Cassazione Civile, Sez. 6, 12 settembre 2019, n. 22837 - Nesso di causalità tra malattia e attività lavorativa di marinaio


Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: SPENA FRANCESCA Data pubblicazione: 12/09/2019

 

Rilevato
che con sentenza in data 22 giugno- 27 luglio 2017 numero 557 la Corte d'Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da R.P. nei confronti dell' INAIL per l'accertamento del proprio diritto a percepire la rendita e l'assegno funerario quale figlia superstite totalmente inabile a carico del defunto P.P.;
che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che il c.t.u. nominato nel grado di appello aveva negato l'esistenza del nesso di causalità tra la patologia che aveva determinato il decesso del lavoratore (metastasi polmonari secondarie ad adenocarcinoma del colon retto) e la sua attività lavorativa di marinaio.
Il c.t.u. aveva affermato— rispondendo indirettamente ai rilievi critici dell'appellante— che, quantunque la tipologia di mansione, per il frequente contatto con fabbricati in amianto, rappresentasse un fattore di rischio elettivo per le patologie correlate all' asbesto, la genesi e la dinamica evolutiva della specifica neoplasia determinativa del decesso escludevano che la stessa fosse riconducibile all’esposizione ad amianto; ciò privava di rilevanza l'argomento dell'appellante che poggiava sulla mancata contestazione del rischio specifico derivante dall'attività professionale per le patologie amianto-correlate.
che avverso la sentenza ha proposto ricorso R.P., articolato in due motivi, cui ha opposto difese l'INAIL con controricorso;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti — unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale— ai sensi dell'articolo 380 bis codice di procedura civile 
 

 

Considerato
che la parte ricorrente ha dedotto:
- con il primo motivo— ai sensi dell'articolo 360 numero 4 codice di procedura civile— nullità della sentenza o del procedimento per motivazione inesistente o apparente nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.
Ha censurato la sentenza per avere attribuito al ctu affermazioni non rinvenibili nella consulenza tecnica, in particolare quanto all' esposizione lavorativa del de cuius all'amianto.
Ha esposto che il consulente d'ufficio non aveva riconosciuto la esposizione— contrariamente a quanto riportato nella sentenza impugnata— ma aveva, all'opposto, affermato che le mansioni svolte non avevano determinato esposizione o contatto con materiali contenenti asbesto. In tal modo il consulente aveva basato il proprio giudizio su una premessa fattuale, la mancanza di esposizione ad amianto, errata (l'INAIL nella memoria difensiva dell'appello non negava la esposizione); il c.t.u. avrebbe rassegnato conclusioni diverse ove avesse correttamente considerato sussistente detta esposizione;
-con il secondo motivo:
- ai sensi dell'articolo 360 numero 3,4 e 5 codice di procedura civile— motivazione inesistente o apparente ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per avere il ctu disatteso i criteri diagnostici medico-legali sull' origine professionale ed il principio della relazione probabilistica necessaria secondo i criteri della scienza medica;
- ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod.proc. civ., violazione delle norme del testo unico delle malattie professionali 1124/1965, delle tabelle ed elenchi delle malattie professionali.
Con il motivo si deduce:
- che l'elaborato peritale conteneva affermazioni scientificamente errate circa la valutazione della documentazione medica (RX e TAC ai polmoni: doc. 9 della produzione di primo grado) laddove affermava essere assente documentazione indicativa di allarme per patologie amianto-correlate. In particolare la ricorrente ha esposto che la radiografia del torace del 12 aprile 2010 —antecedente alla diagnosi di carcinoma del colon— attestava la presenza dei segni tipici della «pneumoconiosi» asbesto correlata e che la TAC del 19 aprile 2013 segnalava l'incremento della quota di versamento pleurico, placche pleuriche bilaterali nonché l'incremento dei noduli solidi. Si assume che il c.t.u.: aveva affermato erroneamente che i colleghi radiologi avevano ravvisato nelle placche pleuriche riscontrate alla TAC immagini indicative di secondarismi mentre tale diagnosi non si rinveniva nella documentazione medica; non aveva valorizzato il referto del 5 febbraio 2013 dove si affermava che— sebbene la ricerca di cellule maligne nel liquido pleurico avesse dato esito negativo— la recidiva nel versamento e la storia clinica del paziente indirizzavano per una patogenesi neoplastica, espressione che sottendeva la possibile neoplasia polmonare o pleurica. In ogni caso, quand'anche fosse stata verosimile la diagnosi delle formazioni nodulari come secondarismi del tumore al colon, non altrettanto poteva dirsi circa la natura delle placche pleuriche, radiologicamente refertate.
che parimenti era scientificamente errata la affermazione della assenza di relazione causale tra il carcinoma del colon e l'esposizione ad amianto. Il ricorrente ha dedotto che nel nuovo elenco delle malattie professionali approvato con DM 10 giugno 2014 il tumore al colon era compreso tra le neoplasie dipendenti da amianto con «limitata probabilità»; il concetto di «limitata probabilità» doveva intendersi nel senso di «adeguata probabilità logica» secondo il criterio indicato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di accertamento del nesso causale che il c.t.u. non aveva utilizzato i criteri di una corretta diagnosi medico-legale: elemento topografico (come dalla letteratura scientifica), elemento cronologico (più di trent'anni di esposizione ad amianto), efficienza lesiva, esclusione di altra causa.
- che nei più recenti arresti di questa Corte era stata riconosciuta la esistenza del nesso causale tra l'amianto ed il tumore al colon (Cass. sez. lav. numeri 7922/2017 e 10430/2017)
che nel decreto del Ministero del lavoro del 10 giugno 2014, contenente l'elenco emesso ai sensi dell'articolo 139 d.p.r. 30 giugno 1965 numero 1124 (elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia-segnalazione), il tumore al colon, in precedenza incluso nella lista III— «possibile» derivazione dall'amianto — era stato inquadrato nella lista II ovvero di «probabile» derivazione da amianto. L' elenco era funzionale— oltre che alla denuncia— all'aggiornamento delle tabelle delle malattie professionali, che non era avvenuto nel termine annuale previsto dall'articolo 10, comma quattro, del decreto legislativo 38/2000. Si trattava di un tumore tabellato sicché la Corte territoriale aveva invertito l'onere della prova, che cadeva a carico dell'INAIL. In ogni caso— anche a voler escludere che si trattasse di malattia tabellata - erano violati i principi di accertamento della malattia professionale, come indicati da questa giurisprudenza di legittimità che ritiene il Collegio si debba respingere il ricorso; che, invero, quanto al primo motivo, il denunciato errore di lettura della ctu— che aveva negato e non affermato la esposizione del de cuius all'amianto— appare riconducibile piuttosto che al dedotto vizio di nullità della sentenza alla fattispecie dell'errore revocatorio; in ogni caso, I' assunto errore difetterebbe di decisività, in quanto la sentenza, sulla base delle valutazioni del ctu, ha comunque escluso che la specifica neoplasia determinativa del decesso (cancro del colon retto con metastasi polmonari) fosse causalmente ricollegabile alla esposizione ad amianto.
- quanto al secondo motivo, l'eventuale errore diagnostico commesso dal ctu in ordine alla natura della neoplasia causativa del decesso ed alla sua eventuale riconducibilità alla esposizione ad amianto sarebbe censurabile in questa sede unicamente con la deduzione di un vizio di motivazione, ovvero, secondo la vigente formulazione dell'articolo 360 nr.5 cod.proc.civ., con la specifica allegazione di un fatto— decisivo ed oggetto di discussione— non esaminato.
Questa Corte ha infatti già chiarito ( cfr. Cass. sez. lav 19.02.2018 nr. 3975 e Cass. 05.09.2016 nr. 17587) — in riferimento alla formulazione dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ. previgente al DL 83/2012— che gli errori della consulenza tecnica dovuti alla documentata devianza dai canoni della scienza medica ovvero alla omissione degli accertamenti strumentali e diagnostici necessari per una corretta diagnosi costituiscono un vizio di motivazione della sentenza fondata sulla medesima consulenza.
Nella fattispecie di causa è dunque preliminare il rilevo della non deducibilità del vizio di motivazione, ex articolo 348 ter commi 4 e 5 cod.proc.civ., per il giudizio conforme reso nei due gradi di merito circa la assenza della natura professionale della malattia.
Quanto alle ulteriori censure, si osserva che il criterio giuridico utilizzato ai fini dell'accertamento causale è quello probabilistico, in conformità al principio costantemente enunciato da questa Corte, anche a Sezioni Unite (sentenze n.576 e 581 dell'11 gennaio 2008) sicché non sussiste il denunciato errore di diritto.
Né, da ultimo, assume influenza la avvenuta inclusione del tumore al colon, ad opera del DM 10.6.2014, nell'elenco delle patologie dipendenti da amianto con «limitata probabilità» ovvero nella lista II dell'elenco di cui all'articolo 139 DPR 1124/1965. Questa Corte ha già chiarito (Cass. sez. lav. 12 marzo 2015 nr. 4994; Cass. n. 25977/11; Cass. n. 18270/10; Cass. n. 17054/08), con orientamento cui si intende assicurare continuità, che l'elenco delle malattie oggetto di denuncia obbligatoria non amplia il catalogo delle patologie tabéllate, come dimostra la puntualizzazione, contenuta nel D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, comma 4 che l'elenco delle malattie di cui all'art. 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli artt. 3 e 211 del testo unico. Gli elenchi succedutisi nel tempo in relazione al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 139 assumono valore probatorio vario— in relazione all'intensità probabilistica del nesso eziologico accertato dalla commissione scientifica— ma sempre nel quadro di una concreta verifica probatoria il cui onere incombe sull'assicurato.
Peraltro, anche sotto il profilo del criterio di accertamento del nesso causale, la lista seconda prevede una efficienza causale con probabilità limitata e non con probabilità elevata, riservata alle malattie incluse nella lista I .
che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere respinto con ordinanza in camera di consiglio ex articolo 375 cod.proc.civ.
che la parte è esente dal pagamento delle spese, risultando dalla sentenza d'appello le condizioni di cui all'articolo 152 disp att. cod.proc.civ.
che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all'alt. 13 DPR 115/2002) della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .
 

 

PQM

 


La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 20 marzo 2019