Categoria: Prassi amministrativa
Visite: 3442

Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambientale e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro
Viale Giorgio Ribotta, 5-00144 Roma
PEC : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.à.it

Alla cortese attenzione degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri
PEC: si veda elenco in allegato
e, per conoscenza, alla FNOMCeO
PEC: si veda elenco in allegato


Oggetto: Chiarimenti in merito alla natura giuridica dell’elenco dei medici competenti, istituito ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.: obblighi dei medici competenti e conseguenze della mancata iscrizione in elenco.

In risposta ai numerosi quesiti pervenuti alla scrivente Direzione generale circa le questioni in oggetto, si ritiene opportuno diffondere a tutti gli ordini professionali il sotto riportato parere, reso su richiesta dell'ordine di Sondrio in data 20 aprile 2015. Tale parere, essendo rimasto immutato il quadro normativo di riferimento, deve intendersi confermato in ogni sua parte.
«In riferimento al quesito posto, premesso che l’iscrizione all’elenco nazionale rappresenta un obbligo per il medico competente (alla luce delle previsioni dell’art. 25 del D.Lgs. 81/08), ai fini dello svolgimento dell'attività rilevano esclusivamente le previsioni contenute al comma 1 e 3 dell’art. 38 dello stesso decreto, che disciplinano le condizioni abilitanti per poter svolgere la funzione.
Pertanto, per poter svolgere le funzioni di medico competente, risulta necessario il possesso del titolo e del requisito dell’aggiornamento ECM, mentre non risulta parimenti indispensabile la presenza in elenco, stante la funzione riepilogativa e non abilitativa dello stesso elenco.
In conclusione, alla luce delle soprarichiamate disposizioni, in caso di cancellazione dall'elenco a seguito di omessa comunicazione, come nel caso prospettato, non risulta in alcun modo pregiudicata la possibilità dello svolgimento legittimo dell'attività, da parte del sanitario in possesso del titolo prescritto e del requisito dell'avvenuto aggiornamento ECM.»

Si coglie infine l’occasione per rammentare le disposizioni di cui all’art. 12 del D.Lgs. 81/2008: in particolare, i soggetti di cui al comma 1 possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli (di cui al comma 2) quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro; le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.
 

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Raniero Guerra)
 

Elenco PEC
…omissis…