Categoria: 1987
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Tipologia: DPR*
Data decreto: 29 maggio 1987
Firma Accordo: 5 maggio 1987
Validità: 01.01.1985 - 31.12.1987
Parti: Delegazione di parte pubblica e OO.SS.
Comparti: Sanità, S.S.N., PA
Fonte: CNEL
Note*: DPR 20 maggio 1987, n. 270 Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. In GU 11.07.1987, n. 160

Sommario:

 Preambolo
Parte prima
Titolo primo Disposizione generale accordi decentrati
Capo I

Art. 1. Campo di applicazione e durata
Capo II
Art. 2. Materie di contrattazione decentrata
Art. 3. Livelli di contrattazione
Art. 4. Composizione delle delegazioni
Titolo secondo Rapporto di lavoro
Capo I

Art. 5. Assunzione per chiamata diretta
Art. 6. (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti).
Art. 7. (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti).
Art. 8. (il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti).
Art. 9. (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti).
Art. 10. (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti).
Art. 11. Progetti finalizzati
Art. 12. Profili professionali
Art. 13. Commissione paritetica
Art. 14. Normativa concorsuale
Titolo terzo Organizzazione del lavoro
Capo I

Art. 15. Turni di servizio ed organizzazione del lavoro
Art. 16. Orario di lavoro
Art. 17. Lavoro straordinario
Art. 18. Servizio di pronta disponibilità
Capo II
Art. 19. Mobilità
Art. 20. Mobilità nell'ambito dell'ente
Art. 21. Mobilità tra enti in ambito regionale
Art. 22. Mobilità tra enti in ambito interregionale
Art. 23. Mobilità intercompartimentale
Art. 24. Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
Titolo quarto Doveri - Responsabilità - Diritti
Capo I

Art. 25. Diritto allo studio
Art. 26. Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata
Capo II
Art. 27. Prestazioni di consulenza
Capo III
Art. 28. Documentazione dello stato di infermità
Art. 29. Visite mediche di controllo
Art. 30. Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro
Art. 31. Permessi, ritardi e recuperi
Capo IV
Art. 32. Indumenti di lavoro
Art. 33. Mensa
Art. 34. Attività sociali, culturali, ricreative
Art. 35. (il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti).
Capo V
Art. 36. Diritti sindacali
Art. 37. Assemblea del personale
Art. 38. Diritto all'informazione
Art. 39. (il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti).
Art. 40. Pari opportunità
Capo VI
Art. 41. Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio
Titolo quinto Trattamento economico
Capo I

Art. 42. Aumenti
Art. 43. Nuovi stipendi
Art. 44. (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti).
Art. 45. Retribuzione individuale di anzianità
Art. 46. (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti).
Art. 47. Paga oraria giornaliera
Capo II
Art. 48. Indennità di direzione per direttori amministrativi
Art. 49. Indennità di assistenza e farmaco-vigilanza
Art. 50. Indennità tecnico-professionale
Art. 51. Indennità biologi, chimici e fisici
Art. 52. Indennità di bilinguismo
Capo III
Art. 53. Indennità di partecipazione all'ufficio di direzione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761.
Art. 54. Indennità di coordinamento
Art. 55. Indennità di polizia giudiziaria
Art. 56. Indennità per il personale infermieristico
Art. 57. Indennità di incremento, della utilizzazione delle strutture e degli impianti
Capo IV
Art. 58. Indennità di rischio da radiazioni
Art. 59. Indennità di profilassi antitubercolare
Art. 60. Indennità per servizio notturno e festivo
Art. 61. Norma di primo inquadramento
Capo V
Art. 62. Decorrenza degli aumenti
Capo VI
Art. 63. Equo indennizzo
Art. 64. Trattamento di quiescenza
Capo VII
Art. 65. Norma per i dipendenti della unità sanitaria locale del comune di Campione d'Italia
Titolo sesto Produttività
Capo I

Art. 66. Tipologia e finalità dell'istituto
Art. 67. Finanziamento dei fondi di incentivazione e attuazione dell'istituto
Art. 68. Valutazione della produttività
Art. 69. Modalità e criteri per la fissazione delle tariffe
 Art. 70. Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub) i, comma sesto, dell'art. 66
Art. 71. Plus orario e sua determinazione
Art. 72. Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione sub i dell'art. 66
Capo II
Art. 73. Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione sub II), comma sesto, dell'art. 66
Parte II - Area medica
Titolo I Accordi decentrati
Capo I

Art. 74. Materie di contrattazione decentrata
Art. 75. Livelli di contrattazione
Art. 76. Composizione delle delegazioni
Titolo II Rapporto di lavoro
Capo I

Art. 77. Caratteristiche del rapporto di lavoro del medico e del veterinario
Art. 78. Commissione regionale
Art. 79. Commissione per profili professionali medici
Titolo III Organizzazione del lavoro
Capo I

Art. 80. Turni di servizio ed organizzazione del lavoro
Art. 81. Lavoro straordinario
Art. 82. Servizio di pronta disponibilità
Titolo IV Doveri - Responsabilità - Diritti
Capo I

Art. 83. Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata
Capo II
Art. 84. Prestazioni di consulenza e consulti
Art. 85. Libera professione
Art. 86. Modalità organizzative dell'attività libero professionale medica
Art. 87. Tabella di ripartizione dei proventi
Art. 88. Attività libero professionale dei veterinari
Art. 89. Compatibilità del personale medico e veterinario
Art. 90. Tariffario
Titolo V Trattamento economico
Capo I

Art. 91. Principio della omogeneizzazione economica tra accordo di lavoro e convenzioni
Capo II
Art. 92. Stipendi ed indennità
Art. 93. Paga oraria giornaliera
Art. 94. Passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno
Art. 95. Norma di garanzia in caso di passaggio di livello
Capo III
Art. 96. Indennità differenziata di responsabilità primariale
Art. 97. Indennità per i direttori degli istituti zooprofilattici
Art. 98. Indennità di rischio radiologico
Capo IV
Art. 99. Erogazione delle indennità
Art. 100. Aumenti economici
Titolo VI Produttività
Capo I

Art. 101. Tipologia e finalità dell'istituto
Art. 102. Finanziamento dei fondi di incentivazione e attuazione dell'istituto
Art. 103. Valutazione della produttività
Art. 104. Modalità e criteri per la fissazione delle tariffe
Art. 105. Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub i), comma sesto, art. 101
Art. 106. Plus-orario e sua determinazione
Capo II
Art. 107. Fondo di incentivazione della produttività e sue modalità di ripartizione, per il personale dei servizi veterinari
Capo III
Art. 108. Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione sub II), comma sesto, dell'art. 101.
Titolo VIII Norme transitorie e di rinvio
Capo I

Art. 109. Norma interpretativa per il personale veterinario
Art. 110. Norma transitoria per gli ex medici condotti
Capo II
Art. 111. Norma di rinvio
Parte terza
Titolo I Relazioni sindacali
Capo I

Art. 112. Procedure di raffreddamento dei conflitti - Estensione dei giudicati amministrativi
Art. 113. Verifica
Art. 114. Cittadino utente
Titolo II Norme transitorie e finali
Capo I

Art. 115. Norma transitoria
Art. 116. Particolari casi di inquadramento
Art. 117. Norma particolare di primo inquadramento
Capo II
Art. 118. Flussi informativi
Art. 119. Commissioni professionali
Art. 120. Accordo intercompartimentale
Art. 121. Disposizione finale
Art. 122. Norma finale di rinvio
Art. 123.
Art. 124. Entrata in vigore
Allegati
Allegato A Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero (Cgil - Cisl - Uil - Cida - Cisal - Confsal – Usppi)
Allegato B Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero (Confedir)
• Codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero per il personale medico
Allegato C Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero (Cisas)
Allegato D Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero dei medici e dei veterinai (Anaao-Simp, Anpo; Cimo, Aaroi, Aipac, Anmdo, Fimed, Snami Ospedalieri, Snr-Snvdel, Sumi)
• Codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero del personale medico veterinario
Allegato E Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero (Cisnal)

Decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. G.U. 11.07.1987 n. 160


Il presente testo entra in vigore secondo quanto dispone l'art.: 124

Il Presidente della Repubblica
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 Marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 Aprile 1987 (registrato alla Corte dei Conti il 22 Aprile 1987, atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27) con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro senza Portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge- quadro sul pubblico impiego 29 Marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dallo accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge - quadro sul pubblico impiego 29 Marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987;
Vista la legge 22 Dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1987);
Visto il decreto-legge 29 Aprile 1987, n. 163;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 Aprile 1987, con la quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa, è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985- 1987 riguardante il comparto del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 6(1) del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, comprensiva dell'ipotesi di accordo relativa all'area negoziale per la professionalità medica di cui ai commi quinto e ottavo del citato art. 6(1), raggiunta in data 8 Aprile 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 6(1) e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cisnal, Cida, Cisal, Cisas, Confedir, Confsal, Usppi e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e le organizzazioni sindacali Aupi, Snabi, Sinafo, Confill/Sanità, Confail/Failel, Consal/Snao, Casil/Sanità nonchè le organizzazioni sindacali Cumi/Anfup, Anaao/Simp, Anpo, Fimed, Cimo, Aaroi, Anmdo, Aipac, Sumi, Snvdel, Snami, Snr; accordo cui ha aderito, in data 14 Aprile 1987, la organizzazione sindacale Cildi (Confederazione Italiana Lavoratori Democratici Indipendenti) non partecipante alle trattative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 Maggio 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 Marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 5 Maggio 1987 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate, nonché il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985- 1987 riguardante il comparto del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 6(1) del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, comprensivo dell'accordo relativo all'area negoziale per la professionalità medica di cui ai commi quinto e ottavo del citato art. 6(1) del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Funzione Pubblica, di concerto con i Ministri del Tesoro, della Sanità, del Bilancio e della Programmazione Economica, del Lavoro e della Previdenza Sociale;
Emana
Il seguente decreto:

Parte prima
Titolo primo Disposizione generale accordi decentrati
Capo I
Art. 1. Campo di applicazione e durata

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, si applicano a tutto il personale di ruolo e non di ruolo, dipendente dagli enti individuati nell'art. 6(1) del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, e si riferiscono al periodo 1 Gennaio 1985-31 Dicembre 1987.
2. Gli effetti giuridici decorrono dall'1 Gennaio 1985 e quelli economici dall'1 Gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 Giugno 1988.

Capo II
Art. 2. Materie di contrattazione decentrata

1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 Marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, e di quella del presente decreto, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di attuazione concernenti le seguenti materie:
L'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi assistenziali;
L'individuazione dei posti di pianta organica necessari sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale nonché i piani di assunzione di personale;
L'individuazione dei contingenti di posti di pianta organica per i quali si renda possibile l'utilizzazione di rapporti di lavoro part-time;
Le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;
Le condizioni ambientali, la qualità del lavoro e i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; i processi di mobilità compresi quelli derivanti da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici, nonché la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei servizi e degli uffici;
La struttura degli orari di lavoro (turni, articolazione, reperibilità, permessi), nonché le modalità di accertamento del loro rispetto;
L'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedono di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario;
[…]
L'aggiornamento professionale, la qualificazione e la riqualificazione del personale;
Le "pari opportunità";
[…]
Le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente decreto.
2. Ad essi si dà esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 Marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti di cui all'art. 1.

Art. 3. Livelli di contrattazione
1. Le parti individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata:
a) - regionale, che riguarda:
L'attuazione dei criteri in base ai quali definire le piante organiche nonché i criteri per la formazione dei piani di assunzione di personale;
La formazione dei programmi di occupazione;
[…]
La predisposizione dei programmi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale del personale;
[…]
Le pari opportunità;
Le altre materie specificamente e tassativamente indicate nel presente decreto;
b) - locale, alla quale competono tutti gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e, in particolare:
La proposta per l'individuazione della dotazione dei posti di pianta organica necessari e degli esuberi - anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica ed, infine, dei posti già esistenti da trasformare, in adeguamento alle reali esigenze di servizio, sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale;
La individuazione di criteri attuativi dell'orario di lavoro e dei diversi tipi di rapporto di lavoro (part-time ecc.) nonché le modalità di accertamento del suo rispetto sulla base di quanto stabilito dal presente decreto;
I carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro;
L'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario;
L'attuazione dei criteri per l'identificazione delle unità operative in cui applicare l'istituto della pronta disponibilità, per la programmazione e l'articolazione della stessa e per la individuazione delle figure professionali necessarie;
[…]
Le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;
La verifica dell'applicazione delle misure di igiene, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente decreto.
2. Gli accordi decentrati debbono essere attivati entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Gli accordi di cui sopra non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente decreto.

Art. 4. Composizione delle delegazioni
1. A livello di contrattazione regionale la delegazione trattante è costituita:
a) per la parte pubblica dalle seguenti rappresentanze:
Della Regione;
Dell'associazione nazionale comuni italiani per i comuni e i loro consorzi;
Dell'unione nazionale comunità montane per le comunità montane;
Degli altri enti di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza;
b) per le organizzazioni sindacali, una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo recepito dal presente decreto, che abbia adottato codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dalle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
2. La delegazione di parte pubblica è presieduta dal presidente della regione o da un suo delegato.
3. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, la delegazione trattante è costituita:
Dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente o da un suo delegato;
Da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e/o tenuti all'applicazione dell'accordo decentrato;
Da una delegazione composta da rappresentanti territoriali e/o aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.

Titolo secondo Rapporto di lavoro
Capo I
Art. 11. Progetti finalizzati

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, gli enti di cui all'art. 1, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, potranno predisporre appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno, che conterranno la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.
2. I settori di intervento sono individuati a titolo di riferimento, nelle seguenti attività:
Prevenzione e cura delle tossico-dipendenze;
Prevenzione, cura e riabilitazione di handicaps fisici o di portatori di disturbi psichici;
Prevenzione e cura di anziani non autosufficienti;
Prevenzione nei luoghi di lavoro.
3. I predetti progetti saranno finanziati ai sensi dell'art. 2, comma sesto, della legge 23 ottobre 1985, n. 595.
4. I progetti finalizzati saranno attuati, in parte con personale già in servizio, ed in parte con personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite dalla emananda legge richiamata al comma terzo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13.

Titolo terzo Organizzazione del lavoro
Capo I
Art. 15. Turni di servizio ed organizzazione del lavoro

1. L'organizzazione del lavoro deve rispondere alle esigenze della utenza del Servizio Sanitario Nazionale. Deve tendere, pertanto, ad accrescere la qualità e la produttività dei servizi ed all'utilizzazione completa delle strutture.
2. In linea con tale indirizzo in sede di contrattazione decentrata saranno previste modalità di articolazione dell'orario di lavoro che dovranno rispondere ai seguenti criteri:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro;
b) orario continuato, laddove le esigenze richiedano la presenza nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;
c) orario articolato al di fuori delle previsioni di cui alla lettera b) per consentire una migliore utilizzazione del personale;
d) ricorso al lavoro straordinario nei casi assolutamente eccezionali in base ai carichi di lavoro e, comunque, per periodi predeterminati nel limite del monte ore di cui all'art. 17.
3. La programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro dovranno comunque garantire l'erogazione dei servizi nelle ore pomeridiane e sino alle ore 18, fatta salva la possibilità di anticipare o posticipare il suddetto orario per alcuni servizi, presidi, uffici etc. da individuare in sede di contrattazione decentrata, sulla base di riscontri obiettivi delle effettive esigenze degli utenti.
4. Il personale è tenuto a svolgere la propria attività nell'ambito del complesso dei presidi, servizi, uffici dell'ente, nel rispetto dei diritti e dei doveri propri di ciascuna posizione funzionale e profilo professionale.
5. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare delle equipes e la responsabilità di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
6. L'articolazione degli orari ed i turni di servizio saranno definiti dall'ufficio di direzione della unità sanitaria locale o dall'organo corrispondente negli altri enti di cui all'art. 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate, su proposta del responsabile del servizio o del presidio multizonale.

Art. 16. Orario di lavoro
1. In esecuzione dell'accordo intercompartimentale recepito con decreto del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, la riduzione dello orario di lavoro avverrà con le seguenti cadenze temporali: da ore 38 ad ore 37 settimanali con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; da ore 37 ad ore 36 settimanali con decorrenza 31 Dicembre 1987.
2. La riduzione delle ore comporta la revisione dell'organizzazione del lavoro e delle piante organiche sulla base dei parametri stabiliti a livello nazionale e regionale.
3. L'orario di lavoro settimanale è articolato su sei o cinque giornate.
[…]
5. Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in più sedi appartenenti allo stesso o ad altro ente, il tempo normale di percorrenza tra l'una e l'altra sede si computa nell'orario di servizio con le coperture assicurative previste dalla legge.

Art. 17. Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno, pertanto, carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.
3. Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale di 80 ore annue.
4. Gli enti, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di servizio, d'intesa con le organizzazioni sindacali, possono autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per particolari e definite funzioni, posizioni di lavoro o settori di attività in deroga al limite di cui al precedente comma fino ad un massimo di 150 ore annue.
5. Il lavoro straordinario può, a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con riposi sostitutivi.
6. Non sono compresi nel tetto di cui al comma terzo le ore di straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per pronta disponibilità, comando per esigenze di servizio, partecipazione e riunioni di organi collegiali e commissioni di concorso.
[…]

Art. 18. Servizio di pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
2. Il comitato di gestione della unità sanitaria locale e l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire all'inizio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili professionali necessari per l'organizzazione dei servizi e dei presidi.
3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i dipendenti in servizio presso unità operative con attività continua e, solo sulla base del piano di cui al comma precedente il personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali.
4. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa.
5. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
6. Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi notturni e festivi, ha durata di 12 ore e dà diritto ad una indennità nella misura di l. 33.600 per ogni 12 ore.
7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive.
[…]
11. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di 6 pronte disponibilità nel mese.
12. È vietata la pronta disponibilità alle seguenti figure professionali, eccetto coloro che svolgono la loro attività nei comparti operatori e nelle strutture di emergenza:
a) tutte le figure del ruolo amministrativo;
b) tutte le figure professionali del ruolo professionale ad eccezione dell'ingegnere;
c) ruolo tecnico:
Agente tecnico;
Ausiliario socio-sanitario;
Ausiliario socio-sanitario specializzato;
Assistente sociale;
Analista centro elaborazione dati, statistici, sociologi;
d) ruolo sanitario:
Capo sala;
Terapista della riabilitazione;
Psicologi.
13. Alle seguenti figure professionali è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura:
Farmacisti;
Operatori tecnici;
Operatori tecnici coordinatori;
Infermieri generici;
Dirigenti di servizi infermieristici.
14. alle altre figure professionali è consentita la pronta disponibilità in relazione alle esigenze ordinarie di servizio ed alla connessa organizzazione del lavoro.
15. dal 31 Dicembre 1987, in relazione a quanto sopra, i turni di pronta disponibilità debbono diminuire complessivamente del 15% in ragione d'anno rispetto a quelli effettuati nell'anno 1986.
[…]

Capo II
Art. 24. Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica

1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, secondo la procedura di cui all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, l'ente non potrà procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni equivalenti a quelle proprie della posizione funzionale e profilo professionale di appartenenza e, ove prevista, della disciplina o, a domanda, in posizione funzionale inferiore, anche di diverso profilo professionale.
2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermità per causa di servizio.
3. A tali fini il dipendente può essere applicato alle nuove funzioni anche in soprannumero riassorbibile, con contestuale congelamento del posto lasciato disponibile fino al riassorbimento del posto soprannumerario.
4. La procedura di cui al comma primo può essere attivata dall'ente anche nei confronti del dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie attribuzioni.
5. In tal caso l'utilizzazione del dipendente dovrà essere disposta esclusivamente per lo svolgimento di funzioni equivalenti a quelle della posizione funzionale e profilo professionale di appartenenza e, ove previsto, della disciplina, per il periodo giudicato necessario dall'organo competente a norma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, al recupero della piena efficienza fisica.
[…]

Titolo quarto Doveri - Responsabilità - Diritti
Capo III
Art. 30. Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro

1. La tutela della salute degli operatori sanitari esposti a particolari e diversificati rischi inerenti le specifiche attività lavorative, impone una rigorosa osservanza di interventi preventivi a tutela della salute degli operatori stessi.
2. Le amministrazioni devono pertanto provvedere, oltre all'applicazione di tutte le leggi vigenti in materia, a rimuovere le cause di malattia e a promuovere la ricerca e l'attuazione di tutte le misure idonee alla tutela della salute e all'integrità fisica e psichica dei lavoratori dipendenti con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possano rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
3. Le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto hanno potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro, sulle condizioni psicofisiche dell'operatore sanitario e di controllare l'applicazione di ogni norma utile in tal senso.
4. A tal fine gli organi di amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, individuano aree omogenee sulla base del rischio e istituiscono il registro dei dati biostatistici, affidandone la rilevazione e la registrazione alla direzione sanitaria, in funzione di medicina preventiva dei lavoratori ospedalieri e tecnologica dei servizi sanitari o al servizio di igiene e prevenzione; detta attività verrà svolta in stretto collegamento con i servizi di medicina preventiva e del lavoro delle pubbliche amministrazioni e delle unità sanitaria locale.
5. Per ogni dipendente viene istituito il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione verrà definita d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto nel quadro della normativa vigente. le spese derivanti sono a carico del fondo sanitario.
6. Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici, nel richiamarsi per analogia al decreto del Presidente della Repubblica 19 Marzo 1956, n. 303, gli enti debbono provvedere alla istallazione ed attivazione di opportuni impianti di decontaminazione delle camere operatorie nonché alla esecuzione di visite e controlli trimestrali, alla adeguata protezione delle lavoratrici gestanti e degli epato-pazienti.
7. Analoghi controlli dovranno essere disposti nei confronti dei dipendenti addetti all'uso continuato di video terminali, secondo le disposizioni della normativa della comunità economica europea.
8. Per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi precedenti, a livello di contrattazione decentrata, dovranno essere previste modalità per la elaborazione delle mappe di rischio sulle quali attuare la priorità degli interventi.

Capo IV
Art. 32. Indumenti di lavoro

1. Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate, in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell'amministrazione.
2. Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono, inoltre, essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Capo V
Art. 37. Assemblea del personale

1. I dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale hanno diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi ove prestano la loro attività o in altra sede durante l'orario di lavoro nel limite massimo di 12 ore annue non trasferibili né convertibili.
[…]

Art. 38. Diritto all'informazione
1. L'informazione si attua, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, in modo costante e tempestiva con le organizzazioni sindacali a livello confederale e di categoria.
2. gli enti destinatari del presente decreto garantiscono una costante e preventiva informazione sugli atti e sui provvedimenti che riguardano:
a) la programmazione. viene riconosciuto alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto il diritto di informazione in fase di predisposizione degli atti che le parti pubbliche intendono assumere in ordine alla programmazione del settore sanitario per quanto riguarda la funzionalità dei servizi;
b) la contrattazione. per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali, le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e di conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro.
3. In una visione socio-sanitaria, le tre primarie sedi di acquisizione del diritto informativo e di intervento per il sindacato sono quella governativa, regionale e degli enti destinatari del presente decreto.
4. Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento e all'efficienza dei servizi, si garantisce alle organizzazioni sindacali la conoscenza degli ordini del giorno delle sedute degli organi degli enti di cui all'art. 1 nonché una costante e tempestiva informazione degli atti e provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi, i bilanci e gli investimenti.
5. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 della legge 29 Marzo 1983, n. 93, possono richiedere agli enti, che sono tenuti a comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza ed efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.
6. Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, sì da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli alla occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'ente, all'ambiente ed alla qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.
[…]

Titolo quinto Trattamento economico
Capo III
Art. 56. Indennità per il personale infermieristico

1. Al personale infermieristico del ruolo sanitario, operatore professionale di II categoria inquadrato al IV livello retributivo, spetta una indennità mensile lorda fissa […]

Art. 57. Indennità di incremento, della utilizzazione delle strutture e degli impianti
1. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati dal primo al settimo livello operanti normalmente su due turni giornalieri per la ottimale utilizzazione degli impianti attivati per almeno 12 ore giornaliere oppure che siano agenti tecnici operanti su due turni in corsia con struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici compete una indennità mensile lorda […]
2. Agli operatori del ruolo sanitario del quarto, sesto e settimo livello operanti nei servizi di diagnosi e cura in turni a copertura nelle 24 ore giornaliere compete una indennità mensile lorda […].
3. Agli operatori del ruolo sanitario del quarto, sesto e settimo livello operanti in terapia intensiva o sale operatorie compete una indennità mensile lorda […]; tale indennità compete anche all'operatore professionale dirigente.
[…]

Capo IV
Art. 58. Indennità di rischio da radiazioni

1. Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta una indennità di "rischio da radiazione" nella misura unica mensile lorda di l. 30.000 ai sensi della legge 28 Marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'indennità in parola spetta alla condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in "zone controllate", ai sensi della circolare del ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.
3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalità di cui alla richiamata circolare del ministero della sanità.
4. L'accertamento del personale non compreso nel comma primo soggetto a rischio radiologico verrà effettuato da una apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile dell'unità operativa di medicina nucleare o radiologica, da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti.
[…]
6. Tale indennità non è cumulabile con l'analoga indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 Maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. È peraltro cumulabile con l'indennità di profilassi antitubercolare.

Art. 59. Indennità di profilassi antitubercolare
1. A tutto il personale operante in reparti o unità operative tisiologiche (pneumologiche) viene corrisposta una indennità di profilassi antitubercolare nella misura fissa ed eguale per tutti di l. 300 giornaliere lorde nei modi prescritti dalla legge 9 Aprile 1953, n. 310, e successive modificazioni.

Art. 60. Indennità per servizio notturno e festivo
1. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennità notturna" nella misura unica uguale per tutti di l. 1.400 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
[…]

Parte II - Area medica
Titolo I Accordi decentrati
Capo I
Art. 74. Materie di contrattazione decentrata

1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 Marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, art. 6(1), comma nono, e di quella del presente decreto, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di attuazione concernenti le seguenti materie:
L'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi sanitari;
La formulazione di programmi concernenti l'occupazione medica e veterinaria anche in relazione alla politica generale degli organici;
La individuazione dei posti di pianta organica necessari sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale nonché i piani di assunzione di personale;
Le proposte in ordine ai processi di innovazione tecnologiche;
Le condizioni ambientali, la qualità del lavoro ed i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro;
I processi di mobilità compresi quelli derivanti da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici, nonché la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei servizi sanitari;
La struttura degli orari di lavoro, legata anche all'emergenza medica e veterinaria (turni, articolazione, reperibilità, permessi) nonché le modalità di accertamento del loro rispetto;
La individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario;
I piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica e le incentivazioni connesse;
[…]
Le "pari opportunità";
Le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente decreto.
2. Agli accordi decentrati si dà esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 Marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti di cui all'art.1.

Art. 75. Livelli di contrattazione
1. Le parti individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata:
a) regionale, che riguarda:
Attuazione dei criteri in base ai quali definire le piante organiche nonché i criteri per la formazione dei piani di assunzione di personale;
La formazione dei programmi di occupazione medica e veterinaria;
[…]
Le "pari opportunità";
Le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente decreto;
b) locale, al quale competono tutti gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e, in particolare:
La proposta per l'individuazione della dotazione dei posti di pianta organica necessari e degli esuberi, anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei servizi sanitari ed infine dei posti già esistenti da trasformare, in adeguamento alle reali esigenze di servizio, sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale;
L'individuazione di criteri attuativi dell'orario di lavoro e dei diversi tipi di rapporto di lavoro nonché le modalità di accertamento del suo rispetto, sulla base di quanto stabilito dal presente decreto;
I carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro;
L'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per la effettuazione di lavoro straordinario;
L'attuazione dei criteri per l'identificazione delle unità operative in cui applicare l'istituto della pronta disponibilità, per la programmazione e l'articolazione della stessa e per l'individuazione delle figure professionali e posizioni funzionali necessarie;
[…]
Le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;
La verifica dell'applicazione delle misure di igiene, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente decreto.
2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente decreto.

Art. 76. Composizione delle delegazioni
1. A livello di contrattazione regionale la delegazione trattante è costituita:
a) per la parte pubblica dalle seguenti rappresentanze:
Della Regione;
Dell'Anci per i Comuni e i loro consorzi;
Dell'Uncem per le comunità montane;
Degli altri enti di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza.
b) per le organizzazioni sindacali:
Da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale medica e veterinaria firmataria dell'accordo recepito dal presente decreto, che abbia adottato, in sede nazionale, codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero.
2. La delegazione di parte pubblica è presieduta dal presidente della regione o da un suo delegato.
3. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, la delegazione trattante è costituita:
Dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente o da un suo delegato;
Da una rappresentanza dell'area medica e veterinaria formata dai titolari dei servizi o uffici destinatari e/o tenuti alla applicazione dell'accordo decentrato;
Da una delegazione composta da rappresentanti aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.
4. Per la conclusione degli accordi decentrati valgono i criteri e le modalità di cui all'art. 6(1), commi settimo e nono del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68.

Titolo III Organizzazione del lavoro
Capo I
Art. 80. Turni di servizio ed organizzazione del lavoro

1. La presenza medica in ospedale ed in particolari servizi anche del territorio, individuati in sede di contrattazione decentrata, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione e una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di servizio.
2. Tale presenza medica è destinata a far fronte ad esigenze ordinarie e di emergenza.
3. Alle citate esigenze si provvede mediante la presenza attiva, attraverso un funzionale utilizzato delle equipes per le dodici ore diurne, ove le piante organiche lo consentano e, comunque, in rapporto alla migliore organizzazione del lavoro.
4. Nei reparti di rianimazione e terapia intensiva la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.
5. Alle esigenze di emergenza notturne e festive si provvede mediante:
a) il dipartimento di emergenza, laddove esso è istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità secondo i criteri indicati in sede di contrattazione decentrata;
b) l'utilizzazione della guardia medica divisionale e/o interdivisionale.
6. La guardia medica è svolta durante il normale orario di lavoro, laddove la dotazione organica delle unità operative consenta di garantire tutte le attività mediche istituzionali.
7. Nelle situazioni di carenza dell'organico, e comunque fino all'adeguamento delle relative dotazioni, la guardia medica può essere svolta attraverso il ricorso ad ore di lavoro straordinario.
8. La presenza medica nei servizi veterinari deve essere assicurata nelle dodici ore diurne feriali mediante turni di servizio ed articolazione degli orari. nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilità secondo i criteri indicati nell'accordo decentrato..

Art. 81. Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.
3. Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale di 80 ore annue.
4. Gli enti, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di servizio e previo confronto con le organizzazioni sindacali, possono autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per particolari e definite funzioni, posizioni di lavoro o settori di attività in deroga al limite di cui al comma terzo, fino ad un massimo di 150 ore annue.
5. Il lavoro straordinario può, a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con riposi sostitutivi.
6. Non sono compresi nel tetto di cui al comma terzo le ore di straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per pronta disponibilità; comando per esigenze di servizio; partecipazione a riunioni di organi collegiali e commissioni di concorso.
[…]

Art. 82. Servizio di pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
2. I comitati di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire all'inizio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili organizzativi dei servizi e dei presidi.
3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i dipendenti in servizio presso unità operative con attività continua e, sulla base del piano di cui al comma secondo, il personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali.
4. Il servizio di pronta disponibilità sostitutiva ed integrativa della guardia divisionale o interdivisionale è organizzato utilizzando personale della stessa disciplina.
5. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi soltanto la pronta disponibilità integrativa.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
7. Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi notturni e festivi; ha durata di 12 ore e dà diritto ad una indennità nella misura di l. 33.600 per ogni 12 ore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive.
[…]
12. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di dieci pronte disponibilità nel mese.
13. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è, di norma, di competenza del primario, degli aiuti e degli assistenti con almeno cinque anni di anzianità, nonché, solo per particolari necessità, degli altri assistenti.
14. Il servizio di pronta disponibilità sostitutivo dei servizi di guardia coinvolge, a turno individuale, tutti i sanitari della divisione o del servizio, ad eccezione dei primari.

Titolo V Trattamento economico
Capo III
Art. 98. Indennità di rischio radiologico

1. L'indennità di rischio radiologico di cui all'art. 58 spetta, altresì, al personale medico anestesista rianimatore in quanto sottoposto al doppio rischio da radiazioni ionizzanti e da gas e vapori anestetici.

Titolo VIII Norme transitorie e di rinvio
Capo II

Art. 111. Norma di rinvio
1. Per le seguenti materie relative ad istituti comuni si fa riferimento a quanto previsto dai seguenti articoli del presente decreto per i quali devono essere applicati i criteri e le modalità di cui all'articolo 6, comma nono, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986.
[…]
- passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica art. 24
[…]
- tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro art. 30
[…]
- indumenti di lavoro art. 32
[…]
- assemblea del personale art. 37
- diritto all'informazione art. 38
[…]
- pari opportunità art. 40
[…]
- indennità di rischio da radiazioni art. 58
- indennità di profilassi antitubercolare art. 59
- indennità per servizio notturno e festivo art. 60
[…]
- flussi informativi art. 118
[…]
- accordo intercompartimentale art. 120
- disposizione finale art. 121
- norma finale e di rinvio art. 122.

Parte terza
Titolo I Relazioni sindacali
Capo I

Art. 113. Verifica
1. Con cadenza annuale, di regola entro il mese di Settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito dal presente decreto effettueranno una verifica sullo stato di attuazione del decreto stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, al piano di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore della utenza.
2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche le parti potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 delle legge-quadro sul pubblico impiego 29 Marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.

Titolo II Norme transitorie e finali
Capo I
Art. 115. Norma transitoria

1. Viene istituita presso il dipartimento della funzione pubblica una commissione paritetica composta da rappresentanti dei ministeri della sanità, della funzione pubblica, del tesoro, del lavoro e previdenza sociale, del bilancio e programmazione economica, delle regioni dell'Anci, dell'Uncem e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto con il compito di formulare proposte per la corretta applicazione dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, la quale dovrà concludere i propri lavori entro il 31 Dicembre 1987 ai fini della emanazione da parte del Governo degli atti di indirizzo e coordinamento di sua competenza.

Capo II
Art. 118. Flussi informativi

1. Sugli istituti normativi a rilievo economico del presente decreto vengono attivati appositi flussi informativi di controllo all'interno del sistema informativo sanitario facente capo al servizio centrale della programmazione sanitaria del ministero della sanità.
2. I dati rilevati vengono comunicati, con cadenza trimestrale, alla commissione professionale di cui all'art. 119 ed alla commissione per il controllo dei flussi di spesa con funzioni di osservatorio del pubblico impiego presso la presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica - ed al ministero del tesoro.

Art. 121. Disposizione finale
1. Le norme del presente decreto si applicano agli enti destinatari di cui all'art. 1 diversi dalle unità sanitarie locali, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti.

Art. 122. Norma finale di rinvio
1. Per gli istituti non disciplinati dal presente decreto si fa rinvio a quanto disposto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, per quanto compatibile.

Art. 124. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 Maggio 1987
Registrato alla Corte dei Conti, addì 10 Luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 67, foglio n. 10, con esclusione di: art. 5, commi secondo, terzo e quarto; articoli 6, 7, 8, 9 e 10; art. 35; art. 39; art. 44; art. 45, commi terzo, quarto e quinto e art. 46, ai sensi della delibera n. 1803 della sezione del controllo in data 3 Luglio 1987.

__________________________
(1) DPR 5 marzo 1986, n. 68
Art.6. - Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale.

1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da:
presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali;
istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
istituti zooprofilattici sperimentali;
ospedale Galliera di Genova;
ordine mauriziano di Torino.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro della sanità;
da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
5. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo è istituita una apposita area negoziale per la professionalità medica, concernente i medici chirurghi e veterinari che prestano la loro attività alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e che assumono, nell'esercizio dell'attività stessa, una personale responsabilità professionale a norma di legge.
6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente saranno negoziati tutti gli istituti, nessuno escluso, relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico, l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia e la pronta disponibilità), i regimi del rapporto (tempo pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica, la carriera, il regime retributivo tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di incentivazione e l'attività libero professionale intramurale. Nella predetta area verranno altresì definite, in rapporto alle particolarità professionali dei medici, anche le modalità interpretative e integrative della disciplina contenuta negli accordi intercompartimentali formati ai sensi dell'art.12 della legge 29 marzo 1983, n.93.
7. L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6 sarà negoziata dalla delegazione pubblica con le organizzazioni nazionali rappresentative dei medici, secondo le modalità e le forme che risulteranno appropriate. Per la conclusione di tale negoziato sarà comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria medica.
8. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le modalità indicate nel precedente comma sarà integralmente inserita nell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo e come tale sarà formalmente sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale di cui ai precedenti commi 2 e 4. Eventuali osservazioni di ciascuna delegazione sindacale relative alla coerenza e alla compatibilità fra le clausole dell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo saranno esaminate dal Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
9. I criteri e le modalità di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 varranno anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede di accordi decentrati di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.