Regione Sicilia
Assessorato della salute
Circolare 9 agosto 2019, n. 11.
Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto assessoriale 8 luglio 2019, n. 1432.
G.U.R.S. 23 agosto 2019, n. 39
 

Con il decreto assessoriale n. 1432 dell'8 luglio 2019, DA n. 1432/19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 19 luglio 2019, n. 34 - parte I e nel sito web di questo Dipartimento, è stato recepito l'“Accordo Stato Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 sulla durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (ex art. 32, D.Lgs. n. 81/2008)”, sono state emanante le “Linee guida sulle modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e sono state fornite “Indicazioni operative per le attività di verifica e controllo sugli adempimenti formativi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., agli specifici Accordi Stato-Regioni ed ai relativi decreti, assessoriali e circolari esplicative dell'Assessorato della salute della Regione siciliana”.
In considerazione delle semplificazioni e delle novità introdotte nelle modalità di organizzazione nel territorio siciliano dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si ritiene opportuno emanare la presente circolare esplicativa con lo scopo di fornire agli operatori del settore, ed in particolare ai soggetti formatori, opportune indicazioni ed elementi informativi per una più agevole ed univoca applicazione della norma.
L'attività di formazione rappresenta sicuramente uno degli strumenti più efficaci per la prevenzione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Elementi fondanti per la corretta gestione di tale attività, puntualmente normata sia legislativamente che metodologicamente e tecnicamente, sono la chiarezza interpretativa e applicativa delle norme, la progettazione, la realizzazione e la valutazione delle iniziative formative adeguate al contesto di riferimento, la qualificazione dei formatori, la necessaria documentazione da produrre in sede di controllo da parte dell'organo di vigilanza.
Il D.A. n. 1432/19 è finalizzato ad adeguare l'attuale quadro normativo regionale in materia di formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alle disposizioni contenute nell'Accordo Stato Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 (ex art. 32, D.Lgs. n. 81/2008), nonché a garantire una formazione di qualità, efficiente ed efficace, a tutti i "soggetti della prevenzione", in considerazione del ruolo strategico che la stessa riveste per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso la promozione di attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ex art. 13 del D.lgs. n. 81 /2008).
Il D.A. n. 1432/19, suddiviso in due allegati A e B, ha altresì l'obiettivo di disciplinare le modalità di svolgimento dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutto il territorio della Regione siciliana semplificando le procedure per l'inserimento nell'elenco regionale dei soggetti formatori, e di fornire indicazioni operative agli organi di vigilanza per lo svolgimento delle attività di verifica e controllo sugli adempimenti formativi stabiliti dalle normative vigenti.

Elenco regionale dei soggetti formatori
Con il D.A. n. 1432/19 l'Elenco regionale dei soggetti formatori, già istituito con il D.A. n. 1619/12, (che viene abrogato con l'entrata in vigore del presente decreto) viene esteso anche per altre tipologie di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, elencati nella Tabella 1.1 del decreto, ma le procedure per l'iscrizione in detto elenco vengono alquanto semplificate. Infatti gli enti di formazione professionale, le associazioni di categoria e gli organismi paritetici dovranno presentare una istanza contenente esclusivamente: sede corsuale, tipologia di corsi che si intendono organizzare, dichiarazioni inerenti il possesso dell'accreditamento regionale alla formazione professionale (per gli enti di formazione) o inerenti la rappresentatività (per le associazioni di categoria e gli organismi paritetici) ai sensi dell'Accordo Stato Regioni n. 128/2016, e il nominativo del responsabile del progetto formativo, i cui requisiti sono quelli individuati dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 (requisiti del docente-formatore). I soggetti formatori pubblici dovranno presentare solo una comunicazione contenente la tipologia di corsi che si intendono erogare e la sede corsuale.
La necessità di istituire un unico elenco, continuamente aggiornato e di facile consultazione, deriva dalla volontà di voler fornire uno strumento utile per i destinatari degli obblighi formativi, che in tal modo possono attingere ad un elenco ufficiale dei soggetti formatori, nonchè dall'esigenza di fornire uno strumento utile agli organi di vigilanza delle Aziende sanitarie provinciali al fine di verificare, nel corso delle attività ispettive, l'idoneità del soggetto “formatore che ha rilasciato gli attestati.
Il nuovo elenco regionale dei soggetti formatori conterrà, pertanto, oltre le informazioni e il codice identificativo univoco dei soggetti formatori, le cui procedure per l'assegnazione vengono descritte al capitolo 5 del D.A. n. 1432/19, la tipologia dei corsi che tali soggetti possono organizzare nel territorio regionale.
Nel suddetto elenco, e limitatamente ai corsi di formazione/aggiornamento per datori di lavoro che svolgono le funzioni di RSPP e per dirigenti, preposti e lavoratori, il nuovo decreto inserisce automaticamete tutti i soggetti formatori che attualmente sono inseriti nell'elenco regionale dei soggetti formatori previsto dal D.A. n. 1619/12. Pertanto i suddetti soggetti formatori, che sono già inseriti nell'attuale elenco regionale, e che intendono organizzare corsi di formazione/aggiornamento esclusivamente per datori di lavoro che svolgono le funzioni di RSPP e/o corsi di formazione/aggiornamento per dirigenti, preposti e lavoratori non devono presentare alcuna istanza o comunicazione. Mentre se i suddetti soggetti formatori intendono organizzare anche ulteriori corsi di formazione, tra quelli elencati nella tabella 1.1 del D.A. n. 1432/19, dovranno presentare al DASOE istanza / comunicazione integrativa come sopra descritto.

Comunicazione di avvio di corso
Il cap. 7 del D.A. n. 1432/19 prevede la procedura di comunicazione di avvio corsi. Tutti i soggetti formatori inseriti nell'elenco regionale dei soggetti formatori prima dell'inizio dei corsi di formazione / aggiornamento, almeno 20 giorni prima recita il decreto, devono trasmettere alle AA.SS.PP. competenti per territorio la comunicazione di avvio corso, in conformità agli specifici allegati al decreto. La comunicazione di avvio corso ha lo scopo di informare l'organo di vigilanza territorialmente competente dell'erogazione del corso al fine di programmare una eventuale attività di vigilanza.

Monitoraggio e controllo
La seconda parte del D.A. n. 1432/19, allegato B, "Indicazioni operative per le attività di verifica e controllo sugli adempimenti formativi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., agli specifici Accordi Stato-Regioni ed ai relativi decreti assessoriali e circolari esplicative dell'Assessorato della salute della Regione siciliana", fornisce indicazioni operative per le attività di verifica e controllo sugli adempimenti formativi da parte degli organi di vigilanza delle AA.SS.PP della Regione siciliana. Il decreto prevede che l'attività di controllo sulla corretta e regolare erogazione dei corsi di formazione possa essere effettuata in diversi step temporali (ex-ante, in itinere, ex-post).

Entrata in vigore degli adempimenti e delle procedure previste dal D.A. n. 1432/19
Al fine di consentire a tutti i soggetti formatori di pianificare la propria attività formativa in conformità alle procedure previste dal decreto assessoriale n. 1432 dell'8 luglio 2019, si stabilisce che i tempi per l'attuazione degli adempimenti e procedure previste dal suddetto decreto decorrano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La presente circolare sarà trasmessa per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà pubblicata nel sito web dell'Assessorato della salute - Area Tematica "Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".
 

L'Assessore: RAZZA