Tipologia: Accordo regionale
Data firma: 2 maggio 2017
Validità: 01.06.2017 - 31.05.2021
Parti: Cna Fita, Confartigianato Trasporti, Casartigiani e Filt-Cgil , Fit-Cisl, UilTrasporti
Settori: Trasporti, Autotrasporti merci, Artigianato, Toscana
Fonte: ebret.com


Sommario:


Accordo regionale settore autotrasporto merci

Il giorno 2 maggio 2017 si sono incontrati presso la sede dell'EBRET in Via Ponte di Mezzo 56 Firenze: la Cna Fita Toscana […], la Confartigianato Trasporti […], la Casartigiani Toscana […], la Filt-Cgil Regionale Toscana […], la Fit-Cisl Trasporti Toscana […], la UilTrasporti Toscana […]

Premesso che
Le parti nel riconoscere la specificità del settore dell'autotrasporto e l'importanza che il comparto riveste nel suo complesso a livello regionale dal punto di vista economico, produttivo ed occupazionale, concordano nell' assegnare alle relazioni industriali e sindacali, alla contrattazione di secondo livello, nonché all'adozione di strumenti di bilateralità da tempo presenti nei rispettivi sistemi confederali, una funzione centrale per accrescere la competitività delle imprese, i diritti dei lavoratori, attraverso gli accordi sottoscritti tra le parti ed una maggiore comunicazione da tenersi nei posti di lavoro.
Si conferma che per le imprese aderenti alle organizzazioni datoriali firmatarie del presente Protocollo la Bilateralità e il Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria Integrativa dell'Artigianato (San.Arti.) sono quelli previsti dagli accordi interconfederali sottoscritti da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai, e dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, in particolare l'Atto di indirizzo alla bilateralità del 30 giugno 2010 e gli accordi interconfederali istitutivi del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo del 30 novembre 2012, 31 ottobre 2013 e 29 novembre 2013, del 10 dicembre 2015 e del 18 gennaio 2016, nonché gli Accordi interconfederali del 21 settembre 2010 e del 28 febbraio 2013 relativamente all'assistenza sanitaria integrativa, cosi come disciplinato dal rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 1/8/2013.
In questo ambito le parti riconoscendo al sistema della bilateralità un elemento fortemente positivo per lo sviluppo delle imprese e il miglioramento delle condizioni dei lavoratori intendono adottare strumenti innovativi utili al consolidamento della stessa nel settore dell'autotrasporto merci in conto terzi.
In questo quadro di relazioni industriali, l’accordo l’integrativo Regionale del Trasporto e logistica della Toscana, sottoscritto in data 01/06/1981 e rinnovato nella sua parte economica in data 23/09/1989, rimane in vigore per tutti gli effetti giuridici e di legge e sarà applicato ai lavoratori in tutti i suoi aspetti normativi e retributivi.
Tutto ciò premesso, ci conviene quanto segue

Art. 1 Campo di applicazione
Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti delle Imprese artigiane che abbiano sede legale in Toscana e ai dipendenti di imprese artigiane assunti in unità distaccate nella Regione Toscana, che applicano il CCNL Trasporto Merci e Logistica.
Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti delle imprese non artigiane aderenti alle organizzazioni firmatarie il presente accordo che abbiano sede legale in Toscana e agli stessi dipendenti assunti in unità distaccate nella Regione Toscana, che applicano il CCNL Trasporto Merci e Logistica.
I modelli di forfetizzazione sull'orario di lavoro per le imprese con più di otto dipendenti saranno raggiunti su richiesta attraverso appositi accordi aziendali in applicazione di quanto disciplinato dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione in materia di forfetizzazione.

Art. 2 Decorrenza e durata
Il presente accordo avrà durata quadriennale con decorrenza a partire dal 01/06/2017 per le parti relative agli accordi di secondo livello e di forfetizzazione di cui all'art. 11 e 11 bis e dalle linee guida per la forfetizzazione, e si intende tacitamente rinnovato salvo formale disdetta di una delle parti da inviare almeno 4 mesi prima della scadenza.
Qualora a livello nazionale si giungesse alla stipula di accordi di pari o simile natura, le parti firmatarie del presente accordo si impegnano ad incontrarsi per valutare eventuali armonizzazioni.

Art. 3 Adesione EBNA/EBRET/FSBA
L'adesione avverrà secondo quanto previsto dagli accordi vigenti in materia di adesione all'ente bilaterale delle imprese rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1 del presente accordo.

Art. 4 Fondo Speciale Autotrasporto
Con la sotto indicata integrazione dei versamenti previsti per l'adesione all' EBNA /FSBA, per le imprese interessate, le parti concordano di istituire un apposito fondo - denominato Fondo Speciale Autotrasporto e collocato presso EBRET - per il finanziamento di specifici interventi settoriali individuati successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, dall'organismo paritetico di cui al successivo art. 8.
Le prestazioni finanziate dal Fondo saranno determinate in misura paritaria a beneficio di imprese e lavoratori dipendenti.
L'Organismo di cui all'art. 8, al fine di garantire in un criterio di economicità l'operatività del Fondo nonché le erogazioni delle prestazioni da esso finanziate, stipulerà con EBRET apposita intesa.
La quota integrativa - da versarsi unitamente e con la stesse modalità della quota di adesione a EBNA/FSBA - dovuta fino al 31/12/2020 è pari a 120 euro annui a carico di ogni lavoratore dipendente, frazionata in quote mensili di 10,00 euro a dipendente per dodici mensilità;
A partire dal 01/01/2021 la quota da versare è pari a 180 euro annui per ogni lavoratore dipendente, frazionata in quote mensili di 15 euro a dipendente, ripartite per 10 euro a carico del dipendente e per 5 € a carico dell'impresa.
Le Parti si impegnano a incontrarsi non oltre il giugno 2020 al fine di determinare le prestazioni da erogare a partire dall'1/1/2021.
Le parti intendono procedere alla realizzazione di uno strumento in grado di intervenire secondo principi di mutualità attraverso l'erogazione di prestazioni di interesse specifico per il settore dell'autotrasporto, al fine di ottenere da un lato un abbattimento di costi fissi per le imprese e dei dipendenti, dall'altro di sostenere situazioni specifiche di carattere straordinario sempre nell'espletamento dell'attività del trasporto merci.
La contribuzione integrativa di cui al primo comma sarà esigibile a decorrere dal momento in cui saranno operative le convenzioni EBNA / EBRET / INPS.

Art. 5 Integrativo Regionale rimodulazione imprese artigiane aderenti sistemi di bilateralità
Le parti riconoscono nella contrattazione di secondo livello un valore da affermare, ritenendo indispensabile favorire nel breve / medio periodo un confronto tra le parti utile a promuovere percorsi e iniziative su tematiche tese al consolidamento delle imprese artigiane e le piccole e medie imprese dell'autotrasporto e al mantenimento e allo sviluppo dei livelli occupazionali dell'autotrasporto Toscano.
In particolare ai sensi di quanto previsto dalla parte Speciale Sezione Quarta - Artigiana del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione saranno affrontati congiuntamente i seguenti argomenti:
- Legalità e contrasto a forme di concorrenza sleale nel settore dell'autotrasporto, con particolare riferimento all'utilizzo distorto dei distacchi transnazionali e del cabotaggio e al contrasto di infiltrazioni criminali e malavitosi
- Trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti e dei sub-appalti
- Congruità per i costi dell'esercizio di autotrasporto secondo i parametri individuati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Tuttavia, riconoscendo lo sforzo economico che le imprese affronteranno per l'adesione ai sistemi' di bilateralità e al fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo (FSBA) e SANARTI nonché, per l'applicazione del CCNL Trasporto Merci e Logistica, le parti concordano di rimodulare il valore dell'integrativo Regionale riformulato nei seguenti valori, trasferiti in quota parte, per il mantenimento e lo sviluppo della Sezione Speciale dell' Autotrasporto.
[…]

Art. 6 Orario di Lavoro personale viaggiante
In applicazione da quanto previsto dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione con il presente accordo le parti intendono ottimizzare alcuni aspetti legati all'orario di lavoro del personale viaggiante per tutte le aziende che occupano fino ad 8 dipendenti, fornendo alle stesse la possibilità di avvalersi di due modalità, alternative tra loro, sulla base della propria organizzazione aziendale e tipologia di lavoro.
Le aziende che intendono aderire ad una delle seguenti modalità invieranno alla commissione bilaterale sull'autotrasporto di cui all'art. 8 , un'apposita richiesta (modi), corredata di una serie di documenti utili alla determinazione e al riconoscimento della discontinuità e dell'estensione dell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 11bis.
- Ultime due buste paga
- Regolarità vettore (portale automobilista)
- Relazione Iniziale Impresa (All. 1)
- Adesione lavoratori (All. 2)
- Eventuali ulteriori dati nel caso di approfondimento da parte della commissione in materia di orario di lavoro effettuato.
1) Accordo quadro Regionale senza determinazione dei valori
L'analisi positiva della situazione aziendale determinerà per l'impresa il riconoscimento della discontinuità dei lavoratori, dell'estensione dell'orario di lavoro a 58 ore settimanali e la clausola di decadenza di cui all'art. 11 comma 9 del CCNL Trasporto Merci e Logistica attraverso l'invio di apposita comunicazione da parte della commissione Regionale (All. 4 solo interno)
2) Accordo quadro Regionale con determinazione dei valori
Di seguito sono individuati alcuni modelli di forfetizzazione ai quali l'impresa potrà fare richiesta di adesione che prevedono a seconda della tipologia di inquadramento e di organizzazione aziendale modalità diverse per la determinazione del trattamento retributivo e il diverso regime di orario di lavoro del personale viaggiante
Sono comunque fatte salve eventuali condizioni di miglior favore applicate ai dipendenti rispetto all'applicazione dei suddetti modelli e accordi aziendali sottoscritti aziendalmente antecedentemente la stipula del presente accordo.
I modelli di forfetizzazione che seguono sono altresì puramente indicativi e utilizzabili solo su base volontaria da parte dell'azienda, non si applicano evidentemente agli accordi in essere ne potranno essere presi a riferimento per eventuali rinnovi futuri di accordi aziendali scaduti.

Definizione

Tempi forfettizati

Interruzioni alla guida art. 7 CEE 561/06

45 min

Interruzione pasti per trasferte fino a 15 ore

1 ora

Interruzione pasti per trasferte superiori alle 15 ore

2 ore (un'ora per ciascun interruzione)

Tempi di disponibilità

1 ora

Attesa al carico e scarico

½ ora


Modulo A - Forfetizzazione straordinari e trasferte su impegno giornaliero
L'impresa che intende adottare il modello "Impegno giornaliero" attribuirà giornalmente al lavoratore la relativa fascia di appartenenza secondo l'orario di inizio e di fine.
Ai fini del calcolo dell'orario di lavoro non fanno parte del computo le ore di interruzione pasto e le interruzioni dalla guida di cui all'art. 7 del regolamento CEE 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 234/07, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 del medesimo decreto qualora il veicolo utilizzato sia provvisto di cronotachigrafo.
Modulo B - Forfetizzazione straordinari e trasferte su orario effettivo settimanale:
L'impresa che intende adottare il modello "Orario settimanale Effettivo" settimanalmente attribuirà al lavoratore la relativa fascia di appartenenza calcolando le ore di lavoro escludendo dal computo i periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del regolamento CEE 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 234/07, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 del medesimo decreto e i periodi di attesa per i divieti di circolazione con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti presso la residenza del lavoratore. In tali casi il lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta.
Modulo C - Forfetizzazione straordinari e trasferte per raggio Km di percorrenza entro 80 km o 10000 km mese
L'impresa che intende adottare il modello "Orario settimanale Effettivo per raggio o km di percorrenza " settimanalmente attribuirà al lavoratore la relativa fascia di appartenenza calcolando le ore di lavoro escludendo dal computo i periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del regolamento CEE 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 234/07, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 del medesimo decreto e i periodi di attesa per i divieti di circolazione con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti presso la residenza del lavoratore. In tali casi il lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta.
L'analisi positiva della situazione aziendale determinerà per l'impresa il riconoscimento della discontinuità dell'estensione dell'orario di lavoro a 58 ore settimanali e la clausola di decadenza di cui all'art. 11 comma 9 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione attraverso l’invio di apposita comunicazione da parte della commissione Regionale (All. 4 solo interno)
2.1 Moduli di Forfetizzazione per Autisti inquadrati 3° Super/ 3° Super Junior
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 bis del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione in deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super e 3° livello Super Junior (rif. art. 11 quater), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione del regolamenti CEE 561/06, 3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali.
Ai lavoratori che esercitano l’attività nelle condizioni suddette - e, perciò, considerati discontinui anche a norma del R.D.L. 15/3/1923 n. 692, R.D. 10/9/1923, n. 1953, R.D. 6/12/1923, n. 2657, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 234/07, la durata media della settimana non può superare le 58 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali.
Modulo A: Forfetizzazione straordinari e trasferte su impegno giornaliero

Impegno giornaliero

Trasferta forfettizata

Staordinario forfettizato

Da 6 a 11

€23

0

da 12 a 13

€35

1/2 ora giornaliera

Da 13 a 15

€42

1 ora giornaliera

Impegno con pernotto

€45

1 ora giornaliera

Modulo B: Forfetizzazione straordinari e trasferte su orario effettivo settimanale

Orario settimanale Effettivo

Importi trasferte forfetizzate

Straordinario forfetizzato

Da 48 a 52 ore settimanali

€22

€ 2,40 giornaliere

Da 53 a 58 ore settimanali

€35

€ 7,20 giornaliere

Oltre le 58 ore settimanali

 €43

€ 8 giornaliere

Modulo C: Forfetizzazione straordinari e trasferte per raggio entro Km 80 di percorrenza o 10000 km mese

Orario settimanale Effettivo

Importi trasferte forfetizzate

Straordinario forfetizzato

Da 48 a 50 ore settimanali

 € 21,40

€ 2,48 giornaliere

Da oltre le 50 ore a 54 ore settimanali

€32,15

€ 4,14 giornaliere

Oltre le 54 fino a 58 ore settimanali

€40

€ 6,59 giornaliere

2.2 Moduli di Forfetizzazione per Autisti inquadrati 3° livello
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 39 ore.
Ai lavoratori che esercitano l'attività nelle condizioni suddette la durata media della settimana non può superare le 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali
Modulo A: Forfetizzazione straordinari e trasferte su impegno giornaliero

Impegno giornaliero

Trasferta forfettizata

Straordinario forfettizato

Da 6 a 12

€ 23

1 ora giornaliera

da 12 a 13

€ 35

1 ora e 1/2 giornaliera

Da 13 a 15 con

€42

2 ore giornaliera

Impegno con pernotto

€45

2 ore giornaliera

Modello B: Forfetizzazione straordinari e trasferte su orario effettivo settimanale

Orario settimanale Effettivo

Importi trasferte forfetizzate

Straordinario forfettizzato

Da 40 a 45 ore settimanali

€22

3 ore settimanale

Da 45 a 50 ore settimanali 

€35

5 ore settimanali

Da 50 a 58 ore settimanali

€43

7 ore settimanali

2.3 Modulo di Forfetizzazione per Autisti inquadrati 4° livello
Per il personale viaggiante inquadrato nel livello 4°, in deroga a quanto previsto dall'art. 11 che prevede una durata dell'orario di lavoro ordinario di 39 ore settimanali, con il presente accordo ai sensi di quanto previsto dal CCNL art 11 quinquies si procede alla alla definizione di un'articolazione del nastro lavorativo giornaliero verificando la sussistenza della prestazione lavorativa in regime di discontinuità, a norma del R.D.L. 15/3/1923 n. 692, R.D. 10/9/1923, n. 1953, R.D. 6/12/1923, n. 2657.
Per tali lavoratori, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti e la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro, con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 44 ore settimanali.
Modulo A: Forfetizzazione straordinari e trasferte su impegno giornaliero

Nastro lavorativo giornaliero

Trasferta forfettizata

Straordinario forfettizzato

Da 6 a 10

€22

0

da 11 a 13

€27

½ ora giornaliera

Oltre 13 ore

€34

1 ora giornaliera

Premialità
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 quater del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione l'impresa potrà decidere su base volontaria di aderire anche al sistema premiale previsto inviando la documentazione indicala all'art. 11 quater comma 3 del CCNL Trasporto Merci e Logistica
Le misure premiali che si applicano esclusivamente al personale viaggiante sono le seguenti:
a. Estensione della percentuale massima ammessa per il rapporto tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, passando dal 35% al 40%;
b. Introduzione del nuovo livello 3° Super Junior con il parametro contrattuale pari a 129 a cui si applica la disciplina, segnatamente in materia di orario di lavoro, di cui all'art. 11 bis del CCNL ; tale nuovo livello si applicherà per:
- le nuove assunzioni a tempo indeterminato ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante;
- il passaggio a tale livello dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo dai livelli 3° e 4°;
- la permanenza massima in tale livello è di 30 mesi; al termine di tale periodo avverrà il passaggio in automatico al 3° livello super; qualora la scadenza del 30° mese avvenga nel corso del mese, il passaggio decorrerà con il 1° giorno del mese successivo;
- per tutto quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla disciplina del personale viaggiante ed in particolare a quella del livello 3° Super (a titolo esemplificativo e non esaustivo, percentuali dell'apprendistato, ferie, permessi, tredicesima, quattordicesima, scatti di anzianità, etc.);
c. alle imprese di cui al comma 2 dell'art. 11 quater del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, gli incrementi delle indennità di trasferta, così come definiti nell'ambito del presente rinnovo contrattuale, si considerano automaticamente assorbiti nei valori delle forfetizzazioni delle trasferte contenute negli accordi aziendali.
A fronte dei punti 1 e 2 del presente articolo le organizzazioni sindacali firmatari del presente accordo, unitariamente, entro 30 giorni dalla conclusione positiva degli accordi sopra richiamati avranno la possibilità in un quadro di correte e stabili relazioni sindacali di promuovere assemblee con i lavoratori interessati per l'illustrazione degli stessi.
Si precisa che tali assemblee saranno concordate con le aziende e le organizzazioni esigenze e le compatibilità aziendali.

Articolo 7 Disposizioni Finali
Le imprese che intendono aderire ai modelli di forfetizzazione degli straordinari e delle trasferte dovranno essere in regola con i versamenti all'EBRET e al fondo "Sezione Speciale Autotrasporto"

Articolo 8 Organismo Bilaterale Regionale dell'Autotrasporto
Al fine di monitorare l'andamento del presente accordo, di assicurare la gestione del predetto Fondo Speciale Autotrasporto nonché per la verifica delle adesioni ai sistemi di forfetizzazione le Parti concordano di istituire l'Organismo Bilaterale Regionale dell'Autotrasporto.
Tale Organismo è composto, in maniera paritetica, dai Sottoscrittori del presente accordo, e precisamente da n. 6 membri effettivi, ognuno espressione rispettivamente della Segreteria Regionale di ciascuna delle li firmatarie, nonché da n. 6 membri supplenti, anch'essi espressione delle rispettive Segreterie comunque rappresentativi dell'autotrasporto. Le cariche all'interno del detto organismo sono esclusivamente a titolo gratuito è daranno comunque diritto a compensi e/o gettoni di presenza.”
Nell'arco dell'anno 2017 si concorda che l'organismo deliberi in merito alle prestazioni da erogare in favore dei lavoratori e delle imprese aderenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Cqc carta del conducente, Recupero punti patente, Rinnovo ADR, Assistenza legale sui verbali CDS, Sospensione del lavoro arguito sospensione patente integrazione , Pernottamento e vitto in caso di guasto del mezzo, Visite mediche, DVR, RSOO corso di aggiornamento, primo soccorso, incendio, formazione lavoratori, sicurezza.