MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali
Lettera Circolare
Prot. n° 10412/4134
Roma, 18 giugno 1990
OGGETTO: Punto 2 del D.M. 9 febbraio 1989: “Norme di sicurezza antincendi da applicarsi nella progettazione ed installazione di impianti di produzione calore a servizio di serre” - Parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi.
Il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 577/1982, nella riunione del 7 marzo 1990, ha espresso il parere che per i generatori termici, alimentati con combustibile liquido, installati all’interno delle serre e sospesi alle strutture portanti delle serre medesime, si possa consentire di non realizzare il cordolo previsto dal punto 2 del D.M. 9 febbraio 1989 indicato in oggetto alle seguenti condizioni:
- l’asse del bruciatore deve essere ubicato a quota superiore alla generatrice superiore del serbatoio di alimentazione;
- l’adduzione del combustibile al bruciatore, ottenuta per aspirazione, deve essere realizzata mediante tubazioni di andata e ritorno solidamente fissate;
- l’organo di intercettazione manuale a chiusura rapida, oltre a quello automatico, deve essere posto presso il serbatoio in posizione accessibile.
Si pregano pertanto gli Uffici in indirizzo di tener conto di quanto sopra nella istruttoria delle istanze di deroga che fin da ora verranno presentate in proposito, e che, ovviamente, dovranno essere trasmesse secondo le modalità contenute nell’art. 21 del D.P.R. n. 577/1982; in tale caso dovrà essere esplicitamente dichiarato che: “... sono state attuate le condizioni previste nella lettera-circolare n. 10/412/4134 del 18 giugno 1990”.