridiche indicate nell'Allegato 5 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, tutti i soci ed i sindaci per le società di capitali e per i consorzi, nonché, per le s.a.s i soci accomandanti.
b) Alla richiesta di informazioni al Prefetto, contenente tutti gli elementi di cui agli Allegati 4 e 5 del citato decreto legislativo (integrato con i nomi dei soci, sindaci, accomandanti), dovranno inoltre essere allegati:
• la visura camerale storica, eventualmente integrata con l'autocertificazione relativa alle ultime variazioni societarie che non fossero state già registrate;
• il certificato della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato con la dicitura antimafia;
• lo stato di famiglia dei soci e di tutti i soggetti elencati nell'allegato 5 del D.Lgs. 490/1994.
c) L'impresa aggiudicataria, relativamente a tutti i sub-contraenti, comprese le imprese che hanno sede legale in uno dei Paesi della UE ma che operano in Italia, dovrà acquisire:
• il DURC
• le generalità complete delle maestranze impiegate nell'esecuzione del sub-contratto, con specificazione di eventuali lavoratori distaccati, compresi i distacchi internazionali;
• copia del libro unico, e, nel caso di trasporti, la copia della carta di circolazione del mezzo impiegato e dell'autorizzazione al trasporto di materiali di rifiuto e la copia del contratto con l'impianto finale di smaltimento.
d) Nel caso di “trasporto”, oltre alla copia della carta di circolazione, l'aggiudicatario acquisirà anche la copia della patente di guida del conducente e del certificato di assicurazione del mezzo.
e) Tale documentazione aggiornata dovrà essere messa a disposizione dall'impresa aggiudicataria, in caso di controlli e ispezioni da parte delle Stazioni Appaltanti e Autorità competenti.
f) Il Prefetto rilascerà le informazioni richieste nei termini di legge. Ai sensi dell'art. 11 co. 1 DPR 252/98, quando le verifiche siano di particolare complessità, il Prefetto ne dà comunicazione senza ritardo alla stazione appaltante e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni.
g) Decorso il termine di 45 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Prefettura, ovvero, nei casi di urgenza certificati dal Direttore dei Lavori, anche immediatamente dopo la richiesta, la stazione appaltante potrà procedere alla stipula dei contratti o all'autorizzazione di subcontratti anche in assenza di informazioni antimafia. In tali casi i contratti o subcontratti devono contenere la clausola risolutiva espressa, nella quale sia stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale e la revoca dell'autorizzazione al subappalto, allorché le verifiche antimafia, effettuate anche successivamente alla stipula del contratto o subcontratto o al rilascio dell'autorizzazione, abbiano dato esito “positivo”.
h) Le richieste di informazioni antimafia saranno inoltrate alla Prefettura di Monza e della Brianza, che provvederà, per le imprese aventi sede legale in altra provincia, a trasmetterle alla Prefettura territorialmente competente. Per i contratti o subcontratti per i quali non sussiste l’obbligo di acquisire le Informazioni ex art. 10 del D.P.R. 252/98 ma che sono soggetti al presente Protocollo, si indicherà che le Informazioni sono richieste dal presente Protocollo.
i) L'inserimento delle imprese nella white list per l'Expo 2015 consentirà, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal Prefetto, la semplificazione degli accertamento sopra previsti.
8. I soggetti affidatari e i subappaltatori sono tenuti a dare evidenza alla Stazione appaltante dei pagamenti intervenuti tra loro e il personale dipendente che ha operato in cantiere in forza delle obbligazioni assunte in relazione all'esecuzione dell'opera oggetto del contratto d'appalto. Pertanto le modalità di pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati saranno il bonifico bancario o altre forme che assicurino in ogni caso la “tracciabilità” del pagamento stesso.
9. Le stazioni appaltanti si impegnano, nel rispetto delle leggi finanziarie vigenti e dei vincoli imposti dalle norme riconducibili al Patto di stabilità, a mettere in atto tutte le azioni per l'osservanza dei termini di pagamento, che non potranno superare quelli previsti dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, affinché le imprese esecutrici non siano gravate dagli oneri di eventuali ritardi di pagamento. Le stazioni appaltanti possono inoltre prevedere nei bandi di gara e, successivamente, nelle norme contrattuali, il pagamento diretto ai subappaltatori autorizzati così come previsto dalla legge 180/2011 “statuto delle imprese”.
10. Le Amministrazioni pubbliche si impegnano ad estendere l'applicazione del presente accordo alle società controllate e partecipate in misura maggioritaria.
11. Le Amministrazioni pubbliche adottano, in caso di inadempienze e violazioni di norme di legge, regolamenti edilizi e norme dei contratti collettivi, i provvedimenti di legge, che possono anche comportare - per le violazioni più gravi - la sospensione dei lavori o la risoluzione del contratto o il diniego alla partecipazione alle future gare.
12. Le Amministrazioni pubbliche si impegnano in un monitoraggio del possesso della certificazione SOA per tutta la durata del cantiere.
 

Articolo 4
(Appalti privati)

I principi di cui al presente protocollo dovranno essere ritenuti applicabili, per quanto compatibili, anche agli appalti privati. I Comuni allegano il presente Accordo alle autorizzazioni che rilasciano.
 

Articolo 5
(Altri impegni per Provincia e Comuni)

La Provincia e i Comuni si impegnano a esercitare le proprie competenze e attribuzioni per l’attuazione di quanto di seguito indicato:
• far accettare i contenuti del presente Accordo a tutte le imprese partecipanti alle gare di appalto, includendolo nella documentazione presentata nella fase di preselezione;
• aggiornare tempestivamente {'Osservatorio on-line (di cui al successivo art. 7) con i permessi concessi e tutti i dati richiesti dall'articolo 6 stesso, in particolare in relazione ai subappalti ed alle forniture in opera assegnati, vincolando le imprese operanti sul cantiere a fornire tali dati;
• informare i professionisti, le imprese e i cittadini, che richiedono permessi di costruire o presentano denuncia di inizio attività, circa le norme di cui al presente Accordo, nonché di quelle sulla responsabilità solidale del committente previste dalla legge e sui poteri delle Amministrazioni comunali di sospendere il titolo abilitativo nei casi previsti dalla legge;
• promuovere l'impegno della Polizia Locale e della Polizia Provinciale, preventivamente formata sulle problematiche di irregolarità nel settore edile, a collaborare con gli Enti preposti alla vigilanza nelle attività di verifica e di controllo dei cantieri;
• far applicare i contenuti del Regolamento Locale di Igiene che prevedono l'obbligatorietà, nelle nuove costruzioni, dell'installazione dei dispositivi di sicurezza atti ad evitare le cadute dall'alto anche nelle fasi di manutenzione ordinaria o straordinaria degli immobili;
• in caso di avvio di nuovi cantieri edili di rilevante importanza e impatto territoriale, promuovere incontri specifici del Tavolo Edilizia di cui dovrà essere data notizia al Prefetto;
• dell'attività del tavolo dovrà essere data adeguata informazione al Prefetto con modalità da concordare;
 

Articolo 6
(Impegno della C.C.I.A.A. di Monza e della Brianza)

• Per garantire l'affidabilità delle informazioni, la massima trasparenza del mercato e facilitare l'attività di controllo, la Camera di Commercio di Monza si impegna a mettere a disposizione degli Enti pubblici firmatari del protocollo, anche attraverso sistemi innovativi di connessione (rii.visual, ri.building, in.balance) il patrimonio informativo contenuto nelle proprie banche dati, in primo luogo del registro delle imprese, registro informatico dei protesti, fallimenti, ecc. utile al conseguimento del presente accordo.
 

Articolo 7
(Osservatorio on-line per la sicurezza nei cantieri)

1. Al fine di attuare secondo criteri di trasparenza le modalità operative del presente Accordo, le parti firmatarie concordano, sulla necessità della costituzione di un Osservatorio on-line.
2. L'operatività dell’Osservatorio è in capo alla ASL di Monza e della Brianza che ne cura, in accordo con il Prefetto, il suo funzionamento.
3. Le modalità di accesso saranno regolate in maniera differenziata, in modo da consentire:
A. Un accesso per i cittadini, in cui sia consultabile l'elenco dei cantieri aperti nel proprio Comune di residenza. Tale accesso è garantito dalla Amministrazioni comunali utilizzando il portale regionale delle notifiche preliminari dei cantieri.
B. Un accesso per le parti sociali e gli Enti firmatari in cui siano consultabili i dati relativi a:
• indirizzo del cantiere,
• tipologia di intervento,
• carattere del cantiere (pubblico o privato),
• valore complessivo dell'opera,
• durata dei lavori,
• committente, impresa costruttrice e imprese (anche individuali) presenti a vario titolo nel cantiere, compreso il numero di lavoratori impiegati,
• esito in caso dei sopralluoghi effettuati da ASL, DTL, CPT e Amministrazioni Pubbliche.
C. Un accesso riservato agli Organi ispettivi e di vigilanza e alla Prefettura, affinché gli Enti possano scambiarsi informazioni sugli accessi già effettuati nei cantieri, coordinando meglio i loro reciproci interventi ed eventualmente concordando gli accessi congiunti.
4. Ciascuna parte firmataria disporrà di una login e di una password, che renderà possibile l'accesso al livello del sito di propria competenza.
 

Articolo 8
(Prevenzione di violazioni in materia di sicurezza o di lavoro)

Laddove sì possa ritenere possibile il verificarsi di violazioni di norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro o sulla regolarità del trattamento contrattuale e contributivo dei lavoratori, la stazione appaltante pubblica, su richiesta di una o più delle parti firmatarie del presente protocollo, dovrà attivare un apposito incontro con le imprese coinvolte consentendo l'accesso alla documentazione relativa all'appalto, per la valutazione e l’individuazione di adeguate soluzioni.
 

Articolo 9
(Promozione del sistema bilaterale e dell'attività degli organismi paritetici territoriali)

1. Nell'ambito degli obiettivi generali del presente protocollo, le parti concordano sulla necessità di promuovere e sviluppare l'attività degli organismi paritetici a livello territoriale quale attività di supporto alle imprese con particolare riferimento all'attività di consulenza al fine di individuare soluzioni tecniche, organizzative e procedurali e di promozione di buone pratiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri, nonché di diffusione della cultura della sicurezza attraverso una specifica attività di informazione e formazione dei lavoratori del comparto.
2. Particolare attenzione andrà posta alla definizione di specifiche intese con le imprese per lo sviluppo del servizio di monitoraggio da parte degli Enti bilaterali nell'ambito del progetto “Cantiere di Qualità”, come già definito da specifico accordo tra le parti sociali il 30 luglio 2010, nonché la promozione dei servizi in cantiere con le visite di assistenza tecnica, che il CPT offre alle imprese ed ai lavoratori, con il duplice scopo d'individuare le situazioni critiche in materia di salute e sicurezza e consigliare le misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare e ridurre i rischi rilevati sul cantiere.
3. l'attività degli Enti bilaterali si svolge entro i termini di cui alla dichiarazione aggiuntiva - Allegato B.
 

Articolo 10
(Attività di Informazione e Formazione)

1. Le parti concordano sulla imprescindibile necessità di aumentare gli sforzi per una sempre migliore informazione e formazione dei lavoratori e delle imprese sulle diverse tipologie dei fattori di rischio specifici del comparto. A tale riguardo si impegnano a proseguire, ampliare, migliorare, le attività e gli accordi bilaterali già in essere, quali ad esempio CPT-INAIL, CPT-ASL, ESEM-ASL, INAIL-ASL, nonché a favorire la realizzazione di programmi di formazione on the job (formazione in cantiere), ovvero eventi informativi e percorsi formativi affiancati da attività di assistenza e ricerca tecnica, mirate a supportare imprese e lavoratori alla risoluzione di situazioni di particolare criticità di natura tecnica.
2. La Provincia e la Prefettura di Monza e Brianza si impegnano a promuovere programmi di informazione e formazione rivolti alle Polizie Locali, Polizia Provinciale e alle Forze dell'ordine in materia di sicurezza sul lavoro e alle irregolarità nel comparto dell'edilizia, per perseguire una maggiore efficacia nell'attività di monitoraggio e di controllo del territorio ed una proficua collaborazione con gli Enti preposti alla vigilanza nelle attività di verifica e di controllo dei cantieri edili. Si impegnano inoltre ad informare gli Ordini e i Collegi professionali degli architetti, degli ingegneri, dei geometri, dei periti edili, circa il contenuto del presente Accordo, eventualmente avviando dei percorsi di consultazione, informazione e formazione, in accordo con l’ASL.
3. Le parti si impegnano altresì, anche col fondamentale contributo delle Associazioni Datoriali, della Cassa Edile, delle OO.SS. di zona, ad organizzare, quando se ne verificheranno le necessità e le condizioni, convegni e seminari per ampliare sempre più le conoscenze utili alla salvaguardia della salute nei posti di lavoro.
 

Articolo 11
(Stazione Unica Appaltante)

Premesso che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011, pubblicato sulla G.U. - Serie Generale - n. 200 del 29 agosto 2011, sono definite le modalità di promozione della Stazione Unica Appaltante, la Prefettura e la Provincia di Monza e della Brianza, al fine di perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa nel contrasto alle attività mafiose, per rafforzare le misure di tutela dell'economia legale e innalzare la prevenzione delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, si impegnano a promuovere l'istituzione di tale organo in ambito provinciale. La SUA intende anche rispondere a criteri di economicità, efficienza ed omogeneità al servizio in particolare degli enti locali minori.
 

Articolo 12
(Sopralluoghi integrati)

Il Prefetto, al fine di perseguire una maggiore efficacia dell'azione di prevenzione, di riduzione degli infortuni sul lavoro e di contrasto ai reati in materia di salute e sicurezza e al lavoro irregolare nei cantieri edili, annualmente, nell'ambito della Conferenza Permanente di cui all'art. 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, definisce un programma di sopralluoghi integrati nei cantieri, con i diversi Organi ispettivi e di vigilanza in collaborazione con le Polizie Locali, Polizia Provinciale e le Forze dell'ordine.
 

Articolo 13
(Decorrenza)

1. Il presente Accordo avrà effetto dalla data di sottoscrizione.
2. Le parti, su iniziativa del Prefetto, effettueranno una verifica entro nove mesi dalla sottoscrizione, al fine di valutarne l'attuazione e l'eventuale necessità di apportare interventi correttivi e/o integrativi e/o migliorativi.
 

Monza, 12 Luglio 2012
 

Letto, confermato e sottoscritto:
 

CARICA

NOME COGNOME

FIRMA

PREFETTO
di Monza e della Brianza

Giovanna VILASI

 

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
di Monza e della Brianza

Dario ALLEVI

 

PRESIDENTE CONFERENZA DEI SINDACI
della ASL di Monza e della Brianza

Giacinto MARIANI

 

 

 

 

COMUNE

SINDACO

FIRMA

MONZA

Roberto SCANAGATTI

 

AGRATE BRIANZA

Ezio COLOMBO

 

AICURZIO

Matteo Raffaele BARAGGIA

 

ALBIATE

Diego CONFALONIERI

 

ARCORE

Rosalba Piera COLOMBO

 

BARLASSINA

Anna Maria FRONTINI

 

BELLUSCO

Roberto INVERNIZZI

 

BERNAREGGIO

Emilio BIELLA

 

BESANA in BRIANZA

Vittorio GATTI

 

BIASSONO

Angelo Piero MALEGORI

 

BOVISIO MASCIAGO

Emanuele GALIMBERTI

 

BRIOSCO

Andrea FOLCO

 

BRUGHERIO

Commissario Straordinario
Maria Carmela NUZZI

 

BURAGO DI MOLGORA

Giorgio Giovanni STRINGHINI

 

BUSNAGO

Danilo QUADRI

 

CAMPARADA

Giuliana CARNIEL

 

CAPONAGO

Carlo CAVENAGO

 

CARATE BRIANZA

 Marco PIPINO

 

CARNATE

Daniele NAVA

 

CAVENAGO di BRIANZA

 Sem GALBIATI

 

CERIANO LAGHETTO

Dante CATTANEO

 

CESANO MADERNO

Pietro Luigi PONTI

 

COGLIATE

Commissario Straordinario
Maria Antonietta GREGORIO

 

CONCOREZZO

Riccardo BORGONOVO

 

CORNATE D'ADDA

Fabio QUADRI

 

CORREZZANA

Andrea ZANONEPOMA

 

DESIO

Roberto CORTI

 

GIUSSANO

Gian Paolo RIVA

 

LAZZATE

Cesarino MONTI

 

LENTATE SUL SEVESO

Rossella RIVOLTA

 

LESMO

Roberto Edoardo ANTONIOLI

 

LIMBIATE

Raffaele DE LUCA

 

LISSONE

Concettina MONGUZZI

 

MACHERIO

Giancarlo PORTA

 

MEDA

Giovanni Giuseppe CAIMI

 

MEZZAGO

Antonio COLOMBO

 

MISINTO

Enrico ZANOTTI

 

MUGGIO'

Piero Stefano ZANANTONI

 

NOVA MILANESE

Laura BARZAGHI

 

ORNAGO

Maurizia Emanuela ERBA ROMANO

 

RENATE

Antonio GEROSA

 

RONCELLO

Davide Claudio GIACOMIN

 

RONCO BRIANTINO

Francesco Antonio COLOMBO

 

SEVESO

Massimo DONATI

 

SOVICO

Alfredo Natale COLOMBO

 

SULBIATE

Andrea CRESPI

 

TRIUGGIO

Paolo MANZONI

 

USMATE VELATE

Maria Elena RIVA

 

VAREDO

Diego MARZORATI

 

VEDANO al LAMBRO

Renato MEREGALLI

 

VEDUGGIO con COLZANO

Gerardo FUMAGALLI

 

VERANO BRIANZA

Renato CASATI

 

VILLASANTA

Emilio MERLO

 

VIMERCATE

Paolo BRAMBILLA

 

 

 

 

ENTE

NOME COGNOME

FIRMA

C.C.I.A.A. MONZA E BRIANZA

 

 

D.T.L. MILANO

 

 

INPS MONZA

 

 

INAIL MONZA

 

 

ASL MONZA E BRIANZA

 

 

CONFINDUSTRIA MB

 

 

CONFAPI INDUSTRIA MONZA

 

 

CONFARTIGIANATO MB

 

 

UNIONE ARTIGIANI MB

 

 

ASSIMPREDIL ANCE

 

 

C.G.I.L. MB

 

 

CISL MB

 

 

UIL MB

 

 

FILLEA CGIL

 

 

FILCA CISL

 

 

FENEAL UIL

 

 

 

ALLEGATO A

Operai, Tecnici di impresa diplomati e/o laureati

Importo lavori (milioni di euro)

Organico aziendale

1,5-3

8

3-6

12

6-10

15

10-20

20

<20

35

 

ALLEGATO B
Dichiarazione aggiuntiva all’”Accordo per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni nel territorio della provincia di Monza e Brianza”

 

L'Associazione delle imprese Edili e Complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Assimpredil Ance e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori edili Fe.N.E.A.L.- U.I.L., F.I.L.C.A.- C.I.S.L.e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.
 

dichiarano

che resta in ogni caso fermo che qualsiasi onere o adempimento a carico degli Enti paritetici bilaterali dell'edilizia può essere disposto solamente e congiuntamente dalle parti sociali costitutive degli Enti stessi e che l'attività e l'assistenza di tali Enti sono istituzionalmente offerte alle sole imprese iscritte alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
 

Fe.N.E.A.L- U.I.L.
F.I.L.C.A.-C.I.S.L.
F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.

ASSIMPREDIL ANCE

 

ALLEGATO C
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

• D.Lgs. 490/94 - Allegati 4¹ e 5²
• D.P.R. 252/98
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
D.P.R. 207/2010
• Circolare Ministero dell'interno 23 giugno 2010, n. 4610 - Allegato l³
• Legge 180/2011 - statuto delle imprese
• DPCM 30 Giugno 2011 - pubblicato sulla G.U. serie generale, n. 200 del 29 agosto 2011
_______

¹ - Allegato 4 - D.Lgs. 490/94 - Elementi che devono essere indicati nella richiesta di Informazioni al Prefetto
a) Denominazioni dell’amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la concessione o il cottimo;
b) Oggetto e valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;
c) Estremi della deliberazione dell’appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l’erogazione;
d) Complete generalità dell'interessato o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, denominazione c sede, nonché complete generalità degli altri soggetti di cui all’art. 5 (allegato 5) del decreto e del direttore tecnico dell’impresa;
e) Complete generalità, in relazione ai soggetti indicati nella lettera d) “

² - Allegato 5 - D.Lgs. 490/94 - Elenco delle persone giuridiche e fisiche
a) le società;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, Sez. II, del codice civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortile detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A.
c) per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate
d) per le s.n.c., tutti i soci
e) per le s.a.s., i soci accomandatari
f) per le società di cui all’art. 2506 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato”

³ - Allegato 1 - Circolare Ministero dell’interno 23 giugno 2010 - elenco delle attività imprenditoriali da sottoporre a verifica antimafia preventiva
• trasporto di materiali a discarica
• trasporto e smaltimento di rifiuti
• fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
• fornitura e trasporto di calcestruzzo fornitura e trasporto di bitume
• noli a freddo macchinari
• fornitura di ferro lavorato
• fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 118. del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
• noli a freddo di macchinari
• noli a caldo (qualora il contralto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 118, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
• Autotrasporti
• guardiania di cantieri