Tipologia: Accordo
Data firma: 18 luglio 2019
Parti: Tim/Unindustria e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl Telecomunicazioni, Coordinamento RSU
Settori: Servizi - TLC, Tim
Fonte: slccgilabruzzo.it


Sommario:

 

Premessa
Dinamica degli assetti professionali e adeguamento dei regimi d’orario individuali
A) Inquadramento
B) Part Time
Trattamenti economici e normativi connessi allo svolgimento delle attività on field
A) Modalità della prestazione lavorativa dei Tecnici on Field (ToF)
B) Elemento Retributivo Aziendale (ERA)
Lavoro Agile
Telelavoro in ambito Customer Services Consumer
Permessi a recupero
Flessibilità in ingresso

 

UT Premio di Risultato e smonetizzazione 8 dicembre 2019
Intesa sul Contratto di espansione
A) Programma assunzionale
B) Progetto di formazione e di riqualificazione
C) Riduzioni dell’orario di lavoro
Allegato A Province in cui sono presenti le articolazioni funzionali interessate dall’applicazione delle riduzioni orario di lavoro
Allegato B Calendario delle giornate di sospensione
Allegato C Calendario delle giornate di sospensione
Clausola finale
Lavoro agile - perimetro


Verbale di accordo

Roma, 18 luglio 2019, tra Tim spa, con l'assistenza di Unindustria Roma le Organizzazioni Sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Ugl Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali, unitamente al Coordinamento RSU

Premesso che:
• le Parti nel corso degli incontri del 16, 17 e 18 luglio, effettuati nell’ambito della trattativa per il rinnovo del contratto di secondo livello, hanno individuato i temi da affrontare in via prioritaria per favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano industriale, salvaguardando al contempo le esigenze dei lavoratori e contribuendo alla creazione di un clima aziendale favorevole;
le parti convengono quanto segue.

Dinamica degli assetti professionali e adeguamento dei regimi d’orario individuali
Premesso che:
• nell’ambito delle intese sottoscritte 1’11 giugno 2018, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Parti hanno individuato tra i temi prioritari del confronto sulla contrattazione di secondo livello la dinamica degli assetti professionali e l’adeguamento dei regimi orari individuali;
• Tim ha avviato un processo di trasformazione digitale che riguarda l’organizzazione dei propri processi rivolti alla clientela, sostenendo allo stesso tempo l’occupazione tramite il ricorso ad azioni di riconversione professionale e insourcing di attività ad alto valore, potenziando le competenze interne tramite attività di formazione e riqualificazione professionale;
• il processo di profonda trasformazione delle competenze professionali sarà attuato attraverso la progettazione e realizzazione di percorsi formativi che riguarderanno nei prossimi anni il personale di Tim, al fine di favorire l’acquisizione delle competenze idonee al raggiungimento delle professionalità necessarie al nuovo contesto digitale;
• in tal senso, le previsioni del presente accordo intendono apprezzare l’evoluzione professionale e l’acquisizione delle nuove competenze a livello aziendale con particolare attenzione ai bacini di Caring Agent e Tecnico On Field/On Line rispettivamente in ambito Chief Revenue Office e Chief Wholesale Infrastructures Network & Systems Office.
Le Parti convengono quanto segue

B) Part Time
L’Azienda, tenuto conto delle esigenze organizzative e di servizio, si impegna a realizzare nel triennio 2019-2021 incrementi di prestazione lavorativa del +25% su un totale di 400 lavoratori con contratto di lavoro part-time (es. da PT50% a PT75% e da PT75% a FT) secondo lo schema di seguito riportato:

 

2019

2020

2021

Passaggi +25%

50

50

300

Nel determinare i passaggi l’Azienda terrà in particolare considerazione le eventuali situazioni di disagio economico o familiare nonché il tempo di permanenza nell’orario ridotto.
Nell’ambito di tale previsione, nel primo trimestre di ciascun anno, le Parti si incontreranno a livello nazionale per monitorare le trasformazioni dei rapporti di lavoro da Full Time a Part Time a tempo indeterminato realizzate nell’anno precedente, al fine di accogliere eventuali ulteriori richieste di incremento di prestazione lavorativa pervenute nei medesimi ambiti organizzativi e per la medesima figura professionale.

Trattamenti economici e normativi connessi allo svolgimento delle attività on field
Premesso che:
• con l’Accordo siglato 1’11 giugno 2018, le Parti si sono impegnate ad avviare il confronto relazionale sul secondo livello di contrattazione individuando tra i temi prioritari sia trattamenti economici in seguito al superamento del c.d. “mancato rientro” sia i temi normativi connessi allo svolgimento delle attività on field;
• le Parti intendono trovare soluzioni che, nel rispetto dei principi ispiratori individuati nel citato Accordo del 11 giugno 2018, consentano di salvaguardare la capacità competitiva dell’Azienda, migliorare la produttività del lavoro e l’efficienza operativa in un contesto di valorizzazione e attenzione alle risorse umane;
• è comune intenzione delle Parti individuare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa che concorrano a ottimizzare la gestione del tempo riducendo gli spostamenti con ricadute positive su traffico automobilistico, consumi e inquinamento;
• le misure definite dalla presente intesa sono orientate ad incrementare la capacità produttiva interna e la qualità del servizio, proseguendo nel percorso di graduale internalizzazione delle attività attualmente svolte all’esterno;
• con l’Accordo del 27 marzo 2013 le Parti hanno definito, tra l’altro, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del personale tecnico che opera stabilmente all’esterno;
le Parti concordano sulle seguenti aree di intervento.

A) Modalità della prestazione lavorativa dei Tecnici on Field (ToF)
Le Parti condividono la necessità di introdurre un nuovo modello organizzativo delle attività on field.
Fermi restando i turni di lavoro assegnati e stabiliti da specifiche matrici territoriali, il personale ToF, che svolge abitualmente la propria attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi con una continua mobilità nel territorio di competenza, opererà secondo le modalità di seguito riportate:
• sarà tenuto ad attestare l’inizio della prestazione lavorativa al momento del ritiro dell'automezzo sociale presso il sito individuato dall’Azienda all’interno della zona di lavoro. Nell’individuare tale sito l’Azienda terrà conto, quale criterio prioritario, della minor distanza dalla dimora abituale del ToF;
• parimenti sarà tenuto ad attestare la fine della prestazione lavorativa al termine dell’orario di servizio presso il sito di ricovero dell’automezzo sociale.
A tutti i ToF che ne faranno richiesta, in un’ottica di ottimizzazione degli spostamenti verso il luogo della prima Work Request (WR), l’Azienda concederà, previa sottoscrizione di un accordo individuale, la possibilità di ricoverare l’automezzo sociale presso la dimora abituale del lavoratore. Qualora non ricorrano presso tale luogo idonee garanzie di sicurezza del veicolo e dei beni aziendali, l’Azienda consentirà di ricoverare l’automezzo presso il luogo aziendale idoneo più vicino al domicilio.
Per coloro che richiederanno di ricoverare l’automezzo sociale presso la dimora abituale o presso la sede aziendale prossima alla stessa, l’attestazione della presenza avverrà con le seguenti modalità:
• la prestazione lavorativa avrà inizio presso il sito individuato dall’Azienda per svolgere la prima WR, di norma nell’ambito della zona di lavoro assegnata;
• parimenti la prestazione lavorativa terminerà presso il sito di lavorazione dell’ultima WR, di norma nell’ambito della zona di lavoro assegnata.
Tali nuove modalità operative entreranno in vigore progressivamente secondo una programmazione definita dall’Azienda e comunque non oltre sei mesi dalla firma del presente accordo.
Quanto definito nella presente intesa sostituisce le previsioni di cui al capitolo “Nuove Modalità la Prestazione Lavorativa” contenute nell’Accordo 27 marzo 2013 relativo al personale on field.

Lavoro Agile
Premesso che:
• le Parti hanno condiviso di definire, nell’ambito della contrattazione di secondo livello di Tim spa, l’introduzione strutturale del ricorso alla modalità agile di prestazione lavorativa fra quelle in essere in Azienda;
• le Parti ritengono che il ricorso al lavoro agile sia un fattore abilitante dello sviluppo della digitalizzazione, del miglioramento della produttività, di promozione della sostenibilità sociale, economica e ambientale che favorisca - tra l’altro - la conciliazione tra i tempi di lavoro e la vita personale, con particolare attenzione alle esigenze di cura familiare;
• le Parti prendono atto dei risultati positivi finora raggiunti dalle precedenti sperimentazioni in termini di incrementi di produttività, di soddisfazione delle persone, di conciliazione vita/lavoro e di sviluppo del rapporto fiduciario e di collaborazione, del senso di responsabilità e autodisciplina che caratterizzano, in tale modalità, lo svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, i risultati positivi registrati hanno riguardato la riduzione delle ore di assenza, dei tempi di percorrenza casa-lavoro, dei km percorsi, nonché delle quantità di emissioni di CO2;
• con la presente intesa, le Parti intendono definire la disciplina generale del ricorso al lavoro agile e alcune fattispecie speciali relative a particolari esigenze di natura tecnico organizzativa e rinviare all’accordo individuale le modalità attuative del ricorso al lavoro agile;
• per lavoro agile, anche in coerenza con le previsioni di cui all'art. 18, della Legge n. 81 del 22 maggio 2017 e fermo restando il rapporto di lavoro in essere, si intende l'esecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente, presso:
a) una sede all'esterno dei locali aziendali (abitazione), come definita dagli accordi individuali, con l’ausilio di strumenti tecnologici che assicurino il collegamento protetto con il software aziendale necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa,
avente i requisiti stabiliti dalla legge;
b) ovvero, una sede aziendale, diversa da quella di appartenenza (sede satellite), specificamente attrezzata e utilizzabile dal dipendente previa prenotazione.
Le Parti convengono quanto segue:
le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
1. Principi generali
Fatto salvo quanto in appresso specificatamente definito, lo svolgimento della prestazione in modalità agile:
1.1. non comporta la modifica:
a) dell'esercizio del potere direttivo nonché del potere di controllo dell'azienda per lavoratori che svolgano la propria attività con modalità ordinarie. L’esercizio di tali poteri, in ragione delle peculiari modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, sarà espletato in via telematica in conformità e nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 300/1970;
b) delle mansioni e del profilo contrattuale;
c) della sede di lavoro, dell'orario di lavoro individuale e della relativa collocazione temporale, nonché delle caratteristiche di flessibilità oraria in essere che risultano meramente integrate - in ragione della peculiarità della modalità di svolgimento - dalle condizioni disciplinate dal presente accordo e nel dettaglio dall’accordo individuale;
d) del Codice Disciplinare;
e) dei doveri e dei diritti individualmente in capo al lavoratore, derivanti dalle norme di legge e di contratto applicate ai lavoratori che svolgano la propria attività con modalità ordinarie, ivi ricomprendendo ovviamente i diritti sindacali;
1.2. non consente, per il periodo interessato, il riconoscimento di alcun trattamento riferito al mutamento temporaneo del luogo della prestazione lavorativa;
1.3. si fonda sul presupposto necessario che il lavoratore sia connesso e collabori con il resto dell’Azienda.
2. Destinatari
La presente intesa disciplina le modalità di ricorso al lavoro agile a partire dal 1° ottobre 2019 per i dipendenti di Tim spa, nonché per il personale delle aziende del Gruppo Tim che recepiscano integralmente, in apposita intesa, i contenuti del presente accordo laddove applicabili.
E’ destinatario del presente accordo il personale:
a) con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, anche a tempo parziale, ove compatibile con le disposizioni del presente accordo;
b) con mansioni, compatibili con la modalità di lavoro agile, per le quali lo svolgimento della prestazione non sia vincolato ad una sede aziendale o in contrasto con il livello di riservatezza che caratterizza l'attività, ferma restando la coerenza con le esigenze tecnico organizzative della funzione.
In relazione a tali principi l’azienda renderà disponibile l’elenco dei settori, i ruoli e gli ambiti compatibili.
3. Requisiti di adesione e condizioni di recesso
L'adesione del lavoratore si realizza su base volontaria con la sottoscrizione dell’accordo di cui all’art. 19 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017 (c.d. accordo individuale); l’adesione si perfeziona comunque nel rispetto delle esigenze tecnico organizzative della funzione di appartenenza e del grado di autonomia professionale del lavoratore così come riconosciuto dall’azienda.
Il lavoratore e il datore di lavoro possono recedere dall'accordo individuale nei termini previsti dall'art. 19, comma 2, della Legge n. 81 del 22 maggio 2017.
4. Svolgimento della prestazione
In ragione della peculiarità della modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, il lavoratore si atterrà alle indicazioni riportate nell'accordo individuale, con particolare riferimento ai termini di programmazione, all'utilizzo e custodia degli strumenti in dotazione e alle modalità e termini di comunicazione da rispettare in caso di mancato funzionamento delle dotazioni assegnate.
Fatto salvo quanto in appresso specificatamente definito, la prestazione lavorativa svolta in lavoro agile potrà essere collocata, salvo diversa indicazione del responsabile della funzione di appartenenza, di norma in tutti i giorni lavorativi della settimana, fino a 2 giorni a settimana non consecutivi, per un massimo di 52/gg annui (di cui fino a 42 dall’abitazione), riproporzionati nei confronti del personale che aderisca all’istituto in corso d’anno.
La mancata fruizione settimanale di almeno 1 giorno di Lavoro agile non ne consentirà il trascinamento alla settimana/mese/anno successivo. In casi eccezionali, ferme restando le quantità massime sopra definite, possono essere previsti fino a 3 giorni/settimana anche continuativi con un massimo di 12 giorni/mese.
Fermo restando il rispetto dell'orario di lavoro, la prestazione in lavoro agile dovrà essere svolta, anche al fine di garantire i tempi di riposo e di disconnessione, con la seguente articolazione oraria:
a) presso una sede satellite: osservando lo stesso orario di lavoro della sede di appartenenza;
b) presso l’abitazione: nell'arco orario compreso tra le ore 8:00 e le ore 20:00 con fruizione di unico intervallo tra le ore 12.30 e le 14.30, con una durata da un minimo di 30 fino ad un massimo di 120 minuti e comunque sempre assicurando la propria presenza tra le ore 10.00 e le 12.30 e tra le 14:30 e le 16:30 ovvero nel diverso arco di presidio del settore di appartenenza secondo la turnistica tempo per tempo vigente.
Durante le giornate in lavoro agile, in ragione della peculiarità della modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e dei presupposti sui quali il ricorso alla stessa si fonda, è esclusa l’effettuazione del lavoro supplementare e straordinario.
Nell’arco di tempo relativo alle fasce orarie sopra indicate, il lavoratore evidenzierà il proprio status operativo tramite l’applicativo informatico di messagistica istantanea aziendale (oggi Skype for Business) e garantirà la contattabilità telefonica o telematica.
Il diritto alla disconnessione sarà esercitato impostando l’apposito status dell’applicativo Skype for Business al di fuori della fascia oraria in cui viene resa la prestazione in lavoro agile.
Per lo svolgimento della prestazione in lavoro agile il lavoratore è tenuto a utilizzare gli strumenti tecnologici per l’attività lavorativa in conformità con le disposizioni di legge e le normative aziendali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, tutela della privacy, proprietà intellettuale e sicurezza informatica.
In relazione a quanto sopra, sarà pertanto cura del dipendente segnalare con tempestività gli eventuali impedimenti tecnici allo svolgimento dell’attività lavorativa e dare tempestiva comunicazione al proprio responsabile nel caso di malfunzionamento della connessione o delle * dotazioni aziendali assegnate al fine della risoluzione del problema. Qualora il v malfunzionamento persista, il Responsabile indicherà al lavoratore le modalità di completamento della prestazione, ivi compreso lo spostamento presso un’altra sede aziendale o il rientro presso quella di appartenenza.
In ragione della peculiare modalità di svolgimento della prestazione, nelle giornate in cui la stessa sia svolta presso l’abitazione, non è riconosciuto il Buono Pasto.
5. Sicurezza sul lavoro e tutela antinfortunistica
In materia di Sicurezza sul lavoro e assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali, si rinvia a quanto previsto rispettivamente dagli articoli 22 e 23 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017.
6. Formazione
Ai lavoratori che aderiranno al lavoro agile per la prima volta sarà richiesta la fruizione entro 60 giorni dall’adesione di un corso di formazione on line riguardante le specifiche logiche, finalità e modalità di svolgimento della prestazione in lavoro agile, comprensivo di una sezione dedicata all'approfondimento dei temi della sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017.
7. Dotazioni informatiche
Nell’ambito del piano di rinnovo tecnologico 2019-2020, l’azienda si impegna a dare priorità alla sostituzione/assegnazione della dotazione informatica ai lavoratori aderenti al lavoro agile al fine di soddisfare progressivamente le richieste.
8. Monitoraggi
Le Parti confermano i seguenti indicatori utili per il monitoraggio dell'efficacia della modalità agile di esecuzione del rapporto di lavoro:
a) "riduzione ore di assenza";
b) “riduzione tempi di percorrenza”;
c) “riduzione km di percorrenza”.
9. Sistema di relazioni sindacali
Le Parti si impegnano ad effettuare una verifica, di norma annuale, a livello nazionale sull'applicazione del presente Accordo, sulle dotazioni disponibili, sugli ambiti organizzativi coinvolti e sull'andamento degli indicatori di cui al punto precedente.
10. Fattispecie speciali
Ferma restando la disciplina generale sopra riportata, le Parti definiscono con la presente intesa anche le modalità di ricorso al lavoro agile per il personale appartenente a specifiche strutture di Tim spa che presentano particolari esigenze di natura tecnico organizzativa ovvero nelle quali la modalità agile di prestazione lavorativa possa contribuire ad un migliore equilibrio vita/lavoro in caso di turnazioni maggiormente disagiate.
In particolare, le Parti ritengono opportuno individuare peculiari discipline di ricorso al lavoro agile negli ambiti organizzativi di seguito individuati. Al riguardo, eventuali necessità di integrazione/modifiche delle fattispecie speciali saranno tempestivamente comunicate dall’Azienda.
10.1. Lavoro agile in ambito Chief Technology and Innovation Office
10.1.1. Per i ruoli su attività di Testing nelle strutture:
• CT.Network & Services Engineering
• CT.I.TPT. Infrastructural Testing & Environment
• CT.GQ.PQU. User Experience & LAP
Arco orario per lo svolgimento del Lavoro Agile:
• dalle 7:00 alle 22:00 dal lunedì al venerdì;
• dalle 7:00 alle 22:00 sabato e domenica in caso di prestazione resa ai sensi dell’art. 26, comma 2 del CCNL TLC.
Ruoli coinvolti:
• tutti i ruoli appartenenti alle strutture sopra indicate per le attività di Testing.
Modalità di applicazione:
• la prestazione lavorativa svolta in lavoro agile dovrà essere collocata, salvo diversa indicazione del responsabile della funzione di appartenenza, di norma in tutti i giorni lavorativi della settimana, fino a 2 giorni a settimana, anche consecutivi. Per esigenze organizzative straordinarie e indifferibili il limite settimanale di 2 giorni può essere elevato fino ad un massimo di 4 giorni. La mancata fruizione settimanale non consentirà il trascinamento alla settimana/mese/anno successivo. Fermo restando il di riposo e di disconnessione al di fuori della fascia oraria in cui viene resa la prestazione in lavoro agile;
• la prestazione lavorativa svolta in lavoro agile dovrà essere effettuata presso l’abitazione;
• la prestazione lavorativa dovrà essere svolta con T’utilizzo di strumenti tecnologici come definiti dall’accordo individuale, con caratteristiche che assicurino un collegamento protetto con il software aziendale necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa ed eventuali dotazioni sulle quali si intendano effettuare test e collaudi da remoto (quali terminali mobili, SIM, decoder TimVision, Access Gateway, etc.).
10.1.2. Per le attività svolte in art. 26, comma 2 del CCNL TLC per le seguenti strutture (Territorio/HQ):
• CT.I.CT. Optical & IP Backbone
• CT.I.CT. IP Competence Hub
• CT.I.CT.Fixed & Mobile Core
• CT.I. Infrastructures & Operations Area (NO, NE, C, S) - Network Maintenance. Fixed Competence Center.
Arco orario per lo svolgimento del Lavoro Agile:
• lunedì - venerdì dalle 8:00 alle 20:00 (disciplina generale);
• lunedì - venerdì dalle 23:00 alle 7:00 con prestazione resa ai sensi dell’art. 26, comma 2 del CCNL TLC.
Ruoli coinvolti:
• tutti i ruoli appartenenti alle strutture sopra indicate per le attività svolte ai sensi dell’art. 26, comma 2 del CCNL TLC.
Modalità di applicazione:
• la prestazione lavorativa svolta in lavoro agile potrà essere collocata, salvo diversa indicazione del responsabile della funzione di appartenenza, di norma in tutti i giorni lavorativi della settimana, fino a 2 giorni a settimana, anche consecutivi. La mancata fruizione settimanale non consentirà il trascinamento alla settimana/mese/anno successivo. Fermo restando il rispetto dell’orario contrattuale, la prestazione in lavoro agile dovrà garantire i tempi di riposo e di disconnessione al di fuori della fascia oraria in cui viene resa la prestazione in lavoro agile;
• la prestazione lavorativa svolta in lavoro agile potrà essere effettuata presso l’abitazione o in sede satellite;
• la prestazione lavorativa verrà svolta con l’utilizzo di strumenti tecnologici come definiti dall’accordo individuale con caratteristiche che assicurino un collegamento protetto con il software aziendale necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa.
10.2. Lavoro agile in ambito Chief Wholesale Infrastructures Network & Systems Office
10.2.1. Per le attività di back office e front end di Assurance Service Area, nelle strutture (Territorio):
• ASA Operation & Process Management
• ASA Home
• ASA Office
• ASA Custom
Arco orario per lo svolgimento del Lavoro Agile:
• ASA Home e Office: turni dalle 12:22 alle 22.00 - dal lunedì al venerdì e tutti i turni di sabato, domenica e festivi;
• ASA Custom: turno dalle 12.22 alle 20.00 - dal lunedì al venerdì e tutti i turni del sabato;
• Masteristi: turni dalle 12:22 alle 20.00 - dal lunedì al venerdì e tutti i turni di sabato, domenica e festivi.
Ruoli coinvolti:
• TOL
• Specialist
• Team Leader
• Masteristi
Modalità di applicazione:
• la prestazione lavorativa svolta in lavoro agile potrà essere collocata, salvo diversa indicazione del responsabile della funzione di appartenenza, di norma in tutti i giorni lavorativi della settimana, fino a 2 giorni a settimana, anche consecutivi. La mancata fruizione settimanale non consentirà il trascinamento alla settimana/mese/anno successivo. Fermo restando il rispetto dell'orario contrattuale, la prestazione in lavoro agile dovrà garantire i tempi di riposo e di disconnessione al di fuori della fascia oraria in cui viene resa la prestazione in lavoro agile;
• la prestazione lavorativa svolta in lavoro agile potrà essere effettuata presso l’abitazione, qualora sia garantita una connettività in linea fissa non inferiore a 20 MB, o in sede satellite;
• la prestazione lavorativa verrà svolta con l’utilizzo di strumenti tecnologici come definiti dall’accordo individuale con caratteristiche che assicurino un collegamento protetto con il software aziendale necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa.
L’accesso al lavoro agile sarà consentito fino ad un massimo del 30% dei TOL e specialist in ambito Home, Office e Custom.
10.2.2. Per le attività svolte in ambito WO.Assurance.On Line Assurance Operations nelle strutture (HQ):
• On line Operations Management
• Assurance Competence Center
Arco orario per lo svolgimento del Lavoro Agile
• CMO: turno dalle ore 12:22 alle ore 20:00 - dal lunedì al sabato;
• CSSE TOL H24: turno dalle 16:00 alle 24:00; turno dalle 00:00 alle ore 8:00; turno dalle 15:00 alle 23:00; turno dalle 23:00 alle 7:00; turno dalle 14:20 alle 20:00 - dal lunedì alla domenica e festivi;
• CSSE Service Manager: turno dalle 12:22 alle 20:00 - dal lunedì al sabato;
• Regia Nazionale: turni dalle 12:22 alle 22.00 dal lunedì al venerdì e tutti i turni sabato, domenica e festivi.
Ruoli coinvolti:
• TOL in turni H24
• Service Manager di CSSE
• Specialisti Management OAO
• Addetti attività di regia
Modalità di applicazione:
• la prestazione lavorativa svolta in lavoro agile potrà essere collocata, salvo diversa indicazione del responsabile della funzione di appartenenza, di norma in tutti i giorni lavorativi della settimana, fino a 2 giorni a settimana, anche consecutivi. Là mancata fruizione settimanale non consentirà il trascinamento alla settimana/mese/anno successivo. Fermo restando il rispetto dell'orario contrattuale, la prestazione in lavoro agile dovrà garantire i tempi di riposo e di disconnessione al di fuori della fascia oraria in cui viene resa la prestazione in lavoro agile;
• la prestazione lavorativa in lavoro agile potrà essere effettuata presso l’abitazione o in sede satellite;
• la prestazione lavorativa verrà svolta con l’utilizzo di strumenti tecnologici come definiti dall’accordo individuale con caratteristiche che assicurino un collegamento protetto con il software aziendale necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa.
10.2.3. Per le attività di WFM Analyst nella struttura (Territorio):
• WO.WOA. Wholesale Operations Line
Arco orario per lo svolgimento del Lavoro Agile:
• 7:30-16:38 solo turni domenica e festivi
Ruoli coinvolti:
• WFM Analist
Modalità di applicazione:
• la prestazione lavorativa svolta in lavoro agile potrà essere collocata, salvo diversa indicazione del responsabile della funzione di appartenenza, di norma in tutti i giorni lavorativi della settimana, fino a 2 giorni a settimana, anche consecutivi. La mancata fruizione settimanale non consentirà il trascinamento alla settimana/mese/anno successivo. Fermo restando il rispetto dell'orario contrattuale, la prestazione in lavoro agile dovrà garantire i tempi di riposo e di disconnessione al di fuori della fascia oraria in cui viene resa la prestazione in lavoro agile;
• la prestazione lavorativa in lavoro agile potrà essere effettuata presso l’abitazione o in sede satellite;
• la prestazione lavorativa verrà svolta con l’utilizzo di strumenti tecnologici come definiti dall’accordo individuale con caratteristiche che assicurino un collegamento protetto con il software aziendale necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa.
11. Ulteriori fattispecie
Quale ulteriore misura di sostegno volta ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita/lavoro, le Parti convengono di incrementare di un giorno a settimana la disponibilità individuale di lavoro agile, così come prevista dalla disciplina generale nonché dalle fattispecie speciali, in caso di:
a) gravidanza: le lavoratrici in gravidanza, nel periodo precedente a quello di congedo obbligatorio;
b) maternità/paternità: i lavoratori padri fino al compimento del 6° mese di età del bambino e le lavoratrici madri fino al 6° mese (compreso) dalla data di rientro dalla maternità;
c) rientro in servizio dopo una malattia: i lavoratori che rientrino in servizio dopo una malattia di durata pari ad almeno 30 gg continuativi, limitatamente al mese successivo al rientro.
12. Disposizioni finali
Qualora intervengano incisivi mutamenti nelle condizioni tecnico organizzative o produttive, l'Azienda si riserva di sospendere temporaneamente l'applicazione della presente intesa, dandone preventivamente informazione alle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
Allo scopo di coniugare le esigenze individuali di conciliazione vita/lavoro con l’opportunità aziendale di ottimizzazione degli spazi disponibili, potranno essere avviate sperimentazioni che valorizzino il ricorso al lavoro agile quale leva per assicurare una più efficace distribuzione delle risorse nelle sedi aziendali.

Telelavoro in ambito Customer Services Consumer
Premesso che le Parti:
• riconoscono l’istituto del telelavoro quale modalità di svolgimento della prestazione che consente di conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale e familiare dei lavoratori;
• considerano il telelavoro domiciliare come fattore di modernizzazione delle organizzazioni e di flessibilizzazione dei processi produttivi, con ricadute positive sulle condizioni ambientali e sulla mobilità;
• si sono incontrate per approfondire la possibilità di prevedere, in via sperimentale, un’ulteriore estensione del telelavoro domiciliare in ambito CR.Customer Services Consumer per i Caring Agent del servizio 187 e 119, con sede di lavoro in Milano, Roma e Napoli;
Le Parti convengono quanto segue:
• le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo;
• la disciplina di riferimento del telelavoro domiciliare è quella individuata negli accordi 27 e 28 marzo 2013 al paragrafo 2 “Telelavoro in ambito Caring Services”, che si intende integralmente richiamata nel presente accordo;
• compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo, sarà data la possibilità ai Caring Agent del servizio 187 e 119, effettivamente partecipanti alla turnazione del settore di appartenenza, con sede di lavoro in Milano, Roma e Napoli di aderire, su base volontaria, al telelavoro domiciliare, nel limite dei numeri massimi di cui alla tabella seguente:

Sede di lavoro

Servizio

Numero telelavoratori

Milano

119

15

187

15

Roma

119

30

Napoli

119

30

• l’avvio della sperimentazione è condizionato al raggiungimento di un numero minimo di telelavoratori per la costituzione di un modulo composto da 15 unità per ciascun Servizio;
• l’adesione all’istituto del telelavoro domiciliare avverrà su base esclusivamente volontaria; la concessione del telelavoro è subordinata alla verifica da parte aziendale delle capacità e dell’autonomia professionale del dipendente e alla sussistenza delle condizioni operative necessarie quali la presenza di adeguata connettività, l’idoneità dell’ambiente, degli impianti e della postazione di lavoro. Tali condizioni operative dovranno essere espressamente autodichiarate del dipendente;
• ferma restando la sussistenza delle condizioni di cui al punto precedente, nel caso il numero di richieste superi le quantità massime sopra individuate, l’Azienda considererà quale criterio di priorità la distanza chilometrica tra il domicilio inserito dal lavoratore nei sistemi del personale alla data del presente accordo e la sede di lavoro di appartenenza;
• l’Azienda si impegna, inoltre, a considerare con particolare riguardo le richieste pervenute dai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale impegnati nei turni serali.
Le Parti si impegnano ad effettuare una verifica a livello nazionale entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, anche al fine di prevederne una graduale estensione.