Categoria: 2017
Visite: 3554

Tipologia: Accordo
Data firma: 20 luglio 2017
Parti: Costa Crociere e Usclac-Uncdim- Smacd
Settori: Trasporti, Costa Crociere
Fonte: usclac.it


Verbale d’accordo

Il giorno 20 del mese di luglio dell’anno 2017 in Genova, Costa Crociere spa […], e l’Unione sindacale Nazionale Capitani di Lungo Corso al Comando (Usclac-Uncdim- Smacd) […]

Considerato che
- Droga ed alcol sono ogni anno la causa di gravi incidenti nel settore marittimo;
- Uno dei principali obiettivi della Compagnia è quello di garantire la sicurezza del luogo di lavoro per i lavoratori marittimi;
- Il lavoratore marittimo sotto influenza di droga ed alcol rappresenta un rischio per la sicurezza per il quale sia il lavoratore marittimo medesimo sia l’Armatore può essere chiamato a rispondere civilmente e penalmente;
- E’ necessario minimizzare il rischio di incidenti causati dall’abuso di alcol e droghe e conformarsi agli standard di corporation.
E visti
- Il CCNL per marittimi imbarcati su navi da Crociera siglato in data 27 luglio 1992 e successivi rinnovi;
- Il CCNL Comandanti e Direttori di Macchina siglato in 1 luglio 2015;
- Il Decreto Legislativo 271 del 1999 sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili nazionali;
- Il Decreto Legislativo 81 del 2008 e successive modifiche;
- La legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori);
- Il Decreto Legislativo n. 196 del 2003 articolo 13 (Codice della Privacy) relativamente alla tutela e gestione dei dati sensibili;
- La Convenzione Internazionale STCW - Codice parte B, sezione A-VIII/1 paragrafo 10 A "Prevenzione dell’abuso di droga ed alcol" come emendato;
- ILO - Paper: “Drug and Alcohol Prevention Programmes in the Maritime Industry"
- Il Decreto Legislativo 71 del 2015, articolo 16;
Le parti concordano quanto segue:
i. In applicazione del D.lgs. 81 del 2008, art. 41, comma 4, i lavoratori marittimi di qualsiasi dipartimento di bordo saranno su base randomica, sottoposti a visita di rilevazione di sostanze alcoliche e/o droga allo scopo di soddisfare le condizioni sopra menzionate;
ii. Le sopraindicate visite saranno condotte dai Medici Competenti coordinati dal Medico Competente coordinatore di Costa Crociere,
iii. Il Medico Competente di Costa Crociere potrà avvalersi di un medico specialista con obbligo di trasmettere esclusivamente il referto a lui, così come previsto dal D.lgs. 81/08, art. 39, punto 5;
iv. La visita di rilevazione alcol verrà effettuata attraverso l’analisi dell’aria aspirata, la visita di rilevazione della droga verrà effettuata attraverso l’analisi delle urine;
v. I risultati delle visite verranno siglati dal lavoratore marittimo e copia del risultato verrà consegnato allo stesso; la visita verrà ripetuta in caso di contestazione;
vi. In caso di mancato o rifiuto di partecipare alle prove o per qualsiasi risultato positivo, verrà applicata una sospensione immediata dal servizio in attesa del risultato del procedimento disciplinare;
vii. Per i lavoratori trovati positivi ai controlli sarà proposto, qualora possibile, un percorso di recupero su indicazione e dietro la supervisione del medico competente coordinatore, in accordo con la legislazione nazionale (D.Lgs. 81 del 2008, art. 42), internazionale e del Paese di provenienza del lavoratore.
viii. I risultati delle visite verranno gestiti in conformità alle previsioni di cui al Decreto Legislativo 196 del 2003.
Il presente verbale d’accordo si compone di 2 pagine.