Cassazione Penale, Sez. 4, 12 settembre 2019, n. 37776 - Caduta mortale dalla pedana posteriore dell'autocompattatore. Responsabilità del fornitore di un mezzo privo, ab origine, dei necessari dispositivi di sicurezza


 

 

Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 24/05/2019

 

Fatto

 

1. Con sentenza emessa in data 15/06/2018, la Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Vallo della Lucania, ha ridotto la pena inflitta a F.C. in quella di mesi dieci di reclusione. Ha confermato la condanna in solido di F.C., unitamente ai responsabili civili "Milano Assicurazioni s.p.a." e "Yele s.p.a.", al risarcimento del danno nei confronti della parti civili costituite.
I fatti, come ricostruiti dai giudici di merito sulla base delle prove documentali e testimoniali acquisite, possono essere così riassunti: in data 16 aprile 2007, in località Caprioli del comune di Pisciotta, durante la fase della raccolta dei rifiuti da trasportare successivamente in discarica, D.D., operaio alle dipendenze della società "Nuova Marina", addetto alla raccolta dei rifiuti, era intento a svolgere le sue mansioni, che prevedevano lo svuotamento dei cassonetti (che erano agganciati all'autocompattatore) ed il loro riposizionamento al termine dell'operazione. Durante gli spostamenti del camion, tra una sosta e l'altra, era previsto che il D.D. rimanesse in piedi, sulla pedana metallica posta sul lato posteriore del mezzo.
Quel giorno, l'operaio, appena risalito sulla pedana posteriore dell'autocompattatore in movimento, al termine di una delle operazioni di svuotamento del cassonetto, cadeva, battendo violentemente la testa sull'asfalto. Trasferito d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vallo della Lucania in prognosi riservata, il D.D. decedeva il 18 aprile, senza mai riprendere conoscenza.
L'istruttoria dibattimentale, si legge in sentenza, consentiva di accertare che il compattatore utilizzato per la raccolta dei rifiuti non era adeguato al trasporto fuori bordo degli addetti alla raccolta, poiché privo di idonei sistemi di ritenuta. Il mezzo, infatti, era dotato di apposite catene rivestite di guaina in plastica, poste ai due lati nella parte posteriore, in corrispondenza delle postazioni riservate agli operatori ecologici. Si trattava, però, di "catenelle" - scrive il primo giudice - assolutamente precarie, ben diverse dalle cinture di sicurezza omologate per la resistenza alle sollecitazioni a cui era esposto il lavoratore negli spostamenti, successivamente prescritte dal tecnico dell'ASL, con verbale del 21 luglio 2008, per la messa in sicurezza del camion. Le catene in questione, inoltre, erano sprovviste di un sistema di chiusura sufficientemente stabile, per cui non potevano considerarsi presidio idoneo alla sicurezza dell'operatore che, durante la marcia del mezzo, stazionava, in piedi, sulle pedane metalliche nella postazione retrostante.
Delle condizioni dell'automezzo, con specifico riferimento alla carenza e inadeguatezza dei presidi indispensabili per la sicurezza dei lavoratori addetti allo svuotamento dei cassonetti, il Tribunale e la Corte d'appello ritenevano responsabile F.C. che, nella qualità di datore di lavoro e di garante della sicurezza, avrebbe dovuto assicurare l'adozione delle necessarie misure antinfortunistiche: l'imputato aveva fornito ai propri dipendenti e, comunque, aveva consentito l'utilizzo di un autocompattatore che, a causa delle condizioni di scarsa manutenzione e delle sue carenze strutturali, non consentiva agli addetti alla rimozione dei cassonetti di espletare la prestazione lavorativa in condizioni di sicurezza. Per il F.C., la pronuncia diveniva irrevocabile (l'imputato, che aveva rinunciato ai motivi di appello riguardanti il merito innanzi alla Corte territoriale, non ha proposto ricorso per Cassazione).
In ordine alla posizione dei responsabili civili, la Corte d'appello ha confermato le statuizioni del Tribunale che aveva condannato la Soc. cooperativa "Nuova Marina" per il fatto posto in essere da F.C., legale rappresentante della predetta società e datore di lavoro del D.D.; la "Yele s.p.a." (società mista utilizzata dal Consorzio per lo smaltimento rifiuti e per la gestione del servizio), la quale, sin dal 2002 aveva affidato il servizio di svuotamento dei cassonetti, per il comune di Pisciotta, alla soc. "Nuova Marina" di F.C., conservando per contratto poteri di controllo e vigilanza in relazione all'utilizzo dei corretti dispositivi di sicurezza; la "Milano Assicurazioni s.p.a.", compagnia con cui era stata stipulata la polizza assicurativa RCA relativa all'autocarro a bordo del quale viaggiava, come terzo trasportato, il lavoratore deceduto D.D..
La Corte d'appello ha rigettato le richieste di estromissione dal giudizio penale provenienti dai responsabili civili, sostenendo che la Yele, che aveva affidato l'autocarro alla "Nuova Marina", in virtù dell'art. 7 d.lgs. 626/94 aveva un preciso obbligo di cooperazione con il datore di lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Quanto alla "Milano Assicurazioni", la Corte d'appello ha ritenuto che la responsabilità della società assicurativa derivasse dal fatto che il D.D. fosse da reputarsi terzo trasportato del compattatore, pertanto la garanzia doveva intendersi estesa al caso in esame.
2. Avverso la predetta sentenza,, hanno proposto ricorso per Cassazione la società assicuratrice Unipol Sai Ass.ni ed il Curatore fallimentare della Soc. Yele, i quali, a mezzo dei rispettivi difensori, ribadiscono il difetto di legittimazione, già eccepito nei precedenti gradi di merito. Entrambi i ricorrenti concludono per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento alle disposizioni concernenti la condanna dei responsabili civili.
2.2 La Società Unipol Sai lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, con particolare riferimento all'affermazione della legittimazione e della titolarità passiva del diritto della società appellante a rispondere in sede penale dei danni subiti dalla parti civili per il fatto contestato all'imputato. La Corte d'appello avrebbe eluso nella motivazione il thema decidendum, limitandosi ad argomentare in maniera astratta in ordine alla responsabilità dell'assicuratore nei confronti del terzo trasportato, trascurando totalmente di considerare che l'art. 185 cod. pen. in combinato con l'art. 83 cod. pen., vincola la responsabilità civile in ambito penale alle sole conseguenze del reato ascritto all'imputato, escludendo ogni forma di responsabilità che non sia legata allo stesso da nesso eziologico. Nel caso in esame vi sarebbe una totale assenza del nesso causale tra la responsabilità della Milano Ass.ni ed il fatto illecito oggetto di imputazione che riguarda la violazione di norme antinfortunistiche, condotta del tutto estranea all'oggetto del contratto assicurativo.
3. Il Curatore fallimentare della Soc. Yele, nel primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte avrebbe totalmente omesso di fornire risposta alle ragioni di doglianza poste a sostegno dell'appello promosso dalla società Yele, con particolare riferimento all'aspetto riguardante la dinamica dell'infortunio ed il contenuto degli elementi di prova raccolti nel corso della istruttoria dibattimentale, in ordine ai quali si dovrebbe ravvisare un travisamento del loro significato.
Nel secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione; erroneità della ritenuta sussistenza della legittimazione passiva in capo alla società Yele. Con ragionamento illogico e contraddittorio, afferma la difesa, la Corte territoriale richiama il disposto di cui all'art. 7 d.lgs. 626/94, secondo il quale, si impone un preciso obbligo di cooperazione tra datore di lavoro appaltante ed appaltatore in ordine alle misure di prevenzione e sicurezza da attuare. L'apoditticità di tale assunto, riposerebbe sulla circostanza che nessun elemento idoneo a dimostrare la esistenza di una culpa in vigilando a carico della Soc. Yele, sarebbe emerso dalla istruttoria compiuta. Inoltre, non si sarebbe tenuto conto delle clausole di esonero da responsabilità contenute nel contratto di appalto stipulato tra le due società in data 1/1/2002.
La Corte d'appello applicherebbe la disposizione richiamata in modo automatico, senza valutare la piena autonomia con cui era organizzata e svolta l'attività di raccolta dei rifiuti da parte della soc. "Nuova Marina".
Nel terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Afferma che la sentenza impugnata contiene un ulteriore profilo d'illegittimità : in assenza di un imputato del cui operato debba rispondere, mancherebbe il presupposto della presenza nel processo penale del responsabile civile. Inoltre, la responsabilità per fatto altrui,,. può radicarsi solo sulla base di una norma di legge e non sulla base di una disposizione contrattuale. La responsabilità della Soc. Yele viene introdotta nel giudizio in virtù di una norma, art. 7 d.lgs. 626/94, mai contestata all'imputato e, comunque non ricavabile dalla lettura del capo d'imputazione.
Nel quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La sentenza attribuisce al controllo da operarsi da parte della Yele un significato completamente diverso da quello previsto dalla legge. Poiché la Soc. "Nuova Marina" aveva nominato un responsabile della sicurezza, facevano capo a tale figura gli obblighi di controllo. Il committente rimarrebbe titolare di un obbligo più limitato di alta vigilanza. Mancherebbe, nella sentenza di merito, qualunque apprezzamento in ordine alla rilevanza causale della condotta omissiva addebitabile alla Sco. Yele rispetto all'evento verificatosi.
 

 

Diritto

 


1. I motivi di ricorso proposti dalla Soc. Yele devono essere rigettati. Deve invece essere accolto il ricorso proposto dalla soc. Unipol Sai per le ragioni che saranno di seguito indicate.
2. Prima di andare oltre nella disamina del fatto, bisogna sgombrare il campo dall'equivoco che può generare la citazione contenuta a pagina 8 della sentenza impugnata in cui i Giudici di merito, richiamando un precedente di questa Corte, (Sez. 4, n. 7291 del 21/11/2002, dep. 14/02/2003), hanno affermato: "le questioni concernenti l'eventuale esclusione della parte civile o l'ammissibilità della citazione del responsabile civile, che già siano state poste e risolte nel giudizio di primo grado, non possono tuttavia essere oggetto di mera riproposizione nel processo di appello, dovendosi considerare in tal caso irrevocabili le deliberazioni adottate in argomento nella fase antecedente di giudizio".
Tali considerazioni sono mutuate dalla sentenza citata e da altra recente pronuncia di questa Corte cosi massimata: "Le questioni concernenti l'eventuale esclusione della parte civile o l'ammissibilità della citazione del responsabile civile, che già siano state poste e risolte nel giudizio di primo grado, non possono essere oggetto di mera riproposizione nel processo di appello, dovendosi considerare in tal caso irrevocabili le deliberazioni adottate in argomento nella fase antecedente di giudizio" (Sez. 4, n. 39028 del 28/04/2016, Rv. 267776 - 01).
La ratio di tale principio si desume dalla motivazione della sentenza citata dalla Corte territoriale (Sez. 4, n. 7291 del 21/11/2002, dep. 14/02/2003), in cui si legge: "la natura delle questioni, concernenti la partecipazione al processo di parti - c.d. eventuali - titolari di situazioni di diritto civile ovvero tenute alla responsabilità civile per l'imputato, richiede, nell'intendimento del legislatore, una discussione di esse ed una decisione immediata nella fase preliminare del giudizio, appunto per evitare che la posizione di tali parti rimanga in stato di precarietà durante il corso del processo con pregiudizio per la celerità di questo e l'eventuale inutilità delle iniziative processuali dalle stesse promosse. Per cui, la prospettazione di dette questioni appare ipotizzabile solo nello ambito delle linee processuali stabilite per ciascuna fase del giudizio".
Occorre quindi puntualizzare, alla luce della stessa spiegazione fornita dalla Corte di legittimità, come il principio espresso da tali pronunce, non si traduca in una affermazione di inoppugnabilità delle statuizioni civilistiche che interessino e coinvolgano il responsabile civile citato nel giudizio, attenendo esso alle questioni che riguardano l'intervento del responsabile civile, le quali questioni devono essere proposte, ai sensi dell'art. 86, comma 3, cod. proc. pen., a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti e decise senza ritardo con ordinanza dal giudice, per garantire la certezza processuale di uno stabile contraddittorio.
Di contro, a mente dell'art. 575 cod. proc. pen., il responsabile civile può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni ed al risarcimento del danno, secondo gli ordinari mezzi che la legge attribuisce all'Imputato.
3. Con riferimento al ricorso proposto dalla Soc. Yele s.p.a. si osserva quanto segue. In linea generale, è d'uopo sottolineare come la ricostruzione del fatto da cui trae origine la vicenda in esame ed i profili di responsabilità individuati a carico del datore di lavoro, F.C. - non ricorrente - siano stati ben rappresentati nelle due sentenze di merito, che hanno messo in rilievo, in modo adeguato e puntuale, l'aspetto di maggiore criticità esistente nel governo dell'area di rischio a cui era esposto il lavoratore deceduto, consistito nell'avere messo a disposizione del D.D. e nell'avere consentito l'uso di un automezzo strutturalmente inidoneo a garantire la incolumità del dipendente, perché non dotato, ab origine, dei necessari dispositivi di sicurezza, in grado di evitare il pericolo di caduta, che era particolarmente elevato durante gli spostamenti del compattatore.
Risulta altresì pacificamente acclarato, all'esito della compiuta istruttoria - circostanza rimasta incontestata tra le parti - che la Soc. Yele fosse proprietaria dell'autocompattatore e che questo fosse stato ceduto alla Soc. Nuova Marina (di cui il F.C. era legale rappresentante) per essere destinato al servizio di raccolta, in forza di un contratto riconducibile alla tipologia del comodato.
Seguendo il percorso fattuale che segna il cd. "giudizio esplicativo" - dalla cui analisi è possibile desumere il titolo da cui discende la responsabilità della soc. Yele - risulta condivisibile il precipitato del ragionamento espresso dalla Corte territoriale, a pagina 9 della sentenza, in base al quale sarebbe del tutto ininfluente ai fini della esclusione della legittimazione e della conseguente condanna al risarcimento pronunciata nei confronti della Soc. Yele, il richiamo operato dalla difesa alle clausole contenute nel contratto che disciplinava i rapporti tra le due società.
La questione, riproposta in questa sede nel secondo motivo di ricorso, ha ottenuto adeguata risposta dalla Corte territoriale in sede di merito: il richiamo agli artt. 3 e 7 del contratto stipulato tra le due società risulta inconferente rispetto al tema centrale della vicenda, poiché dalla lettura di tali clausole, emerge pacificamente che le due società, nel contratto stipulato per la gestione del servizio, avevano convenuto un esonero della responsabilità della Soc. Yele, che afferiva esclusivamente ad un utilizzo improprio del mezzo ed ai rischi connessi ad una non adeguata informazione dei lavoratori. Tali profili risultano ambedue estranei al fattore che ha determinato l'infortunio sul lavoro (inidoneità strutturale dell'automezzo privo dei necessari dispositivi di sicurezza) ed al perimetro del rischio che i soggetti garanti della incolumità del lavoratore erano tenuti a prevedere ed eliminare, mediante adozione di apposite cautele (cinture di ritenuta come prescritte dall'ASL).
Per altro verso, in virtù di consolidato orientamento della Corte di legittimità, formatosi proprio in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento all'ambito degli obblighi di collaborazione e cooperazione tra imprese, l'esatto inquadramento civilistico dei rapporti sottostanti ad una vicenda che abbia generato la responsabilità di un determinato soggetto, chiamato a rispondere di un reato collegato alla violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, risulta essere del tutto irrilevante, essendo invece necessario guardare alle caratteristiche del fatto, inteso come realtà fenomenica ed all'effetto che esso genera in concreto (si veda ex multis Sez. 4, n. 44792 del 17/06/2015, Rv. 264957 - 01, così massimata: "Ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi ai contratti di appalto, dettati dall'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - vale a dire contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione - ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni ad esse facenti capo, che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori").
Proprio in forza di tali ultime considerazioni, le doglianze attinenti alla figura del committente, alla culpa in vigilando ed all'attività di controllo spettante alla Soc. Yele, in virtù della disciplina del contratto stipulato con la Soc. Nuova Marina, oggetto del secondo e quarto motivo di ricorso, esulano dalla presente dinamica, poiché il titolo in ragione del quale la predetta società deve rispondere delle conseguenze dell'infortunio mortale, rilevante sotto il profilo penalistico, è quello della fornitura di un veicolo privo, ab origine, dei necessari dispositivi di sicurezza, destinato ad essere utilizzato dai lavoratori addetti al servizio di raccolta, in violazione della previsione dell'artt. 35 d.lgs. 626/94, come contestato al capo c) della rubrica, che impone al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere.
4. Resta da risolvere la questione, a cui accenna la difesa nel terzo motivo di ricorso, riguardante l'asserita mancanza, nel presente giudizio, di un imputato del cui operato il responsabile civile debba rispondere.
Questa Corte ha avuto modo di osservare: "presupposto indefettibile della condanna civile nei confronti del terzo responsabile è costituito esclusivamente dalla condanna civile anche nei confronti dell'imputato. La ragione di questa disciplina va ravvisata nella necessità, che il codice di rito vigente ha valorizzato, di scoraggiare l'esercizio dell'azione civile nel processo penate per evitarne un appesantimento per cui, se può ammettersi che si accerti la responsabilità civile dell'imputato per completezza d'indagine e per evidenti ragioni di economia processuale, può ammettersi altresì l'accertamento della responsabilità di chi venga chiamato a rispondere in solido con lui delle conseguenze civili del reato. Ritenere invece ammissibile l'esercizio dell'azione civile nel processo penale - nel caso in cui il danno sia conseguente al reato ma non sia riferibile ad un imputato della cui condotta il soggetto debba normativamente rispondere - contrasterebbe, oltre che con le esigenze di semplificazione e celerità cui si è fatto cenno, con la natura accessoria, e non principale, dell'azione civile in questione. Questa stretta immedesimazione tra la posizione dell'imputato civilmente (cor)responsabile e quella del responsabile civile per la sua condotta trova conferma nella circostanza che, in assenza di un imputato del cui operato il responsabile civile debba rispondere, manca proprio il presupposto della presenza nel processo del responsabile civile perché anche il fatto su cui verte l'accertamento penale è diverso; se l'azione penale è stata svolta nei confronti dei terzi nei cui confronti non esisteva alcun obbligo di controllo (di fonte normativa) diviene difficile individuare l'oggetto dell'accertamento nei confronti del responsabile civile quanto meno nei casi in cui è consentita la prova liberatoria" (così in motivazione Sez. 4, n. 39388 del 21/06/2005, Rv. 233476 - 01). Tali condivisibili argomentazioni non si pongono in contrasto con le determinazioni assunte a carico della Soc. Yele.
Invero, nel presente giudizio, diversamente da quanto ventilato dalla difesa nel terzo motivo di ricorso, non manca il soggetto imputato condannato, del cui operato il responsabile civile debba rispondere.
La radice comune della responsabilità del datore di lavoro ed anche del proprietario dell'automezzo, per le ragioni in precedenza indicate, deve essere certamente individuata nella messa a disposizione del lavoratore di un veicolo privo dei necessari dispositivi di sicurezza in violazione delle norme sopra citate. L'innegabile legame esistente tra l'imputato, datore di lavoro e la soc. Yele - che ha materialmente fornito il compattatore, di sua proprietà - fa si che questa debba essere chiamata a rispondere, quale responsabile civile, dei danni cagionati dalla cosa difettosa, senza che sia possibile recidere il legame tra l'aspetto della fornitura del macchinario privo di dispositivi di sicurezza e l'agire del datore di lavoro che ne ha consentito l'uso in una prospettiva, quella penalistica, che fonda l'assunzione di responsabilità sulla base dell'osservazione di dati fattuali.
Ne deriva che è stata legittimamente pronunciata a carico della Soc. Yele, la condanna al risarcimento del danno nell'ambito del presente giudizio.
Del tutto generiche risultano, infine, le doglianze rappresentate nel primo motivo di ricorso, in cui la difesa lamenta, in modo assertivo, l'erronea interpretazione delle testimonianze raccolte nel corso del dibattimento ed il vizio del travisamento della prova senza alcuna specificazione al riguardo. 
Da quanto precede, deve rigettarsi il ricorso del responsabile civile Yele SPA, che è condannato al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle parti civili costituite, così liquidate: euro 3.000,00 a favore di OMISSIS, difese dall'Avvocato Antonio C.; euro 3.000,00 a favore di OMISSIS, quale erede di OMISSIS, e di OMISSIS, quale erede di OMISSIS, difese dall'Avvocato Ferdinando G., oltre accessori come per legge.
5. Fondato, risulta invece il ricorso del responsabile civile Unipol Sai, nei termini di seguito indicati.
Dalla lettura della sentenza si evince che l'autocompattatore era assicurato per la RC auto. La Società assicuratrice aveva chiesto alla Corte territoriale la revoca della condanna, in quanto l'evento oggetto della imputazione non poteva essere qualificato come omicidio colposo conseguente ad un sinistro stradale, bensì, come infortunio mortale sul lavoro del quale doveva rispondere il solo datore di lavoro. Osservava il responsabile civile che l'art. 185 cod. pen., in combinato disposto con l'art. 83 cod. proc. pen., che prevede la citazione del responsabile civile per il fatto dell'imputato, vincola la responsabilità civile in ambito penale alle sole conseguenze del reato ascritto all'imputato, escludendo ogni forma di responsabilità che non sia legata allo stesso da un preciso nesso eziologico.
La sentenza - a fronte delle obiezioni della difesa - costruisce la responsabilità della Società assicuratrice equiparando il lavoratore ad un terzo trasportato ed affermando di condividere l'assunto del primo giudice, il quale aveva genericamente sostenuto che il D.D. risultava coperto da garanzia assicurativa, ai sensi dell'art. 141 cod. assicurazioni.
I giudici di merito trascurano tuttavia di considerare che il compattatore era un automezzo speciale e che, in ragione della mansioni affidategli, il lavoratore non potesse essere equiparato ad un qualunque trasportato, essendo previsto che egli prendesse posto, con il veicolo in movimento, su un predellino che era collocato al di fuori dell'abitacolo del veicolo. Attese le peculiarità del caso, era necessario accertare, attraverso l'analisi del contenuto del contratto stipulato con la società assicuratrice, la tipologia dei rischi garantiti.
La sentenza è del tutto lacunosa sul punto ed è illogica la premessa da cui muove il ragionamento dei giudici che assimila sic et simpliciter la posizione del lavoratore a quella di un terzo trasportato, in mancanza di un'analisi del contenuto del rapporto contrattuale, il cui accertamento è naturalmente precluso in sede di legittimità.
Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti del
responsabile civile Unipol Sai Assicurazioni con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui demanda pure la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata nei confronti del responsabile civile Unipol Sai Assicurazioni e rinvia, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui demanda pure la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Rigetta il ricorso della Yele SPA, che condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle parti civili costituite, cosi liquidate: euro 3.000,00 a favore di OMISSIS, difese dall'Avvocato Antonio C.; euro 3.000,00 a favore di OMISSIS, quale erede di OMISSIS e di G.F., quale erede di OMISSIS, difese dall'Avvocato F.G., oltre accessori come per legge.
In Roma, così deciso il 24 maggio 2019