Tipologia: Accordo
Data firma: 19 giugno 2019
Validità: 01.07.2019 - 30.06.2022
Parti: Angopi, Legacoop Produzione e Servizi e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Settori: Trasporti, Ormeggiatori e Barcaioli
Fonte: cnel

Sommario:

 

Premessa al CCNL 19 Giugno 2019
Art. 8 bis Segnalazioni all’autorità marittima e sospensione cautelare
Art. 8 ter Cessazione del rapporto assenza di preavviso
Art. 17 13ª e /4ª mensilità
Art. 19 Giorni festivi
Retribuzioni
Art. 25 Assenze e permessi
Art. 40 Previdenza complementare

 

Tutele assicurative
Art. 44 Ambiente, salute e sicurezza sul lavoro
Art. 45 Tutela della maternità e della paternità - Aspettativa per funzioni pubbliche o per cariche sindacali - Permessi ai volontari di protezione civile - Volontariato - Tutela delle persone tossicodipendenti e degli etilisti - Tutela delle persone portatrici di handicap
Decorrenza e durata


Verbale di accordo

Addì 19 del mese di giugno dell’anno 2019, si sono incontrate presso la sede dell’Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani - Angopi - Via Salaria 89, Roma, l’Angopi […], Legacoop Produzione e Servizi […], e le OO.SS. Filt-Cgil […], Fit-Cisl […], Uiltrasporti […]
Le parti:
visto il CCNL del 29 giugno 2016 per gli Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani, la cui vigenza, normativa ed economica, è stabilita dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2019;
- vista la disdetta contrattuale, contenuta nella lettera delle organizzazioni sindacali del dicembre 2018;
- vista la piattaforma di rinnovo del suddetto CCNL, presentata dalle OO.SS.;
- viste le osservazioni rappresentate dai Gruppi circa le criticità emerse nella pratica applicazione del vigente CCNL;
- considerate le intervenute novità normative che hanno interessato istituti contrattualmente previsti;
- preso atto del rinnovo tariffario per il triennio 2019-2021
hanno convenuto quanto segue:

Premessa al CCNL 19 Giugno 2019
Ferme restando le considerazioni contenute nelle premesse ai precedenti CCNL, le parti prendono atto che l’evoluzione del quadro normativo, unionale e nazionale, è andata nel senso di consolidare il modello organizzativo del servizio di ormeggio e battellaggio, caratterizzato dall’unicità del prestatore e dalla universalità del servizio da questo erogato.
In effetti, tanto il Regolamento UE 352/2017 quanto le recenti modifiche apportate all’articolo 14 della legge 84/94 hanno rafforzato l’impianto normativo che disciplina il servizio di ormeggio/battellaggio in Italia, rendendo ora il nostro modello organizzativo compatibile con la normativa unionale.
La successiva normativa secondaria e, segnatamente, gli statuti delle Società Cooperative/Gruppo e i Regolamenti di servizio hanno ulteriormente irrobustito questo modello, potendosi ora considerare le Società Cooperative/Gruppi veri e propri operatori interni alla Pubblica Amministrazione.
In tale contesto, le parti ritengono che, al fine di garantire la prestazione del servizio secondo standard adeguati al ruolo che la richiamata normativa attribuisce oggi alle Società Cooperative/Gruppi, la formazione del personale assume una rilevanza perfino maggiore di quella ricoperta negli anni passati e, al riguardo, condividono il contenuto dell’emanando DPR, con cui si intenderebbe rendere obbligatorio il percorso formativo fino ad oggi individuato per norme pattizie, finalizzato al riconoscimento di uno specifico certificato di competenza degli ormeggiatori, il cui possesso è indispensabile per lo svolgimento della professione.
Sul punto, le parti, in considerazione del sistema premiarne del “percorso formativo” in passato condiviso, concordano sull’opportunità di una rivisitazione complessiva dello stesso non appena il quadro normativo sarà completato con l’entrata in vigore del richiamato DPR e sarà definita l’effettiva portata delle norme in esso contenute. Nel frattempo, viene confermata la vigente disciplina della materia, il cui valore economico sarà considerato nel nuovo quadro normativo.
Sempre in materia di formazione, i firmatati del presente Accordo sostengono apertamente il ricorso al Dialogo sociale in ambito europeo come sede privilegiata per trasfondere nell’ordinamento dell’Unione le disposizioni in materia di formazione, contenute nella Circolare IMO dell’aprile del 2016, ed al riguardo si impegnano a promuovere iniziative, anche congiuntamente, affinché l’attività del Dialogo sociale possa essere avviata in tal senso.
Pur in presenza di un impianto normativo, la cui evoluzione come sopra richiamata è funzionale alla difesa del ruolo della categoria, tuttavia i firmatari del presente CCNL condividono una fotte preoccupazione per alcune iniziative assunte in sede giudiziaria, che minerebbero il medesimo impianto, e per il fenomeno di concentrazione orizzontale e verticale che sta interessando il settore marittimo-portuale ed, al riguardo, sostengono apertamente la necessità di valorizzare il porto come bene e infrastruttura pubblica, costituendo l’unico momento utile al controllo della catena logistica, destinata a concentrarsi sempre più nelle mani di pochi operatori.
In questa prospettiva, le parti confermano il loro sostegno alla natura delle AdSP come enti pubblici non economici, potendo un loro diverso assetto societario pregiudicare il ruolo di controllore pubblico sopra richiamato.
Le parti confermano inoltre il loro sostegno all’impianto complessivo derivante dal Codice della Navigazione, che individua nelle articolazioni centrali e periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i soggetti deputati alla sua pratica applicazione. Sul punto manifestano il loro forte timore rispetto al contenuto di un recente provvedimento normativo attraverso il quale viene
espressamente conferito al Ministro dell’interno il potere di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale. Tale disposizione sembra minate quell’impianto normativo e, peggio ancora, sembra mettere in discussione l’inviolabile legge del mare, che in un CCNL di una categoria appartenente alla gente di mare le parti firmatarie intendono riaffermare, in forza della quale chi in mare è in pericolo deve essere salvato.
Così come per il porto, anche in materia previdenziale-assistenziale, le parti ribadiscono il loro aperto sostegno al ruolo pubblico, nella consapevolezza che la progressiva riduzione di alcune prestazioni impone scelte di natura contrattuale, tese a garantire agli appartenenti alla categoria un adeguato livello di tutela sanitaria e assicurativa.
Nel testo del CCNL la parola “Gruppo” è sostituita con le parole “Società Cooperativa/Gruppo”

Art. 44 Ambiente, salute e sicurezza sul lavoro
All’art. 44, dopo le parole “… mediante un programma formativo” aggiungere le parole “,effettuabile
anche in modalità e-learning,”.
Le parole “… almeno tre ore l’anno” sono sostituite con le parole “un numero di ore pari a quelle previste dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008”.

Art. 45 Tutela della maternità e della paternità - Aspettativa per funzioni pubbliche o per cariche sindacali - Permessi ai volontari di protezione civile - Volontariato - Tutela delle persone tossicodipendenti e degli etilisti - Tutela delle persone portatrici di handicap
Le parti, considerata la natura dei servizi di ormeggio e battellaggio, codificati nel nostro ordinamento come servizi di interesse generale atti a garantire nei porti ove istituiti la sicurezza della navigazione e dell’approdo e preso atto delle disposizioni di legge che disciplinano, fra l’altro, la tutela della maternità e paternità e l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, hanno condiviso che il diritto dei lavoratori a usufruire dei permessi di cui alle richiamate disposizioni di legge deve essere necessariamente contemperato alle imprescindtbili esigenze derivanti dalla richiamata natura dei servizi di ormeggio e battellaggio.
Pertanto, le parti convengono che il periodo di anticipo rispetto alla data di fruizione dei permessi, previsto al citato articolo 45 del CCNL, debba intendersi riferito a qualsiasi permesso derivante da disposizione di legge che comporta, comunque, l’assenza dell’ormeggiatore dal turno di servizio.
Conseguentemente, all’art. 45, dopo le parole “.... Della normativa una materia di congedi parentali,” aggiungere le parole “e di ogni altro permesso derivante da disposizione di legge.”.
I permessi e i congedi di cui al presente articolo possono essere anche non consecutivi, intendendosi per tali anche quelli intervallati dal periodo di riposo derivante dalla turnistica adottata.