Tipologia: CIA
Data firma: 13 marzo 1998
Validità: 31.12.1999
Parti: Coop Consumatori Nordest e RSU/Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Coop Consumatori Nordest
Fonte: fisascat.it
Sommario:
Costituzione delle parti |
Titolo X Permessi individuali retribuiti/ congedi e aspettative non retribuite |
Contratto Integrativo Aziendale Coop Consumatori Nordest
Costituzione delle parti
Addì 13 marzo 1998, in Reggio Emilia, presso la sede di Coop Consumatori Nordest tra la Coop Consumatori Nordest […] e le Rappresentanze Sindacali dei lavoratori assistite dalla Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (Filcams-Cgil) […], dalla Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini del Turismo (Fisascat-Cisl) […], dalla Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil) […], si è stipulato il presente Contratto Integrativo Aziendale composto da XIX Titoli e 5 Allegati.
Letto, approvato e sottoscritto dai rappresentanti di tutte le Parti stipulanti.
Premessa
Coop Consumatori Nordest si è data un modello di impresa divisionalizzata per canali e per territorio, con sedi a Reggio Emilia ed a San Vito al Tagliamento, modello contenuto nell'accordo del luglio ‘94 e premessa fondamentale del presente unico Contratto Integrativo Aziendale.
1. In relazione al tema dello sviluppo della Cooperativa, le Parti concordano con la scelta strategica e gli indirizzi previsti dal Piano di Sviluppo Rete di Vendita presentato nel corso del 1996 che prevede investimenti complessivi per 650 miliardi con l'obiettivo di incrementare l'occupazione.
La destinazione delle risorse riguarda l'intera Cooperativa e particolare rilevanza assume nella Divisione Friuli Venezia Giulia -Veneto dove si registra la massima tensione concorrenziale in tutte le tipologie di vendita, fronteggiata sin qui solo dalla Rete Supermercati di Coop Consumatori Nordest.
La sede di San Vito al Tagliamento è indispensabile per dare una risposta alle problematiche ed alle complessità evidenziate sul territorio.
Dallo stato di avanzamento del Piano di Sviluppo, presentato in data 11.09.97, si ricava il quadro delle ristrutturazioni, delle aperture e dei progetti di nuovo insediamento compresivi della tipologia Ipermercato.
2. Le Parti convengono sulla necessità di addivenire ad un sistema di relazioni sindacali che favorisca la partecipazione dei lavoratori attraverso innovazioni dei modelli gestionali della Cooperativa che assumono come elementi qualificanti la centralità del consumatore ed il miglioramento delle condizioni lavorative in Coop Consumatori Nordest.
Titolo I Relazioni sindacali
Nell'ambito di quanto previsto dal vigente CCNL in materia di soggetti contrattuali, livelli e materie di confronto e gestione degli accordi, le Parti concordano su un adeguamento della struttura delle Relazioni Sindacali, coerente con l'articolazione della Cooperativa e con l'obiettivo di definire strumenti di partecipazione dei lavoratori all'attività e allo sviluppo dell'impresa.
Le Parti firmatarie del presente accordo devono essere considerate titolari della Contrattazione Integrativa Aziendale ed uniche interlocutrici per quanto espressamente previsto al Titolo VI art. 13 del vigente CCNL.
A livello di Contrattazione Integrativa Aziendale vengono definiti gli strumenti e gli istituti contrattuali utilizzabili in materia di organizzazione del lavoro, orari e loro modalità di sviluppo settimanale.
L'utilizzo di tali strumenti ed istituti sarà oggetto di confronto a livello Territoriale/Divisionale e/o di Unità Produttiva con la finalità di definire concrete regole per il governo dell'organizzazione del lavoro al fine di stabilire le necessarie intese.
Livelli delle relazioni
In applicazione del Titolo I del CCNL il sistema delle relazioni sindacali aziendali si articolerà su tre livelli:
• un livello Aziendale;
• un livello Territoriale e/o di Divisione;
• un livello di Unità Produttiva.
Livello Aziendale
Interlocutori: Direzione Aziendale, RSU ed OO.SS. firmatarie del Contratto Integrativo Aziendale.
In un quadro di riferimento che tende a sviluppare processi di integrazione fra le precedenti condizioni normative e contrattuali che caratterizzavano le Imprese costituenti Coop Consumatori Nordest, quello aziendale è il livello in cui vengono definiti:
1. strumenti ed istituti contrattuali utilizzabili in materia di organizzazione del lavoro, orari e loro modalità di sviluppo settimanale;
2. valutazione del profilo professionale di nuovi ruoli e loro inquadramento;
3. dinamica, struttura dell'occupazione ed applicazione di norme e legislazione relative al mercato del lavoro e alla sua evoluzione;
4. problematiche riferite a progetti ed azioni collegate alle pari opportunità uomo-donna;
5. accordi in materia di trasferimenti d'azienda;
6. progetti collegati alla partecipazione dei lavoratori e alla sperimentazione di gruppi di miglioramento per unità organizzative;
7. programmi mirati alla riqualificazione professionale dei lavoratori.
Gli aspetti negoziali soprarichiamati si integreranno alla attività di informazione e confronto reciproco che le Parti, nell'ambito delle rispettive autonomie, svilupperanno sui seguenti temi:
1. prospettive del sistema distributivo nei territori dove opera la Cooperativa;
2. piani di sviluppo, consolidamento e ristrutturazione aziendale ;
3. progetti di riorganizzazione e/o sviluppo del sistema Coop che hanno diretto e significativo impatto con l'organizzazione aziendale o con l'organizzazione del lavoro nella rete di vendita;
4. programmi di investimento mirati all'innovazione tecnologica;
5. linee di politica commerciale e di servizio al consumatore;
6. bilanci preventivi e consuntivi della Cooperativa;
7. i fabbisogni formativi, i programmi di formazione e sviluppo professionale, i sistemi valutativi e i progetti di miglioramento del clima interno (vedi Titolo IV).
Livello Territoriale/Divisionale
Interlocutori: Direzioni e Responsabili del Personale di Divisione SMK e YMK, Direzione Risorse Umane e/o funzioni interessate, RSU delle Unità Produttive assistiti dalle OO.SS Territoriali.
A questo livello si procederà ad una informazione e ad un confronto nel merito di:
1. andamento e situazione competitiva dei P.d.V.;
2. orari commerciali e deroghe;
3. distribuzione organici definita attraverso un incontro annuale che determinerà organici lordi di negozio o area iper sulla base di tipologie di negozio, superfici, movimentazione merci, tecnologia adottata, fatturato e produttività;
4. occupazione e mercato del lavoro;
5. attuazione dei programmi di formazione e/o riqualificazione professionale;
6. gestione della mobilità sulla rete di vendita.
Livello di Unità Produttiva
Interlocutori: Responsabile del Personale di Divisione SMK e YMK, Responsabile di Zona, Preposti alle Unità Produttive, Direttori di Iper, Responsabile Personale Iper, RSU delle Unità Produttive assistiti dalle OO.SS territoriali.
A livello di Unità Produttiva si procederà ad una informazione e ad un confronto nel merito di:
1. orari di apertura;
2. programmazione delle ferie;
3. lavoro straordinario e/o supplementare;
4. obiettivi e programmi di miglioramento;
5. sperimentazione e gestione di nuovi modelli organizzativi concordati a livello centrale;
6. eventuali obiettivi collegati ad erogazioni di salario variabile.
A livello Territoriale/Divisionale e/o di Unità Produttiva, al fine di stabilire le necessarie intese, si procederà ad un confronto nel merito di strumenti ed istituti contrattuali con la finalità di definire concrete regole per il governo dell'organizzazione del lavoro.
Confronto
Fermo quanto più sopra convenuto si ritiene utile precisare che il confronto è da intendersi come procedura utile a migliorare la conoscenza dei processi, a favorire rapporti costruttivi e a migliorare la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti alla gestione delle attività della Cooperativa.
Risulta a tal fine determinante che esso avvenga con modalità e tempi tali da non ostacolare, bensì favorire decisioni tempestive e congrue alle necessità gestionali e non surrogare il processo negoziale previsto dal sistema di relazioni sindacali.
Il confronto fra le Parti potrà riguardare anche argomenti non specificatamente previsti nei documenti contrattuali.
In tale eventualità, essendo il tutto finalizzato ad una più ampia conoscenza delle materie oggetto di discussione, si procederà in forma libera, su base consensuale e senza vincoli sui tempi e sulle procedure.
Comitati Consultivi Paritetici e Commissioni Tecniche
Lo sviluppo di confronti preventivi e l'approfondimento di materie oggetto del sistema di relazioni sindacali potranno essere supportate dalla costituzione e dall'attività di Comitati Consultivi Paritetici e Commissioni Tecniche Bilaterali.
Tali strumenti si attiveranno su richiesta di una delle Parti in particolare sui seguenti temi:
• modifica dell'organizzazione del lavoro e introduzione di nuovi modelli sperimentali;
• introduzione di nuove tecnologie;
• progetti interaziendali e di sistema.
Fin da ora vengono costituiti tre Comitati Consultivi Paritetici che hanno il compito di affrontare alcuni temi di particolare rilevanza individuati dalle Parti:
1. Comitato Consultivo Paritetico sugli investimenti e lo sviluppo;
2. Comitato Consultivo Paritetico sui fabbisogni formativi e lo sviluppo professionale;
3. Commissione pari opportunità uomo-donna.
I Comitati di cui ai punti 1 e 2, verranno attivati di norma anticipatamente alla stesura annuale del Bilancio Preventivo e in qualsiasi altra occasione le Parti ne ritengano utile l'attività nel rispetto dei compiti loro assegnati.
Il confronto sugli investimenti e lo sviluppo della Cooperativa
Nel confermare la centralità dello sviluppo quale elemento fondante il processo di unificazione di Coop Consumatori Nordest si conviene sulla necessità di approntare un modello di confronto fra le Parti che garantisca sull'argomento un grado di approfondimento e conoscenza superiore a quello fino ad oggi sviluppato, che consenta una maggiore continuità nella gestione delle informazioni a disposizione e che elabori analisi utili a definire le condizioni migliori per la programmazione degli investimenti, per la loro realizzazione e la loro entrata a regime.
Il compito di supporto operativo alla gestione delle materie collegate allo sviluppo della Cooperativa, della sua rete di vendita, ai programmi di ristrutturazione ed ampliamento dei punti di vendita esistenti, la acquisizione di aziende o rami di aziende e la valutazione dello stato di avanzamento del Piano di Sviluppo, è demandato al Comitato Consultivo Paritetico sugli investimenti e lo sviluppo.
All'interno di tale organismo si produrrà un confronto fra le parti su una serie di elementi di merito così riassumibili:
1. informazione e discussione preventiva delle linee di intervento del Piano di Sviluppo Poliennale della Cooperativa;
2. informazione e verifica del programma annuale delle aperture dei nuovi punti di vendita;
3. informazione e verifica piani di ristrutturazione ed investimenti sulla rete esistente;
4. informazione sulle acquisizioni di partecipazioni societarie e/o di Unità Produttive;
5. strumenti legislativi e normativi di supporto allo sviluppo della Cooperativa;
6. analisi degli investimenti ed elaborazione delle linee guida e delle ipotesi tecnico organizzative a supporto della negoziazione degli accordi di avvio in coerenza con quanto stabilito al Titolo I art. 3 paragrafo c) e precedenti del vigente CCNL e a quanto espressamente previsto in materia dal presente Contratto Integrativo Aziendale.
Accordi di avvio
Come previsto dall'art. 3 punto c) del CCNL 03.12.94 a livello territoriale, a fronte di insediamenti di Ipermercati o di Supermercati rilevanti dal punto di vista delle vendite o dell'area di vendita o del complesso di servizi offerti, si avvieranno confronti preventivi tesi a definire accordi di avvio sulle materie relative all'organizzazione del lavoro, all'utilizzo degli impianti, all'occupazione quali-quantitativa, all'articolazione dell'orario, alla flessibilità organizzativa ed al salario d'ingresso.
Il confronto si dovrà esaurire di norma un mese prima del nuovo insediamento.
Titolo II Diritti sindacali
Rappresentanze sindacali
La Cooperativa prende atto del sistema di rappresentanza definito congiuntamente dalle strutture sindacali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil firmatarie del presente Contratto Integrativo Aziendale nel pieno rispetto di quanto espressamente previsto in materia dal vigente CCNL, unitamente alle RSU.
Permessi sindacali […]
Formazione sindacale
Nell'ambito di appositi progetti di formazione predisposti e congiuntamente sottoscritti dalle OO.SS. per i lavoratori chiamati a svolgere il ruolo di Rappresentanti Sindacali Unitari viene concordato l'utilizzo di un pacchetto di ore annuo ad integrazione dei permessi sindacali pari ad una quota parte del 10% degli stessi.
Strumenti e strutture in uso alle RSU
Fermo restando quanto previsto all'art. 27 della Legge 300/70, nelle Unità Produttive in cui verranno elette le RSU si metterà a loro disposizione un'attrezzatura utile all'archiviazione di documenti e materiale di interesse sindacale.
L'utilizzo di telefoni, fax e altri mezzi di trasmissione, comunicazione e supporto all'attività sindacale sarà consentito solo a fronte di motivi che attengano a problemi sindacali di interesse generale e/o interni alla Cooperativa e deve essere comunicato al Responsabile dell'Unità Produttiva o ad altra persona espressamente delegata.
Assemblee sindacali
Le Parti confermano le modalità in essere per la convocazione, la gestione e il computo delle ore di assemblea sindacale.
Ore e componenti dei Comitati Consultivi Paritetici e delle Commissioni Tecniche Bilaterali.
Viene stabilito che il funzionamento dei Comitati Consultivi Paritetici e delle Commissioni Tecniche Bilaterali sia garantito senza intaccare il monte ore dei permessi sindacali.
I componenti di nomina sindacale dovranno almeno per la metà essere scelti fra i dipendenti dell'Azienda.
Essi non necessariamente dovranno essere indicati fra le RSU, ma dovranno comunque rappresentare le istanze organizzative oggetto di interesse o esprimere caratteristiche professionali che contemplino gli argomenti oggetto di trattazione.
I Comitati Consultivi Paritetici e le Commissioni Tecniche Bilaterali potranno avvalersi, per lo svolgimento delle loro funzioni, del contributo di esperti nominati di comune accordo fra le Parti. Qualora questo non avvenga, ognuna di esse, potrà incaricare esperti di propria fiducia. Ogni componente della Commissione è tenuto alla opportuna e necessaria riservatezza.
Nell'eventualità si tratti di esperti nominati congiuntamente le spese saranno a carico dell'azienda.
Per l'attività svolta nelle commissioni o nei comitati le spese sostenute dai dipendenti nominati commissari saranno sostenute dalla Cooperativa.
Titolo III Ambiente e sicurezza
• Premesso che le Parti convengono sulla necessità di riconfermare la differenza di ruoli e di modalità operative esistenti fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori (RSU) e le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si impegnano altresì, a dare completa applicazione a quanto espressamente previsto nell'ambito della Legge 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, e nell'Accordo Interconfederale in materia di nomina RLS e gestione degli aspetti relativi ad ambiente e sicurezza.
• Preso atto dell'avvenuta nomina in alcune Unità Produttive dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e dell'avvio del confronto sui documenti sul rischio e sulle procedure definite dalla Cooperativa per la gestione operativa dei contenuti dei programmi predisposti e delle norme di legge, si conviene sulla necessità di predisporre, entro il 30.06.1998, un documento comune, stilato dai RLS e dalle Strutture Aziendali competenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, dove siano messe in evidenza le soluzioni adottate o da adottare, gli elementi di eccellenza, le situazioni di problematicità ancora aperte e lo stato di attuazione dei piani e dei programmi attivati.
• Verrà insediata una Commissione Tecnica Bilaterale che avrà il compito di analizzare le procedura di consegne del vestiario e valutarne le caratteristiche, al fine di migliorarne la qualità ed addivenire ad una gestione più omogenea della materia.
Da tale attività di valutazione devono essere esclusi tutti quegli indumenti che per loro caratteristiche specifiche ed in applicazione alla Legge 626/94 sono da ritenersi assimilabili a Dispositivi di Protezione Individuale, e come tali oggetto di verifica nell'ambito delle competenze delle RLS
L'attività della Commissione dovrà essere chiusa entro il 31.12.1998. e le sue risultanze impegneranno le Parti nell'attuazione di quanto in quella sede convenuto.
• Coloro che sviluppano una prestazione lavorativa prevalentemente rivolta all'utilizzo dei videoterminali o di tecnologie similari, potranno sottoporsi a visite oculistiche periodiche biennali a carico dell'azienda.
La procedura da seguire è la stessa dei permessi per visite mediche.
Titolo V Orario di lavoro
Durata settimanale-lavoro effettivo
L'orario di lavoro effettivo settimanale è:
a) 37 ore e mezzo per la Rete Supermercati Emilia-Lombardia e la sede di Reggio Emilia;
b) 37 ore per gli Ipermercati;
c) 37 ore e mezzo per la Rete Supermercati Friuli Venezia Giulia-Veneto e la sede di S. Vito al Tagliamento a decorrere dallo 01.01.1998;
La normale fascia di orario di lavoro è compresa tra le 6.00 e le 22.00. Oltre tali limiti la prestazione è considerata in straordinario notturno.
Qualora intervenissero modificazioni legislative in materia di orario di lavoro le Parti si incontreranno per valutare la situazione determinatasi.
Pausa retribuita
Nell'ambito della prestazione di lavoro giornaliera il dipendente usufruirà di una pausa retribuita di 15 minuti se in orario spezzato o in turno unico pari od inferiore alle sei ore.
In occasione di prestazioni su turno unico superiore alle sei ore o in caso di orario di lavoro che termina dalle ore 21,30 in poi, la pausa retribuita viene elevata a 30 minuti.
Si conviene sulla necessità di collocare la pausa al di fuori della prima e della ultima ora di prestazione.
Per lo spezzato la pausa sarà collocata durante la prestazione più consistente in termine di ore.
Permessi individuali di cui all'art. 83 del CCNL (03.12.1994)
Del monte ore di riduzione d'orario (art. 83 vigente CCNL) residuano le seguenti quantità di permessi individuali:
a) 16 ore per i dipendenti a tempo pieno della Rete Supermercati Emilia-Lombardia, dei punti di vendita della Regione Friuli Venezia Giulia e delle sedi di Reggio Emilia e S. Vito al Tagliamento;
b) 16 ore moltiplicate per la percentuale di calcolo utilizzata nella determinazione della retribuzione mensile del dipendente a tempo parziale della Rete Supermercati Emilia-Lombardia, dei punti di vendita della Regione Friuli Venezia Giulia e delle sedi di Reggio Emilia e S. Vito al Tagliamento;
c) zero ore per i dipendenti a tempo pieno degli Ipermercati;
d) 24 ore moltiplicate per la percentuale di calcolo utilizzata nella determinazione della retribuzione mensile del dipendente a tempo parziale negli Ipermercati.
e) 4 ore a decorrere dallo 01.01.1998. per i dipendenti a tempo pieno dei punti di vendita della Regione Veneto, ed ulteriori 4 ore a decorrere dallo 01.01.1999.
f) per i dipendenti a tempo parziale dei punti di vendita della Regione Veneto le ore di cui al punto e) verranno riproporzionate con la percentuale di calcolo utilizzata nella determinazione della retribuzione mensile.
Titolo VI Distribuzione dell'orario
Programmazione mensile o quadrisettimanale
La programmazione dell'orario di lavoro avverrà secondo le seguenti modalità:
- 4 settimane a scalare in tutta la rete ex Coop Nordemilia;
- mensile in tutta la rete ex Coop Consumatori FVG ed ex Alimentari Brico.
In caso di programmazione quadrisettimanale, entro il venerdì, contestualmente all'uscita dalla quarta settimana, si potrà procedere all'eventuale variazione degli orari della settimana immediatamente successiva. Ciò avverrà a fronte di eventi e situazioni certe che modificano la precedente previsione di copertura di organico;
a) eventuali modifiche dell'orario fatte salve le compatibilità contrattuali e professionali, devono coinvolgere
a rotazione tutti i lavoratori;
b) le modifiche avranno un'efficacia massima su una quota parte dei lavoratori che sia al di sotto della metà dell'organico di P.d.V.
Questa quota potrà essere progressivamente inferiore a fronte della maggior numerosità degli addetti di negozio;
c) sarà compito del capo-negozio e del gruppo dirigente garantire un'adeguata informazione preventiva ed un concreto coinvolgimento dei lavoratori.
Ciò avverrà attraverso le rappresentanze sindacali oppure attraverso dei referenti interni al punto di vendita che saranno individuati dai lavoratori.
Nell'eventualità di programmazione mensile dell'orario l'azienda predisporrà un orario riferito ad ogni dipendente e lo renderà noto entro il venerdì antecedente il mese di riferimento.
A fronte di eventi e situazioni certe che modificano tale programmazione le modalità di gestione saranno le stesse richiamate ai punti a), b), c).
Per le nuove aperture l'applicazione della mensilizzazione degli orari è da intendersi comunque posticipata di 24 mesi per gli Ipermercati e di 12 mesi per i Supermercati.
Nastro Orario
Il nastro orario giornaliero massimo è fissato in 11 ore e 30 minuti salvo particolari esigenze oggetto di deroga. Restano confermati nastri orario di durata massima inferiore (es.: 11 ore) in dove questi sono oggetto di accordo per specifiche Unità Produttive.
Nel caso di prestazione su turno unico del mattino l'orario di lavoro non potrà terminare oltre le 14.15. e per la prestazione in spezzato l'orario del mattino non potrà superare le 13.45.
Orari minimi e massimi
Il turno minimo di prestazione è di 3 ore.
L'orario massimo giornaliero di lavoro è di 8 ore e 30 minuti.
In caso di orario spezzato l'interruzione tra ciascuna prestazione non può essere inferiore ad 1 ora e superare le 3 ore.
Tra la fine di una prestazione giornaliera e l'inizio di quella successiva dovranno intercorrere almeno 11 ore.
Moduli orari
Le Parti concordano d'individuare, a livello Divisionale/Territoriale, parametri per definire l'utilizzo di moduli orari che prevedano da zero e fino ad un massimo di tre spezzati.
Tali moduli saranno ridefinibili in funzione dell'andamento e delle necessità dei P.d.V. al fine di adeguare l'organizzazione lavorativa al cambiamento delle condizioni del negozio e/o del reparto garantendo nel contempo migliori condizioni di lavoro.
Le concrete regole per il governo di detti moduli saranno definite a livello Territoriale/Divisionale come da articolato sulle relazioni sindacali.
Deroghe al numero massimo di spezzati possono essere concordate per particolari esigenze di punti di vendita (ad esempio: superettes).
Flessibilità dell'orario di lavoro
In applicazione di quanto stabilito dal comma 4, art. 84 CCNL in vigore, le Parti concordano che si potranno programmare periodi ed ore di superamento dell'orario contrattuale settimanale con conseguenti periodi compensativi di riduzione, previa verifica qualitativa e quantitativa degli organici, sino al limite di 41 ore settimanali per un massimo di 11 settimane. La programmazione e l'attuazione dei periodi saranno definite a livello Territoriale/Divisionale e/o di Ipermercato con apposite intese.
Rimangono in vigore in materia gli accordi riferiti ai negozi stagionali.
Lavoro in deroga festiva o domenicale
[…]
Per quanto riguarda il negozio di Castel S.Giovanni si concorda che ogni 22 Domeniche lavorate verrà aggiunto un giorno di ferie.
Relativamente alle procedure di confronto e di gestione si rimanda all'accordo Coop Nordemilia del 23.11.89.
Qualora intervenissero modificazioni legislative relative alle materie in questione le parti si incontreranno per valutare la nuova situazione determinatasi.
Titolo VII Lavoro a tempo parziale
Tipologie [...]
Passaggio da tempo pieno a tempo parziale
Qualora un lavoratore a tempo pieno chieda di lavorare a tempo parziale, dovrà presentare domanda alla Direzione Aziendale, la quale informerà in tempo utile la Rappresentanza Sindacale. Entro tre mesi l'Azienda fornirà al richiedente ed alla Rappresentanza Sindacale una risposta relativa alla praticabilità della richiesta, che avrà come criterio di valutazione le condizioni organizzative aziendali del settore, P.d.V. o Ufficio nel quale il lavoratore presta la propria opera.
La domanda presentata è da intendersi utile ai fini di qualsiasi tipologia di lavoro a tempo parziale prevista dal presente accordo.
In applicazione del comma 5. art. 77 CCNL in vigore è consentita la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale per il genitore che ne faccia richiesta per il periodo corrispondente ai primi due anni di vita del bambino. La richiesta può essere avanzata una sola volta per singolo figlio.
Lavoro supplementare […]
Titolo X Permessi individuali retribuiti/ congedi e aspettative non retribuite
Ex Festività [...]
Anticipazione permessi individuali […]
Permessi per visite mediche
A fronte della necessaria ed adeguata certificazione del medico di base e/o del Servizio Sanitario Nazionale l'azienda riconosce le ore di permesso retribuito per le visite mediche nella misura di quelle effettuate ed opportunamente giustificate per un massimo di 3 ore per visita.
A seguito dell'emanazione del D.M. 645 del 25.11.1996, le lavoratrici gestanti hanno diritto ad usufruire di permessi retribuiti in occasione di visite mediche specialistiche durante il periodo precedente il parto.
Libretto Sanitario
Impegno a riconoscere le spese sostenute per il rinnovo del libretto sanitario ed il tempo necessario per la visita come da precedenti accordi.
Congedi parentali […]
Titolo XIV Mensa
Ai tutti i dipendenti viene garantito un servizio sostitutivo di mensa con possibilità da parte del singolo dipendente di fruire di un pasto per ogni giornata lavorata
La Cooperativa preferibilmente stipulerà convenzioni con aziende della ristorazione collettiva.
Quando questo non sarà possibile perché tali strutture non sono presenti, sono fortemente decentrate rispetto ai Punti di Vendita o non utilizzabili per motivi di orario, le convenzioni verranno sottoscritte con altri esercizi di ristorazione/somministrazione pasti.
A carico della Cooperativa è posto il 60% del valore del pasto e la quota parte a carico del dipendente è quantificata nella misura del rimanente 40%.
In caso di convenzioni con pasto che venga valorizzato con cifre superiori alle Lit. 17.000 la percentuale a carico del dipendente sarà proporzionalmente ridotta.
Verranno fatte salve eventuali condizioni economiche di miglior favore in essere.
I valori convenuti seguiranno l'andamento dei listini delle imprese somministratrici o del costo della vita.
Per la mensa non sono previste forme di monetizzazione corrisposte a qualsiasi titolo.