Ministero dell'interno
Decreto 9 febbraio 1989
Norme di sicurezza antincendi da applicarsi nella progettazione ed installazione di impianti di produzione calore a servizio delle serre.
G.U. 3 marzo 1989, n. 52
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, articoli 1 e 2;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;
Visto il campo di applicazione delle circolari del Ministero dell'interno n. 68 del 25 novembre 1969 e n. 73 del 29 luglio 1971;
Rilevata la necessità di emanare norme di sicurezza antincendi da applicarsi nella progettazione ed installazione di impianti di produzione calore a servizio delle "serre";
Viste le norme elaborate dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Ritenuto di doverle approvare ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 577;
Decreta:
Sono approvate le norme di sicurezza antincendi, di cui all'allegato al presente decreto, da applicarsi nella progettazione ed installazione di impianti di produzione di calore a servizio delle "serre".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, addì 9 febbraio 1989
Il Ministro: GAVA
ALLEGATO
NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI DA APPLICARSI NELLA PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALORE A SERVIZIO DELLE "SERRE"
1) Campo di applicazione.
Le presenti norme si applicano agli impianti di produzione di calore di potenzialità superiore a 35 kW (30.000 Kcal/h) alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso per il riscaldamento delle "serre".
Ai fini dell'applicazione delle presenti norme per "serra" si intende una porzione di terreno che deve essere utilizzata unicamente dal personale addetto ed è separata dall'ambiente esterno per ottenere condizioni climatiche idonee alla coltura praticata.
La separazione dall'ambiente esterno può essere realizzata con materiali combustibili o non.
2) Ubicazione e accessi.
Il generatore termico può essere installato all'interno della serra o all'esterno ovvero in un locale ad esso esclusivamente destinato, realizzato con materiali non combustibili e con accesso diretto dall'esterno. Intorno al generatore di calore alimentato con combustibile liquido deve realizzarsi un cordolo impermeabile di materiale non combustibile di altezza non inferiore a 0,20 m.
Fra l'involucro del generatore e le pareti della serra o del locale ove è installato deve essere lasciato uno spazio libero per assicurare l'accessibilità agli organi di comando ed ai dispositivi di sicurezza. Nel caso di generatori installati all'interno di serre realizzate con materiale combustibile devono osservarsi le seguenti distanze minime:
0,60 m tra l'involucro del generatore e le pareti della serra;
1,00 m tra l'involucro del generatore ed il soffitto della serra.
Se tali distanze non sono rispettate deve essere interposta una struttura schermo REI 120 di dimensioni superiori di almeno 0,50 m dalla proiezione retta del generatore.
3) Aerazione.
Il locale o la serra all'interno dei quali è installato il generatore termico, devono essere aerati con superficie non inferiore a 0,50 m(Elevato al Quadrato).
4) Deposito combustibili.
Per i depositi di combustibili gassosi devono osservarsi le vigenti norme.
I depositi di combustibile solido possono essere ubicati anche all'interno delle serre ad una distanza dall'involucro del generatore non inferiore a 5 m
Anche i depositi di combustibile liquido possono essere ubicati all'interno delle serre in serbatoi interrati con la generatrice superiore ad almeno 20 cm al di sotto del piano di calpestio (se questo e' transitabile da veicoli tale misura deve essere almeno 70 cm), ovvero ricoperti di terra, ovvero fuori terra su apposite selle.
Nel caso di serbatoi fuori terra installati all'interno di serre realizzate con materiale combustibile devono osservarsi le seguenti distanze minime:
0,60 m tra il perimetro del serbatoio e le pareti della serra;
1,00 m tra il perimetro del serbatoio ed il soffitto della serra.
Se tali distanze non sono rispettate deve essere interposta una struttura schermo REI 120 di dimensioni superiori di almeno 0,50 m dalla proiezione retta del serbatoio.
La distanza tra i serbatoi fuori terra e l'involucro del generatore deve essere non inferiore a 5 m.
I serbatoi fuori terra devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacità non inferiore ad 1/4 del volume dei relativi serbatoi.
5) Dispositivi di sicurezza e di controllo.
Per i dispositivi di sicurezza e di controllo si applicano le disposizioni contenute nelle circolari n. 68/1969 e n. 73/1971 e successive modificazioni ed integrazioni.
6) Impianti elettrici.
Si applica la legge n. 186 del 1° marzo 1968.
7) Divieti.
Nell'ambiente ove è ubicato il generatore termico è vietato usare fiamme libere depositare sostanze infiammabili oltre a quelle previste per il funzionamento dell'impianto, depositare concimi a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci.
8) Mezzi di estinzione portatili.
Deve essere prevista l'installazione di almeno un estintore portatile di "tipo approvato" per classi di fuochi A - B - C con capacità estinguente non inferiore a 13A - 89B - C, idoneo anche all'utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica.
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Le disposizioni contenute nel presente decreto vanno osservate ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (punto 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982) per gli impianti di potenzialità superiori a 119 kW (100.000 Kcal/h).
Ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio, a chiarimento di quanto indicato al primo comma del punto 10 dell'allegato A al decreto ministeriale 8 marzo 1985, la presente norma deve essere osservata almeno per i requisiti di ubicazione, aereazione, accesso, dispositivi di sicurezza e divieti.