Protocollo d’intesa tra Ministero della salute e la FNOMCeO per lo scambio di dati finalizzati all’aggiornamento e revisione dell’elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero, dell’Albo unico nazionale tenuto dalla FNOMCeO e degli elenchi provinciali dei medici competenti istituiti presso gli ordini

Le parti

• Il Ministero della Salute, di seguito Ministero, con sede legale in Roma - Via Giorgio Ribotta 5, rappresentato, per quanto di rispettiva competenza, dai direttori generali de:
- la Direzione generale della prevenzione;
- la Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica;
• La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito FNOMCeO, con sede legale in Roma - piazza Cola di Rienzo 80/A - rappresentata dalla Dott.ssa Roberta Chersevani in qualità di Presidente;
 

Visto

• l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, che prevede la comunicazione al Ministero della Salute, mediante autocertificazione, del possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall’articolo 38 per svolgere le funzioni di medico competente, e l’iscrizione di detti sanitari nell’elenco dei medici competenti istituito presso lo stesso Ministero, ai sensi del comma 4;
• l’art. 38, comma 3, del D.lgs. 81/08 che stabilisce che “per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”;
• l’art. 2 del D.M. 4 marzo 2009 che dispone che “i sanitari, che svolgono l'attività di medico competente, sono tenuti a comunicare, mediante autocertificazione, all'ufficio indicato all'art. 1, comma 1, il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività, previsti dall’art. 38 del sopra richiamato decreto legislativo; sono altresì tenuti a comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e la cessazione dello svolgimento dell'attività”. Il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in medicina, ovvero il completo recupero dei crediti mancanti entro l'anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di educazione continua in medicina, previsto dall'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente, comporta, per l'interessato, l'obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l'invio all'ufficio indicato all’art. 1, comma 1, della certificazione dell'ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione”;
• l’art. 3 del D.P.R. 137/12 recante “Albo unico nazionale" che prevede che “gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli. iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale”;
• l’articolo 54 che dispone che la trasmissione di documentazione e delle comunicazioni previste dallo stesso decreto legislativo possano avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi;
• l’art. 53, comma 1, che consente l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dallo stesso decreto;
• il DM 4 marzo 2009, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26 giugno 2009, che ha istituito presso la Direzione Generale della Prevenzione l’elenco nazionale dei medici competenti affidandone la tenuta all'ufficio II della stessa direzione generale;
• il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, ed in particolare l’articolo art. 58, comma 2, che prevede la stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate ad accedere a dati in possesso di altre pubbliche amministrazioni, volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti;

considerate

• le competenze del Ministero della Salute in materia di controlli della veridicità e rispondenza delle autocertificazioni rese per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei medici competenti e le specifiche competenze di tenuta ed aggiornamento di detto elenco;

considerato

• che il Co.Ge.A.P.S detiene i dati dei crediti effettuati dai medici nella forma e quantità trasmessa dai Provider ECM;
• che l’evidenza ha dimostrato che i Provider negli anni antecedenti al 2014 non hanno sempre trasmesso correttamente i report delle partecipazioni per quantità e conformità di disciplina;

ritenuto

• che in caso di difformità delle autocertificazioni il Ministero della Salute effettua ulteriori verifiche relativamente a posizioni non del tutto conformi ai dati presenti in Co.Ge.A.P.S;

sentita

• la Commissione Nazionale Formazione Continua;

convengono e stipulano quanto segue


Art. 1 Ambito di applicazione e scopo
1. Oggetto del presente protocollo d’intesa è lo scambio di informazioni e di dati tra il Ministero e la FNOMCeO in veste di rappresentante esponenziale degli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per attuare un controllo da parte del Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione - sul possesso dei titoli di cui all’art. 38, comma 1, del D.lgs. 81/08 e un controllo da parte degli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sul possesso e il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 38, comma 3, del D.lgs. 81/08 autocertificati dai medici richiedenti ai fini dell'inserimento nell’elenco nazionale dei medici competenti e per consentire il riallineamento, rispetto agli aggiornamenti operati dal Ministero nella tenuta dell’elenco nazionale, dei nominativi contenuti negli elenchi provinciali dei medici competenti tenuti dai rispettivi Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e poi trasmessi alla FNOMCeO per l’aggiornamento dell’Albo unico nazionale.
2. Le fasi di attuazione dello scambio di informazioni e di dati di cui al precedente punto 1, sono descritte nel documento “Specifiche tecniche interscambio dati MdS_FNOMCeO" riportato in Allegato A.
3. Il Ministero e la FNOMCeO si impegnano a cooperare per il raggiungimento delle finalità del progetto.

Art. 2 Modalità di accesso
1. Lo scambio dei dati avverrà secondo le modalità riportate nel documento “Specifiche tecniche interscambio dati MdS_FNOMCeO” riportato in allegato A.
2. Il Ministero rende disponibili i dati secondo le modalità tecniche riportate nell’allegato A.
3. La FNOMCeO rende disponibili i dati secondo le modalità tecniche riportate nell’allegato A.

Art. 3 Oneri economici
Gli oneri economici necessari alla realizzazione e gestione del Progetto saranno a carico delle Amministrazione sottoscriventi per le parti di rispettiva competenza.

Art. 4 Durata della convenzione
Il protocollo ha durata biennale ed è automaticamente rinnovato annualmente, salvo disdetta scritta entro i 3 mesi precedenti la scadenza da parte di una delle parti. Per l’attuazione del protocollo di intesa le Parti costituiscono un Comitato tecnico al quale è conferito il compito di promuovere l'applicazione della Convenzione.

Art. 5 Utilizzo e conservazione dei dati
1. I dati oggetto del presente protocollo sono elaborati dai sistemi informativi delle parti sotto la propria responsabilità, all’interno dei servizi applicativi attinenti i propri compiti istituzionali;
2. Le parti si impegnano al corretto utilizzo dei dati nel rispetto della riservatezza delle informazioni.

Art. 6 Titolarità del dato
1. Lo scambio dei dati tra le parti lascia impregiudicata la rispettiva titolarità;
2. I dati messi a disposizione dal Ministero restano di titolarità dello stesso e la FNOMCeO non può, in alcun caso, cedere a terzi, fatto salvo il diritto degli Ordini provinciali detentori per legge delle anagrafiche, i dati cui accede per effetto del presente Protocollo;
3. I dati messi a disposizione dalla FNOMCeO restano di titolarità della stessa e il Ministero non può, in alcun caso, cedere a terzi i dati cui accede per effetto del presente Protocollo.
 

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Prevenzione

IL DIRETTORE

(dr. Raniero Guerra)

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

IL DIRETTORE

(dr. Massimo Casciello)

FNOMCeO

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Roberta Chersevani)


Allegato A - Specifiche tecniche interscambio dati MdS_FNOMCeO.docx


Fonte: ordinemedici.bz.itf