Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 12 settembre 2019, n. 37772 - Caduta dalla scala. Annullamento con rinvio


 

 

Presidente: MENICHETTI CARLA Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 08/05/2019

 

 

 

FattoDiritto

 


1. Con sentenza del 8 novembre 2018 la Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza del Tribunale di Monza con la quale V.M., legale rappresentante della MA.I.Co s.r.l., era stato assolto dal reato di cui all'art. 590, comma IA e 3A cod. pen. in relazione all'art. 71. Comma 2 d. Lgs. 81/2008, contestatogli per avere colposamente cagionato lesioni personali gravi a V.C., dipendente della MA.I.Co s.r.l, consistite nella frattura scomposta dell'omero sinistro, perché con imprudenza, negligenza ed imperizia ed in violazione delle norme di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, all'atto della scelta delle attrezzature da utilizzare, non prendeva in considerazione le caratteristiche del lavoro da svolgere ed i rischi presenti sul luogo di lavoro, consentendo a V.C. di utilizzare una scala doppia, per provvedere alla rimozione di pannelli da gettata che si trovavano all'altezza di m. 2,70 da terra, cosicché il lavoratore, avendo perduto l'equilibrio, in assenza di una presa sicura rovinava a terra.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo due motivi.
3. Con la prima doglianza fa valere, ex art. 506, primo comma, lett.re c) ed e) cod. proc. pen., la violazione della legge processuale, in relazione al disposto dell'art. 603 commi 3 e 3 bis cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione. Sostiene che la riforma della sentenza di assoluzione pronunciata n prima cura, è intervenuta senza la previa rinnovazione della prova, resa obbligatoria dall'introduzione nell'ordinamento processuale della disposizione di cui al comma 3 bis dell'art. 603 cod. proc. pen., conseguente la pronuncia delle Sezioni Unite Dasgupta, con la quale il Supremo Collegio aveva affermato la necessità di provvedere in tal senso, in conformità agli approdi della Corte EDU, sia nell'ípotesi implicanti l'attendibilità del teste, che in quelle in cui si ritenga di poter pervenire ad una diversa valutazione. Osserva che la scelta del rito abbreviato non si sottrae alla regola recentemente codificata, come aveva già ritenuto il giudice di legittimità prima dell'intervento legislativo, e che siffatta necessità si pone come approdo interpretativo del canone della pronuncia di condanna solo per il caso di superamento del 'ragionevole dubbio' di cui all'art. 533 cod. proc. pen.. E ciò perché nell'ipotesi di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero, una condanna non fondata sull'oralità viola la stessa presunzione di innocenza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost..
4. Con il secondo motivo fa valere la violazione della legge penale in relazione all'art. 43 cod. pen., nonché il vizio della motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità. Denuncia la mancata indicazione da parte del provvedimento impugnato della norma cautelare violata, su cui fondare l'addebito di colpa specifica, essendo pacifico che l'imputato fornì, oltre a tutti gli altri presidi di protezione, anche il trabatello, strumento idoneo al compimento delle operazioni in quota, e che V.C., peraltro nominato preposto, decise, in modo del tutto autonomo e per mera comodità - come dalla medesima spiegato in giudizio- di servirsi della scala. Rileva che non solo è provato in giudizio che il datore di lavoro si preoccupò di far conoscere e di far sottoscrivere ai lavoratori il documento denominato 'norme di sicurezza', nel quale erano previste disposizioni specifiche relative ai lavori in altezza, ma anche che egli si premurò di emanare e diffondere una circolare, sottoscritta per presa visione anche da V.C., che esortava i lavoratori a rispettare rigorosamente le norme in materia di sicurezza. D'altro canto, la persona offesa V.C. era stato nominato preposto-supervisore delle opere in ferro con espresso obbligo di vigilare sull'osservanza delle disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti di lavoro ed alla sicurezza, segnalando al capo cantiere ed al datore di lavoro inefficienze di mezzi ed attrezzature, nonché violazioni dei dipendenti. Invero, per il datore di lavoro, che impiegava numerosi dipendenti in diversi cantieri, non era possibile un controllo continuativo in ogni cantiere, tanto che egli aveva previsto la nomina di una serie di preposti, tra cui V.C.. Allega gli atti istruttori richiamati con l'atto di ricorso e conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
5. Il ricorso deve essere accolto.
6. Ai sensi dell'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen., introdotto con la l. 103/2017 "Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale".
7. Non può dubitarsi che la novella intenda imporre al giudice d'appello di rinnovare la prova dichiarativa in tutti i casi in cui l'assoluzione dell'Imputato sia stata fondata sulle fonti orali, la cui valutazione sia stata oggetto del gravame del pubblico ministero, qualsivoglia sia il rito adottato in primo grado, e ciò in quanto la norma non introduce alcuna distinzione equiparando il giudizio ordinario a quello abbreviato, in linea con l'evoluzione giurisprudenziale (cfr. Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785 e successivamente all'entrata in vigore della disposizione: Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan Devis, Rv. 275112) ed ancor prima con il canone convenzionale di cui alla previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU.
8. Non resta, pertanto, che annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano, per nuovo giudizio.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano.