PROTOCOLLO DI INTESA

TRA
 

Coordinamento Tecnico interregionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (PISLL), nella persona del Dott. Luciano Marchiori, coordinatore, e dell'ing. Antonio Leonardi coordinatore del Gdl Edilizia,
CNCPT, Commissione Nazionale paritetica per la prevenzione infortuni di igiene in ambienti di lavoro, con sede in Roma, Via Guattani 24, nelle persone del Presidente Marco Garantola e del Vice Presidente Dario Boni
FORMEDIL Ente Nazionale per la formazione e l'addestramento professionale nell'edilizia, nelle persone del Presidente Mario Calzoni e del Vice Presidente Francesco Sannino
 

PREMESSO CHE

il Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia 2014-2018, approvato dal Coordinamento Tecnico delle Regioni, prevede fra le sue azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione, ovvero la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, la necessità di realizzare accordi di collaborazione con gli organismi paritetici., e che tali azioni, in continuità con le azioni di informazione, formazione e assistenza del precedente Piano 2009 - 2013, dalle quali traggono spunto di miglioramento, riguardano diversi aspetti tra i quali:
- la comunicazione e l'assistenza attraverso il portale www.prevenzionecantieri.it quale strumento di diffusione delle "buone pratiche" e promozione di soluzioni tecnologiche innovative e preventive, efficaci e condivise, per il miglioramento della sicurezza nei cantieri edili;
- la formazione rivolta a tutti i soggetti che a vario titolo partecipano al processo produttivo del cantiere edile , (compresa la formazione dei professionisti, dei tecnici dei CPT, operatori delle ASL e delle DTL), promossa con la collaborazione dei soggetti incaricati della formazione (scuole edili, comitati paritetici territoriali, ordini professionali, Enti pubblici, ecc.) nonché la definizione di criteri comuni per la valutazione di qualità dell'attività formativa e le necessarie azioni coordinate da intraprendere finalizzate ad aumentare la qualità stessa. In particolare va mantenuta una stretta collaborazione con tutto il Sistema Bilaterale dell'Edilizia, anche attivando specifici comitati regionali, coordinati dai componenti il Gruppo di lavoro Edilizia del Coordinamento interregionale, nell'ottica di individuare e valorizzare progetti informativi e formativi che, in linea con le normative nazionali e gli accordi contrattuali di settore, propongano percorsi innovativi ed efficaci. Più in generale si ritiene di attivare un Coordinamento nazionale, composto da componenti del Gruppo di lavoro edilizia del Coordinamento interregionale e da rappresentanti della CNCPT e del FORMEDIL, al fine di attivare iniziative congiunte di promozione, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei cantieri edili;
- l'attività di promozione/assistenza/formazione negli istituti scolastici e universitari a sostegno dello sviluppo della cultura della sicurezza all’ interno dei curricula scolastici, prevedendo anche la formazione dei formatori;
- la promozione dello sviluppo di modelli di organizzazione e gestione (MOG), nell'ambito delle procedure di asseverazione previste dall'art. 51 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- l'adozione di atti ed indirizzi nazionali e territoriali finalizzati a garantire uniformità e trasparenza nell'attività di vigilanza e controllo dei cantieri.
 

TENUTO CONTO

- di quanto stabilito dall'art. 51 del D.Lgs 81/08 s.m.i. che al comma 3 prevede che: "gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell' individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro", e al comma 6 prevede che gli "organismi paritetici..... purché dispongano con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comprati produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3";
- di quanto stabilito dal medesimo art. 51 al comma 3bis, che prevede che " gli organismi paritetici.... su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'art.30 (del medesimo D.Lgs 81/08 e s.m.i.), della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione della propria attività";
- di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 37 del D.L.g.s. 81/08 e s.m.i. che stabilisce che "la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli Organismi Paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori".
 

CONSIDERATO CHE

- il comparto delle costruzioni dispone, sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro di settore, di organismi paritetici deputati a fornire alle imprese ed ai lavoratori servizi attinenti la salute e sicurezza e la formazione, coordinati a livello nazionale dalla CNCPT e dal FORMEDIL;
- che la prassi di riferimento UNI/PDR 2:2013 del 19 febbraio 2013 fornisce indirizzi operativi per il rilascio dell'asseverazione, che si applica al servizio di asseverazione erogato dai comitati paritetici territoriali (CPT o enti unificati), così come definiti dall'art. 2, comma 1 lettere ee) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- che la CNCPT e il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, acquisito il parere del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa del 12 novembre 2014, avente come oggetto l'istituzione del registro delle imprese di costruzioni e di ingegneria civile asseverate;
- che le Parti Sociali nazionali del settore delle costruzioni hanno approvato, con Accordo Sindacale stipulato in data 13 dicembre 2010, il progetto FORMEDIL 16oreMICS articolato in tre sottoprogetti (Formazione Base dei Lavoratori di cui all'art. 37, c. 1 e segg, Abilitazioni Attrezzature di cui all'art 73, c. 5, Formazione Preposti e Dirigenti di cui all'art. 37, c. 7),
- che col medesimo Accordo Sindacale le stesse Parti Sociali hanno dato vita al Registro dell'impresa Formativa (RIF) che propone alle imprese sottoscrittrici di un apposito protocollo di effettuare e registrare attività di formazione situata (in cantiere, in relazione alla situazione di rischio) ad integrazione e completamento della formazione istituzionale promossa e attestata dalla rete (FORMEDIL e CNCPT),
- che tutte le attività di formazione FORMEDIL sono registrate nella Banca Dati Formazione Costruzioni che rilascia a ciascun frequentante il Libretto Personale di Formazione
- che FORMEDIL è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e P.S. tra gli enti che coordinano le attività formative a livello nazionale ex Legge 14 febbraio 1987, N° 40,
 

TUTTO CIÒ' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
(Premessa)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa
 

Art. 2
(Finalità)

Il presente Protocollo di intesa è finalizzato a sviluppare la più ampia collaborazione nell'ambito della materia della salute e sicurezza sul lavoro e della formazione professionale, promuovendo il reciproco scambio di informazioni e la collaborazione per iniziative comuni e favorendo l'attivazione di analoghe intese da realizzare a livello regionale/territoriale.
 

Art. 3
(Strumento per l'attuazione del Protocollo di intesa)

Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi negli ambiti di cui al successivo art. 4, saranno oggetto di specifici accordi esecutivi, tra la Cabina di Regia del Piano Nazionale di prevenzione in Edilizia (costituita dal Gdl Edilizia) , CNCPT e Formedil, a seguito dì approvazione del Coordinamento Interregionale PISLL.
 

Art. 4
(Ambiti di collaborazione)

Le parti individuano congiuntamente i seguenti ambiti di collaborazione a livello nazionale:
nel quadro della riattivazione del sito www.prevenzionecantierei.it , la diffusione di progetti, pubblicazioni, soluzione tecniche ed organizzative nel campo della tutela della salute e sicurezza sul lavoro e della formazione, di particolare interesse, al fine di favorire la replicabilità delle iniziative attraverso l'utilizzo dei materiali disponibili;
la condivisione di check list per la gestione della sicurezza nei cantiere anche al fine di omogeneizzare la lettura delle problematiche esistenti e prioritariamente di quelle maggiormente ricorrenti;
la collaborazione per la realizzazione di un archivio delle " buone pratiche in edilizia", che è uno degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di Prevenzione in Edilizia. Le cosiddette Buone pratiche di sicurezza assumono sempre più un ruolo strategico per la promozione della salute e sicurezza nei cantieri e se adeguatamente applicate potranno contribuire in modo significativo all'abbattimento degli infortuni e delle malattie professionali. Il Piano nazionale di Prevenzione in Edilizia prevede che tali soluzioni, una volta validate dal gruppo interregionale edilizia, cabina di regia del Piano, saranno inserite nella specifica sezione del portale www.prevenzionecantieri.it, e potranno eventualmente essere trasmesse da) Coordinamento interregionale PSILL alla Commissione Consultiva Permanente ex art. 6 del D.lgs. 81/08 per l'eventuale validazione come "Buone Prassi".
l'attivazione di percorsi formativi rivolti unitariamente ai Tecnici dei servizi di prevenzione e vigilanza, agli ispettori del lavoro, ai tecnici degli Enti paritetici e ai Coordinatori per la sicurezza, ai progettisti di modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 51 del D.lgs. 81/08), analogamente alle sperimentazioni già effettuate regionalmente;
la promozione e diffusione del Registro dell'impresa Formativa (RIF) , dopo averne valutato-le eventuali positività sia con riguardo all'efficienza e all'efficacia della formazione alla sicurezza lungo tutto l'arco della vita professionale del lavoratore, sia nella prospettiva di una precisa e sempre maggiore responsabilizzazione dell'impresa quale soggetto formativo. Le parti, al fine di facilitare e di garantire uniformità nell'attività di vigilanza dei Servizi delle ASL e di fornire alle imprese strumenti efficaci ed unitari per la raccolta delle attestazioni o registrazioni della formazione effettuata, convengono, di acquisire nell'attività di vigilanza, in prima istanza, i dati contenuti nel Registro dell'impresa Formativa quali evidenze dei singoli corsi frequentati, fermo restando la possibilità di ulteriori approfondimenti del caso;
la promozione di un gruppo di studio sugli aspetti metodologici di didattica della formazione al lavoro in sicurezza, con riguardo sia alle innovazioni da introdurre nelle architetture e articolazioni formative, sia all'utilizzo di nuove tecnologie formative, sia ai requisiti di efficacia/efficienza degli interventi formativi, nonché al miglioramento delle attività di verifica dell'effettività della formazione, con particolare riferimento al tema dei mutamenti attesi negli habitus comportamentali del lavoratore (lesson learned, riflessione sui quasi incidenti, ergonomie);
la promozione ed organizzazione di attività di sensibilizzazione e formazione degli studenti nelle Scuole, con particolare riferimento agli Istituti Tecnici, finalizzate allo sviluppo della cultura della sicurezza, tenendo conto anche delle modifiche intervenute nell'ordinamento scolastico relativamente alla programmazione annuale delle attività formative; si prevedono attività di formazione svolte in collaborazione tra i Servizi ASL, CNCPT/FORMEDIL e gli istituti scolastici interessati. Le attività anzidette possono essere rivolte anche ai formatori operanti nell'istruzione Tecnica.
 

Art. 5
(Asseverazione)

Nell'ambito delle procedure di cui all'art. 51 del d.lgs. 81/08 potranno essere individuate modalità di partecipazione congiunta alla realizzazione di percorsi di formazione e aggiornamento professionale destinati ai tecnici dei CPT.
Gli organi di vigilanza delle regioni terranno conto dell'asseverazione rilasciata dai CPT/Enti unificati ai sensi della UNI PdR 2:2013, nella programmazione della loro attività di controllo e nell'individuazione dei criteri di priorità per l'attività ispettiva, A questo scopo potrà essere utilizzato il registro delle imprese asseverate istituito con Protocollo di Intesa del 12 novembre 2014 tra CNCPT e Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali.
 

Art. 6
(Comitato tecnico di coordinamento)

Le parti costituiscono un Comitato tecnico di coordinamento per la gestione degli accordi esecutivi di cui agli articoli precedenti composto in misura paritaria tra i referenti di ciascuna parte (Coordinamento tecnico interregionale-GdL Edilizia ed unitariamente CNCPT e FORMEDIL).
Al comitato potranno essere invitati a partecipare su specifici argomenti, esperti segnalati dalle parti medesime.
A seguito del presente accordo potranno essere stipulati specifici accordi applicativi a livello regionale tra le singole Regioni e Coordinamenti regionali dei CPT e delle Scuole Edili nonché potranno essere costituiti specifici comitati tecnici di coordinamento regionali coordinati dai componenti la Cabina di regia del Piano Nazionale edilizia.
 

Art. 7
(Oneri finanziari e costi)

Il presente Protocollo d'Intesa non comporta flussi finanziari tra le parti. Ciascuna parte sopporta i costi di ogni genere relativi alle iniziative avviate nell'ambito dell'attività in oggetto del presente Protocollo.
Le parti convengono che di norma, salvo diverso accordo scritto, ciascuna di esse sosterrà le spese per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dal presente Protocollo.
IL CNCPT e FORMEDII potranno eventualmente contribuire alle spese per l'organizzazione di seminari a carattere nazionale, con modalità che saranno stabilite dal comitato di coordinamento di cui all'art. 6
 

Art. 8
(Durata e rinnovo del Protocollo d'Intesa)

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha una durata coincidente con la durata del Piano nazionale di Prevenzione in edilizia e potrà essere modificato mediante accordo scritto tra le parti.
 

Art. 9
(Recesso)

Le parti possono recedere dal presente Protocollo d'Intesa mediante comunicazione scritta che garantisce l'avvenuta ricezione (PEC o raccomandata A/R) da notificare con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli accordi esecutivi ed in corso di esecuzione, dovranno essere comunque portate a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
 

Art. 10
(Foro competente)

Le parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo d'Intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia, si conviene che competente sia il Foro di Roma.

Data 30 settembre 2016


Fonte: formedil.it